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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 21/11/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1568/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1568/2025 promosso da:
, C.F. , n. a MACERATA (MC) il 27/08/1991; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ZOPPICHINI STEFANO, elett.te dom.ta in P.LE MICHELANGELO N. 6 CASTELFIDARDO, presso il difensore;
- ricorrente -
contro
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
- parte necessaria -
OGGETTO: rettificazione attribuzione del sesso – art. 31 D. Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.11.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 31.07.2025 ai sensi dell'art. 473 bis e ss c.p.c. e L. 164/82, Parte_1
(nel prosieguo, parte identificata al maschile), premesso di essere non coniugata e di
[...] non aver figli, ha allegato di aver acquisito consapevolezza della propria identità psico-sessuale come maschile in adolescenza, pur essendo nata con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile;
di essersi sentita di appartenere all'altro sesso, adeguando il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento a quello maschile;
di aver intrapreso dal mese di aprile 2023, a causa dell'atteggiamento psicosessuale tendente all'identificazione con il sesso maschile, una terapia ormonale finalizzata alla transizione di genere da femmina a maschio e di aver pertanto già sviluppato caratteristiche sessuali secondarie maschili, con acquisizione di un buon equilibrio psicofisico. All'udienza del 19.11.2025 il ricorrente, comparso personalmente, ha confermato il contenuto dell'atto introduttivo e il difensore, invitato a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.
Il P.M., pur regolarmente attinto da notifica, si è limitato ad apporre il visto, non intervenendo nel procedimento.
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e può, pertanto, essere accolta.
Invero, l'istante ha dedotto di essere affetto da disturbo dell'identità di genere e di presentare un'evidente identificazione con il sesso maschile.
Il ricorrente ha aggiunto e documentato di avere intrapreso dall'aprile 2023, presso la Struttura
Organizzativa Dipartimentale andrologia- endocrinologia femminile ed incongruenza di genere dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Careggi (Firenze) una terapia ormonale con testosterone undecanoato, di aver sempre assunto la terapia in modo regolare e responsabile, effettuando periodici controlli e visite specialistiche, come risulta dalla certificazione a firma della Dott.ssa medico specialista in Endocrinologia. Persona_1
Dalla documentazione in atti, e, in particolare, dalla relazione del 13/11/2023 redatta dalla Dr.ssa
(Psicologa Psicoterapeuta) e dalla Dr.ssa (Specialista in Persona_2 Persona_3
Endocrinologia) risulta che il ricorrente “presenta quadro di Incongruenza/Disforia di Genere, di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che Per_4 vive stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere maschile e gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbero l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico (anche alla luce della stabile identificazione maschile di
. Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità maschile e Per_4
l'impossibilità di procedere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi e comprometterne il funzionamento psicologico.”.
Nel presente giudizio il ricorrente è stato personalmente sentito dal Presidente, cui ha confermato in pieno le circostanze in fatto contenute nel ricorso, manifestando piena coscienza e consapevolezza della volontà di mutare sesso in via definitiva.
Quanto all'ulteriore domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento medico- chirurgico di adattamento dei caratteri sessuali, non può prescindersi dalla sentenza C. Cost.
143/2024. Ed infatti, la recente pronuncia della Corte Costituzionale del 23 luglio 2024 n.143 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.lgs. n. 150/2011 “per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Consulta sottolinea come l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata mostra aver perduto ogni ragion d'essere e risulta non corrispondere alla ratio legis, in quanto agli effetti della rettificazione del sesso è necessario e sufficiente l'accertamento dell' intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, potendosi questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico.
In tale prospettiva, si deve in particolare osservare che già la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di affermare che, «Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata,
e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale» (Cass. 20 luglio 2015 n. 15138).
Per l'effetto, alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, il tribunale ritiene che non occorra nel caso in esame alcuna specifica pronuncia di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, posto che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione, alla luce dei suesposti motivi (e, cioè, per essere le già intervenute modificazioni dei caratteri sessuali irreversibili ed oggettive, tali da rivelare la stabilità e serietà della decisione intrapresa dal ricorrente di transizione della propria identità di genere).
Sulla predetta domanda avanzata dal ricorrente non vi è, quindi, luogo a provvedere, nulla ostando all'esecuzione degli interventi di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, una volta intervenuta la rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Quanto alla richiesta di rettificazione degli atti dello stato civile, la stessa è del pari meritevole di accoglimento.
Con riguardo, infine, al mutamento del prenome, come di recente affermato dalla Suprema Corte,
“Il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. (Nella specie, la Corte
d'appello aveva negato il diritto alla rettifica del prenome “ ” in “ ” Per_5 Per_6 ritenendo che necessariamente dovesse essere modificato nel corrispondente di genere
“Alessandra”)” (Cass. 17 febbraio 2020 n. 3877), di talché è senz'altro meritevole di accoglimento la richiesta di rettifica del nome da a avanzata da parte Pt_1 Persona_7 ricorrente, in conformità all'uso del prenome maschile dallo stesso ormai compiuto da anni.
Nessuna statuizione deve essere emessa riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, stante la natura costitutiva e necessaria della presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 1568/2025 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rettifica l'attribuzione di sesso relativa a nata a [...] Parte_1
27.08.1991, attribuendo il sesso maschile e il prenome di;
Per_4
2) dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di parte ricorrente di autorizzazione a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, nulla ostando, in virtù dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
143/2024, a che si possa procedere in tal senso, senza necessità di autorizzazione da parte del
Tribunale;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Macerata di effettuare la rettificazione dell'atto di nascita n. n.588 p.I s.A anno 1991, nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile”, e che laddove è indicato il prenome/nome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di “ ”; Pt_1 Per_4
4) ordina che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
“ ” ed il nome e cognome completo sia pertanto “ ; Per_4 Persona_8
5) dispone altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di Macerata, di residenza
Recanati (MC), nonché Prefettura, Questura, Motorizzazione Civile,
[...]
, Procura della Repubblica, Controparte_1 Controparte_2
Tribunale, Corte di Appello, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo da a onde consentire la Parte_1 Persona_8 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio.
6) nulla sulle spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche in esso indicate (art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2 dicembre 2010, in G.U. 4 gennaio 2011).
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1568/2025 promosso da:
, C.F. , n. a MACERATA (MC) il 27/08/1991; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ZOPPICHINI STEFANO, elett.te dom.ta in P.LE MICHELANGELO N. 6 CASTELFIDARDO, presso il difensore;
- ricorrente -
contro
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
- parte necessaria -
OGGETTO: rettificazione attribuzione del sesso – art. 31 D. Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.11.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 31.07.2025 ai sensi dell'art. 473 bis e ss c.p.c. e L. 164/82, Parte_1
(nel prosieguo, parte identificata al maschile), premesso di essere non coniugata e di
[...] non aver figli, ha allegato di aver acquisito consapevolezza della propria identità psico-sessuale come maschile in adolescenza, pur essendo nata con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile;
di essersi sentita di appartenere all'altro sesso, adeguando il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento a quello maschile;
di aver intrapreso dal mese di aprile 2023, a causa dell'atteggiamento psicosessuale tendente all'identificazione con il sesso maschile, una terapia ormonale finalizzata alla transizione di genere da femmina a maschio e di aver pertanto già sviluppato caratteristiche sessuali secondarie maschili, con acquisizione di un buon equilibrio psicofisico. All'udienza del 19.11.2025 il ricorrente, comparso personalmente, ha confermato il contenuto dell'atto introduttivo e il difensore, invitato a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.
Il P.M., pur regolarmente attinto da notifica, si è limitato ad apporre il visto, non intervenendo nel procedimento.
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e può, pertanto, essere accolta.
Invero, l'istante ha dedotto di essere affetto da disturbo dell'identità di genere e di presentare un'evidente identificazione con il sesso maschile.
Il ricorrente ha aggiunto e documentato di avere intrapreso dall'aprile 2023, presso la Struttura
Organizzativa Dipartimentale andrologia- endocrinologia femminile ed incongruenza di genere dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Careggi (Firenze) una terapia ormonale con testosterone undecanoato, di aver sempre assunto la terapia in modo regolare e responsabile, effettuando periodici controlli e visite specialistiche, come risulta dalla certificazione a firma della Dott.ssa medico specialista in Endocrinologia. Persona_1
Dalla documentazione in atti, e, in particolare, dalla relazione del 13/11/2023 redatta dalla Dr.ssa
(Psicologa Psicoterapeuta) e dalla Dr.ssa (Specialista in Persona_2 Persona_3
Endocrinologia) risulta che il ricorrente “presenta quadro di Incongruenza/Disforia di Genere, di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che Per_4 vive stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere maschile e gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbero l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico (anche alla luce della stabile identificazione maschile di
. Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità maschile e Per_4
l'impossibilità di procedere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi e comprometterne il funzionamento psicologico.”.
Nel presente giudizio il ricorrente è stato personalmente sentito dal Presidente, cui ha confermato in pieno le circostanze in fatto contenute nel ricorso, manifestando piena coscienza e consapevolezza della volontà di mutare sesso in via definitiva.
Quanto all'ulteriore domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento medico- chirurgico di adattamento dei caratteri sessuali, non può prescindersi dalla sentenza C. Cost.
143/2024. Ed infatti, la recente pronuncia della Corte Costituzionale del 23 luglio 2024 n.143 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.lgs. n. 150/2011 “per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Consulta sottolinea come l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata mostra aver perduto ogni ragion d'essere e risulta non corrispondere alla ratio legis, in quanto agli effetti della rettificazione del sesso è necessario e sufficiente l'accertamento dell' intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, potendosi questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico.
In tale prospettiva, si deve in particolare osservare che già la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di affermare che, «Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata,
e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale» (Cass. 20 luglio 2015 n. 15138).
Per l'effetto, alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, il tribunale ritiene che non occorra nel caso in esame alcuna specifica pronuncia di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, posto che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione, alla luce dei suesposti motivi (e, cioè, per essere le già intervenute modificazioni dei caratteri sessuali irreversibili ed oggettive, tali da rivelare la stabilità e serietà della decisione intrapresa dal ricorrente di transizione della propria identità di genere).
Sulla predetta domanda avanzata dal ricorrente non vi è, quindi, luogo a provvedere, nulla ostando all'esecuzione degli interventi di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, una volta intervenuta la rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Quanto alla richiesta di rettificazione degli atti dello stato civile, la stessa è del pari meritevole di accoglimento.
Con riguardo, infine, al mutamento del prenome, come di recente affermato dalla Suprema Corte,
“Il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. (Nella specie, la Corte
d'appello aveva negato il diritto alla rettifica del prenome “ ” in “ ” Per_5 Per_6 ritenendo che necessariamente dovesse essere modificato nel corrispondente di genere
“Alessandra”)” (Cass. 17 febbraio 2020 n. 3877), di talché è senz'altro meritevole di accoglimento la richiesta di rettifica del nome da a avanzata da parte Pt_1 Persona_7 ricorrente, in conformità all'uso del prenome maschile dallo stesso ormai compiuto da anni.
Nessuna statuizione deve essere emessa riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, stante la natura costitutiva e necessaria della presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 1568/2025 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rettifica l'attribuzione di sesso relativa a nata a [...] Parte_1
27.08.1991, attribuendo il sesso maschile e il prenome di;
Per_4
2) dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di parte ricorrente di autorizzazione a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, nulla ostando, in virtù dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
143/2024, a che si possa procedere in tal senso, senza necessità di autorizzazione da parte del
Tribunale;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Macerata di effettuare la rettificazione dell'atto di nascita n. n.588 p.I s.A anno 1991, nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile”, e che laddove è indicato il prenome/nome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di “ ”; Pt_1 Per_4
4) ordina che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
“ ” ed il nome e cognome completo sia pertanto “ ; Per_4 Persona_8
5) dispone altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di Macerata, di residenza
Recanati (MC), nonché Prefettura, Questura, Motorizzazione Civile,
[...]
, Procura della Repubblica, Controparte_1 Controparte_2
Tribunale, Corte di Appello, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo da a onde consentire la Parte_1 Persona_8 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio.
6) nulla sulle spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche in esso indicate (art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2 dicembre 2010, in G.U. 4 gennaio 2011).
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà