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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/11/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa BA EL NO Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 556/2025 R.G., promossa da
(c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Fontana il 08.08.1977, rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandra Fabrizio (c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Sora (FR) alla Via Cittadella n. 67.
APPELLANTE
Contro
(C.F. , nato il [...] a Controparte_1 CodiceFiscale_3
AL (AQ), residente a [...] alla Via Pietra Santa Maria snc, domiciliato in
ZZ alla Via Corradini 225, presso lo studio dell'avv. Aurelio Irti (c.f.:
, p.e.c.: ), che lo rappresenta e C.F._4 Email_1 difende giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in via digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_1
APPELLATO E
(c.f. ) nata ad [...] il Controparte_2 C.F._5
21.01.2002, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Emanuela
LU ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ZZ alla Via
Amendola n. 26 (pec: . Email_2
APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_3
INTERVENIENTE EX LEGE
per la riforma della sentenza n. 223/2025 pronunciata dal Tribunale di ZZ e pubblicata in data 5 maggio 2025.
All'udienza tenutasi il 28 ottobre 2025 in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., come da Provvedimento del Presidente di Sezione, le parti hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente nei termini concessi e il
Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c., trattiene la causa in decisione ed emette la seguente sentenza.
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha depositato note scritte con le conclusioni in atti, esprimendo parere favorevole all'accoglimento dell'appello, chiedendo la riforma della sentenza nel senso di riconoscere il diritto all'assegno divorzile nella somma di euro 100,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia e di riconoscere la soccombenza parziale per le spese di lite, con conferma, nel resto, della sentenza impugnata.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
pag. 2/13 FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 223/2025 il Tribunale di ZZ decideva sulla domanda, proposta da contro , di cessazione effetti civili Controparte_1 Parte_1 del matrimonio concordatario contratto tra le parti in causa in data 27 maggio 2000.
1.1) A sostegno della predetta domanda il ricorrente deduceva che aveva contratto matrimonio concordatario con la in data 27 maggio 2000 in Parte_1
ZZ e che da tale unione erano nati i figli ed , la prima CP_2 Per_1 maggiorenne ed il secondo minorenne.
Successivamente, dopo più di vent'anni di matrimonio, riferiva che era intervenuta, con sentenza n. 75/2021 del 17.3.2021 pronunciata dal Tribunale di ZZ,
l'omologazione dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi, tramite il quale erano state dettate le condizioni di separazione.
Il evidenziava, quindi, che a seguito della predetta separazione vi erano tutte le CP_1 condizioni per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con modifica di parte delle condizioni recepite nella sentenza supra richiamata. In particolare, il ricorrente insisteva per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della . Ribadiva la necessità di confermare un assegno di mantenimento in Parte_1 favore del figlio per la somma di euro 300,00 mensile e quella di revocare Per_1
l'assegno dovuto alla figlia in quanto provvedeva direttamente al suo CP_2 sostentamento essendosi la figlia trasferita nella sua abitazione.
Richiedeva, infine, il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente in quanto priva di fondamento.
1.2) Si costituiva associandosi alla richiesta di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio. Chiedeva, però, il riconoscimento di un assegno divorzile della somma di euro 250,00, l'aumento del mantenimento dovuto per il figlio da Per_1 euro 300,00 ad euro 350,00, oltre il rimborso del 60% delle spese straordinarie.
Insisteva, altresì, per l'assegnazione della casa familiare o per ricevere la possibilità di poter avere a disposizione un immobile abitabile e fruibile.
1.3) Interveniva volontariamente in giudizio la primogenita della coppia
[...] che, ormai maggiorenne, confermava di vivere stabilmente, a partire dal CP_2
pag. 3/13 2023, con il padre e chiedeva che l'assegno di mantenimento le fosse versato in via diretta.
1.4) Il Tribunale di ZZ, in via provvisoria, dettava le condizioni patrimoniali, abitative e di affidamento dei figli della coppia. Tali condizioni, successivamente, venivano parzialmente modificate in ordine alla casa coniugale con decisione della
Corte d'Appello su reclamo del Sig. CP_1
La causa, quindi, veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2) La sentenza. In primo luogo, il Tribunale di ZZ dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Controparte_1 Parte_1
vista la fine della convivenza della coppia già anteriormente all'anno di
[...] separazione legale (2021).
2.1) In ordine al regime di affidamento del figlio , ancora minorenne, si statuiva Per_1 il collocamento presso la madre con affidamento condiviso ad entrambi i genitori, confermando quanto già era stato deciso con l'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti del 25.11.2023. Il Giudice di prime cure disciplinava, quindi, il diritto di visita del genitore non collocatario, dettando una regolamentazione conforme alle prescrizioni previste in sede di separazione, salva diversa volontà delle parti e tenendo conto che il figlio era prossimo al compimento della maggiore età.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, confermava quanto statuito in sede di reclamo all'ordinanza presidenziale in quanto la ed il figlio minore si erano Parte_1 già trasferiti in altra abitazione concessa in comodato dal ricorrente e, pertanto, si poteva ritenere reciso il legame con la casa coniugale.
Quanto ai contributi di mantenimento dei figli della coppia, il Tribunale di ZZ disponeva che per il figlio fosse necessario, alla luce dell'età crescente e delle Per_1 esigenze dello stesso, un lieve aumento dell'assegno da euro 300,00 ad euro 350,00, non arrecando alcun pregiudizio al ricorrente.
Si confermava, inoltre, l'obbligo di versamento diretto del mantenimento in favore della figlia dato che quest'ultima aveva raggiunto la maggiore età e viveva ormai CP_2 stabilmente con il padre.
pag. 4/13 Il giudice di prime cure veniva, quindi, ad esaminare l'aspetto relativo alla concessione dell'assegno divorzile. Richiamava la granitica giurisprudenza che è pervenuta, a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2018, ad indicare le coordinate per la determinazione e la quantificazione dell'assegno, valorizzando i criteri enunciati esplicitamente dalla norma che riconosce il beneficio medesimo.
Evidenziava che, nel caso di specie, non poteva essere concesso il predetto assegno poiché, seppur ravvisabile un leggero squilibrio economico-patrimoniale nella situazione degli ex coniugi, non era stato dimostrato dalla né che Parte_1 quest'ultimo fosse riconducibile a scelte condivise dai coniugi nella conduzione della vita matrimoniale né che la resistente avesse rinunciato ad alcuna opportunità lavorativa per dedicarsi alla vita familiare.
Sottolineava, a tal proposito, che sia la componente compensativa che quella perequativa dell'assegno fosse priva di prova, tanto più che a seguito della separazione personale dei coniugi, la resistente si era con immediatezza reinserita nel mondo del lavoro. L'assegno inoltre non poteva essere concesso nemmeno nella sua componente assistenziale stante l'adeguatezza e la sufficienza dei mezzi economici di cui la disponeva per lo svolgimento della vita quotidiana. Parte_1
Infine, il Tribunale di ZZ condannava, applicando il principio di soccombenza, la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del compensando le spese CP_1 tra le parti e la figlia intervenuta volontariamente in giudizio. CP_2
3) Appello. Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_1
per i motivi di seguito indicati.
[...]
3.1) Diritto dell'appellante al riconoscimento dell'assegno divorzile – sussistenza presupposti.
L'appellante rileva nell'atto di gravame che la sentenza impugnata risulta erronea nell'applicazione dei principi di diritto sanciti graniticamente dalla recente giurisprudenza in tema di assegno divorzile. Evidenzia, in primo luogo, la rinuncia della ad occasioni professionali per dedicarsi interamente alla vita familiare, Parte_1 provvedendo ai bisogni dei componenti la famiglia.
Ricorda che la prova della sussistenza dei presupposti e delle rinunce effettuate dal coniuge più debole può essere fornita anche mediante presunzioni che nel caso di specie pag. 5/13 risultavano emergenti dagli atti di causa. Si afferma che, quindi, la avrebbe Parte_1 dovuto beneficiare dell'assegno divorzile sulla base dei criteri enunciati dall'art. 5 della cd. legge sul divorzio, data la lunga durata del matrimonio per un ventennio e la dedizione assoluta della stessa, in costanza del legame matrimoniale, all'esclusiva cura della famiglia, elementi che militano e dimostrano come il abbia potuto CP_1 dedicarsi alla vita lavorativa e mantenere il suo patrimonio, accrescendo anche quello familiare. Peraltro i diversi ruoli dei due coniugi, in mancanza di prova contraria deve ritenersi frutto di scelta condivisa da entrambe le parti.
L'appellante, infine, pone rilievo al fatto che, comunque, uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi è evidente dalla produzione documentale effettuata in giudizio. Infatti, il non solo avrebbe una stabile retribuzione ma ha anche dei CP_1 cespiti patrimoniali che gli permettono di avere la serenità economica. A tutto ciò, si aggiunga che la ha iniziato a lavorare solamente dopo la separazione e, Parte_1 quindi, potrebbe avere difficoltà economiche al momento del sopraggiungere dell'età pensionabile, avendo accumulato uno scarso patrimonio contributivo.
Lo squilibrio evidenziato fonda la sussistenza del presupposto cardine per la concessione dell'assegno divorzile.
In conclusione, con il primo motivo l'appellante insiste per la riforma della sentenza impugnata nel senso del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.
3.2) Erronea condanna alle spese di lite.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura l'erronea applicazione delle norme sulla condanna alle spese di lite. In particolare, evidenzia come la soccombenza totale addossatale sia ingiustificata poiché il giudice di prime cure ha accolto parte della propria domanda in relazione all'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio
, da versarsi in suo favore. Per_1
3.3) Si costituiva in appello , preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. poiché manifestamente infondato.
Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
pag. 6/13 3.4) Non si costituiva in giudizio la Sig.ra nonostante l'atto Controparte_2 introduttivo del giudizio di secondo grado unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione le siano stati regolarmente notificati dall'appellante.
4) Motivi della decisione.
4.1) Preliminarmente, come supra ricordato, stante la regolare notifica dell'atto di impugnazione e la mancata costituzione in giudizio, deve dichiararsi la contumacia dell'appellata Controparte_2
Deve poi disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto il gravame contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alle quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza dell'appello, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'impugnazione.
4.2) Quanto al merito, l'appello risulta pienamente fondato e, quindi, va accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Questa Corte ritiene sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, co. 6 della L. n. 898/1970 per la determinazione dell'assegno di divorzio in favore dell'appellante.
Risulta necessario ripercorrere brevemente, partendo dal dato normativo, il granitico orientamento della Corte di Cassazione sull'assegno di divorzio e sulla interpretazione e applicazione dell'art. 5 sopra citato.
L'art. 5, co. 6 della legge n. 898 del 1970 stabilisce, testualmente, che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
pag. 7/13 Orbene, tale norma richiama degli indici e degli elementi che il Giudice deve valutare per pervenire a riconoscere l'assegno e che hanno, secondo la giurisprudenza più consolidata, pari ordinazione.
Inoltre, quale precondizione necessaria per il riconoscimento dell'assegno, occorre la sussistenza di uno squilibrio economico tra il richiedente e l'ex coniuge, solo in presenza di tale squilibrio quindi può essere concesso il beneficio de quo che ha una funzione allo stesso tempo assistenziale e perequativa-compensativa.
Deve al riguardo richiamarsi la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 2018, pietra angolare in tema di assegno divorzile, secondo la quale
“l'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6 in posizione equiordinata, consente senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare” (Cass. Sez. Un., Sent. n. 18287/2018).
Con tale orientamento, seguito poi dalla giurisprudenza seguente della Corte di legittimità, la Cassazione ha chiarito, in maniera puntuale, che i criteri di cui all'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per l'attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
L'accertamento dello squilibrio economico tra le parti, quindi, va effettuato sulla base di questi ultimi e si pone a fondamento del riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendo successivamente stabilirsi la sua quantificazione. pag. 8/13 Infatti, la sussistenza del divario economico tra i due coniugi, una volta dimostrato, è sufficiente a fondare il riconoscimento dell'assegno proprio per il fatto che esso ha intrinsecamente non solo una vocazione assistenziale ma anche compensativa- perequativa.
In particolare la funzione compensativo – perequativa dell'assegno divorzile presuppone che lo squilibrio reddituale tra i coniugi alla data della cessazione dell'unione coniugale sia dovuto agli sforzi ed i sacrifici operati da uno dei coniugi per la conduzione e crescita della famiglia, come frutto di scelta condivisa tra le parti.
Nel caso in esame, è evidente la sussistenza sia si uno squilibrio patrimoniale – reddituale tra la ed il sia che tale differenza reddituale e Parte_1 CP_1 patrimoniale sia stato determinato dalla totale dedica di vita dell'appellante alla cura della famiglia e alla crescita del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Sotto il primo profilo, ciò che rileva è la differenza tra le condizioni economiche del e quelle della . CP_1 Parte_1
In particolare, è procuratore presso la E.M.A. Legnami S.r.l., società Controparte_1 di utilizzo di aree boschive, che appartiene alla famiglia del medesimo e che è stata sempre condotta dal e dai suoi familiari. Questa posizione lavorativa ha CP_1 consentito al predetto di avere delle entrate reddituali certe e stabili oltre ad una certa
“tranquillità” in tal senso data dagli sforzi effettuati dai genitori del Sig. Tutto CP_1 ciò è confermato dalle dichiarazioni reddituali dell'appellato che per i periodi di imposta dal 2018 al 2023 sono rimaste sempre stabili (intorno ai 20.000,00 euro l'anno), evidenziando un reddito che viene percepito stabilmente dalla partecipazione all'attività dell'azienda di famiglia. Oltre ciò, non può non valutarsi, al fine di ricostruire la situazione complessiva, il patrimonio immobiliare di titolarità dell'appellato. Tale patrimonio, mantenutosi ed accresciuto nel tempo (basti pensare che il Sig. è CP_1 pervenuto nel 2021 all'acquisito un immobile con garage e posto auto scoperto in Sora, come da contratto di compravendita in atti), si compone di diversi cespiti;
nello specifico, dai registri catastali emerge che è titolare, in alcuni casi pro Controparte_1 quota, di 4 terreni siti nel comune di Collelongo della superficie totale di 3.210 metri- quadrati, di 5 terreni per un totale di 7.092 metri-quadrati e 5 fabbricati per un totale di pag. 9/13 654 metri-quadrati nel comune di AL, di 4 fabbricati per un totale di 33 metri- quadrati nel comune di Sora.
Un patrimonio che seppur allo stato non sfruttato, ha potenzialità di sfruttamento economico e deve pertanto essere valutato nell'ambito della ricostruzione della capacità economico – reddituale dell'appellato.
Dall'altra parte, la si trova in una condizione reddituale e patrimoniale Parte_1 completamente diversa e peggiore.
Infatti, essa non ha svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio (si veda la dichiarazione dei redditi effettuata per il periodo di imposta 2020), quindi per circa venti anni, pur avendo le qualifiche per attività di insegnamento, dovendosi presumere, secondo gli insegnamenti di Cassazione, che, in mancanza di prove di segno contrario, ciò sia frutto di scelte familiari condivise.
La predetta appellante ha iniziato a svolgere il lavoro di insegnante a tempo determinato, con contratti stipulati per breve periodo, solo dopo che è intervenuta la separazione con l'ex coniuge. Negli ultimi anni, è arrivata a percepire uno stipendio che le garantisce i mezzi minimi per vivere ma non le garantisce tutte le tutele e prospettive future certe, anche in ottica pensionistica, oltre ad essere un sostentamento precario e provvisorio, trattandosi sempre di contratti a tempo determinato. È chiaro, infatti, che la si è inserita nel mondo del lavoro solo a seguito della dissoluzione del Parte_1 ménage familiare al momento in cui doveva provvedere al suo sostentamento, mentre in precedenza si era dedicata alla vita familiare, crescendo i figli e garantendo anche il mantenimento del patrimonio dell'ex coniuge che ha potuto dedicarsi al lavoro e all'azienda di famiglia.
La , pur non avendo perso durante la vita matrimoniale i titoli acquisiti e Parte_1 quindi la propria capacità lavorativa, ha tuttavia sicuramente perso, per dedicarsi alla famiglia, la possibilità di raggiungere un lavoro stabile e di ruolo nel mondo dell'insegnamento che sarebbe arrivato ad un'età sicuramente più giovane, oltre ad aver perso altresì la possibilità di avere in futuro un trattamento pensionistico migliore.
L'appellante, inoltre, non ha alcun cespite patrimoniale di proprietà e non ha risparmi.
In definitiva, lo squilibrio patrimoniale, precondizione per la concessione dell'assegno divorzile, appare evidente dai dati e dagli elementi che emergono dagli atti del giudizio. pag. 10/13 Da ultimo deve osservarsi come la scelta di vita familiare della emerga per Parte_1 presunzioni come scelta condivisa dalla coppia, ben potendo tale prova essere data a mezzo presunzioni.
Nel caso di specie, si rileva infatti che la richiedente, nonostante avesse le possibilità ed i titoli per lavorare, per tutto il periodo di durata del matrimonio non lo ha fatto contribuendo a crescere i figli e permettendo al marito di dedicarsi completamente al lavoro.
A tal proposito, la giurisprudenza più recente ha ricordato che “la prova presuntiva - idonea a fondare il criterio compensativo-perequativo - è fondata proprio sul divario economico tra i due coniugi che, se non può legittimare il criterio assistenziale, quando la moglie è autosufficiente, è un fatto idoneo a fondare la prova presuntiva del contributo dato dalla medesima alla crescita del patrimonio comune e dell'altro coniuge, il che giustifica l'assegno divorzile, pure in assenza di un sacrificio professionale da parte della moglie” (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7011/2025).
Sulla base di tale criterio ermeneutico, valorizzando il divario economico tra i due coniugi e valutando anche il sacrificio professionale della , emergente dalla Parte_1 situazione di fatto sussistente al momento della cessazione dell'unione matrimoniale ed in mancanza di concreta prova contraria, è evidente che in ottica perequativa- compensativa, l'assegno di divorzio deve essere riconosciuto.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio” (Cass. civ., Sez. I, ord. n.
4328/2024). pag. 11/13 È pacifico, allora, nel caso in esame, che l'assegno deve essere riconosciuto nella sua componente perequativa-compensativa poiché la deve essere ristorata, dato Parte_1 il divario economico con l'ex marito, per i sacrifici fatti nella vita coniugale da cui questo squilibrio è scaturito e per il contributo al patrimonio familiare fornito con il proprio impegno lavorativo familiare.
Non residuano dubbi, in conclusione, sulla sussistenza del diritto della richiedente all'assegno divorzile ed a carico del . Controparte_1
Nel quantum, si ritiene equo e congruo imporre la misura del predetto assegno nella somma di euro 150,00 mensili oltre rivalutazione sulla base degli indici ISTAT, tenuto conto della condizione dei coniugi, del contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e familiare, dei rispettivi redditi e della durata del matrimonio.
4.3) Quanto al secondo motivo di appello sulle spese di lite, può osservarsi che esso rimane assorbito dalla decisione di riconoscere l'assegno divorzile in quanto l'accoglimento di tale domanda impone una completa rivalutazione della soccombenza nel processo e quindi nei due gradi di giudizio. Tale nuova valutazione deve tener conto che l'appellante comunque non poteva ritenersi totalmente soccombente nel giudizio di primo grado in quanto, dagli atti del giudizio, emerge che essa aveva chiesto sia nella comparsa di costituzione e risposta sia in sede di precisazione delle conclusioni,
l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio e che, Per_1 pertanto, il giudice di prime cure disponendo in conformità aveva accolto tale domanda.
Oltre ciò, il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile impone di ritenere il totalmente soccombente. CP_1
Dunque, le spese di lite seguono la soccombenza secondo liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria per la liquidazione delle competenze del presente grado di giudizio, a cui si applicano altresì i valori minimi data la agevole definizione delle questione proposte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 contro la sentenza n. 223/2025 resa dal Tribunale di ZZ pubblicata in data 5
pag. 12/13 maggio 2025, nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_2 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, così provvede:
• Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, riconosce il diritto di all'assegno divorzile ex art. 5, co. 6 L. n. 898/1970, con Parte_1 conferma nel resto;
• Condanna al pagamento della somma mensile di euro 150,00 Controparte_1 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT a favore di Parte_1
a titolo di assegno divorzile;
• Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate nella Controparte_1 somma di euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso delle spese vive per euro
98,00, spese generali, iva e cpa come per legge in riferimento al giudizio di primo grado e di euro 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge per il presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto su relazione della Dott.ssa BA EL
NO in data 17 novembre 2025.
Si dà atto che alla redazione della sentenza ha contribuito il M.O.T. Dott. CP_4
[...]
La Presidente Est.
BA EL NO
pag. 13/13