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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6814/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6814/2020 promossa da:
(P.IVA e C.F. ) Pt_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MARAGNO RICCARDO
ATTRICE
contro
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato te- lematicamente:
“- in via preliminare:
- disporre l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis Cod. proc. civ. svoltosi innanzi la Tribunale di Pa- Per_ dova sub R.G. n. 822/2016 dott.ssa ;
- in via principale:
- accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 2049, 2051, 2055, 2056 e
2043 Cod. civ., artt. 114 e ss. del Codice del Consumo e/o di ogni altra inderogabile norma di legge richiamata in atti e/o che l'intestato Tribunale riterrà di applicare, anche d'ufficio, di ., in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, nei confronti di e, per l'effetto, condannare la convenuta CP_2 [...]
., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimen- Controparte_1 to di tutti i danni patiti da che si quantificano in € 46.584,07 o nella mag- CP_2 giore o minor somma ritenuta dovuta e/o di giustizia, oltre interessi dal dì del dovu- to al saldo e rivalutazione monetaria;
…
- in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, comprensivi di R.S.G. ed accessori come per
Legge”.
Il convenuto ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
nel merito:
in accoglimento delle deduzioni e delle eccezioni svolte dalla convenuta, rigettare le domande della parte attrice integralmente in quanto inammissibili e/o infondate oppure, in subordine, accogliere tali domande nei limiti ritenuti di giustizia, in ogni caso con esclusione del risarcimento dei danni ascrivibili a fatto colposo dell'attrice;
in via istruttoria:
- 2 - accogliersi le istanze formulate nella memoria istruttoria del 15 luglio 2021 e re- spingersi le istanze istruttorie avversarie siccome infondate per le ragioni esposte in atti;
in ogni caso:
con vittoria di spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.11.2020, la società (di seguito CP_2 Contr per brevità “ ) conveniva innanzi al Tribunale di Padova la società tedesca
[...] C
(di seguito per brevità ) per vederne accertata “la responsabi- Controparte_1 lità ai sensi degli artt. 114 e ss. del Codice del Consumo e/o di ogni altra inderogabi- le norma di legge richiamata in atti o che l'intestato Tribunale riterrà di applicare d'ufficio, inclusi gli artt. 2049, 2051 e 2043 Cod. civ., di , in per- Controparte_1 sona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di e, per CP_2
l'effetto, condannare , (…) al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_1 da che si quantificano in € 46.584,07 o nella maggiore o minor somma CP_2 ritenuta dovuta e/o di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivaluta- zione monetaria;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, com- prensivi di R.S.G. ed accessori come per legge”. A sostegno della propria pretesa Contr l'attrice deduceva quanto segue: - è una società specializzata nella revisione meccanica di autoveicoli e motori industriali, in particolare di grandi motori diesel di Contr macchine industriali;
- nel 2015 riceveva dalla società (di seguito Parte_2
“ ”) l'incarico di eseguire una revisione completa di un motore diesel di Parte_2 marca ED montato in una macchina industriale per la triturazione del legno;
- Contr per detto incarico, individuava le lavorazioni da eseguire e i pezzi da sostituire, rivolgendosi -sia per le lavorazioni che per la fornitura dei pezzi di ricambio - alla so- Co Co cietà (di seguito “ ); - tra i pezzi di ricambio la forniva Controparte_3 all'odierna attrice una serie di bronzine di banco a sua volta acquistate da Eurori- cambi Bus s.r.l. (di seguito “Euroricambi”) e prodotte dalla convenuta;
- eseguite le lavorazioni e i ricambi, il motore veniva riconsegnato, previo collaudo, alla società cliente ); - successivamente tale società, riscontrato un rumore anomalo Parte_2 proveniente dal motore, si rivolgeva nuovamente all'attrice, la quale riscontrava lo sfogliamento della parte interna delle bronzine di banco e un danno al motore revi- Contr Co sionato;
- denunciava l'accaduto alla , la quale eseguiva lavori di riparazione al motore utilizzando pezzi di ricambio, stavolta originali ED;
- non ricono-
- 3 - Co scendo alcuna responsabilità per presunti vizi delle bronzine fornite, domandava all'attrice il pagamento del costo delle riparazioni eseguite, importo che l'attrice pa- Contr gava soltanto in parte (per € 4.000,00); - avviava quindi successivamente un procedimento di accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Padova per far accertare eventuali vizi delle bronzine fornite da RR;
- detto procedimento - al quale prendevano parte l'attrice, RR, Euroricambi, ma non l'odierna convenuta - C si concludeva con una consulenza tecnica d'ufficio che stabiliva che le bronzine di erano tecnicamente differenti e non equivalenti alle bronzine originali ED;
- il c.t.u. rilevava altresì che la rottura del motore ED era stata causata da “un ritardo di lubrificazione”, precisando che lo stesso “probabilmente non avrebbe avuto conseguenze se fossero state applicate bronzine originali ED”; - sulla base di tale consulenza l'attrice agiva in giudizio, davanti al medesimo Tribunale di Co Padova, nei confronti di , per ottenere il risarcimento del danno subito;
- nelle more del giudizio, tuttavia, RR veniva dichiarata fallita, dal ché la decisione di agire
(anche) contro l'odierna convenuta quale produttrice delle bronzine;
- la responsa- C bilità di sarebbe – in tesi - da ricondurre alle caratteristiche delle bronzine instal- late sul motore della , le quali, in quanto differenti da quelle originali Mer- Parte_2 cedes, avrebbero causato la rottura del predetto motore;
una tale “difformità” ri- spetto ai pezzi di produzione ED - sempre in tesi – sarebbe tale da costituire un difetto di progettazione e/o produzione, idoneo a configurare la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. cons. o comunque ai sensi degli artt. 2049, 2051 o 2043 c.c.. I.
C Si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande dell'attrice, rite- nendole infondate in fatto e in diritto per un plurimo ordine di ragioni, e nello speci- fico deducendo: - innanzitutto, la propria estraneità ai fatti dedotti dall'attrice e so- pra riepilogati e ciò anche al fine di correttamente intendere il perimetro dell'onere probatorio gravante sull'attrice (che in citazione non aveva invero dato riscontro univoco neppure al fatto che le bronzine installate sul motore della in se- Parte_2 C C de di revisione fossero di produzione;
- la circostanza per la quale non aveva né poteva aver in alcun modo interferito sulla scelta - del tutto unilaterale e co- Co munque consapevolmente operata dall'attrice unitamente, forse, a – di impiega- re sul motore della non originali ED (così come conferma- Parte_3 to dagli stessi documenti attorei – cfr. doc. 11, pag. 2 e doc. 15); si è detto infatti es- C sere, una società a caratura internazionale specializzata nella produzione di una vastissima gamma di bronzine, dotate di caratteristiche diverse a seconda del loro impiego;
le bronzine prodotte dalla convenuta sono distribuite in Europa e nel mondo da singoli rivenditori presenti nei vari paesi che a loro volta forniscono aziende operative sia nella produzione che nei settori di servizi accessori ai prodotti cui le bronzine sono destinate;
in ragione di questa serie di passaggi, è evidente che
- 4 - la convenuta non è e comunque non può essere a conoscenza dell'utilizzo che viene fatto di ogni bronzina venduta. La scelta della bronzina adatta al caso concreto è ri- messa ai singoli acquirenti;
qualora ne sia richiesta la convenuta risponde a doman- de e dà consulenze sul singolo utilizzo ma, nel presente caso, questo non è avvenu- to;
- la totale inopponibilità della consulenza tecnica resa in esito al procedimento di C a.t.p., poiché resa in assenza di contraddittorio con la stessa che non era stata parte di quel procedimento, e comunque sottolineando come detta consulenza non avesse affatto rilevato difetti di produzione né di progettazione né di altro genere nelle bronzine sottoposte ad esame peritale;
- in ogni caso l'assoluta non condivisi- bilità della conclusione cui era giunto il consulente d'ufficio in sede di a.t.p. secondo il quale (cfr. pagg. 22 e 23 della c.t.u nel procedimento di a.t.p.) il danno subito dal motore ED – ivi ritenuto da ricondurre ad un ritardo di lubrificazione nel mo- tore - utilizzando le bronzine originali ED probabilmente non si sarebbe veri- ficato, perché la maggiore resistenza di queste avrebbe (probabilmente, ma non si- curamente) sopperito al ritardo della lubrificazione;
conclusione – questa, come si è detto – peraltro neppure dirimente dal momento che porta con sé l'implicito assun- to per cui il danno risulterebbe occorso comunque in un contesto di non normale utilizzo delle bronzine (carente lubrificazione), a sua volta determinato da un pro- blema semmai di non corretto funzionamento del motore – peraltro in quella sede non accertato – e non dalle bronzine de quibus;
- la carenza totale di presupposti in ordine alla domanda risarcitoria per “prodotto difettoso” svolta ai sensi dell'art. 114 del Codice del Consumo, non vertendosi né in tema di danno a soggetto consuma- tore né di danno alla persona;
domanda peraltro che in ipotesi sarebbe in primo luogo prescritta e in secondo luogo comunque infondata nel merito, atteso che (i) la stessa perizia di a.t.p. prodotta dall'attrice esclude difetti e vizi di sorta a carico delle bronzine esaminate, con ogni conseguente ricaduta in termini di nesso causale;
(ii) la asserita diversità di caratteristiche di queste ultime rispetto a quelle originali
ED potrebbe al più (e a tutto concedere) fondare la responsabilità di RR ai C sensi dell'art. 1497 c.c. ma giammai quella di che con l'attrice non ha avuto al- cuna relazione contrattuale;
(iii) ricorrerebbe in ogni caso la causa di esclusione pre- vista all'art. 122 del Codice del Consumo;
- la carenza totale di presupposti altresì in ordine alla domanda di danno ex art. 2051 e 2049 c.c., la cui fondatezza è da esclu- dere anche al di là delle carenti allegazioni attoree in ordine agli elementi costituitivi di tali fattispecie sulla scorta dei medesimi rilievi di cui testé detto al riguardo della responsabilità da prodotto difettoso (anche in punto di c.d. rischio elettivo); - la ca- renza totale di presupposti anche, infine, al riguardo dell'invocata responsabilità ex art. 2043 c.c., per la quale l'attrice si è comunque limitata ad allegare la diversità delle bronzine KS rispetto a quelle originali ED;
- in ogni caso l'erronea quan- C tificazione del danno, carente peraltro di prova. II. A fronte delle difese svolte da Contr non solo allegava tardivamente fatti nuovi, ma altresì modificava le proprie
- 5 - domande, e ciò non solo inserendo nelle proprie conclusioni richiami ad ulteriori precetti normativi (artt. 2055 e 2056 c.c.) bensì, e soprattutto, operando una evi- dente “inversione di rotta” circa i fatti costitutivi della propria pretesa siccome esposta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.; in detta sede l'attrice ha ri- Co portato infatti gli esiti del giudizio originariamente promosso contro con terza chiamata Euroricambi, nelle more approdato a sentenza n. 492/2021 Tribunale di
Padova e di cui al doc. 35 avversario e quindi è giunta giocoforza a far propria l'affermazione giudiziale per la quale, nel caso in esame, non è ravvisabile alcun “di- fetto o vizio di fabbricazione o produzione”; il fondamento del fatto illecito nelle prospettazioni avversarie è divenuto così dunque, in luogo della difettosità del pro- dotto, la mera asserita assenza nelle bronzine de quo delle qualità essenziali per l'uso). Di un tanto veniva immediatamente eccepita dalla convenuta l'inammissibilità.
. Seguiva lo scambio di memorie ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c., con ampio svolgimento di difese da parte di ambo le parti al riguardo, in particolare, del thema probandum e del preteso (ma contestato) rilievo probatorio della consulenza per a.t.p. sub doc. 13 attoreo. In esito all'udienza di discussione delle istanze istruttorie celebratasi in data 23.09.2021, il Giudice disponeva comunque l'acquisizione del fa- scicolo del procedimento di a.t.p. più volte citato (r.g. 622/2016 Tribunale di Pado- va) e si riservava all'esito di decidere sulle ulteriori istanze istruttorie delle parti, fis- sando udienza per il 2.12.2021. Siffatta udienza si teneva con trattazione scritta.
All'esito il Giudice, rilevato che la mancata partecipazione della convenuta al proce- dimento per a.t.p. imponeva di rinnovare la ctu, disponeva espletarsi per l'appunto consulenza tecnica nominando per l'incombente l'ing. e fissando per il Persona_2 conferimento dell'incarico l'udienza (a trattazione scritta) del 22.02.2022. Il quesito veniva rivolto essenzialmente: (i) alla verifica circa l'entità e la natura di eventuali vizi, difetti e/o difformità o comunque delle caratteristiche tecniche delle bronzine installate sul motore della;
(ii) alla verifica della compatibilità di siffatti Parte_2 eventuali vizi, difetti e/o difformità e comunque delle caratteristiche tecniche delle bronzine KS con il danno occorso al motore della;
(iii) alla verifica delle dif- Parte_2 ferenti caratteristiche tecniche delle bronzine KS installate sul motore della Pt_4
[.
rispetto alle bronzine ED (indicate - per il raffronto – in quelle acquistate per sostituire quelle KS danneggiate) e quindi all'accertamento della equivalenza tra siffatti prodotti. All'udienza del 22.02.2022 veniva dato termine al CTU per il deposi- to dell'elaborato peritale con fissazione di successiva udienza al 27.10.2022 (poi rin- viata, in ragione della proroga concessa al CTU, al 30.03.2023). La CTU – tempesti- vamente depositata – concludeva, senza dar adito a dubbi, per l'assenza di vizi e/o difetti di sorta sulle bronzine per cui è causa, così come sulla non riconducibilità del danno occorso al motore della a caratteristiche tecniche e/o di fabbrica- Parte_2
- 6 - zione delle bronzine KS. All'udienza del 30.03.2023, nonché alla successiva del
14.09.2023, parte attrice insisteva perché il CTU venisse chiamato a chiarimenti;
chiarimenti poi in effetti resi dal CTU, con conferma piena delle conclusioni già esposte. Si teneva quindi ulteriore udienza in data 18.04.2024, in esito alla quale veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 26.09.2024. La causa veni- va all'esito trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La preliminare eccezione di prescrizione coltivata dalla convenuta è infondata sol che si consideri quanto segue. Per prima cosa, il dies a quo per l'esperimento delle azioni dedotte nel presente contenzioso andrebbe individuato con l'avvenuta defi- nizione del procedimento di ATP R.G.n. 822/2016 del Tribunale di Padova o, tutt'al più, nel deposito della CTU definitiva ossia, rispettivamente, nel 2.5.2017 o nel
13.7.2017 (cfr. doc.n.36) e ciò in analogia a quanto statuito reiteratamente dalla giurisprudenza di legittimità in materia di vizi nel contratto di appalto e cioè che “il termine per la relativa denuncia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti, e tale consapevolezza non può ritenersi raggiun- ta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non essendo al riguardo sufficienti viceversa manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” Contr (Cass. civ., Sez. II, 31.1.2018, n. 243). Inoltre, evidentemente, ha certamente interrotto il decorso della prescrizione tramite la diffida inviata dal proprio legale C (cfr. doc.n.18) e ricevuta da in data 26.11.2019, successivamente anche riscon- trata dalla stessa convenuta (cfr. doc.n.19). Identicamente, anche il successivo invi- to a concludere una convenzione di negoziazione assistita, rimasto inaccolto da par- te dell'odierna convenuta (cfr. docc.nn. 21 e 22), ha indubitabilmente interrotto il decorso della prescrizione. Insomma, tutti detti atti stragiudiziali hanno avuto cer- tamente l'efficacia interruttiva della prescrizione, sicché, in ogni caso, la presente azione risarcitoria è del tutto tempestiva.
Ciò posto, l'istruttoria svolta ha offerto conferma, senza margine di dubbio, del fatto che non sussistono le pretese “carenze” delle bronzine di produzione KS (vuoi in termini di difetti/vizi/difformità, vuoi in termini di inidoneità rispetto all'uso in raf- fronto al prodotto originale ED) . Nella CTU, infatti, oltreché un'ampia spie- gazione volta ad escludere che la causa del problema occorso potesse essere ricon- dotta ad un difetto di lubrificazione, si legge testualmente che (pag. 50):
Le difformità delle caratteristiche tecniche delle bronzine di banco KS denominate
“OM542/942 Actros” non sono da sole compatibili con i danni occorsi all'albero del motore di marca ED, precedentemente installato sulla macchina industriale di marca e, più in generale, con tutti i danni occorsi al motore di detta CP_5
- 7 - macchina, nonché con le lavorazioni e l'acquisto di nuovo materiale resisi necessari sul predetto motore di marca ED e descritti nella fattura emessa da
[...]
n. 557 e 558 del 30.11.2015. La causa della rottura del motore è un Controparte_3 gioco di accoppiamento errato, troppo stretto, anomalia aggravata dalle difformità del materiale delle bronzine di banco KS, denominate “OM542/942 Actros”, mate- riale caratterizzato da minori proprietà: anti grippaggio, adattabilità e insensibilità alle impurità, rispetto le bronzine originali ED Benz, acquistabili all'epoca dei fatti.
Ed ancora, in risposta ai chiarimenti richiesti (pagg. 5 e 6):
“Come riportato ai punti h, i) e J) e nelle considerazioni tecniche (punti 15, 16, 17,
21, 22, 23, 24, 25 CTU), cui si rimanda, tutti gli elementi raccolti e tutte le verifiche specialistiche effettuate nella CTU (Allegati 45 e 46 CTU), escludono i problemi di lubrificazione e/o i vizi e/o i difetti di materiale delle bronzine KS cui fa cenno l'ATP
R.G. n° 822/2016 (Pag. 37, 38 punti 15, 16 CTU) e convergono ad attribuire la preco- ce (dopo circa un'ora di funzionamento) grave e irreversibile rottura di tutte le bronzine di banco del motore a un gioco di accoppiamento delle bronzine errato e insufficiente, le cui cause possono essere ascritte a: schiacciamento eccessivo dei semi-gusci con riduzione del gioco nella zona di giunzione (excessive crush) e/o gio- co radiale insufficiente con riduzione della porta olio di lubrificazione (oil starvation)
e/o coppia di serraggio oltre i valori nominali e/o disallineamenti dell'albero motore e/o del basamento e/o una loro combinazione, ma mai a un problema di lubrifica- zione o a vizi e/o difetti del materiale delle bronzine. Il gioco di accoppiamento delle bronzine errato e insufficiente avrebbe potuto essere rilevato e corretto, seguendo le istruzioni del manuale d'uso e manutenzione ED-Benz e facendo le misu- razioni di controllo ivi indicate, di prassi in una riparazione eseguita a regola d'arte e di cui parte attrice non è mai stata in grado di fornire riscontro. Il fatto che motore oggetto di causa, dopo la seconda riparazione, abbia funzionato regolarmente, non
è significativo, infatti dopo la prima rottura, l'albero motore è stato messo nuovo, le bronzine sono state tutte sostituite, il basamento è stato barenato, i serraggi e i controlli dei giochi sono stati rifatti, di fatto era un motore diverso e non si può per- tanto affermare che, a parità di giochi di accoppiamento e coppie di serraggio, dati peraltro mai forniti,solo passando alle bronzine di banco originali ED Benz, si sarebbero potuti risolvere i problemi che avevano portato alla rottura del motore, dopo la prima revisione effettuata con bronzine KS. La non equivalenza del materia- le delle bronzine KS, rilevata nei soli semi-gusci più caricati di ciascuna delle coppie di bronzine di banco e biella e caratterizzata da minori proprietà antigrippaggio, adattabilità e insensibilità alle impurità dello strato di scorrimento interno, non può da sola giustificare, con coppie di serraggio e un gioco di accoppiamento delle bron- zine come prescritti sul manuale uso manutenzione e senza problemi di lubrificazio-
- 8 - ne, la precoce grave e irreversibile rottura del motore occorsa, può solo essere con- siderata una aggravante non determinante, ma non la causa originaria del proble- ma. A parità di coppie di serraggio e di gioco di accoppiamento delle bronzine errato e insufficiente, la precoce grave e irreversibile rottura sarebbe comunque avvenuta, anche con il materiale delle bronzine originali ED-Benz, che avrebbe solo po- tuto ritardare di poco l'allaccio delle bronzine ai perni di banco dell'albero motore, C ma non evitarla. Per quanto sopra non si ritiene di attribuire a responsabilità in merito alla precoce grave e irreversibile rottura del motore oggetto di causa.”
Le determinazioni tecniche del CTU Ing. vanno condivise risultando frutto di Per_2 indagine rigorosa e completa, richiamando per esteso le pertinenti osservazioni di- fensive svolte in replica dalla convenuta.
Un tanto è sufficiente per concludere che la domanda attorea non potrà trovare ac- coglimento, sotto alcuno dei profili indicati dall'attrice. Infatti: a) Quanto alla prete- C sa responsabilità risarcitoria di per “prodotto difettoso” ai sensi dell'art. 114 del
Codice del Consumo .Ammesso e non concesso che nel giudizio de quo vi sia margi- ne – il che non è – per considerare applicabile la normativa di cui al Codice del Con- sumo, si tratterebbe pur sempre di obblighi risarcitori che si fondano su – ed in al- cun modo possono prescindere da - l'esistenza di un difetto del prodotto ed il nesso causale tra difetto e danno, che nel caso de quo sono stati invece espressamente esclusi. Né può sostenersi la “mancanza di qualità promesse” (che a dire dell'attrice sarebbero quelle dell'equivalenza alle bronzine ED), finalizzata ad affermare che la responsabilità contrattuale che vi si collega ex art. 1497 c.c. potrebbe traslare a monte, sul piano extracontrattuale, nei confronti del produttore del bene, posto che tale diverso titolo della evocata responsabilità costituisce una evidente quanto inammissibile mutatio libelli (e sul punto si richiamano le puntuali argomentazioni svolte dalla difesa della convenuta nelle premesse della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.); - vuoi perché comunque sul tema dell'equivalenza o meno delle bronzine KS rispetto a quelle originali ED il CTU ha concluso (solo) dicendo che le bronzine KS e le bronzine originali ED sono prodotti con talune diverse caratteristiche di materiali, ma non certo affermando che le prime sarebbero pro- dotti qualitativamente “carenti” o non idonee all'uso per le quali sono prodotte e commercializzate e soprattutto senza in alcun modo legittimare la conclusione per cui le diverse caratteristiche dei materiali di dette bronzine abbiano causato il dan- no e/o costituiscano un vulnus per la sicurezza.
C Emerge dalle deduzioni delle parti, che produce le bronzine in questione da de- cenni e sono vendute in Europa e in tutto il mondo;
si tratta di prodotti realizzati nel rispetto degli standard e delle normative tecniche vigenti e quindi di prodotti testati e certificati. È dunque fuor di dubbio che qualora la convenuta avesse prodotto
- 9 - bronzine difettose o pericolose per la sicurezza, la stessa sarebbe certamente già incorsa in sanzioni e avrebbe dovuto ritirare tali prodotti dal mercato. Per contro, C Contr dal 2008 ad oggi l'unico “reclamo” ricevuto dalla è quello avanzato da nel presente giudizio.
C b) Quanto alla pretesa responsabilità risarcitoria di ai sensi delle varie previsioni codicistiche invocate (artt. 2049, 2051, 2055, 2056 e 2043 c.c.) Parimenti deve rile- varsi come l'accertamento di una responsabilità extracontrattuale non possa in al- cun modo prescindere dall'accertamento della causa del danno e della sua imputa- bilità al soggetto convenuto per risponderne. Posto che – ora è certo – la causa del danno occorso al motore della non sono le bronzine KS, va evidenziato Parte_2 che nel caso di specie la sentenza sub doc. 35 attoreo (Tribunale di Padova n. C 492/2021) non è idonea a spiegare alcuna efficacia nei confronti di non ricor- rendo alcuno degli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'estensione della efficacia "preclusiva" riflessa del giudicato inter alios;
è infatti escluso che la sentenza del Tribunale di Padova contenga "una affermazione di veri- tà", insuscettibile di essere smentita, fondandosi su una valutazione peritale che certamente può essere oggetto di contestazione sotto il piano tecnico, metodologi- C co e fattuale;
non può ritenersi titolare di una situazione giuridica "dipendente" Co rispetto all'accertamento di responsabilità di , attesi i diversi elementi costitutivi C che caratterizzano la responsabilità extracontrattuale in tesi addebitata a rispet- to alla responsabilità ex art. 1497 c.c., la quale può ricorrere esclusivamente in capo al venditore;
quanto testé detto trova peraltro inequivoca conferma nel fatto che la stessa pronuncia in parola ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria proposta nei confronti della terza chiamata Euroricambi, “perché la responsabilità della con- venuta non è legata a un vizio in sé e per sé delle , ma alla mancanza delle Pt_3 qualità promesse, ovvero l'equivalenza rispetto agli originali e sul punto nulla ha dedotto circa eventuali garanzie di Euroricambi”. Invero contrariamente a CP_3 quanto cerca di sostenere parte attrice, non hanno alcun rilievo ai fini del decidere le dichiarazioni sulle bronzine tipo 77 549 600 presenti sul sito web del distributore tedesco delle bronzine, la società (di seguito Controparte_6 Cont
- in base alle quali le bronzine sarebbero indicate come idonei pezzi di ricam- bio per il motore ED de quo;
innanzitutto siffatte dichiarazioni non sono tout court attribuibili alla società convenuta per il solo fatto che le due società apparten- Cont gono allo stesso gruppo (Rheinmetall); le dichiarazioni fatte da che distribuisce una varietà amplissima di prodotti (dai pezzi di ricambi auto fino ai dispositivi sani- tari e di protezione individuale, come la stessa controparte fa presente) sono riferi- bili esclusivamente ad essa, come lo sarebbe la descrizione di un prodotto che pro- venisse da un qualsiasi altro venditore. A nulla può rilevare, sul piano Cont dell'imputazione di una dichiarazione, che la convenuta facciano parte dello
- 10 - stesso gruppo (fra l'altro, nel caso concreto, formato da una “galassia” di società).
Se le dichiarazioni di uno dei venditori non corrispondessero alle effettive caratteri- stiche del prodotto non potrebbe che risponderne (solo) il venditore stesso. Invero la sentenza del Tribunale di Padova n. 492/2021 ha espressamente escluso la re- sponsabilità della terza chiamata Euroricambi Bus, nella misura in cui “la responsa- bilità della convenuta non è legata a un vizio in sé e per sé delle , ma alla Pt_3 mancanza delle qualità promesse, ovvero l'equivalenza rispetto agli originali e sul punto nulla ha dedotto circa eventuali garanzie di Euroricambi”. CP_3
C Tali considerazioni non possono che valere per la stessa la quale, al pari di Euro- ricambi, non è mai entrata in contatto con l'odierna attrice, non avendo pertanto mai garantito nel caso concreto la compatibilità delle proprie bronzine con il pro- Cont dotto ED. Ad ogni buon conto sulle pagine del sito di elative ai prodotti venduti si legge, alla dicitura “avvertenze importanti”, che “Le indicazioni riportate nel presente catalogo non sono vincolanti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la loro correttezza e completezza. Le informazioni su eventuali errori nel catalo- go sono sempre gradite. Gli errori segnalati verranno corretti nelle edizioni future. I nomi, le descrizioni e i numeri di veicoli, produttori e simili, nonché i numeri ricambi originali dei produttori di veicoli e motori sono elencati solo a scopi di confronto. Le indicazioni corrispondenti non sono denominazioni di origine e pertanto non vanno utilizzate verso terzi. Ricordiamo inoltre che non si possono escludere modifiche dell'equipaggiamento da parte del produttore del veicolo o del motore o modifiche delle denominazioni. Non ci assumiamo pertanto alcuna responsabilità per l'utilizzo delle liste di comparazione. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche alle specifiche dei nostri prodotti, al materiale utilizza- to, al loro aspetto e alla loro dotazione. Le immagini contenute nel catalogo non so- no vincolanti. Prima del montaggio verificare sempre l'idoneità del prodotto acqui- stato agli scopi d'utilizzo desiderati. Ricordiamo che i prodotti offerti nel catalogo non sono destinati all'utilizzo in aeromobili e veicoli spaziali. In caso di utilizzo di motori marini e stazionari fare attenzione che la stessa denominazione dei motori può essere impiegata per vari componenti del motore (per es. pistone). Eventual- mente, prima del montaggio dei prodotti, chiedere sempre il consiglio professionale del produttore o dell'officina autorizzata. Ricordiamo espressamente che il montag- gio deve essere sempre realizzato da personale specializzato istruito. Le figure, i di- segni schematici e altre indicazioni servono alla spiegazione e alla rappresentazione e non possono essere utilizzati come base per il montaggio.” (doc. 8). Tale clausola – che era presente anche al tempo dei fatti sul ridetto sito e non può essere ignorata dall'utente del sito medesimo che usi la normale diligenza – pone delle chiare avver- tenze all'operatore per la scelta e l'uso dei pezzi di ricambio, così stabilendo dei li- miti a cui questi deve attenersi. Il distributore informa l'operatore che le indicazioni
- 11 - dei motori hanno un puro scopo di confronto, ma non garantiscono l'idoneità in ogni singolo caso: questa idoneità deve essere verificata in concreto e, laddove vi siano dubbi, occorre consultare il produttore. Questo si spiega anche guardando al documento n. 39 prodotto da parte attrice, in cui il tipo di bronzina indicata è asso- ciato a 5 produttori di veicoli (CLAAS / IHC-CASE (CNH) / MERCEDES-BENZ / NEO-
PLAN Bus GmbH / SETRA) e a ben 407 motori. Trattandosi di pezzi di ricambio non originali (come l'attrice ben sa) è evidente che l'indicazione è fatta a scopo orienta- tivo e non può prescindere da una verifica in concreto della compatibilità del pezzo, salvo ritenere che i pezzi originali prodotti da 5 case diverse per 407 motori siano tra loro identici. In ogni caso nel sito del distributore è precisato che l'impiego dei pezzi di ricambio deve essere preceduto da una verifica in concreto della sua idonei- tà: quindi, né il distributore né tanto meno la convenuta danno alcuna garanzia se non sono state loro stesse a effettuare la verifica dell'idoneità nel caso concreto;
inoltre non sussiste alcuna responsabilità della convenuta per i titoli dedotti in giu- dizio dall'attrice, men che meno una responsabilità in solido ex artt. 2055 c.c. con il venditore condannato con la sentenza n. 492/2021 del Tribunale di Padova. Il vendi- tore è infatti stato condannato a titolo di responsabilità contrat- Controparte_3 tuale e non extracontrattuale. Quindi, il richiamo alla predetta norma, nel tentativo forse di “allargare” per tale via gli effetti della citata sentenza (al di là del fatto che si tratta di un tentativo, come già detto, inammissibile) resta del tutto privo di pregio e fondamento giuridico;
non sussistono neppure le due ipotesi di responsabilità og- gettiva di cui agli artt. 2049 e 2051 c.c., difettandone i presupposti sia di fatto che di diritto;
non sussiste responsabilità della convenuta nemmeno ai sensi dell'art. 2043
c.c. sulla base di quanto detto, poiché comunque non è rinvenibile una garanzia del- la convenuta in merito all'utilizzabilità delle bronzine oggetto di causa a prescindere da un esame concreto delle caratteristiche tecniche del motore da parte della stes- sa.
Ne consegue il rigetto di ogni domanda attorea.
In considerazione dell'esito della lite le spese seguono la soccombenza
Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree.
Condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite li- quidate in euro 7.616,00 per compensi oltre accessori di legge.
- 12 - Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU
Padova,7-1-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 13 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6814/2020 promossa da:
(P.IVA e C.F. ) Pt_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MARAGNO RICCARDO
ATTRICE
contro
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato te- lematicamente:
“- in via preliminare:
- disporre l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis Cod. proc. civ. svoltosi innanzi la Tribunale di Pa- Per_ dova sub R.G. n. 822/2016 dott.ssa ;
- in via principale:
- accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 2049, 2051, 2055, 2056 e
2043 Cod. civ., artt. 114 e ss. del Codice del Consumo e/o di ogni altra inderogabile norma di legge richiamata in atti e/o che l'intestato Tribunale riterrà di applicare, anche d'ufficio, di ., in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, nei confronti di e, per l'effetto, condannare la convenuta CP_2 [...]
., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimen- Controparte_1 to di tutti i danni patiti da che si quantificano in € 46.584,07 o nella mag- CP_2 giore o minor somma ritenuta dovuta e/o di giustizia, oltre interessi dal dì del dovu- to al saldo e rivalutazione monetaria;
…
- in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, comprensivi di R.S.G. ed accessori come per
Legge”.
Il convenuto ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
nel merito:
in accoglimento delle deduzioni e delle eccezioni svolte dalla convenuta, rigettare le domande della parte attrice integralmente in quanto inammissibili e/o infondate oppure, in subordine, accogliere tali domande nei limiti ritenuti di giustizia, in ogni caso con esclusione del risarcimento dei danni ascrivibili a fatto colposo dell'attrice;
in via istruttoria:
- 2 - accogliersi le istanze formulate nella memoria istruttoria del 15 luglio 2021 e re- spingersi le istanze istruttorie avversarie siccome infondate per le ragioni esposte in atti;
in ogni caso:
con vittoria di spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.11.2020, la società (di seguito CP_2 Contr per brevità “ ) conveniva innanzi al Tribunale di Padova la società tedesca
[...] C
(di seguito per brevità ) per vederne accertata “la responsabi- Controparte_1 lità ai sensi degli artt. 114 e ss. del Codice del Consumo e/o di ogni altra inderogabi- le norma di legge richiamata in atti o che l'intestato Tribunale riterrà di applicare d'ufficio, inclusi gli artt. 2049, 2051 e 2043 Cod. civ., di , in per- Controparte_1 sona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di e, per CP_2
l'effetto, condannare , (…) al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_1 da che si quantificano in € 46.584,07 o nella maggiore o minor somma CP_2 ritenuta dovuta e/o di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivaluta- zione monetaria;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, com- prensivi di R.S.G. ed accessori come per legge”. A sostegno della propria pretesa Contr l'attrice deduceva quanto segue: - è una società specializzata nella revisione meccanica di autoveicoli e motori industriali, in particolare di grandi motori diesel di Contr macchine industriali;
- nel 2015 riceveva dalla società (di seguito Parte_2
“ ”) l'incarico di eseguire una revisione completa di un motore diesel di Parte_2 marca ED montato in una macchina industriale per la triturazione del legno;
- Contr per detto incarico, individuava le lavorazioni da eseguire e i pezzi da sostituire, rivolgendosi -sia per le lavorazioni che per la fornitura dei pezzi di ricambio - alla so- Co Co cietà (di seguito “ ); - tra i pezzi di ricambio la forniva Controparte_3 all'odierna attrice una serie di bronzine di banco a sua volta acquistate da Eurori- cambi Bus s.r.l. (di seguito “Euroricambi”) e prodotte dalla convenuta;
- eseguite le lavorazioni e i ricambi, il motore veniva riconsegnato, previo collaudo, alla società cliente ); - successivamente tale società, riscontrato un rumore anomalo Parte_2 proveniente dal motore, si rivolgeva nuovamente all'attrice, la quale riscontrava lo sfogliamento della parte interna delle bronzine di banco e un danno al motore revi- Contr Co sionato;
- denunciava l'accaduto alla , la quale eseguiva lavori di riparazione al motore utilizzando pezzi di ricambio, stavolta originali ED;
- non ricono-
- 3 - Co scendo alcuna responsabilità per presunti vizi delle bronzine fornite, domandava all'attrice il pagamento del costo delle riparazioni eseguite, importo che l'attrice pa- Contr gava soltanto in parte (per € 4.000,00); - avviava quindi successivamente un procedimento di accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Padova per far accertare eventuali vizi delle bronzine fornite da RR;
- detto procedimento - al quale prendevano parte l'attrice, RR, Euroricambi, ma non l'odierna convenuta - C si concludeva con una consulenza tecnica d'ufficio che stabiliva che le bronzine di erano tecnicamente differenti e non equivalenti alle bronzine originali ED;
- il c.t.u. rilevava altresì che la rottura del motore ED era stata causata da “un ritardo di lubrificazione”, precisando che lo stesso “probabilmente non avrebbe avuto conseguenze se fossero state applicate bronzine originali ED”; - sulla base di tale consulenza l'attrice agiva in giudizio, davanti al medesimo Tribunale di Co Padova, nei confronti di , per ottenere il risarcimento del danno subito;
- nelle more del giudizio, tuttavia, RR veniva dichiarata fallita, dal ché la decisione di agire
(anche) contro l'odierna convenuta quale produttrice delle bronzine;
- la responsa- C bilità di sarebbe – in tesi - da ricondurre alle caratteristiche delle bronzine instal- late sul motore della , le quali, in quanto differenti da quelle originali Mer- Parte_2 cedes, avrebbero causato la rottura del predetto motore;
una tale “difformità” ri- spetto ai pezzi di produzione ED - sempre in tesi – sarebbe tale da costituire un difetto di progettazione e/o produzione, idoneo a configurare la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. cons. o comunque ai sensi degli artt. 2049, 2051 o 2043 c.c.. I.
C Si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande dell'attrice, rite- nendole infondate in fatto e in diritto per un plurimo ordine di ragioni, e nello speci- fico deducendo: - innanzitutto, la propria estraneità ai fatti dedotti dall'attrice e so- pra riepilogati e ciò anche al fine di correttamente intendere il perimetro dell'onere probatorio gravante sull'attrice (che in citazione non aveva invero dato riscontro univoco neppure al fatto che le bronzine installate sul motore della in se- Parte_2 C C de di revisione fossero di produzione;
- la circostanza per la quale non aveva né poteva aver in alcun modo interferito sulla scelta - del tutto unilaterale e co- Co munque consapevolmente operata dall'attrice unitamente, forse, a – di impiega- re sul motore della non originali ED (così come conferma- Parte_3 to dagli stessi documenti attorei – cfr. doc. 11, pag. 2 e doc. 15); si è detto infatti es- C sere, una società a caratura internazionale specializzata nella produzione di una vastissima gamma di bronzine, dotate di caratteristiche diverse a seconda del loro impiego;
le bronzine prodotte dalla convenuta sono distribuite in Europa e nel mondo da singoli rivenditori presenti nei vari paesi che a loro volta forniscono aziende operative sia nella produzione che nei settori di servizi accessori ai prodotti cui le bronzine sono destinate;
in ragione di questa serie di passaggi, è evidente che
- 4 - la convenuta non è e comunque non può essere a conoscenza dell'utilizzo che viene fatto di ogni bronzina venduta. La scelta della bronzina adatta al caso concreto è ri- messa ai singoli acquirenti;
qualora ne sia richiesta la convenuta risponde a doman- de e dà consulenze sul singolo utilizzo ma, nel presente caso, questo non è avvenu- to;
- la totale inopponibilità della consulenza tecnica resa in esito al procedimento di C a.t.p., poiché resa in assenza di contraddittorio con la stessa che non era stata parte di quel procedimento, e comunque sottolineando come detta consulenza non avesse affatto rilevato difetti di produzione né di progettazione né di altro genere nelle bronzine sottoposte ad esame peritale;
- in ogni caso l'assoluta non condivisi- bilità della conclusione cui era giunto il consulente d'ufficio in sede di a.t.p. secondo il quale (cfr. pagg. 22 e 23 della c.t.u nel procedimento di a.t.p.) il danno subito dal motore ED – ivi ritenuto da ricondurre ad un ritardo di lubrificazione nel mo- tore - utilizzando le bronzine originali ED probabilmente non si sarebbe veri- ficato, perché la maggiore resistenza di queste avrebbe (probabilmente, ma non si- curamente) sopperito al ritardo della lubrificazione;
conclusione – questa, come si è detto – peraltro neppure dirimente dal momento che porta con sé l'implicito assun- to per cui il danno risulterebbe occorso comunque in un contesto di non normale utilizzo delle bronzine (carente lubrificazione), a sua volta determinato da un pro- blema semmai di non corretto funzionamento del motore – peraltro in quella sede non accertato – e non dalle bronzine de quibus;
- la carenza totale di presupposti in ordine alla domanda risarcitoria per “prodotto difettoso” svolta ai sensi dell'art. 114 del Codice del Consumo, non vertendosi né in tema di danno a soggetto consuma- tore né di danno alla persona;
domanda peraltro che in ipotesi sarebbe in primo luogo prescritta e in secondo luogo comunque infondata nel merito, atteso che (i) la stessa perizia di a.t.p. prodotta dall'attrice esclude difetti e vizi di sorta a carico delle bronzine esaminate, con ogni conseguente ricaduta in termini di nesso causale;
(ii) la asserita diversità di caratteristiche di queste ultime rispetto a quelle originali
ED potrebbe al più (e a tutto concedere) fondare la responsabilità di RR ai C sensi dell'art. 1497 c.c. ma giammai quella di che con l'attrice non ha avuto al- cuna relazione contrattuale;
(iii) ricorrerebbe in ogni caso la causa di esclusione pre- vista all'art. 122 del Codice del Consumo;
- la carenza totale di presupposti altresì in ordine alla domanda di danno ex art. 2051 e 2049 c.c., la cui fondatezza è da esclu- dere anche al di là delle carenti allegazioni attoree in ordine agli elementi costituitivi di tali fattispecie sulla scorta dei medesimi rilievi di cui testé detto al riguardo della responsabilità da prodotto difettoso (anche in punto di c.d. rischio elettivo); - la ca- renza totale di presupposti anche, infine, al riguardo dell'invocata responsabilità ex art. 2043 c.c., per la quale l'attrice si è comunque limitata ad allegare la diversità delle bronzine KS rispetto a quelle originali ED;
- in ogni caso l'erronea quan- C tificazione del danno, carente peraltro di prova. II. A fronte delle difese svolte da Contr non solo allegava tardivamente fatti nuovi, ma altresì modificava le proprie
- 5 - domande, e ciò non solo inserendo nelle proprie conclusioni richiami ad ulteriori precetti normativi (artt. 2055 e 2056 c.c.) bensì, e soprattutto, operando una evi- dente “inversione di rotta” circa i fatti costitutivi della propria pretesa siccome esposta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.; in detta sede l'attrice ha ri- Co portato infatti gli esiti del giudizio originariamente promosso contro con terza chiamata Euroricambi, nelle more approdato a sentenza n. 492/2021 Tribunale di
Padova e di cui al doc. 35 avversario e quindi è giunta giocoforza a far propria l'affermazione giudiziale per la quale, nel caso in esame, non è ravvisabile alcun “di- fetto o vizio di fabbricazione o produzione”; il fondamento del fatto illecito nelle prospettazioni avversarie è divenuto così dunque, in luogo della difettosità del pro- dotto, la mera asserita assenza nelle bronzine de quo delle qualità essenziali per l'uso). Di un tanto veniva immediatamente eccepita dalla convenuta l'inammissibilità.
. Seguiva lo scambio di memorie ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c., con ampio svolgimento di difese da parte di ambo le parti al riguardo, in particolare, del thema probandum e del preteso (ma contestato) rilievo probatorio della consulenza per a.t.p. sub doc. 13 attoreo. In esito all'udienza di discussione delle istanze istruttorie celebratasi in data 23.09.2021, il Giudice disponeva comunque l'acquisizione del fa- scicolo del procedimento di a.t.p. più volte citato (r.g. 622/2016 Tribunale di Pado- va) e si riservava all'esito di decidere sulle ulteriori istanze istruttorie delle parti, fis- sando udienza per il 2.12.2021. Siffatta udienza si teneva con trattazione scritta.
All'esito il Giudice, rilevato che la mancata partecipazione della convenuta al proce- dimento per a.t.p. imponeva di rinnovare la ctu, disponeva espletarsi per l'appunto consulenza tecnica nominando per l'incombente l'ing. e fissando per il Persona_2 conferimento dell'incarico l'udienza (a trattazione scritta) del 22.02.2022. Il quesito veniva rivolto essenzialmente: (i) alla verifica circa l'entità e la natura di eventuali vizi, difetti e/o difformità o comunque delle caratteristiche tecniche delle bronzine installate sul motore della;
(ii) alla verifica della compatibilità di siffatti Parte_2 eventuali vizi, difetti e/o difformità e comunque delle caratteristiche tecniche delle bronzine KS con il danno occorso al motore della;
(iii) alla verifica delle dif- Parte_2 ferenti caratteristiche tecniche delle bronzine KS installate sul motore della Pt_4
[.
rispetto alle bronzine ED (indicate - per il raffronto – in quelle acquistate per sostituire quelle KS danneggiate) e quindi all'accertamento della equivalenza tra siffatti prodotti. All'udienza del 22.02.2022 veniva dato termine al CTU per il deposi- to dell'elaborato peritale con fissazione di successiva udienza al 27.10.2022 (poi rin- viata, in ragione della proroga concessa al CTU, al 30.03.2023). La CTU – tempesti- vamente depositata – concludeva, senza dar adito a dubbi, per l'assenza di vizi e/o difetti di sorta sulle bronzine per cui è causa, così come sulla non riconducibilità del danno occorso al motore della a caratteristiche tecniche e/o di fabbrica- Parte_2
- 6 - zione delle bronzine KS. All'udienza del 30.03.2023, nonché alla successiva del
14.09.2023, parte attrice insisteva perché il CTU venisse chiamato a chiarimenti;
chiarimenti poi in effetti resi dal CTU, con conferma piena delle conclusioni già esposte. Si teneva quindi ulteriore udienza in data 18.04.2024, in esito alla quale veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 26.09.2024. La causa veni- va all'esito trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La preliminare eccezione di prescrizione coltivata dalla convenuta è infondata sol che si consideri quanto segue. Per prima cosa, il dies a quo per l'esperimento delle azioni dedotte nel presente contenzioso andrebbe individuato con l'avvenuta defi- nizione del procedimento di ATP R.G.n. 822/2016 del Tribunale di Padova o, tutt'al più, nel deposito della CTU definitiva ossia, rispettivamente, nel 2.5.2017 o nel
13.7.2017 (cfr. doc.n.36) e ciò in analogia a quanto statuito reiteratamente dalla giurisprudenza di legittimità in materia di vizi nel contratto di appalto e cioè che “il termine per la relativa denuncia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti, e tale consapevolezza non può ritenersi raggiun- ta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non essendo al riguardo sufficienti viceversa manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” Contr (Cass. civ., Sez. II, 31.1.2018, n. 243). Inoltre, evidentemente, ha certamente interrotto il decorso della prescrizione tramite la diffida inviata dal proprio legale C (cfr. doc.n.18) e ricevuta da in data 26.11.2019, successivamente anche riscon- trata dalla stessa convenuta (cfr. doc.n.19). Identicamente, anche il successivo invi- to a concludere una convenzione di negoziazione assistita, rimasto inaccolto da par- te dell'odierna convenuta (cfr. docc.nn. 21 e 22), ha indubitabilmente interrotto il decorso della prescrizione. Insomma, tutti detti atti stragiudiziali hanno avuto cer- tamente l'efficacia interruttiva della prescrizione, sicché, in ogni caso, la presente azione risarcitoria è del tutto tempestiva.
Ciò posto, l'istruttoria svolta ha offerto conferma, senza margine di dubbio, del fatto che non sussistono le pretese “carenze” delle bronzine di produzione KS (vuoi in termini di difetti/vizi/difformità, vuoi in termini di inidoneità rispetto all'uso in raf- fronto al prodotto originale ED) . Nella CTU, infatti, oltreché un'ampia spie- gazione volta ad escludere che la causa del problema occorso potesse essere ricon- dotta ad un difetto di lubrificazione, si legge testualmente che (pag. 50):
Le difformità delle caratteristiche tecniche delle bronzine di banco KS denominate
“OM542/942 Actros” non sono da sole compatibili con i danni occorsi all'albero del motore di marca ED, precedentemente installato sulla macchina industriale di marca e, più in generale, con tutti i danni occorsi al motore di detta CP_5
- 7 - macchina, nonché con le lavorazioni e l'acquisto di nuovo materiale resisi necessari sul predetto motore di marca ED e descritti nella fattura emessa da
[...]
n. 557 e 558 del 30.11.2015. La causa della rottura del motore è un Controparte_3 gioco di accoppiamento errato, troppo stretto, anomalia aggravata dalle difformità del materiale delle bronzine di banco KS, denominate “OM542/942 Actros”, mate- riale caratterizzato da minori proprietà: anti grippaggio, adattabilità e insensibilità alle impurità, rispetto le bronzine originali ED Benz, acquistabili all'epoca dei fatti.
Ed ancora, in risposta ai chiarimenti richiesti (pagg. 5 e 6):
“Come riportato ai punti h, i) e J) e nelle considerazioni tecniche (punti 15, 16, 17,
21, 22, 23, 24, 25 CTU), cui si rimanda, tutti gli elementi raccolti e tutte le verifiche specialistiche effettuate nella CTU (Allegati 45 e 46 CTU), escludono i problemi di lubrificazione e/o i vizi e/o i difetti di materiale delle bronzine KS cui fa cenno l'ATP
R.G. n° 822/2016 (Pag. 37, 38 punti 15, 16 CTU) e convergono ad attribuire la preco- ce (dopo circa un'ora di funzionamento) grave e irreversibile rottura di tutte le bronzine di banco del motore a un gioco di accoppiamento delle bronzine errato e insufficiente, le cui cause possono essere ascritte a: schiacciamento eccessivo dei semi-gusci con riduzione del gioco nella zona di giunzione (excessive crush) e/o gio- co radiale insufficiente con riduzione della porta olio di lubrificazione (oil starvation)
e/o coppia di serraggio oltre i valori nominali e/o disallineamenti dell'albero motore e/o del basamento e/o una loro combinazione, ma mai a un problema di lubrifica- zione o a vizi e/o difetti del materiale delle bronzine. Il gioco di accoppiamento delle bronzine errato e insufficiente avrebbe potuto essere rilevato e corretto, seguendo le istruzioni del manuale d'uso e manutenzione ED-Benz e facendo le misu- razioni di controllo ivi indicate, di prassi in una riparazione eseguita a regola d'arte e di cui parte attrice non è mai stata in grado di fornire riscontro. Il fatto che motore oggetto di causa, dopo la seconda riparazione, abbia funzionato regolarmente, non
è significativo, infatti dopo la prima rottura, l'albero motore è stato messo nuovo, le bronzine sono state tutte sostituite, il basamento è stato barenato, i serraggi e i controlli dei giochi sono stati rifatti, di fatto era un motore diverso e non si può per- tanto affermare che, a parità di giochi di accoppiamento e coppie di serraggio, dati peraltro mai forniti,solo passando alle bronzine di banco originali ED Benz, si sarebbero potuti risolvere i problemi che avevano portato alla rottura del motore, dopo la prima revisione effettuata con bronzine KS. La non equivalenza del materia- le delle bronzine KS, rilevata nei soli semi-gusci più caricati di ciascuna delle coppie di bronzine di banco e biella e caratterizzata da minori proprietà antigrippaggio, adattabilità e insensibilità alle impurità dello strato di scorrimento interno, non può da sola giustificare, con coppie di serraggio e un gioco di accoppiamento delle bron- zine come prescritti sul manuale uso manutenzione e senza problemi di lubrificazio-
- 8 - ne, la precoce grave e irreversibile rottura del motore occorsa, può solo essere con- siderata una aggravante non determinante, ma non la causa originaria del proble- ma. A parità di coppie di serraggio e di gioco di accoppiamento delle bronzine errato e insufficiente, la precoce grave e irreversibile rottura sarebbe comunque avvenuta, anche con il materiale delle bronzine originali ED-Benz, che avrebbe solo po- tuto ritardare di poco l'allaccio delle bronzine ai perni di banco dell'albero motore, C ma non evitarla. Per quanto sopra non si ritiene di attribuire a responsabilità in merito alla precoce grave e irreversibile rottura del motore oggetto di causa.”
Le determinazioni tecniche del CTU Ing. vanno condivise risultando frutto di Per_2 indagine rigorosa e completa, richiamando per esteso le pertinenti osservazioni di- fensive svolte in replica dalla convenuta.
Un tanto è sufficiente per concludere che la domanda attorea non potrà trovare ac- coglimento, sotto alcuno dei profili indicati dall'attrice. Infatti: a) Quanto alla prete- C sa responsabilità risarcitoria di per “prodotto difettoso” ai sensi dell'art. 114 del
Codice del Consumo .Ammesso e non concesso che nel giudizio de quo vi sia margi- ne – il che non è – per considerare applicabile la normativa di cui al Codice del Con- sumo, si tratterebbe pur sempre di obblighi risarcitori che si fondano su – ed in al- cun modo possono prescindere da - l'esistenza di un difetto del prodotto ed il nesso causale tra difetto e danno, che nel caso de quo sono stati invece espressamente esclusi. Né può sostenersi la “mancanza di qualità promesse” (che a dire dell'attrice sarebbero quelle dell'equivalenza alle bronzine ED), finalizzata ad affermare che la responsabilità contrattuale che vi si collega ex art. 1497 c.c. potrebbe traslare a monte, sul piano extracontrattuale, nei confronti del produttore del bene, posto che tale diverso titolo della evocata responsabilità costituisce una evidente quanto inammissibile mutatio libelli (e sul punto si richiamano le puntuali argomentazioni svolte dalla difesa della convenuta nelle premesse della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.); - vuoi perché comunque sul tema dell'equivalenza o meno delle bronzine KS rispetto a quelle originali ED il CTU ha concluso (solo) dicendo che le bronzine KS e le bronzine originali ED sono prodotti con talune diverse caratteristiche di materiali, ma non certo affermando che le prime sarebbero pro- dotti qualitativamente “carenti” o non idonee all'uso per le quali sono prodotte e commercializzate e soprattutto senza in alcun modo legittimare la conclusione per cui le diverse caratteristiche dei materiali di dette bronzine abbiano causato il dan- no e/o costituiscano un vulnus per la sicurezza.
C Emerge dalle deduzioni delle parti, che produce le bronzine in questione da de- cenni e sono vendute in Europa e in tutto il mondo;
si tratta di prodotti realizzati nel rispetto degli standard e delle normative tecniche vigenti e quindi di prodotti testati e certificati. È dunque fuor di dubbio che qualora la convenuta avesse prodotto
- 9 - bronzine difettose o pericolose per la sicurezza, la stessa sarebbe certamente già incorsa in sanzioni e avrebbe dovuto ritirare tali prodotti dal mercato. Per contro, C Contr dal 2008 ad oggi l'unico “reclamo” ricevuto dalla è quello avanzato da nel presente giudizio.
C b) Quanto alla pretesa responsabilità risarcitoria di ai sensi delle varie previsioni codicistiche invocate (artt. 2049, 2051, 2055, 2056 e 2043 c.c.) Parimenti deve rile- varsi come l'accertamento di una responsabilità extracontrattuale non possa in al- cun modo prescindere dall'accertamento della causa del danno e della sua imputa- bilità al soggetto convenuto per risponderne. Posto che – ora è certo – la causa del danno occorso al motore della non sono le bronzine KS, va evidenziato Parte_2 che nel caso di specie la sentenza sub doc. 35 attoreo (Tribunale di Padova n. C 492/2021) non è idonea a spiegare alcuna efficacia nei confronti di non ricor- rendo alcuno degli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'estensione della efficacia "preclusiva" riflessa del giudicato inter alios;
è infatti escluso che la sentenza del Tribunale di Padova contenga "una affermazione di veri- tà", insuscettibile di essere smentita, fondandosi su una valutazione peritale che certamente può essere oggetto di contestazione sotto il piano tecnico, metodologi- C co e fattuale;
non può ritenersi titolare di una situazione giuridica "dipendente" Co rispetto all'accertamento di responsabilità di , attesi i diversi elementi costitutivi C che caratterizzano la responsabilità extracontrattuale in tesi addebitata a rispet- to alla responsabilità ex art. 1497 c.c., la quale può ricorrere esclusivamente in capo al venditore;
quanto testé detto trova peraltro inequivoca conferma nel fatto che la stessa pronuncia in parola ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria proposta nei confronti della terza chiamata Euroricambi, “perché la responsabilità della con- venuta non è legata a un vizio in sé e per sé delle , ma alla mancanza delle Pt_3 qualità promesse, ovvero l'equivalenza rispetto agli originali e sul punto nulla ha dedotto circa eventuali garanzie di Euroricambi”. Invero contrariamente a CP_3 quanto cerca di sostenere parte attrice, non hanno alcun rilievo ai fini del decidere le dichiarazioni sulle bronzine tipo 77 549 600 presenti sul sito web del distributore tedesco delle bronzine, la società (di seguito Controparte_6 Cont
- in base alle quali le bronzine sarebbero indicate come idonei pezzi di ricam- bio per il motore ED de quo;
innanzitutto siffatte dichiarazioni non sono tout court attribuibili alla società convenuta per il solo fatto che le due società apparten- Cont gono allo stesso gruppo (Rheinmetall); le dichiarazioni fatte da che distribuisce una varietà amplissima di prodotti (dai pezzi di ricambi auto fino ai dispositivi sani- tari e di protezione individuale, come la stessa controparte fa presente) sono riferi- bili esclusivamente ad essa, come lo sarebbe la descrizione di un prodotto che pro- venisse da un qualsiasi altro venditore. A nulla può rilevare, sul piano Cont dell'imputazione di una dichiarazione, che la convenuta facciano parte dello
- 10 - stesso gruppo (fra l'altro, nel caso concreto, formato da una “galassia” di società).
Se le dichiarazioni di uno dei venditori non corrispondessero alle effettive caratteri- stiche del prodotto non potrebbe che risponderne (solo) il venditore stesso. Invero la sentenza del Tribunale di Padova n. 492/2021 ha espressamente escluso la re- sponsabilità della terza chiamata Euroricambi Bus, nella misura in cui “la responsa- bilità della convenuta non è legata a un vizio in sé e per sé delle , ma alla Pt_3 mancanza delle qualità promesse, ovvero l'equivalenza rispetto agli originali e sul punto nulla ha dedotto circa eventuali garanzie di Euroricambi”. CP_3
C Tali considerazioni non possono che valere per la stessa la quale, al pari di Euro- ricambi, non è mai entrata in contatto con l'odierna attrice, non avendo pertanto mai garantito nel caso concreto la compatibilità delle proprie bronzine con il pro- Cont dotto ED. Ad ogni buon conto sulle pagine del sito di elative ai prodotti venduti si legge, alla dicitura “avvertenze importanti”, che “Le indicazioni riportate nel presente catalogo non sono vincolanti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la loro correttezza e completezza. Le informazioni su eventuali errori nel catalo- go sono sempre gradite. Gli errori segnalati verranno corretti nelle edizioni future. I nomi, le descrizioni e i numeri di veicoli, produttori e simili, nonché i numeri ricambi originali dei produttori di veicoli e motori sono elencati solo a scopi di confronto. Le indicazioni corrispondenti non sono denominazioni di origine e pertanto non vanno utilizzate verso terzi. Ricordiamo inoltre che non si possono escludere modifiche dell'equipaggiamento da parte del produttore del veicolo o del motore o modifiche delle denominazioni. Non ci assumiamo pertanto alcuna responsabilità per l'utilizzo delle liste di comparazione. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche alle specifiche dei nostri prodotti, al materiale utilizza- to, al loro aspetto e alla loro dotazione. Le immagini contenute nel catalogo non so- no vincolanti. Prima del montaggio verificare sempre l'idoneità del prodotto acqui- stato agli scopi d'utilizzo desiderati. Ricordiamo che i prodotti offerti nel catalogo non sono destinati all'utilizzo in aeromobili e veicoli spaziali. In caso di utilizzo di motori marini e stazionari fare attenzione che la stessa denominazione dei motori può essere impiegata per vari componenti del motore (per es. pistone). Eventual- mente, prima del montaggio dei prodotti, chiedere sempre il consiglio professionale del produttore o dell'officina autorizzata. Ricordiamo espressamente che il montag- gio deve essere sempre realizzato da personale specializzato istruito. Le figure, i di- segni schematici e altre indicazioni servono alla spiegazione e alla rappresentazione e non possono essere utilizzati come base per il montaggio.” (doc. 8). Tale clausola – che era presente anche al tempo dei fatti sul ridetto sito e non può essere ignorata dall'utente del sito medesimo che usi la normale diligenza – pone delle chiare avver- tenze all'operatore per la scelta e l'uso dei pezzi di ricambio, così stabilendo dei li- miti a cui questi deve attenersi. Il distributore informa l'operatore che le indicazioni
- 11 - dei motori hanno un puro scopo di confronto, ma non garantiscono l'idoneità in ogni singolo caso: questa idoneità deve essere verificata in concreto e, laddove vi siano dubbi, occorre consultare il produttore. Questo si spiega anche guardando al documento n. 39 prodotto da parte attrice, in cui il tipo di bronzina indicata è asso- ciato a 5 produttori di veicoli (CLAAS / IHC-CASE (CNH) / MERCEDES-BENZ / NEO-
PLAN Bus GmbH / SETRA) e a ben 407 motori. Trattandosi di pezzi di ricambio non originali (come l'attrice ben sa) è evidente che l'indicazione è fatta a scopo orienta- tivo e non può prescindere da una verifica in concreto della compatibilità del pezzo, salvo ritenere che i pezzi originali prodotti da 5 case diverse per 407 motori siano tra loro identici. In ogni caso nel sito del distributore è precisato che l'impiego dei pezzi di ricambio deve essere preceduto da una verifica in concreto della sua idonei- tà: quindi, né il distributore né tanto meno la convenuta danno alcuna garanzia se non sono state loro stesse a effettuare la verifica dell'idoneità nel caso concreto;
inoltre non sussiste alcuna responsabilità della convenuta per i titoli dedotti in giu- dizio dall'attrice, men che meno una responsabilità in solido ex artt. 2055 c.c. con il venditore condannato con la sentenza n. 492/2021 del Tribunale di Padova. Il vendi- tore è infatti stato condannato a titolo di responsabilità contrat- Controparte_3 tuale e non extracontrattuale. Quindi, il richiamo alla predetta norma, nel tentativo forse di “allargare” per tale via gli effetti della citata sentenza (al di là del fatto che si tratta di un tentativo, come già detto, inammissibile) resta del tutto privo di pregio e fondamento giuridico;
non sussistono neppure le due ipotesi di responsabilità og- gettiva di cui agli artt. 2049 e 2051 c.c., difettandone i presupposti sia di fatto che di diritto;
non sussiste responsabilità della convenuta nemmeno ai sensi dell'art. 2043
c.c. sulla base di quanto detto, poiché comunque non è rinvenibile una garanzia del- la convenuta in merito all'utilizzabilità delle bronzine oggetto di causa a prescindere da un esame concreto delle caratteristiche tecniche del motore da parte della stes- sa.
Ne consegue il rigetto di ogni domanda attorea.
In considerazione dell'esito della lite le spese seguono la soccombenza
Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree.
Condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite li- quidate in euro 7.616,00 per compensi oltre accessori di legge.
- 12 - Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU
Padova,7-1-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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