TAR Milano, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 1800
TAR
Ordinanza collegiale 17 novembre 2025
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TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione delle norme sull'esclusione e incompetenza

    L'esclusione è stata legittimamente disposta dalla Responsabile di fase, indicata dal RUP, che aveva i compiti specifici previsti dalla normativa. La Commissione ha valutato la sostenibilità del PEF, come previsto dalla lex specialis, e tale valutazione è stata inoltrata alla Responsabile di fase che ha poi disposto l'esclusione.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta esibizione documentale

    La materia del contendere relativa alla domanda di accesso documentale è cessata a seguito della sopravvenuta esibizione della documentazione richiesta.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio procedimentale nella valutazione del PEF

    La Stazione Appaltante ha correttamente richiesto chiarimenti puntuali sui profili di criticità del PEF, circoscrivendo adeguatamente il contraddittorio. La ricorrente non ha fornito giustificazioni sufficienti per discostarsi dalle tabelle ministeriali riguardo al monte ore e alle ore non lavorate, né ha adeguatamente motivato gli aumenti retributivi.

  • Rigettato
    Mancata dimostrazione dell'aumento del trattamento economico

    La ricorrente ha dichiarato aumenti retributivi ma non li ha quantificati correttamente nel PEF, rendendo la valutazione della Stazione Appaltante sulla non convenienza economica non illogica.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    A seguito del rigetto del motivo di esclusione della ricorrente, questo motivo di ricorso diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la graduatoria potrebbe scorrere a favore del secondo classificato (GE).

  • Inammissibile
    Difetto originario di interesse

    La ricorrente non ha fornito prova del pregiudizio subito o di maggiori possibilità di aggiudicazione in caso di rinnovazione della gara, rendendo l'interesse ad agire astratto e ipotetico.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    A seguito del rigetto dei motivi di impugnazione principale, la ricorrente non ha più interesse all'annullamento dell'aggiudicazione in favore di PU SE.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    L'infondatezza del ricorso principale, che ha confermato l'esclusione di PP AN IC, rende improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'aggiudicataria (PU SE) ha ottenuto la tutela del bene della vita (l'aggiudicazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 1800
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1800
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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