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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/10/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa IA TO - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7281/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/06/2025 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. PONTELLO INGRID, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
02/03/2017 – decr. om. del 04/05/2017 – cron. 2104/2017 sub. R.G.
318/2017);
- rilevato che dal matrimonio sono nati la figlia (il 07/07/2000), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente, e il figlio (il Per_2
22/11/2002), maggiorenne ed economicamente indipendente;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in TAVAGNACCO
(UD) il 18/05/1996 tra , nato a [...] il Parte_1
07/05/1974, e , nata a [...] il [...], Parte_2
alle seguenti condizioni:
1) dà atto che entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente e, pertanto, dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
2) Dispone che il sig. continui a versare, a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento della figlia , un assegno mensile di € Persona_3
200,00 (euro duecento,00) finché questa non sia economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie e obbligatorie, mediche e non mutuabili a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della stessa, con rivalutazione sulla base degli indici
I.S.T.A.T., ad ogni scadenza annuale.
3) Le spese del presente giudizio sono poste interamente a carico del sig. . Pt_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TAVAGNACCO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 11, parte I del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1996.
Udine, li 23/10/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor Il Presidente
Dott.ssa IA TO
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa IA TO - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7281/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/06/2025 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. PONTELLO INGRID, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
02/03/2017 – decr. om. del 04/05/2017 – cron. 2104/2017 sub. R.G.
318/2017);
- rilevato che dal matrimonio sono nati la figlia (il 07/07/2000), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente, e il figlio (il Per_2
22/11/2002), maggiorenne ed economicamente indipendente;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in TAVAGNACCO
(UD) il 18/05/1996 tra , nato a [...] il Parte_1
07/05/1974, e , nata a [...] il [...], Parte_2
alle seguenti condizioni:
1) dà atto che entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente e, pertanto, dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
2) Dispone che il sig. continui a versare, a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento della figlia , un assegno mensile di € Persona_3
200,00 (euro duecento,00) finché questa non sia economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie e obbligatorie, mediche e non mutuabili a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della stessa, con rivalutazione sulla base degli indici
I.S.T.A.T., ad ogni scadenza annuale.
3) Le spese del presente giudizio sono poste interamente a carico del sig. . Pt_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TAVAGNACCO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 11, parte I del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1996.
Udine, li 23/10/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor Il Presidente
Dott.ssa IA TO
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