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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 104/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
104/2025 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce Parte_1
al ricorso, dagli Avv.ti CO Bragagni e Marco Esposito del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso i relativi indirizzi informatici;
RICORRENTE contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso in giudizio ex lege dall'Avvocatura di Stato, e, per delega di quest'ultima, ex art. 417-bis c.p.c., dalla Dott.ssa Sabrina Colafati, in servizio presso il Controparte_3
(C.F. ), e
[...] P.IVA_2
domiciliato in viale Martiri della Libertà, n. 15; CP_3
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 5 luglio 2024, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Controparte_1
, del quale era dipendente a tempo indeterminato quale DSGA, impugnando la
[...]
sanzione conservativa di venti giorni di sospensione con privazione della retribuzione alla medesima irrogata, a definizione del procedimento disciplinare avviato dall
[...]
con nota di contestazione di addebito Prot. n. 3697 del 24 maggio CP_4
2024.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di aver presentato in data 24.05.2024 istanza di accesso agli atti al fine di prendere contezza delle motivazioni alla base della contestazione degli addebiti, in quanto l'Amministrazione convenuta aveva omesso di allegare la relazione ispettiva ivi citata;
b) che l'Amministrazione convenuta provvedeva a rilasciare la predetta documentazione solo in data
19.06.2024 e con la nota Prot. 0004240 del 19.06.2024 (doc.ti 2 e 3 fasc. parte ricorrente); c) di avere presentato le proprie giustificazioni in data 28.06.2024, dichiarando di rinunciare all'audizione personale ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. n.
165/2001 (doc. 4A, 4B e 4C fasc. parte ricorrente); d) che l'Amministrazione convenuta provvedeva a irrogare la sanzione impugnata rigettando le eccezioni formulate dalla ricorrente in modo generico e/o inconferente.
La ricorrente deduceva, in particolare, cinque distinti motivi di illegittimità del provvedimento adottato dal convenuto. CP_1
Con il primo motivo, eccepiva la violazione del principio di specificità della contestazione degli addebiti.
Con il secondo motivo, deduceva, rispettivamente: a) il difetto di istruttoria;
b) il difetto assoluto di motivazione;
c) la violazione dei principi regolatori del meccanismo della motivazione per relationem; d) la violazione della lettera L della
Direttiva dell'attività ispettiva del 02.07.2022. Con il terzo motivo, evidenziava l'assenza di danno in capo alla Pubblica
Amministrazione.
Con il quarto motivo, rilevava l'irragionevolezza e l'illogicità della motivazione, in quanto basata sulle risultanze di una relazione ispettiva irrilevante rispetto ai fatti oggetto del procedimento disciplinare, nonché, dunque, in ultima analisi, la mancata individuazione delle condotte disciplinarmente rilevanti riferibili alla ricorrente.
Con il quinto motivo, eccepiva la violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione applicata.
Chiedeva, dunque, dichiararsi l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato, con condanna dell'Amministrazione convenuta alla corresponsione della retribuzione di fatto non goduta dalla ricorrente, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito in funzione del Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni esposte in narrativa, previo tentativo conciliativo:
- ACCERTARE e DICHIARARE nullo e/o illegittima e/o inefficace la nota Prot.
Registro decreti n. 0006785 del 20.09.2024 con cui è stata disposta la sanzione disciplinare di sospensione per giorni 20 (venti) con privazione della retribuzione;
- CONDANNARE l'Amministrazione alla corresponsione in favore della DSGA della retribuzione di fatto non goduta dal ricorrente a causa del suddetto provvedimento disciplinare, ivi compreso il trattamento previdenziale.
IN OGNI CASO:
- ADOTTARE gli ulteriori provvedimenti, anche in termini di riduzione graduale, ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente. Si chiede fin da ora di essere ammessi a prova contraria e controprova sui capitoli che saranno ammessi tra quelli eventualmente richiesti dalla controparte.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
Cassa Forense come per legge, oltre alla rifusione del contributo unificato.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 14.03.2025, si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 18.03.2025, il giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito enunciate.
2.2. Giova preliminarmente richiamare le condotte contestate all'odierna ricorrente con il provvedimento n. 3697 del 24 maggio 2024, al quale occorrerà fare esclusivo riferimento al fine di delimitare l'oggetto dell'addebito disciplinare, non potendosi a tal fine avere riguardo, né alla relazione ispettiva della Task Force (quale atto presupposto al quale il provvedimento di contestazione fa rinvio), né al provvedimento n. 0006785 del 20.09.2024 con il quale è stata successivamente irrogata la sanzione disciplinare impugnata nella presente sede.
Orbene, alla stregua del predetto provvedimento, sono state addebitate alla i Pt_1
seguenti fatti: “- l'affidamento della procedura amministrativa è avvenuta tramite
“Convenzione” in violazione del D.lgs 50/2016 e del DI 129/2018. Non è stata pubblicata alcuna manifestazione di interesse o ad evidenza pubblica per
l'individuazione dell'operatore aggiudicatario del progetto, nel caso di specie il né Parte_2
preliminarmente alla presentazione della proposta progettuale, né a seguito della medesima. Non sono state seguite le ordinarie procedure previste dal codice degli appalti o dall'art 56 del codice del terzo settore (D.lgs. n 117 del 03.07.2017); - violazione del contenuto previsto nell'avviso di cui al decreto ministeriale n. 57 del
03.09.2020, in particolare “le istituzioni scolastiche che intendano partecipare dovranno descrivere la loro struttura organizzativa in modo che si possa evincere la capacità di gestire la realizzazione degli eventi che saranno comunicati…”. Nel merito l'istituzione scolastica risulta quasi totalmente estranea alla gestione e all'esecuzione delle attività progettuali sotto ogni punto di vista, atteso che le predette attività, siano state poste in carico al soggetto esterno individuato senza il rispetto delle procedure sopra dette, con ciò di fatto eludendo a carico dell'istituzione scolastica ogni incombenza procedurale anche a valle;
- ha emesso a favore del due mandati di pagamento per un totale di euro 70.000, Parte_2
oltre ad altri mandati per complessivi euro 1190,41, mentre le spese riportate nella rendicontazione totale ammontano ad euro 96.000 ma non si trova rispondenza di ciò nella documentazione;
Sulla base di quanto stabilito nella convenzione, risulta un primo mandato di pagamento di euro 48.000 a favore del coordinamento a titolo di acconto, 50% per il progetto “Sui passi di CO al tempo del coronavirus” e un altro mandato di pagamento di euro 37.000 di cui 22 .000,00 a titolo di secondo acconto per il progetto in questione e la restante quota di euro 15.000,00 per un altro progetto. La scuola ha emesso a favore del coordinamento i due suddetti mandati di pagamento mentre le spese riportate nella rendicontazione corrispondono al totale di euro 96.000,00; Il liceo ha effettuato i seguenti pagamenti: euro 250,26 mandato 47 del 12.01.2022; euro 250,26 mandato 81 del 31.01.2022; euro 183,20 mandato 65 del 07.10.2021 e euro 369,63 mandato 689 del 14.10.2021 e euro 137,30 mandato
688 del 14.10.2021; tutta la parte restante è stata gestita dal . In Parte_2
particolare, dalla rendicontazione prodotta la scuola ha pagato con fondi pubblici: le buste paga mensili di dipendenti del soggetto terzo la cui opera non è identificata da incarico specifico;
le spese telefoniche sostenute dal coordinamento che sono attestate dallo stesso come inerenti alla realizzazione e la gestione del progetto e dei rapporti con il personale scolastico delle scuola aderenti;
spese di vitto e alloggio degli studenti e altro personale estraneo alla scuola, stampa di documenti, programma e depliant, stampa del quaderno di ed civica, copertura fotografica e tutte le altre voci riportate nella rendicontazione del 10.02.2022 prot. n. 710, attività interamente condotte dal Coordinamento di cui non è possibile condurre controlli sulle procedure adottate e della correttezza delle documentazioni amministrative;
- la scuola ha effettuato i seguenti mandati di euro 369,63 mandato 689 del 14.10.2021 a favore di , parte di esse pur rendicontate risultanti prive di pezze Persona_1
giustificative e di euro 137,30 mandato 688 del 14.10.2021 a favore di Persona_2
per pagamento rimborso spese per missione Perugia- Marcia e Perugia Assisi a fronte di dichiarazione del DS nella quale risulta che lo stesso abbia trasportato nel proprio automezzo dei discenti;
- la scuola ha erogato al euro Parte_2
22.000,00 da altri fondi della scuola e non ha atteso le somme assegnate dal
;”. CP_1
2.3. Ricordando che l'onere di provare la materialità nonché la rilevanza disciplinare del comportamento contestato e la riferibilità dello stesso all'incolpato grava sull'amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 2697 c.c., si evidenzia che – come correttamente rilevato dalla ricorrente – dalla confusa descrizione delle molteplici condotte addebitate alla Direttrice non è dato evincersi, né i fatti addebitati nel loro contenuto essenziale, né la rilevanza disciplinare degli stessi con specifico riferimento alle norme che si assumono violate, né le ragioni della riferibilità/imputabilità alla DSGA Decandia.
Dalla missiva di contestazione disciplinare, invero, i comportamenti contestati sono scarsamente intelligibili e sono fondati su valutazioni che vengono descritte con maggiore precisione soltanto in sede di irrogazione della sanzione. Inoltre, anche a voler prescindere da tale assorbente rilievo, occorre ulteriormente rilevare che il – costituitosi tardivamente in giudizio – è decaduto dalla CP_1
potestà di assolvere all'onere probatorio sul medesimo incombente, non potendosi, dunque, tenere in considerazione, ai fini della decisione, né le deduzioni difensive svolte dal convenuto in sede di memoria difensiva, né i documenti dal CP_1
medesimo prodotti.
Di talché, occorre concludere che l'Amministrazione, né ha offerto una puntuale descrizione degli addebiti contestati (così impedendo all'incolpato di difendersi compiutamente), né ha fornito, come era suo onere, prova adeguata dei fatti posti a fondamento della sanzione, che, dunque, dovrà essere annullata.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono, come di norma, la soccombenza.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro in relazione alle controversie di valore indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 3.689,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara illegittima la sanzione di venti giorni di sospensione, con privazione della retribuzione, irrogata dal Controparte_1
nei confronti di e condanna il alla
[...] Parte_1 CP_1
corresponsione, a favore della ricorrente, delle retribuzioni illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
2. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
complessivi euro 3.689,00 per compensi professionali ed euro 259,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
104/2025 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce Parte_1
al ricorso, dagli Avv.ti CO Bragagni e Marco Esposito del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso i relativi indirizzi informatici;
RICORRENTE contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso in giudizio ex lege dall'Avvocatura di Stato, e, per delega di quest'ultima, ex art. 417-bis c.p.c., dalla Dott.ssa Sabrina Colafati, in servizio presso il Controparte_3
(C.F. ), e
[...] P.IVA_2
domiciliato in viale Martiri della Libertà, n. 15; CP_3
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 5 luglio 2024, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Controparte_1
, del quale era dipendente a tempo indeterminato quale DSGA, impugnando la
[...]
sanzione conservativa di venti giorni di sospensione con privazione della retribuzione alla medesima irrogata, a definizione del procedimento disciplinare avviato dall
[...]
con nota di contestazione di addebito Prot. n. 3697 del 24 maggio CP_4
2024.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di aver presentato in data 24.05.2024 istanza di accesso agli atti al fine di prendere contezza delle motivazioni alla base della contestazione degli addebiti, in quanto l'Amministrazione convenuta aveva omesso di allegare la relazione ispettiva ivi citata;
b) che l'Amministrazione convenuta provvedeva a rilasciare la predetta documentazione solo in data
19.06.2024 e con la nota Prot. 0004240 del 19.06.2024 (doc.ti 2 e 3 fasc. parte ricorrente); c) di avere presentato le proprie giustificazioni in data 28.06.2024, dichiarando di rinunciare all'audizione personale ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. n.
165/2001 (doc. 4A, 4B e 4C fasc. parte ricorrente); d) che l'Amministrazione convenuta provvedeva a irrogare la sanzione impugnata rigettando le eccezioni formulate dalla ricorrente in modo generico e/o inconferente.
La ricorrente deduceva, in particolare, cinque distinti motivi di illegittimità del provvedimento adottato dal convenuto. CP_1
Con il primo motivo, eccepiva la violazione del principio di specificità della contestazione degli addebiti.
Con il secondo motivo, deduceva, rispettivamente: a) il difetto di istruttoria;
b) il difetto assoluto di motivazione;
c) la violazione dei principi regolatori del meccanismo della motivazione per relationem; d) la violazione della lettera L della
Direttiva dell'attività ispettiva del 02.07.2022. Con il terzo motivo, evidenziava l'assenza di danno in capo alla Pubblica
Amministrazione.
Con il quarto motivo, rilevava l'irragionevolezza e l'illogicità della motivazione, in quanto basata sulle risultanze di una relazione ispettiva irrilevante rispetto ai fatti oggetto del procedimento disciplinare, nonché, dunque, in ultima analisi, la mancata individuazione delle condotte disciplinarmente rilevanti riferibili alla ricorrente.
Con il quinto motivo, eccepiva la violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione applicata.
Chiedeva, dunque, dichiararsi l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato, con condanna dell'Amministrazione convenuta alla corresponsione della retribuzione di fatto non goduta dalla ricorrente, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito in funzione del Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni esposte in narrativa, previo tentativo conciliativo:
- ACCERTARE e DICHIARARE nullo e/o illegittima e/o inefficace la nota Prot.
Registro decreti n. 0006785 del 20.09.2024 con cui è stata disposta la sanzione disciplinare di sospensione per giorni 20 (venti) con privazione della retribuzione;
- CONDANNARE l'Amministrazione alla corresponsione in favore della DSGA della retribuzione di fatto non goduta dal ricorrente a causa del suddetto provvedimento disciplinare, ivi compreso il trattamento previdenziale.
IN OGNI CASO:
- ADOTTARE gli ulteriori provvedimenti, anche in termini di riduzione graduale, ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente. Si chiede fin da ora di essere ammessi a prova contraria e controprova sui capitoli che saranno ammessi tra quelli eventualmente richiesti dalla controparte.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
Cassa Forense come per legge, oltre alla rifusione del contributo unificato.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 14.03.2025, si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 18.03.2025, il giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito enunciate.
2.2. Giova preliminarmente richiamare le condotte contestate all'odierna ricorrente con il provvedimento n. 3697 del 24 maggio 2024, al quale occorrerà fare esclusivo riferimento al fine di delimitare l'oggetto dell'addebito disciplinare, non potendosi a tal fine avere riguardo, né alla relazione ispettiva della Task Force (quale atto presupposto al quale il provvedimento di contestazione fa rinvio), né al provvedimento n. 0006785 del 20.09.2024 con il quale è stata successivamente irrogata la sanzione disciplinare impugnata nella presente sede.
Orbene, alla stregua del predetto provvedimento, sono state addebitate alla i Pt_1
seguenti fatti: “- l'affidamento della procedura amministrativa è avvenuta tramite
“Convenzione” in violazione del D.lgs 50/2016 e del DI 129/2018. Non è stata pubblicata alcuna manifestazione di interesse o ad evidenza pubblica per
l'individuazione dell'operatore aggiudicatario del progetto, nel caso di specie il né Parte_2
preliminarmente alla presentazione della proposta progettuale, né a seguito della medesima. Non sono state seguite le ordinarie procedure previste dal codice degli appalti o dall'art 56 del codice del terzo settore (D.lgs. n 117 del 03.07.2017); - violazione del contenuto previsto nell'avviso di cui al decreto ministeriale n. 57 del
03.09.2020, in particolare “le istituzioni scolastiche che intendano partecipare dovranno descrivere la loro struttura organizzativa in modo che si possa evincere la capacità di gestire la realizzazione degli eventi che saranno comunicati…”. Nel merito l'istituzione scolastica risulta quasi totalmente estranea alla gestione e all'esecuzione delle attività progettuali sotto ogni punto di vista, atteso che le predette attività, siano state poste in carico al soggetto esterno individuato senza il rispetto delle procedure sopra dette, con ciò di fatto eludendo a carico dell'istituzione scolastica ogni incombenza procedurale anche a valle;
- ha emesso a favore del due mandati di pagamento per un totale di euro 70.000, Parte_2
oltre ad altri mandati per complessivi euro 1190,41, mentre le spese riportate nella rendicontazione totale ammontano ad euro 96.000 ma non si trova rispondenza di ciò nella documentazione;
Sulla base di quanto stabilito nella convenzione, risulta un primo mandato di pagamento di euro 48.000 a favore del coordinamento a titolo di acconto, 50% per il progetto “Sui passi di CO al tempo del coronavirus” e un altro mandato di pagamento di euro 37.000 di cui 22 .000,00 a titolo di secondo acconto per il progetto in questione e la restante quota di euro 15.000,00 per un altro progetto. La scuola ha emesso a favore del coordinamento i due suddetti mandati di pagamento mentre le spese riportate nella rendicontazione corrispondono al totale di euro 96.000,00; Il liceo ha effettuato i seguenti pagamenti: euro 250,26 mandato 47 del 12.01.2022; euro 250,26 mandato 81 del 31.01.2022; euro 183,20 mandato 65 del 07.10.2021 e euro 369,63 mandato 689 del 14.10.2021 e euro 137,30 mandato
688 del 14.10.2021; tutta la parte restante è stata gestita dal . In Parte_2
particolare, dalla rendicontazione prodotta la scuola ha pagato con fondi pubblici: le buste paga mensili di dipendenti del soggetto terzo la cui opera non è identificata da incarico specifico;
le spese telefoniche sostenute dal coordinamento che sono attestate dallo stesso come inerenti alla realizzazione e la gestione del progetto e dei rapporti con il personale scolastico delle scuola aderenti;
spese di vitto e alloggio degli studenti e altro personale estraneo alla scuola, stampa di documenti, programma e depliant, stampa del quaderno di ed civica, copertura fotografica e tutte le altre voci riportate nella rendicontazione del 10.02.2022 prot. n. 710, attività interamente condotte dal Coordinamento di cui non è possibile condurre controlli sulle procedure adottate e della correttezza delle documentazioni amministrative;
- la scuola ha effettuato i seguenti mandati di euro 369,63 mandato 689 del 14.10.2021 a favore di , parte di esse pur rendicontate risultanti prive di pezze Persona_1
giustificative e di euro 137,30 mandato 688 del 14.10.2021 a favore di Persona_2
per pagamento rimborso spese per missione Perugia- Marcia e Perugia Assisi a fronte di dichiarazione del DS nella quale risulta che lo stesso abbia trasportato nel proprio automezzo dei discenti;
- la scuola ha erogato al euro Parte_2
22.000,00 da altri fondi della scuola e non ha atteso le somme assegnate dal
;”. CP_1
2.3. Ricordando che l'onere di provare la materialità nonché la rilevanza disciplinare del comportamento contestato e la riferibilità dello stesso all'incolpato grava sull'amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 2697 c.c., si evidenzia che – come correttamente rilevato dalla ricorrente – dalla confusa descrizione delle molteplici condotte addebitate alla Direttrice non è dato evincersi, né i fatti addebitati nel loro contenuto essenziale, né la rilevanza disciplinare degli stessi con specifico riferimento alle norme che si assumono violate, né le ragioni della riferibilità/imputabilità alla DSGA Decandia.
Dalla missiva di contestazione disciplinare, invero, i comportamenti contestati sono scarsamente intelligibili e sono fondati su valutazioni che vengono descritte con maggiore precisione soltanto in sede di irrogazione della sanzione. Inoltre, anche a voler prescindere da tale assorbente rilievo, occorre ulteriormente rilevare che il – costituitosi tardivamente in giudizio – è decaduto dalla CP_1
potestà di assolvere all'onere probatorio sul medesimo incombente, non potendosi, dunque, tenere in considerazione, ai fini della decisione, né le deduzioni difensive svolte dal convenuto in sede di memoria difensiva, né i documenti dal CP_1
medesimo prodotti.
Di talché, occorre concludere che l'Amministrazione, né ha offerto una puntuale descrizione degli addebiti contestati (così impedendo all'incolpato di difendersi compiutamente), né ha fornito, come era suo onere, prova adeguata dei fatti posti a fondamento della sanzione, che, dunque, dovrà essere annullata.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono, come di norma, la soccombenza.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro in relazione alle controversie di valore indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 3.689,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara illegittima la sanzione di venti giorni di sospensione, con privazione della retribuzione, irrogata dal Controparte_1
nei confronti di e condanna il alla
[...] Parte_1 CP_1
corresponsione, a favore della ricorrente, delle retribuzioni illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
2. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
complessivi euro 3.689,00 per compensi professionali ed euro 259,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri