Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00554/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Leonardo Orioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del Decreto -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Perugia in data -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato avanzata dalla ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS-, la ricorrente, cittadina extracomunitaria, aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, appena scaduto.
1.1. Con nota ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, in data -OMISSIS-, la Questura di Perugia comunicava alla ricorrente che “ il permesso di soggiorno rinnovato non può essere consegnato perché dall'interrogazione della banca dati, lei risulta aver lasciato il territorio nazionale il -OMISSIS- al -OMISSIS- ed essere quindi rimasta lontano dallo stato italiano ben oltre il periodo consentito dalla normativa vigente. Per quanto esposto, il suo permesso di soggiorno verrà revocato e Lei dovrà lasciare il territorio dello stato salvo che non possa documentare di poter risiedere regolarmente per altri motivi .”.
1.2. La ricorrente presentava allora memoria, nella quale invocava la sussistenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 4, del d.P.R. 394/1999, di gravi e comprovati motivi, legati alle restrizioni imposte per la pandemia da Covid-19, che le avrebbero reso difficile e rischioso per la sua salute il rientro in Italia dal proprio Paese di origine.
2. In data -OMISSIS- la ricorrente ha presentato una nuova domanda di rinnovo, che tuttavia è stata respinta dalla Questura di Perugia con provvedimento in data -OMISSIS- in quanto “ irricevibile perché priva dei necessari requisiti per la formalizzazione ”, considerato che “ l’istanza in argomento è stata presentata ben oltre i termini stabiliti per legge dalla scadenza del permesso di soggiorno e priva di eventuale idonea documentazione atta a permettere il rinnovo del permesso di soggiorno ”.
3. Impugna detto provvedimento, lamentando in sostanza che:
(i) – si sia formato il silenzio inadempimento, in violazione dell’art. 5 d.lgs. 286/1998 (essendo passati cinque anni senza l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di rinnovo);
(ii) – sia mancato il preavviso di rigetto, in violazione dell’art. 10-bis legge 241/1990;
(iii) – il diniego sia privo di una comprensibile motivazione;
(iv) – il diniego sia irragionevole e sproporzionato, non avendo la Questura tenuto conto dell’integrazione della ricorrente in Italia, e della circostanza che la vicenda si è sviluppata nel periodo della pandemia da Covid-19, cosìcché la ricorrente, recatasi nel proprio Paese di origine, ha poi dovuto ritardare il rientro in Italia, temendo per la propria salute ed a causa delle restrizioni imposte alla circolazione.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, sottolineando gli aspetti fattuali della vicenda e chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025, non essendo state manifestate dalle parti esigenze difensive a ciò ostative, il ricorso è stato trattenuto in decisione anche nel merito.
6. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
6.1. Il primo profilo di censura è infondato.
L’Amministrazione sostiene che il precedente permesso di soggiorno, rinnovato fino al -OMISSIS-, non sia mai stato ritirato dalla ricorrente, e su ciò non vi è confutazione. Non può pertanto ritenersi che vi sia stata un’inerzia illegittima da parte della Questura, fermo restando che nella materia della disciplina dell’immigrazione, in ragione del principio stabilito dall’art. 20, comma 4, della legge 241/1990, salvo una espressa previsione di legge, il provvedimento abilitativo non potrebbe formarsi per LE .
6.2. Risulta invece fondata ed assorbente la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990.
6.3. Il provvedimento impugnato, che consiste sostanzialmente in un diniego di rinnovo, è stato adottato dalla Questura senza aver preventivamente comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto.
6.4. La mancanza della fase di partecipazione procedimentale è stata giustificata con riferimento alla natura vincolata del provvedimento ed all’impossibilità di una diversa conclusione, agli effetti di cui all’art. 21-octies, della legge 241/1990.
6.5. Tuttavia, a parte il rilievo secondo cui la vigente formulazione del terzo periodo dell’art. 21-octies impedirebbe comunque di accedere a tale prospettazione, il duplice motivo sostanziale posto alla base del provvedimento impugnato si presenta come il risultato di una valutazione tutt’altro che vincolata.
Infatti, da un lato, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la tardività della presentazione dell’istanza di rinnovo rispetto alla scadenza del periodo di validità del preesistente titolo di soggiorno non costituisce motivo ostativo alla sua favorevole considerazione, avendo il termine previsto dall’art. 5 del d.lgs. 286/1998 natura ordinatoria. Da ultimo, è stato ribadito che “ È interpretazione ormai consolidata che i termini relativi al rinnovo del permesso di soggiorno non hanno natura perentoria, bensì ordinatoria ed acceleratoria, rispondendo al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero possa trovarsi in situazione di irregolarità rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia, sicché non costituisce di per sé idonea ragione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno la presentazione della relativa istanza oltre il termine previsto dalla norma citata (CdS., Sez VI, n. 5240/2006). (…) nonostante l’appellante eccepisca la mancanza di una allegazione di qualsivoglia spiegazione e/o giustificazione del macroscopico ritardo, ciò non può giustificare un automatico rigetto dell’istanza di rinnovo soprattutto in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, in mancanza di una norma espressa che quantifichi l’entità del ritardo rilevante ai fini del diniego, tale ritardo non può essere posto come unica ragione del diniego stesso in presenza di tutti i requisiti favorevoli al rilascio ”. (Cons. Stato, III, n. 7849/2022, come richiamata da idem, n. 1410/2025).
Dall’altro, è pacifico che la dimostrazione del possesso dei requisiti necessari al rinnovo può essere fornita dallo straniero in sede di partecipazione procedimentale.
6.6. La conclusione non sarebbe diversa anche qualora il diniego conseguisse all’applicazione dell’art.13, comma 4, del d.P.R. 394/1999 (come argomentato diffusamente in giudizio dall’Amministrazione, ma non esplicitato nel provvedimento), posto che, ai sensi di detta disposizione, “ Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi ”, ed è evidente il carattere ampiamente discrezionale della valutazione dei “gravi e comprovati motivi”.
6.7. Pertanto, non poteva prescindersi da uno specifico e motivato preavviso di rigetto.
6.8. Non può valere ad integrare tale adempimento la comunicazione effettuata in data -OMISSIS- (peraltro, anch’essa non richiamata nel provvedimento impugnato), in quanto precedente all’istanza di rinnovo alla quale si è inteso dare riscontro, e comunque riferita ad un diverso esito procedimentale. Senza contare che non risulta che le giustificazioni dell’allontanamento dal territorio italiano fornite in quell’occasione, del tutto analoghe a quelle prospettate in giudizio, siano state motivatamente considerate nel procedimento.
6.9. Dalla fondatezza della censura discende l’annullamento del provvedimento impugnato.
6.10. Ne discende che l’Amministrazione dovrà rinnovare il procedimento a partire dalla fase di partecipazione procedimentale, dando modo alla ricorrente di prospettare gli eventuali elementi sopravvenuti a lei favorevoli.
7. L’esito del giudizio induce a compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.