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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2024, n. 26835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26835 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EC TE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 16/01/2024 dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TE Tocci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla qualificazione del reato;
il rigetto, nel resto, del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26835 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 30/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 15 ottobre 2021 il Tribunale di Salerno giudicava TE EC colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 25, comma 1, legge 9 luglio 1990, n. 185, condannando l'imputato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di 32.000,00 euro di multa. L'imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. Veniva, infine, disposta la distruzione dei beni sottoposti a sequestro. 2. Con sentenza emessa il 16 gennaio 2024 la Corte di appello di Salerno, pronunciandosi sull'impugnazione di TE EC, confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Dalle sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che il 17 agosto 2015, nel corso di un controllo eseguito nell'area doganale del Porto commerciale di Salerno, TE EC, quale titolare della ditta ST s.r.I., senza la preventiva autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri, effettuava un'attività finalizzata a esportare in Somalia due autocarri VE ACM80, originariamente utilizzati dall'Esercito Italiano e successivamente dismessi, che erano stati venduti a IA BR, alla quale, dopo l'acquisto, era stata rilasciata la fattura n. 245/2015. I fatti di reato venivano accertati grazie alle dichiarazioni rese dai testi del Pubblico ministero Crispo, Mele e De NE, che, a vario titolo, avevano eseguito i controlli sui due autocarri, che erano stati portati dal ricorrente nel Porto commerciale di Salerno per essere esportati in Somalia all'interno di un container, che si soffermavano sulle caratteristiche strutturali dei veicoli e sulle modalità con l'imputato intendeva trasportarli all'estero. Si riteneva, infine, dimostrato che i due autocarri VE ACM80 - che recavano i numeri di telaio 00943 e 00945 - presentavano le caratteristiche dei materiali di armamento, prescritte dall'art. 2, comma 1, legge n. 185 del 1990, essendo muniti di una botola sulla parte superiore della cabina, di ruote cinturate, di luci oscuranti e di un gancio di traino, che costituiscono strumenti tipici dei mezzi di locomozione impiegati per scopi militari. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'imputato TE EC veniva condannato alle pene di cui in premessa. 2 3. Avverso la sentenza di appello TE EC, a mezzo dell'avv. Carlo Chiattelli, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre correlate censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 25 legge n. 185 del 1990 e 546 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito ritenuto i due autocarri sequestrati presso il Porto commerciale di Salerno armamenti militari, senza considerare che i veicoli erano stati dismessi dall'Esercito Italiano ed erano stati ceduti nel mercato interno sulla base di una regolare trattativa privata, per effetto della quale erano stati acquistati e rivenduti da Stennac s.r.l. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 25 legge n. 185 del 1990 e 546 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrato che l'esportazione dei veicoli era avvenuta in assenza della preventiva autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri, non essendo stato effettuato, in tal senso, alcun controllo presso l'autorità ministeriale competente. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere consumata la fattispecie contestata a EC, pur essendo pacifico che i controlli effettuati presso l'area doganale del Porto commerciale di Salerno avevano impedito l'esportazione dei due autocarri in Somalia e, conseguentemente, non consentivano di ritenere superata la soglia del tentativo del delitto oggetto di contestazione, rilevante ai sensi dell'art. 25, comma 1, legge n. 185 del 1990. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da TE EC è fondato limitatamente alla configurazione del reato, così come contestata con il terzo motivo di ricorso. L'atto di impugnazione in esame, nel resto, deve essere rigettato. 2. Occorre premettere che a TE EC, quale rappresentante legale di Stennac s.r.I., veniva contestato il delitto previsto dall'art. 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, a tenore del quale: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui 3 \s'b' all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni». Tanto premesso, deve evidenziarsi che il soggetto che intende effettuare l'esportazione, l'importazione, il transito di materiali di armamento ovvero la cessione delle relative licenze deve essere iscritto nel Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione di materiali di armamento, disciplinato dall'art. 3 della stessa legge. Dispone, in particolare, l'art. 3 legge n. 185 del 1990 che presso «il Ministero della difesa [...], è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata [...]». L'iscrizione nel registro di cui all'art. 3 legge n. 185 del 1990, quindi, è il presupposto indispensabile per realizzare l'esportazione, l'importazione, il transito di materiali di armamento ovvero la cessione delle relative licenze, che devono essere effettuate nel rispetto della sequenza procedimentale disciplinata dalla legge n. 185 del 1990, che prevede la comunicazione al Ministero degli Affari Esteri dello svolgimento delle trattative contrattuali, prevista dall'art. 9; la presentazione allo stesso Ministero della domanda di autorizzazione all'espletamento di attività commerciali di cui all'art. 11; il rilascio da parte della stessa autorità ministeriale dell'autorizzazione richiesta, che viene concessa di concerto, con il Ministro delle Finanze, in conformità dell'art. 13. Il provvedimento autorizzativo, dunque, viene rilasciato nel rispetto della previsione dell'art. 13 legge n. 185 del 1990, secondo cui il «Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza, di concerto con il Ministro delle Finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori [...]». In questa cornice normativa, occorre passare in rassegna le doglianze proposte nell'interesse di TE EC, articolate in tre motivi di ricorso. 3. Passando a considerare le singole censure difensive, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito ritenuto i due autocarri sequestrati presso il Porto commerciale di Salerno armamenti militari, senza considerare che i veicoli erano stati dismessi 4 dall'Esercito Italiano ed erano stati ceduti nel mercato interno sulla base di una regolare trattativa privata, per effetto della quale erano stati acquistati da ST s.r.I., che, a sua volta, li aveva rivenduti a IA BR. Occorre, in proposito, precisare che la riconducibilità di un determinato materiale di armamento nell'alveo applicativo dell'art. 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, al contrario di quanto affermato dalla difesa del ricorrente, prescinde dalla sua appartenenza a un soggetto pubblico o a un soggetto privato, assumendo, a tali fini, esclusivo rilievo le connotazioni di offensività delle armi o delle parti di armi considerate, che devono essere valutate esclusivamente sulla base delle loro caratteristiche strutturali o progettuali. Queste conclusioni discendono dalla previsione dell'art. 2, comma 1, legge n. 185 del 1990, secondo cui sono materiali di armamento quelli «per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da consderarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia». Tale previsione, a sua volta, deve essere correlata al secondo comma della stessa norma che classifica i materiali armamenti in tredici distinte categorie, descritte nelle lettere a)-o). Ricostruita in questi termini la nozione di materiale di armamento, deve rilevarsi che le caratteristiche strutturali che presentavano i due autocarri VE ACM80 - che, originariamente, erano in dotazione dell'Esercito Italiano e, successivamente, venivano messi in vendita e acquistati da "Stennac s.r.l." - al momento del controllo eseguito presso il Porto commerciale di Salerno, non consentono di nutrire dubbi sulla riconducibilità dei due veicoli alla previsione dell'art. 2, comma 1, legge n. 185 del 1990. Gli autoveicoli sequestrati, infatti, si presentavano muniti di una botola sulla parte superiore della cabina, di ruote cinturate, di luci oscuranti e di un gancio di traino;
caratteristiche strutturali, queste, tipiche dei mezzi di locomozione adibiti a scopi militari. Su questi profili, nel giudizio di primo grado, riferiva l'app. Mele, che all'epoca dei fatti prestava servizio presso l'Officina regionale dell'Esercito Italiano, che chiariva come le caratteristiche strutturali dei due autocarri VE ACM80 imponevano di ritenerli veicoli di impiego "prettamente militare", possedendo connotazioni funzionali tali da consentire di ricondurli alla categoria dei materiali di armamento, così come prefigurata dall'artt. 2, comma 1, legge n. 185 del 1990. I veicoli sequestrati, in particolare, dovevano essere ricondotti alla categoria, prevista dall'art. 2, comma 2, lett. e), legge n. 185 del 1990, che fa riferimento a «carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare». Né rileva in senso favorevole al ricorrente la circostanza che i due autocarri, prima di essere messi in vendita, venivano modificati, perdendo alcune delle originarie caratteristiche militari, dovendosi, in proposito, evidenziare che anche 5 le singole parti di armi possano costituire materiali di armamento, valutabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, e 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Rientrano nel novero delle "armi da guerra" o "parti di esse" e dei "materiali di armamento", in relazione, rispettivamente, alle previsioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967 n. 895, 14 ottobre 1974 n. 497, 18 aprile 1975 n. 110 ed a quelle di cui alla legge 9 luglio 1990 n. 185, i carri armati e le loro singole componenti specifiche, fra le quali vanno compresi i motori, i motorini di avviamento, i giunti meccanici ed i cingoli» (Sez. 1, n. 6457 del 17/11/1997, Montagna, Rv. 208947 - 01). Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione l'arresto ermeneutico, risalente nel tempo ma tuttora insuperato, che, ai fini dell'inquadramento di un automezzo quale materiale di armamento, attribuisce rilievo decisivo alle finalità per cui il veicolo è stato costruito, evidenziando: «Ai fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, perché gli autoveicoli possano essere ritenuti come materiale di armamento, occorre che siano stati appositamente costruiti per uso militare, vale a dire non è sufficiente una meramente potenziale destinazione né la reversibilità dall'uso civile a quello militare né l'adottabilità o la trasformabilità mediante modifiche od installazioni di più o meno facile approntamento ma bisogna che risulti la già intervenuta apposita costruzione o anche il loro successivo adattamento in modo da soddisfare le necessità, di un uso militare. L'accertamento sulla rispondenza a tali requisiti implica una valutazione di merito, insuscettibile del sindacato di mera legittimità esperibile dalla Corte di cassazione, allorquando spiegato in motivazione con logica immune da vizi» (Sez. 1, n. 2361 del 18/05/1993, Feritatogli, Rv. 194292 - 01) Le considerazioni esposte impongo di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 4. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrato che l'esportazione dei due autocarri era avvenuta in assenza della preventiva autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri, non essendo stato effettuato alcun controllo presso l'autorità ministeriale competente. Occorre richiamare, in proposito, in linea con quanto si è evidenziato nel paragrafo 2, che la domanda di autorizzazione all'esportazione di "materiali di armamento" deve essere presentata, ex art. 11 legge n. 185 del 1990, al Ministero degli Affari Esteri, che svolge un'istruttoria, acquisendo il parere del Comitato 6 I Ò Consultivo di cui all'art. 7 della stessa legge. Completata l'istruttoria, il Ministro degli Esteri, di concerto con il Ministro delle Finanze, rilascia l'autorizzazione in questione, ai sensi dell'art. 13 legge n. 185 del 1990. Tanto premesso, deve rilevarsi che i controlli eseguiti presso l'area del Porto commerciale di Salerno sui due autocarri VE ACM80 — sui quali, tra l'altro, riferiva nel giudizio di primo grado il dott. De NE, che era il responsabile dell'area doganale dove venivano effettuati i controlli — non lasciano residuare margini di dubbio sulla circostanza che i veicoli, dopo essere stati venduti a IA BR, erano pronti per essere esportati in Somalia senza che l'imputato fosse stato preventivamente autorizzato del Ministro degli Affari Esteri, competente ex art. 13 legge n. 185 del 1990. Sul punto, è opportuno richiamare il passaggio argonnentativo esplicitato a pagina 4 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava che i controlli sui due autocarri erano mirati a verificare la regolarità dell'esportazione, affermandosi che «il direttore pro tempore delle dogane dott. De NE [...] aveva modo di riferire che il servizio era stato disposto in specie in ottemperanza di una direttiva di politica estera nel campo della sicurezza [...], la quale si richiamava alla L. 185/1990». Né, per converso, la difesa del ricorrente produceva alcuna documentazione idonea smentire le conclusioni alle quali era pervenuto il dott. De NE, rendendo destituite di fondamento, oltre che indinnostrate processualmente, le asserzioni difensive, esclusivamente tese ad affermare la legittimità dell'esportazione dei due autocarri sequestrati presso l'area doganale del Porto commerciale di Salerno. Non può, in proposito, non rilevarsi che la difesa che deduca una carenza documentale incidente sulla congruità del percorso argomentativo posto a fondamento del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del suo assistito non può limitarsi, sic et simpliciter, a lamentare l'insufficiente attività istruttoria, ma deve allegare gli atti posti a sostegno delle sue deduzioni, non disponendo il giudice di legittimità del potere di effettuare l'acquisizione di documenti funzionali alla risoluzione delle questioni sollevate. Tali considerazioni valgono a maggior ragione nel caso in esame, non emergendo le carenze istruttorie lamentate dal fascicolo processuale né emergendo aliunde la fondatezza delle doglianze prospettate, sul punto, nell'interesse di EC (tra le altre, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01; Sez. 5, n. 30102 del 19/04/2018, Porretto, Rv. 273511 — 01; Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, Naso, Rv. 260404 - 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108 - 01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 7 5. Deve, infine, ritenersi fondato il terzo motivo, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere consumata la fattispecie contestata a TE EC, pur essendo incontroverso che i controlli effettuati presso l'area doganale del Porto commerciale di Salerno, avendo impedito l'esportazione dei due autocarri in Somalia, non consentivano di ritenere superata la soglia del tentativo del delitto oggetto di contestazione. Occorre premettere che, tenuto conto della sequenza procedinnentale descritta dalla legge n. 185 del 1990, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 2, cui si rinvia ulteriormente, laddove l'agente, iscritto nel registro nazionale delle imprese, non abbia comunicato l'instaurazione di trattative contrattuali funzionali a esportare materiali di armamento e, al contempo, non abbia ottenuto l'autorizzazione all'esportazione da parte del Ministro degli Affari Esteri, il suo comportamento concretizzerà la violazione sia del primo sia del secondo comma dell'art. 25 legge n. 185 del 1990, che sanzionano condotte illecite differenti. Ne deriva che, in tali ipotesi, si impone l'applicazione della disciplina del concorso formale tra i reati previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 25 della legge n. 185 del 1990, che soggiace ai principi generali valevoli per tale istituto concorsuale (tra le altre Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giannpà, Rv. 285865 - 01; Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973 - 01; Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 - 01). Avendo, nel caso in esame, il Pubblico ministero contestato a TE EC la sola fattispecie di cui all'art. 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, ne consegue che è a questa sola ipotesi di reato che occorre fare riferimento per valutare se il comportamento criminoso dell'imputato abbia o meno superato la soglia del tentativo. A tale quesito occorre fornire risposta negativa. Deve, in proposito, evidenziarsi che i fatti di reato, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, atteso che i testi del Pubblico ministero Crispo e De NE riferivano concordemente di avere eseguito i controlli sul container dove i due autocarri VE ACM80, dopo essere stati venduti a IA BR, erano stati caricati da TE EC nel Porto commerciale di Salerno, prima di essere trasportati in Somalia. Ne consegue che, concluse le trattative contrattuali per l'esportazione all'estero dei due veicoli, il ricorrente conduceva i mezzi nel Porto commerciale di Salerno, dove stavano per essere trasportati in Somalia, in conformità degli accordi contrattuali precedentemente conclusi. Ricostruiti in questi termini i fatti di reato, è evidente che la Corte di merito non correlava correttamente la condotta di TE EC alle circostanze di tempo 8 Tét-' e di luogo nelle quali maturava la sua determinazione criminosa, non tenendo conto del fatto che i comportamenti finalizzati all'esportazione dei due autocarri in Somalia non avevano superato la soglia di punibilità prevista per la . consunnazione del delitto di cui all'art. 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, avendo il controllo doganale eseguito presso il Porto commerciale di Salerno interrotto l'attività illecita del ricorrente, che si sarebbe consumata soltanto con il trasporto marittimo dei veicoli nel luogo di destinazione. Ne discende che, nel ritenere consumato anziché tentato il comportamento criminoso di EC, la Corte territoriale disattendeva la giurisprudenza di legittimità consolidata, che andava applicata al caso di specie, secondo cui: «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 2910 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 - 01; Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, Alasia, Rv. 236110 - 01; Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688 - 01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lubrano di Ricco, Rv. 1912421 - 01). Queste considerazioni impongono di ribadire la fondatezza del terzo motivo di ricorso, dalla quale deriva la necessità di riqualificare il delitto ascritto a TE EC, ai sensi degli artt. 56 cod. pen. e 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, limitatamente al trattamento sanzionatorio. 9 \í2•'' 6. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla configurazione del reato di cui all'art. 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, che deve essere qualificato quale delitto tentato, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato. L'atto di impugnazione proposto nell'interesse di TE EC, nel resto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Qualificato il reato di cui all'art. 25, comma 1, legge 9 luglio 1990 n. 185 quale delitto tentato, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 30 maggio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TE Tocci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla qualificazione del reato;
il rigetto, nel resto, del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26835 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 30/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 15 ottobre 2021 il Tribunale di Salerno giudicava TE EC colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 25, comma 1, legge 9 luglio 1990, n. 185, condannando l'imputato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di 32.000,00 euro di multa. L'imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. Veniva, infine, disposta la distruzione dei beni sottoposti a sequestro. 2. Con sentenza emessa il 16 gennaio 2024 la Corte di appello di Salerno, pronunciandosi sull'impugnazione di TE EC, confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Dalle sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che il 17 agosto 2015, nel corso di un controllo eseguito nell'area doganale del Porto commerciale di Salerno, TE EC, quale titolare della ditta ST s.r.I., senza la preventiva autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri, effettuava un'attività finalizzata a esportare in Somalia due autocarri VE ACM80, originariamente utilizzati dall'Esercito Italiano e successivamente dismessi, che erano stati venduti a IA BR, alla quale, dopo l'acquisto, era stata rilasciata la fattura n. 245/2015. I fatti di reato venivano accertati grazie alle dichiarazioni rese dai testi del Pubblico ministero Crispo, Mele e De NE, che, a vario titolo, avevano eseguito i controlli sui due autocarri, che erano stati portati dal ricorrente nel Porto commerciale di Salerno per essere esportati in Somalia all'interno di un container, che si soffermavano sulle caratteristiche strutturali dei veicoli e sulle modalità con l'imputato intendeva trasportarli all'estero. Si riteneva, infine, dimostrato che i due autocarri VE ACM80 - che recavano i numeri di telaio 00943 e 00945 - presentavano le caratteristiche dei materiali di armamento, prescritte dall'art. 2, comma 1, legge n. 185 del 1990, essendo muniti di una botola sulla parte superiore della cabina, di ruote cinturate, di luci oscuranti e di un gancio di traino, che costituiscono strumenti tipici dei mezzi di locomozione impiegati per scopi militari. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'imputato TE EC veniva condannato alle pene di cui in premessa. 2 3. Avverso la sentenza di appello TE EC, a mezzo dell'avv. Carlo Chiattelli, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre correlate censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 25 legge n. 185 del 1990 e 546 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito ritenuto i due autocarri sequestrati presso il Porto commerciale di Salerno armamenti militari, senza considerare che i veicoli erano stati dismessi dall'Esercito Italiano ed erano stati ceduti nel mercato interno sulla base di una regolare trattativa privata, per effetto della quale erano stati acquistati e rivenduti da Stennac s.r.l. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 25 legge n. 185 del 1990 e 546 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrato che l'esportazione dei veicoli era avvenuta in assenza della preventiva autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri, non essendo stato effettuato, in tal senso, alcun controllo presso l'autorità ministeriale competente. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere consumata la fattispecie contestata a EC, pur essendo pacifico che i controlli effettuati presso l'area doganale del Porto commerciale di Salerno avevano impedito l'esportazione dei due autocarri in Somalia e, conseguentemente, non consentivano di ritenere superata la soglia del tentativo del delitto oggetto di contestazione, rilevante ai sensi dell'art. 25, comma 1, legge n. 185 del 1990. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da TE EC è fondato limitatamente alla configurazione del reato, così come contestata con il terzo motivo di ricorso. L'atto di impugnazione in esame, nel resto, deve essere rigettato. 2. Occorre premettere che a TE EC, quale rappresentante legale di Stennac s.r.I., veniva contestato il delitto previsto dall'art. 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, a tenore del quale: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui 3 \s'b' all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni». Tanto premesso, deve evidenziarsi che il soggetto che intende effettuare l'esportazione, l'importazione, il transito di materiali di armamento ovvero la cessione delle relative licenze deve essere iscritto nel Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione di materiali di armamento, disciplinato dall'art. 3 della stessa legge. Dispone, in particolare, l'art. 3 legge n. 185 del 1990 che presso «il Ministero della difesa [...], è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata [...]». L'iscrizione nel registro di cui all'art. 3 legge n. 185 del 1990, quindi, è il presupposto indispensabile per realizzare l'esportazione, l'importazione, il transito di materiali di armamento ovvero la cessione delle relative licenze, che devono essere effettuate nel rispetto della sequenza procedimentale disciplinata dalla legge n. 185 del 1990, che prevede la comunicazione al Ministero degli Affari Esteri dello svolgimento delle trattative contrattuali, prevista dall'art. 9; la presentazione allo stesso Ministero della domanda di autorizzazione all'espletamento di attività commerciali di cui all'art. 11; il rilascio da parte della stessa autorità ministeriale dell'autorizzazione richiesta, che viene concessa di concerto, con il Ministro delle Finanze, in conformità dell'art. 13. Il provvedimento autorizzativo, dunque, viene rilasciato nel rispetto della previsione dell'art. 13 legge n. 185 del 1990, secondo cui il «Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza, di concerto con il Ministro delle Finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori [...]». In questa cornice normativa, occorre passare in rassegna le doglianze proposte nell'interesse di TE EC, articolate in tre motivi di ricorso. 3. Passando a considerare le singole censure difensive, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito ritenuto i due autocarri sequestrati presso il Porto commerciale di Salerno armamenti militari, senza considerare che i veicoli erano stati dismessi 4 dall'Esercito Italiano ed erano stati ceduti nel mercato interno sulla base di una regolare trattativa privata, per effetto della quale erano stati acquistati da ST s.r.I., che, a sua volta, li aveva rivenduti a IA BR. Occorre, in proposito, precisare che la riconducibilità di un determinato materiale di armamento nell'alveo applicativo dell'art. 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, al contrario di quanto affermato dalla difesa del ricorrente, prescinde dalla sua appartenenza a un soggetto pubblico o a un soggetto privato, assumendo, a tali fini, esclusivo rilievo le connotazioni di offensività delle armi o delle parti di armi considerate, che devono essere valutate esclusivamente sulla base delle loro caratteristiche strutturali o progettuali. Queste conclusioni discendono dalla previsione dell'art. 2, comma 1, legge n. 185 del 1990, secondo cui sono materiali di armamento quelli «per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da consderarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia». Tale previsione, a sua volta, deve essere correlata al secondo comma della stessa norma che classifica i materiali armamenti in tredici distinte categorie, descritte nelle lettere a)-o). Ricostruita in questi termini la nozione di materiale di armamento, deve rilevarsi che le caratteristiche strutturali che presentavano i due autocarri VE ACM80 - che, originariamente, erano in dotazione dell'Esercito Italiano e, successivamente, venivano messi in vendita e acquistati da "Stennac s.r.l." - al momento del controllo eseguito presso il Porto commerciale di Salerno, non consentono di nutrire dubbi sulla riconducibilità dei due veicoli alla previsione dell'art. 2, comma 1, legge n. 185 del 1990. Gli autoveicoli sequestrati, infatti, si presentavano muniti di una botola sulla parte superiore della cabina, di ruote cinturate, di luci oscuranti e di un gancio di traino;
caratteristiche strutturali, queste, tipiche dei mezzi di locomozione adibiti a scopi militari. Su questi profili, nel giudizio di primo grado, riferiva l'app. Mele, che all'epoca dei fatti prestava servizio presso l'Officina regionale dell'Esercito Italiano, che chiariva come le caratteristiche strutturali dei due autocarri VE ACM80 imponevano di ritenerli veicoli di impiego "prettamente militare", possedendo connotazioni funzionali tali da consentire di ricondurli alla categoria dei materiali di armamento, così come prefigurata dall'artt. 2, comma 1, legge n. 185 del 1990. I veicoli sequestrati, in particolare, dovevano essere ricondotti alla categoria, prevista dall'art. 2, comma 2, lett. e), legge n. 185 del 1990, che fa riferimento a «carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare». Né rileva in senso favorevole al ricorrente la circostanza che i due autocarri, prima di essere messi in vendita, venivano modificati, perdendo alcune delle originarie caratteristiche militari, dovendosi, in proposito, evidenziare che anche 5 le singole parti di armi possano costituire materiali di armamento, valutabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, e 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Rientrano nel novero delle "armi da guerra" o "parti di esse" e dei "materiali di armamento", in relazione, rispettivamente, alle previsioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967 n. 895, 14 ottobre 1974 n. 497, 18 aprile 1975 n. 110 ed a quelle di cui alla legge 9 luglio 1990 n. 185, i carri armati e le loro singole componenti specifiche, fra le quali vanno compresi i motori, i motorini di avviamento, i giunti meccanici ed i cingoli» (Sez. 1, n. 6457 del 17/11/1997, Montagna, Rv. 208947 - 01). Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione l'arresto ermeneutico, risalente nel tempo ma tuttora insuperato, che, ai fini dell'inquadramento di un automezzo quale materiale di armamento, attribuisce rilievo decisivo alle finalità per cui il veicolo è stato costruito, evidenziando: «Ai fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, perché gli autoveicoli possano essere ritenuti come materiale di armamento, occorre che siano stati appositamente costruiti per uso militare, vale a dire non è sufficiente una meramente potenziale destinazione né la reversibilità dall'uso civile a quello militare né l'adottabilità o la trasformabilità mediante modifiche od installazioni di più o meno facile approntamento ma bisogna che risulti la già intervenuta apposita costruzione o anche il loro successivo adattamento in modo da soddisfare le necessità, di un uso militare. L'accertamento sulla rispondenza a tali requisiti implica una valutazione di merito, insuscettibile del sindacato di mera legittimità esperibile dalla Corte di cassazione, allorquando spiegato in motivazione con logica immune da vizi» (Sez. 1, n. 2361 del 18/05/1993, Feritatogli, Rv. 194292 - 01) Le considerazioni esposte impongo di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 4. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrato che l'esportazione dei due autocarri era avvenuta in assenza della preventiva autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri, non essendo stato effettuato alcun controllo presso l'autorità ministeriale competente. Occorre richiamare, in proposito, in linea con quanto si è evidenziato nel paragrafo 2, che la domanda di autorizzazione all'esportazione di "materiali di armamento" deve essere presentata, ex art. 11 legge n. 185 del 1990, al Ministero degli Affari Esteri, che svolge un'istruttoria, acquisendo il parere del Comitato 6 I Ò Consultivo di cui all'art. 7 della stessa legge. Completata l'istruttoria, il Ministro degli Esteri, di concerto con il Ministro delle Finanze, rilascia l'autorizzazione in questione, ai sensi dell'art. 13 legge n. 185 del 1990. Tanto premesso, deve rilevarsi che i controlli eseguiti presso l'area del Porto commerciale di Salerno sui due autocarri VE ACM80 — sui quali, tra l'altro, riferiva nel giudizio di primo grado il dott. De NE, che era il responsabile dell'area doganale dove venivano effettuati i controlli — non lasciano residuare margini di dubbio sulla circostanza che i veicoli, dopo essere stati venduti a IA BR, erano pronti per essere esportati in Somalia senza che l'imputato fosse stato preventivamente autorizzato del Ministro degli Affari Esteri, competente ex art. 13 legge n. 185 del 1990. Sul punto, è opportuno richiamare il passaggio argonnentativo esplicitato a pagina 4 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava che i controlli sui due autocarri erano mirati a verificare la regolarità dell'esportazione, affermandosi che «il direttore pro tempore delle dogane dott. De NE [...] aveva modo di riferire che il servizio era stato disposto in specie in ottemperanza di una direttiva di politica estera nel campo della sicurezza [...], la quale si richiamava alla L. 185/1990». Né, per converso, la difesa del ricorrente produceva alcuna documentazione idonea smentire le conclusioni alle quali era pervenuto il dott. De NE, rendendo destituite di fondamento, oltre che indinnostrate processualmente, le asserzioni difensive, esclusivamente tese ad affermare la legittimità dell'esportazione dei due autocarri sequestrati presso l'area doganale del Porto commerciale di Salerno. Non può, in proposito, non rilevarsi che la difesa che deduca una carenza documentale incidente sulla congruità del percorso argomentativo posto a fondamento del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del suo assistito non può limitarsi, sic et simpliciter, a lamentare l'insufficiente attività istruttoria, ma deve allegare gli atti posti a sostegno delle sue deduzioni, non disponendo il giudice di legittimità del potere di effettuare l'acquisizione di documenti funzionali alla risoluzione delle questioni sollevate. Tali considerazioni valgono a maggior ragione nel caso in esame, non emergendo le carenze istruttorie lamentate dal fascicolo processuale né emergendo aliunde la fondatezza delle doglianze prospettate, sul punto, nell'interesse di EC (tra le altre, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01; Sez. 5, n. 30102 del 19/04/2018, Porretto, Rv. 273511 — 01; Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, Naso, Rv. 260404 - 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108 - 01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 7 5. Deve, infine, ritenersi fondato il terzo motivo, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere consumata la fattispecie contestata a TE EC, pur essendo incontroverso che i controlli effettuati presso l'area doganale del Porto commerciale di Salerno, avendo impedito l'esportazione dei due autocarri in Somalia, non consentivano di ritenere superata la soglia del tentativo del delitto oggetto di contestazione. Occorre premettere che, tenuto conto della sequenza procedinnentale descritta dalla legge n. 185 del 1990, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 2, cui si rinvia ulteriormente, laddove l'agente, iscritto nel registro nazionale delle imprese, non abbia comunicato l'instaurazione di trattative contrattuali funzionali a esportare materiali di armamento e, al contempo, non abbia ottenuto l'autorizzazione all'esportazione da parte del Ministro degli Affari Esteri, il suo comportamento concretizzerà la violazione sia del primo sia del secondo comma dell'art. 25 legge n. 185 del 1990, che sanzionano condotte illecite differenti. Ne deriva che, in tali ipotesi, si impone l'applicazione della disciplina del concorso formale tra i reati previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 25 della legge n. 185 del 1990, che soggiace ai principi generali valevoli per tale istituto concorsuale (tra le altre Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giannpà, Rv. 285865 - 01; Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973 - 01; Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 - 01). Avendo, nel caso in esame, il Pubblico ministero contestato a TE EC la sola fattispecie di cui all'art. 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, ne consegue che è a questa sola ipotesi di reato che occorre fare riferimento per valutare se il comportamento criminoso dell'imputato abbia o meno superato la soglia del tentativo. A tale quesito occorre fornire risposta negativa. Deve, in proposito, evidenziarsi che i fatti di reato, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, atteso che i testi del Pubblico ministero Crispo e De NE riferivano concordemente di avere eseguito i controlli sul container dove i due autocarri VE ACM80, dopo essere stati venduti a IA BR, erano stati caricati da TE EC nel Porto commerciale di Salerno, prima di essere trasportati in Somalia. Ne consegue che, concluse le trattative contrattuali per l'esportazione all'estero dei due veicoli, il ricorrente conduceva i mezzi nel Porto commerciale di Salerno, dove stavano per essere trasportati in Somalia, in conformità degli accordi contrattuali precedentemente conclusi. Ricostruiti in questi termini i fatti di reato, è evidente che la Corte di merito non correlava correttamente la condotta di TE EC alle circostanze di tempo 8 Tét-' e di luogo nelle quali maturava la sua determinazione criminosa, non tenendo conto del fatto che i comportamenti finalizzati all'esportazione dei due autocarri in Somalia non avevano superato la soglia di punibilità prevista per la . consunnazione del delitto di cui all'art. 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, avendo il controllo doganale eseguito presso il Porto commerciale di Salerno interrotto l'attività illecita del ricorrente, che si sarebbe consumata soltanto con il trasporto marittimo dei veicoli nel luogo di destinazione. Ne discende che, nel ritenere consumato anziché tentato il comportamento criminoso di EC, la Corte territoriale disattendeva la giurisprudenza di legittimità consolidata, che andava applicata al caso di specie, secondo cui: «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 2910 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 - 01; Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, Alasia, Rv. 236110 - 01; Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688 - 01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lubrano di Ricco, Rv. 1912421 - 01). Queste considerazioni impongono di ribadire la fondatezza del terzo motivo di ricorso, dalla quale deriva la necessità di riqualificare il delitto ascritto a TE EC, ai sensi degli artt. 56 cod. pen. e 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, limitatamente al trattamento sanzionatorio. 9 \í2•'' 6. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla configurazione del reato di cui all'art. 25, comma 1, legge n. 185 del 1990, che deve essere qualificato quale delitto tentato, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato. L'atto di impugnazione proposto nell'interesse di TE EC, nel resto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Qualificato il reato di cui all'art. 25, comma 1, legge 9 luglio 1990 n. 185 quale delitto tentato, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 30 maggio 2024.