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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/10/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 751 / 2025 di Ruolo
Generale vertente t r a
, con l'avv. BANDELLI ROBERTA Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'avv. OBIZZI FEDERICA Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
(rassegnate all'udienza del 27.10.2025)
1) Dichiarare la separazione personale tra le parti;
2) Rinuncia reciproca alle domande di addebito ed accettazione contestuale delle rinunce di entrambe le parti;
3) Affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente dello stesso presso la madre, presso cui avrà la residenza anagrafica, e frequentazioni come segue: salvo diversi migliori
1 accordi, le frequentazioni saranno disciplinate come da ordinanza dd.
4.7.2025 con le seguenti modifiche: quanto ai week end alternati, Per_1
starà presso il padre dal sabato mattina alle ore 9.30 fino al lunedì mattina, con pernotti compresi dunque nelle sere di sabato e domenica e con riaccompagnamento presso l'asilo ovvero presso l'abitazione materna entro le 8.00; nelle giornate infrasettimanali già stabilite nell'anzidetta ordinanza vi sarà anche l'aggiunta dei pernotti in entrambe le giornate
(martedì e giovedì);
4) Vacanze natalizie: suddivisione del periodo di vacanze scolastiche a metà tra i genitori con alternanza di anno in anno della prima e seconda settimana, nonché con alternanza di anno in anno delle giornate della
Vigilia e di Natale, nonché del 31 dicembre e 1° gennaio;
si dà atto che poiché ha trascorso Natale 2024 con il padre, quest'anno Per_1 trascorrerà il Natale con la mamma e la Vigilia di Natale con il padre;
5) Vacanze pasquali: come da calendario ordinario ma con alternanza di anno in anno tra genitori delle giornate di Pasqua e Pasquetta;
6) Vacanze estive: ciascun genitore potrà usufruire di 15 giorni non consecutivi con il figlio, da comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno;
7) Misure economiche (assegno mantenimento, spese straordinarie e assegno unico) come da ordinanza dd. 4.7.2025;
8) Mantenimento della presa in carico da parte del Consultorio Familiare per la prosecuzione del percorso di supporto alla bigenitorialità per la mamma
e l'avvio dello stesso anche da parte del padre;
9) Spese di lite compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 21.02.2025, il sig. premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio con la sig.ra in data Controparte_1
26.11.2016 e che dalla loro unione era nato in data [...] il figlio
, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione Per_1 giudiziale dalla moglie, con addebito della crisi coniugale a carico di
2 quest'ultima e alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e ampio diritto di visita paterno;
mantenimento diretto del figlio a carico di entrambi i genitori e suddivisione tra gli stessi delle spese straordinarie al 50%; assegno unico universale in favore della madre.
Si costituiva in giudizio la sig.ra aderendo alla domanda di CP_1 separazione, ma chiedendo la pronuncia di addebito della stessa al marito, avendo costui usato violenza nei suoi riguardi. La resistente chiedeva, inoltre, in sintesi: il collocamento prevalente del figlio presso di sé nella casa ove si trovava attualmente ospite dalla madre;
la conferma del diritto di visita paterno come già concordato tra le parti all'udienza dd. 15.04.2025 (che era stata fissata per l'adozione dei provvedimenti indifferibili richiesti in ricorso dal sig. cfr. infra); la previsione, in proprio favore, di un assegno a Pt_1 carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del minore pari ad euro 250,00; il riconoscimento integrale dell'assegno unico universale e la suddivisione delle spese straordinarie al 70% a carico del marito e al 30% a carico della madre.
II) Alle udienze dd. 15.04.2025 e 28.04.2025, nell'ambito del sub- procedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c., le parti concordavano che il padre vedesse e tenesse con sé il minore a fine settimana alterni dal sabato dalle ore
09.30 fino alla domenica sera alle 20.00, nonché, durante le settimane con week end di competenza materna, due pomeriggi (martedì e giovedì dal termine dell'asilo fino alle 20.00) e, durante le settimane con fine settimana di competenza paterna, un pomeriggio (martedì, sempre dal termine della scuola fino alle 20.00). Inoltre, il padre acconsentiva all'iscrizione del minore presso l'asilo di Lauzacco.
Le parti sono poi comparse personalmente avanti al giudice istruttore all'udienza del 1.7.2025 e hanno dato atto del buon andamento delle frequentazioni padre-figlio. Nondimeno, la resistente ha chiesto che le fosse assicurato un contatto telefonico con durante la permanenza presso Per_1 il padre: le parti hanno concordato, con l'intermediazione del giudice e delle
3 procuratrici, che ciascun genitore in quel momento non collocatario potesse videochiamare il figlio ogni giorno nella fascia oraria tra le ore 20.00 e le ore
21.00. Infine, il padre ha chiesto un ampliamento del proprio diritto di visita.
Con ordinanza dd. 04.07.2025, il giudice, in via temporanea ed urgente, ha disposto: l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
il diritto/dovere del padre di vedere e tenere con sé il figlio come stabilito nel verbale di udienza dd. 15.04.2025, nonché, in tutte le settimane, il diritto del padre di tenere con sé Per_1 anche per il pernotto in una delle giornate infrasettimanali concordate;
la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e del
Consultorio Familiare, invitando le parti ad intraprendere un percorso di supporto alla bigenitorialità; l'obbligo del padre di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, la somma mensile di euro 180,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale in capo alla madre.
La causa è stata istruita, oltre che documentalmente, anche mediante acquisizione di una relazione conoscitiva da parte dei Servizi Sociali incaricati.
Infine, all'udienza dd. 27.10.2025, le procuratrici hanno rassegnato le conclusioni congiunte indicate in epigrafe, chiedendone l'immediato accoglimento da parte del Collegio, con rinuncia alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi;
la causa è stata dunque rimessa in decisione al Collegio.
III) Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni delle parti
(contenenti reciproche recriminazioni sulle cause della rottura dell'armonia familiare) offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono
4 senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Nulla osta poi all'accoglimento delle ulteriori condizioni proposte dalle parti, tenuto conto che le stesse risultano conformi agli interessi, morali e materiali, del figlio minore . Per_1
Si ritiene, nondimeno, di mantenere la presa in carico della coppia genitoriale da parte del solo Consultorio Familiare per la prosecuzione (per quanto concerne la sig.ra e l'avvio (per quanto riguarda il sig. di CP_1 Pt_1
un percorso di supporto alla bigenitorialità: le parti, infatti, pur dando atto del buon andamento delle frequentazioni genitoriali e dello stato di armonia e serenità in cui versa il figlio quando si trova tanto presso il padre Per_1
quanto presso la madre (circostanza, questa, che risulta evidente anche dalla lettura della relazione dei Servizi Sociali dd. 16.10.2025: il bambino frequenta positivamente la scuola dell'infanzia, è a suo agio in entrambe le abitazioni dei genitori, si relaziona con spontaneità all'adulto, è apparso adeguato quanto a cura, igiene personale e abbigliamento), comunque hanno riportato delle difficoltà nelle loro modalità relazionali e comunicative. Il
Tribunale auspica dunque che il Consultorio Familiare possa, previo consenso della coppia genitoriale, intervenire a supporto con riferimento a tali profili.
IV) Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato Parte_1 il 10.04.1985 a GORIZIA (GO) e nata a [...] Controparte_1
(FEDERAZIONE RUSSA) il 13.08.1986, alle seguenti condizioni;
- dà atto che le parti hanno rinunciato espressamente alle domande di addebito ed accettato contestualmente le rispettive rinunce;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, presso cui
5 avrà la residenza anagrafica;
- dispone che, salvo diversi migliori accordi tra le parti, il padre abbia diritto/dovere di vedere e tenere con sé il figlio come segue: a fine settimana alterni, dal sabato dalle ore 09.30 quando il papà si recherà a prenderlo presso la casa della mamma e fino al lunedì mattina, con pernotti compresi nelle sere di sabato e domenica e con riaccompagnamento il lunedì mattina presso l'asilo ovvero presso l'abitazione materna entro le ore 08.00. Inoltre, nella settimana che termina con week end di competenza materna, il padre avrà diritto di tenere con sé due pomeriggi infrasettimanali individuati Per_1
nelle giornate di martedì e giovedì, dal termine della scuola sino al giorno successivo e dunque con pernotti compresi e con riaccompagnamento, nelle mattine di mercoledì e venerdì, presso l'asilo ovvero presso l'abitazione materna entro le ore 08.00; nella settimana che termina con fine settimana di competenza paterna, il padre terrà nella giornata del martedì sempre Per_1
dal termine della scuola fino al giorno successivo, con pernotto compreso e con riaccompagnamento nella mattina del mercoledì presso l'asilo ovvero presso l'abitazione materna entro le ore 08.00;
- dispone che le vacanze natalizie scolastiche siano suddivise a metà tra i genitori, con alternanza di anno in anno della prima e seconda settimana, nonché con alternanza di anno in anno delle giornate della Vigilia e di Natale, nonché del 31 dicembre e 1° gennaio;
dà atto che, poiché ha Per_1
trascorso Natale 2024 con il padre, quest'anno trascorrerà il Natale con la mamma e la Vigilia di Natale con il padre;
- dispone che le vacanze pasquali siano disciplinate come da calendario ordinario, ma con alternanza di anno in anno tra genitori delle giornate di
Pasqua e Pasquetta;
- dispone che, nel periodo estivo, ciascun genitore potrà usufruire di 15 giorni non consecutivi con il figlio, da comunicarsi reciprocamente entro il
30 maggio di ogni anno;
- dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 5 Pt_1 CP_1 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità successiva alla data della
6 domanda (aprile 2025), a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, un assegno di euro 180,00 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT come per legge;
- attribuisce la percezione integrale dell'assegno unico universale alla madre, sig.ra ; Controparte_1
- dispone che le spese straordinarie nell'interesse di siano Per_1 sostenute da ciascun genitore nei limiti del 50% ciascuno e siano disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine;
- dispone il mantenimento della presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio Familiare per la prosecuzione del percorso di supporto alla bigenitorialità per la mamma e l'avvio dello stesso anche da parte del padre, invitando quest'ultimo ad attivarsi autonomamente, rivolgendosi al
Consultorio Familiare per tale avvio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cormons di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 14, parte
1, anno 2016);
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Si comunichi ai Servizi Sociali ed al Consultorio Familiare competente per l'Ambito Territoriale del Comune di Manzano (UD).
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Annamaria Antonini Dott.ssa Elisabetta Sartor
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