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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 27/12/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 87/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 87/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLASI NADIA Parte_1 C.F._1 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLASI NADIA Parte_2 C.F._2
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCOFIORE PAOLO CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), con il
[...] Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. LEONI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
C.F. ) -convenuto contumace- Controparte_4 C.F._3
OGGETTO: Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale mortale.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Urbino, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il sinistro di cui alla narrativa del presente atto, che causò la morte della sig.ra , avvenuto Persona_1 secondo le spiegate modalità, è da ascriversi ad una concorrente responsabilità del sig.
[...]
, quale conducente dell'autoveicolo in proprietà della società CP_4 [...]
Parte_3
- per l'effetto e per le ragioni di cui in narrativa, condannare il sig. , la società Controparte_4
in persona del lega-le rappresentante pro tempore e Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento del CP_1 danno parentale sofferto da parte attrice pari complessivamente alla somma di € 900.000,00, così pagina 1 di 11 determinata: € 450.000,00 per danno non patrimoniale iure proprio in qualità di coniuge e € 450.000,00 per danno non patrimoniale iure proprio in qualità di figlia;
o all'importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
nonché al risarcimento del danno patrimoniale sofferto da parte attrice da liquidarsi, previo espletamento di CTU tecnico – contabile, ovvero anche in via equitativa.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali.”
Per parte convenuta : CP_1
In via principale: piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto dichiarare che il sinistro stradale occorso il 3/5/2018 lungo la S.S. 73 bis all'interno della galleria denominata “Ca' Gulino” è ascrivibile a fatto, colpa e responsabilità esclusiva della fu , conducente della autovettura Fiat Punto targata Persona_1 BB191RR, alla luce della dinamica effettiva dello stesso (come ricostruita anche nel corso dell'incidente probatorio espletato nel Proc. Pen. 487/2018 RGNR, aperto dalla Procura della Repubblica di Urbino a carico del convenuto per i reati di cui agli Artt. 589 bis e Controparte_4 590 C.P. e poi conclusosi con Decreto di Archiviazione) e della incauta condotta di guida della medesima, e - per l'effetto - piaccia rigettare integralmente la domanda attorea con ogni conseguenza di Legge, per tutte le ragioni esposte in comparsa di risposta, nelle successive memorie e per quant'altre è fatta riserva;
In via subordinata, e solo nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le ragioni esposte in via principale: “piaccia a codesto Ill.mo Tribunale dichiarare ingiustificato, indebito e non provato tanto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quanto il danno patrimoniale da lucro cessante, entrambi lamentati e pretesi jure proprio dagli odierni attori e - per l'effetto - piaccia rigettare integralmente la domanda risarcitoria, con ogni conseguenza di Legge, per le ragioni tutte come esposte in comparsa di risposta, nelle memorie successive e per quant'altre è fatta riserva”; In via ulteriormente subordinata: “piaccia a codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è comunque inferiore a quanto preteso, e liquidare pertanto la minore somma che risulterà eventualmente di Giustizia, per le ragioni tutte esposte in comparsa di risposta, nelle memorie successive e per quant'altre è fatta riserva”. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”
Per parte convenuta Parte_3
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, contrariis rejectis: a) respingere in toto la domanda attorea, in quanto palesemente infondata in fatto e in diritto;
b) con vittoria di spese, competenze professionali di causa e conseguenziali, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 31 gennaio 2022 e ritualmente notificato, gli odierni attori convenivano in giudizio le parti sopra indicate chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dal decesso della sig.ra rispettivamente Persona_1
moglie e madre degli attori, avvenuto il 3 maggio 2018 all'interno della galleria “Ca' Gulino” sulla S.S.
73 bis. Esponevano che l'autovettura Fiat Punto targata BB191RR, condotta dalla de cuius, stava pagina 2 di 11 percorrendo la strada provinciale SS73 – Bis, con direzione di marcia Urbino, quando, all'altezza del km 0+800 invadeva anticipatamente la corsia di marcia opposta, ove si scontrava frontalmente con l'autocarro Fiat CO targato FF083YA, di proprietà della convenuta e condotto Parte_3
dal socio . Assumevano che il sinistro fosse dipeso da una condotta imprudente Controparte_4
del che, mantenendo una velocità non adeguata alla visibilità in galleria, avrebbe potuto evitare CP_4
l'impatto, spostandosi sulla destra. Chiedevano pertanto la condanna solidale dei convenuti al pagamento di € 900.000,00 a titolo di danno parentale, oltre a quanto da accertarsi in via equitativa per il danno patrimoniale da perdita del reddito familiare.
Si costituivano le convenute e che contestavano la Parte_3 CP_1
domanda, sostenendo la totale esclusione di responsabilità del proprio conducente, evidenziando come la Procura della Repubblica di Urbino, all'esito dell'incidente probatorio espletato nel proc. pen. n.
487/2018 RGNR, avesse disposto l'archiviazione per insussistenza di profili di colpa a carico del CP_4
Specificatamente, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda CP_1
attorea per irregolarità della procedura di negoziazione assistita, ritenendo difforme il contenuto dell'invito stragiudiziale rispetto alla domanda giudiziale, sia sotto il profilo soggettivo (diversi i soggetti indicati quali aventi diritto) sia oggettivo (diversa e sproporzionata quantificazione del petitum, passato da € 400.000,00 in sede stragiudiziale a € 900.000,00 nel giudizio). Nel merito, la convenuta deduceva la responsabilità esclusiva della conducente deceduta nella Persona_1
causazione del sinistro avvenuto il 3 maggio 2018 all'interno della galleria “Ca' Gulino”, richiamando le risultanze del rapporto della Polizia Stradale di Urbino, la perizia del geom. Persona_2
espletata in incidente probatorio nel procedimento penale n. 487/2018 RGNR e il decreto di archiviazione del G.I.P. di Urbino, che avevano escluso qualsiasi concorso di colpa del conducente
Secondo , la condotta della vittima – che aveva improvvisamente invaso Controparte_4 CP_1
la corsia opposta di marcia – costituiva causa esclusiva dell'impatto frontale, mentre il CP_4
aveva posto in essere ogni manovra possibile per evitarlo, frenando e tentando una sterzata d'emergenza. La compagnia contestava inoltre la valenza tecnica della perizia del CTP attoreo, dott.
giudicata priva di riscontri oggettivi e in contrasto con le risultanze dell'incidente Persona_3
probatorio, evidenziando come il consulente non avesse mai visionato i veicoli né partecipato alle pagina 3 di 11 operazioni peritali e avesse ipotizzato erroneamente una posizione dell'autocarro a ridosso della mezzeria già prima dell'urto. richiamava la giurisprudenza secondo cui il giudice civile può CP_1
fondare il proprio convincimento anche sulle prove acquisite in sede penale, comprese le motivazioni dei decreti di archiviazione (Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20398; Cass. civ., Sez. III, 21 settembre 2021, n. 25503; Trib. Milano, Sez. XIII, 19 gennaio 2022, n. 311). In via subordinata, la convenuta deduceva l'infondato e sproporzionato ammontare del danno richiesto, osservando che l'importo di € 900.000,00 eccedeva i parametri delle tabelle del Tribunale di Roma, le quali prevedono importi massimi solo in presenza di specifiche e comprovate circostanze, non ricorrenti nel caso di specie. Veniva altresì contestata la pretesa di danno patrimoniale, ritenuta priva di prova documentale sufficiente e inammissibile la richiesta di una CTU meramente esplorativa, richiamando Cass. civ., Sez.
III, ord. 18 settembre 2020, n. 19631, e Cass. civ., Sez. lav. 30 ottobre 2020, n. 24146.
La società sosteneva che il sinistro verificatosi Parte_3
in data 3 maggio 2018 fosse ascrivibile esclusivamente alla condotta di guida della sig.ra , Persona_1
la quale aveva improvvisamente invaso la corsia opposta all'interno della galleria “Ca' Gulino”, urtando frontalmente contro l'autocarro CO targato FF083YA, di proprietà della convenuta e condotto dal proprio socio La richiamava le risultanze Controparte_4 Parte_3
dell'incidente probatorio svolto nel procedimento penale n. 487/2018 RGNR presso la Procura della
Repubblica di Urbino, da cui era emersa l'assenza di condotte colpose a carico del conducente
[...]
il quale procedeva a velocità moderata, con fari accesi e nel pieno rispetto delle regole di CP_4
prudenza e diligenza. La difesa evidenziava che il conducente si era trovato improvvisamente di fronte al veicolo antagonista, proveniente in senso opposto e già in fase di sbandamento, senza possibilità materiale di evitare l'urto. Veniva quindi escluso qualsiasi profilo di corresponsabilità o violazione del limite di velocità. Infine, veniva eccepita l'inammissibilità della richiesta di CTU tecnico-dinamica, ritenuta esplorativa e priva di concreta utilità, stante la già avvenuta ricostruzione del sinistro in sede penale e la partecipazione del consulente di parte attrice all'incidente probatorio.
All'udienza del 3 giugno 2022, comparivano i difensori degli attori, nonché quelli dei convenuti e della Il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, CP_1 Parte_3
dichiarava la contumacia del convenuto . Il difensore degli attori contestava le Controparte_4
pagina 4 di 11 memorie di costituzione delle controparti e, in replica all'eccezione di improcedibilità sollevata da evidenziando che la procedura di negoziazione assistita si era svolta regolarmente, CP_1
senza adesione delle controparti. L'avv. della compagnia assicuratrice insisteva invece nell'eccezione, rilevando la difformità tra la domanda proposta in sede di negoziazione e quella giudiziale, anche sotto il profilo soggettivo, e, in via subordinata, chiedeva la concessione dei termini ex art. 183, comma VI,
c.p.c.. Analoga adesione all'eccezione veniva formulata dall'avv. per . Il Giudice, udita Parte_3
la discussione, si riservava la decisione.
Con ordinanza del 30 giugno 2022, il Tribunale rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità per difetto di negoziazione assistita, ritenendo sussistente l'identità soggettiva e oggettiva tra l'invito e la domanda giudiziale, e concedeva i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., fissando l'udienza del 02.12.2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 02 dicembre 2022, le parti illustravano le rispettive istanze istruttorie, sulle quali il
Giudice si riservava.
Con ordinanza del 19 febbraio 2023, venivano ammesse le prove orali delle convenute e rinviata ogni decisione sull'eventuale consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 12 maggio 2023, escusso il teste agente della Polizia Stradale di Testimone_1
Urbino, questi confermava integralmente le risultanze del rapporto d'incidente da lui sottoscritto.
Dichiarava di essere intervenuto sul luogo del sinistro immediatamente dopo l'impatto tra la Fiat Punto
BB191RR, condotta dalla sig.ra , e l'autocarro Fiat CO FF083YA, condotto dal sig. Persona_1
. Il teste riferiva che, in base ai rilievi fotografici e planimetrici, l'urto era Controparte_4
avvenuto all'interno della corsia di pertinenza dell'autocarro, e che la vettura della aveva invaso Per_1
la corsia opposta percorrendo un tratto curvilineo a destra all'interno della galleria “Ca' Gulino”.
Confermava, inoltre, che la galleria presentava visuale preclusa per chi proveniva dalla direzione
Urbino-Fermignano, e che la sede stradale era separata da striscia continua di mezzeria. L'agente attestava che non era stata elevata alcuna contravvenzione nei confronti dei conducenti, specificando che la conducente della Punto era deceduta sul colpo e che il aveva posto in essere tutte le CP_4
manovre possibili per evitare la collisione. Confermava infine la veridicità del rapporto d'incidente redatto e sottoscritto, ivi compresa l'annotazione secondo cui, al momento dell'arrivo dei Vigili del pagina 5 di 11 Fuoco, l'autocarro CO presentava le luci accese, circostanza coerente con la dinamica accertata.
All'udienza del 15 settembre 2023 veniva poi sentito il teste all'epoca passeggero Testimone_2
dell'autocarro CO condotto da Il teste dichiarava che il mezzo viaggiava a velocità CP_4
moderata, circa 70 km/h, con fari accesi e nel rispetto dei limiti, e che le luci della galleria erano regolarmente funzionanti. Riferiva che l'autocarro percorreva un tratto curvilineo a sinistra e a visuale preclusa, e che solo al termine della curva era stato possibile avvistare la Fiat Punto, la quale si trovava interamente nella corsia opposta, diretta frontalmente verso di loro. Descriveva quindi le manovre del conducente, che frenava bruscamente e tentava prima di sterzare a destra, ma, accortosi che non vi era spazio sufficiente, sterzava poi a sinistra nel tentativo disperato di evitare l'impatto. Nonostante tali manovre, l'urto risultò inevitabile per la brevità del tempo di reazione e per la dinamica dell'invasione di corsia. Il teste aggiungeva che il aveva fatto “tutto il possibile, il 200%”, e che egli stesso si CP_4
era salvato “per miracolo”, precisando che se non ci fosse stato l'autocarro, l'auto della si Per_1
sarebbe schiantata contro il muro della galleria. Alla domanda del difensore dell'attore ribadiva di non essere in grado di valutare le distanze di visibilità, ma ricordava “solo pochi secondi” fra la comparsa dell'auto e l'impatto. Confermava, infine, di essere già stato risarcito dall'assicurazione e di non avere pendenze con la . Parte_3
Con ordinanza del 16 novembre 2023, il Tribunale rigettava la richiesta di CTU tecnico-dinamica proposta dagli attori, ritenendola “superflua e meramente esplorativa”, atteso che “in sede di incidente probatorio era presente il consulente della parte attrice, che non ha prospettato alcuna ipotesi di corresponsabilità”; fissava, quindi l'udienza del 03 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03 maggio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli depositati.
La causa veniva quindi riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inquadramento e oggetto della controversia
La presente causa ha ad oggetto la richiesta di condanna solidale dei convenuti Parte_3
pagina 6 di 11 e formulata dagli attori Parte_3 Controparte_4 CP_1 [...]
e quali eredi della defunta per il risarcimento dei danni non Pt_1 Parte_2 Persona_1
patrimoniali e patrimoniali derivanti dal sinistro mortale avvenuto il 3 maggio 2018 all'interno della galleria “Ca' Gulino” sulla S.S. 73 bis.
Gli attori sostengono che la responsabilità dell'evento debba essere ascritta, in tutto o in parte, al conducente dell'autocarro Fiat CO targato FF083YA, ritenendo che egli non abbia mantenuto una condotta di guida prudente, né adottato una velocità proporzionata alle condizioni della strada e della visibilità. I convenuti, costituendosi, hanno contestato integralmente la domanda, deducendo che la dinamica del sinistro sia da ricondurre esclusivamente alla condotta della de cuius, la quale, per cause non accertate ma verosimilmente dovute a distrazione o malore, invase la corsia opposta urtando frontalmente l'autocarro che sopraggiungeva regolarmente nel proprio senso di marcia.
2. Sulla dinamica del sinistro
L'istruttoria, sviluppatasi attraverso la produzione documentale e l'assunzione delle prove orali, consente di ritenere pienamente accertata la dinamica del sinistro nel senso prospettato dalle convenute.
Le deposizioni testimoniali di agente della Polizia Stradale intervenuto Testimone_1
nell'immediatezza del fatto, e di trasportato sull'autocarro, risultano coerenti, Testimone_2
convergenti e credibili. Il teste ha confermato che l'urto è avvenuto all'interno della corsia di Tes_1
pertinenza dell'autocarro, e che la Fiat Punto condotta dalla aveva invaso la corsia opposta, in un Per_1
tratto curvilineo della galleria “Ca' Gulino” a visuale preclusa. Ha altresì confermato che nessuna contravvenzione fu elevata al conducente il quale aveva posto in essere tutte le CP_4
manovre possibili per evitare l'impatto, e che l'autocarro viaggiava con i fari accesi, come attestato dai rilievi della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco. Il teste passeggero dell'autocarro, ha Tes_2
riferito che il veicolo viaggiava a velocità moderata (circa 70 km/h), nel rispetto dei limiti, e che l'impatto si verificò in modo improvviso e inevitabile, nonostante le manovre del conducente che tentò prima di sterzare a destra, poi a sinistra, non avendo spazio per evitare la collisione. Ha descritto l'episodio come istantaneo, aggiungendo che l'autista “fece il 200%” per evitare l'urto, e che “se non ci pagina 7 di 11 fossimo stati noi, l'auto sarebbe finita contro il muro della galleria”. Tali dichiarazioni trovano riscontro puntuale nella perizia espletata in sede penale nel procedimento n. 487/2018 RGNR, ove il consulente tecnico nominato dal P.M., geom. giunse alla conclusione che l'impatto Persona_2
fosse determinato da improvvisa invasione della corsia da parte della vettura Fiat Punto, con esclusione di ogni profilo di colpa a carico del conducente dell'autocarro.
3. Sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio
La difesa attorea ha reiterato più volte l'istanza di ammissione di CTU tecnico-dinamica per accertare l'eventuale concorrente responsabilità del conducente Tale istanza è stata rigettata con ordinanza CP_4
del 16.11.2023, ove il Giudice ha ritenuto che la consulenza richiesta avesse carattere meramente esplorativo, essendo già la dinamica chiaramente accertata sulla base delle prove documentali e testimoniali. È noto che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, bensì uno strumento di valutazione di fatti già provati o non contestati (Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2019, n.
29485). Il suo utilizzo per sopperire all'assenza di prova su circostanze controverse si tradurrebbe in un inammissibile tentativo esplorativo (Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2022, n. 27301). Nel caso di specie, la parte attrice non ha fornito alcun elemento di fatto nuovo rispetto a quelli già acquisiti in sede penale e confermati in sede civile, limitandosi a richiamare la relazione del proprio consulente di parte, priva tuttavia di riscontri oggettivi e fondata su mere ipotesi teoriche. Per tali motivi, la mancata ammissione della CTU risulta pienamente conforme ai principi consolidati in giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2021, n. 27212).
4. Sulla responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito”. Tuttavia, tale presunzione può essere vinta mediante la prova che uno dei conducenti abbia osservato tutte le norme di prudenza e che l'incidente sia stato determinato esclusivamente dal comportamento dell'altro pagina 8 di 11 conducente. La Suprema Corte ha chiarito che, in ipotesi di invasione improvvisa della corsia opposta, la presunzione di pari concorso viene superata se il conducente del veicolo antagonista dimostra di non aver potuto in alcun modo evitare l'urto (Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2022, n. 12722; Cass. civ., sez.
III, 19 settembre 2017, n. 21645; Cass. civ., sez. VI-3, ord. 12 ottobre 2023, n. 28501). Nel caso in esame, la condotta del è risultata del tutto conforme alle regole di diligenza e prudenza: CP_4
egli procedeva a velocità inferiore al limite consentito, con fari accesi, e tentava manovre evasive nonostante l'improvvisa e imprevedibile invasione della corsia da parte della vettura della Tale Per_1
comportamento esclude ogni profilo di colpa, essendo l'urto inevitabile anche per un conducente diligente. Deve quindi ritenersi pienamente superata la presunzione di pari concorso ex art. 2054, co. 2,
c.c., con conseguente affermazione della responsabilità esclusiva della conducente deceduta.
5. Sull'utilizzabilità delle prove acquisite in sede penale
Il Tribunale ritiene pienamente utilizzabili, in questa sede, le risultanze del procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione, poiché la giurisprudenza di legittimità ammette l'utilizzo, nel giudizio civile, delle prove raccolte e delle perizie svolte in sede penale, anche se il procedimento si sia concluso senza sentenza (Cass. civ., sez. VI-3, 1 febbraio 2023, n. 2947; Cass. civ., sez. III, 8 maggio
2018, n. 10947). Tali atti possono costituire fonte di convincimento del giudice civile, se liberamente valutati nel contesto delle altre risultanze istruttorie, come avvenuto nel caso di specie.
6. Sulla quantificazione del danno
Alla luce dell'accertata assenza di responsabilità delle parti convenute, resta assorbita ogni questione relativa alla misura dei danni. In ogni caso, il quantum richiesto dagli attori (pari a € 900.000,00) risulta comunque manifestamente sproporzionato rispetto ai parametri delle Tabelle del Tribunale di Roma
2024, applicabili in via equitativa (Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2023, n. 9098), che prevedono importi inferiori in ipotesi analoghe, e avrebbe richiesto prova rigorosa della convivenza e dell'intensità del legame familiare, non fornita dagli attori.
pagina 9 di 11
7. Conclusione
L'insieme del materiale probatorio consente di affermare che il sinistro del 3 maggio 2018 fu determinato da condotta esclusiva della sig.ra con esclusione di qualsiasi responsabilità a Persona_1
carico del conducente e, di riflesso, della proprietaria e della CP_4 Parte_3
compagnia assicuratrice Pertanto, la domanda attorea va rigettata. CP_1
8. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non sussistendo motivi per la compensazione e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014 per cause di valore compreso tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00, valori minimi, per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 87/2022 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA integralmente la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Controparte_4 CP_1
2. ON parte attrice, al pagamento delle spese processuali in favore:
- di che si liquidano in € 14.598,00 per compenso professionale, oltre Parte_3
rimb. forf. , CPA ed Iva come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Leoni Alessandro dichiaratosi antistatario;
pagina 10 di 11
- di che si liquidano in € 14.598,00 per compenso professionale, oltre rimborso CP_1
forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
3. NULLA per le spese nei confronti del convenuto contumace . Controparte_4
Urbino, lì 27 dicembre 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 87/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLASI NADIA Parte_1 C.F._1 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLASI NADIA Parte_2 C.F._2
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCOFIORE PAOLO CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), con il
[...] Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. LEONI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
C.F. ) -convenuto contumace- Controparte_4 C.F._3
OGGETTO: Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale mortale.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Urbino, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il sinistro di cui alla narrativa del presente atto, che causò la morte della sig.ra , avvenuto Persona_1 secondo le spiegate modalità, è da ascriversi ad una concorrente responsabilità del sig.
[...]
, quale conducente dell'autoveicolo in proprietà della società CP_4 [...]
Parte_3
- per l'effetto e per le ragioni di cui in narrativa, condannare il sig. , la società Controparte_4
in persona del lega-le rappresentante pro tempore e Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento del CP_1 danno parentale sofferto da parte attrice pari complessivamente alla somma di € 900.000,00, così pagina 1 di 11 determinata: € 450.000,00 per danno non patrimoniale iure proprio in qualità di coniuge e € 450.000,00 per danno non patrimoniale iure proprio in qualità di figlia;
o all'importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
nonché al risarcimento del danno patrimoniale sofferto da parte attrice da liquidarsi, previo espletamento di CTU tecnico – contabile, ovvero anche in via equitativa.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali.”
Per parte convenuta : CP_1
In via principale: piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto dichiarare che il sinistro stradale occorso il 3/5/2018 lungo la S.S. 73 bis all'interno della galleria denominata “Ca' Gulino” è ascrivibile a fatto, colpa e responsabilità esclusiva della fu , conducente della autovettura Fiat Punto targata Persona_1 BB191RR, alla luce della dinamica effettiva dello stesso (come ricostruita anche nel corso dell'incidente probatorio espletato nel Proc. Pen. 487/2018 RGNR, aperto dalla Procura della Repubblica di Urbino a carico del convenuto per i reati di cui agli Artt. 589 bis e Controparte_4 590 C.P. e poi conclusosi con Decreto di Archiviazione) e della incauta condotta di guida della medesima, e - per l'effetto - piaccia rigettare integralmente la domanda attorea con ogni conseguenza di Legge, per tutte le ragioni esposte in comparsa di risposta, nelle successive memorie e per quant'altre è fatta riserva;
In via subordinata, e solo nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le ragioni esposte in via principale: “piaccia a codesto Ill.mo Tribunale dichiarare ingiustificato, indebito e non provato tanto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quanto il danno patrimoniale da lucro cessante, entrambi lamentati e pretesi jure proprio dagli odierni attori e - per l'effetto - piaccia rigettare integralmente la domanda risarcitoria, con ogni conseguenza di Legge, per le ragioni tutte come esposte in comparsa di risposta, nelle memorie successive e per quant'altre è fatta riserva”; In via ulteriormente subordinata: “piaccia a codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è comunque inferiore a quanto preteso, e liquidare pertanto la minore somma che risulterà eventualmente di Giustizia, per le ragioni tutte esposte in comparsa di risposta, nelle memorie successive e per quant'altre è fatta riserva”. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”
Per parte convenuta Parte_3
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, contrariis rejectis: a) respingere in toto la domanda attorea, in quanto palesemente infondata in fatto e in diritto;
b) con vittoria di spese, competenze professionali di causa e conseguenziali, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 31 gennaio 2022 e ritualmente notificato, gli odierni attori convenivano in giudizio le parti sopra indicate chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dal decesso della sig.ra rispettivamente Persona_1
moglie e madre degli attori, avvenuto il 3 maggio 2018 all'interno della galleria “Ca' Gulino” sulla S.S.
73 bis. Esponevano che l'autovettura Fiat Punto targata BB191RR, condotta dalla de cuius, stava pagina 2 di 11 percorrendo la strada provinciale SS73 – Bis, con direzione di marcia Urbino, quando, all'altezza del km 0+800 invadeva anticipatamente la corsia di marcia opposta, ove si scontrava frontalmente con l'autocarro Fiat CO targato FF083YA, di proprietà della convenuta e condotto Parte_3
dal socio . Assumevano che il sinistro fosse dipeso da una condotta imprudente Controparte_4
del che, mantenendo una velocità non adeguata alla visibilità in galleria, avrebbe potuto evitare CP_4
l'impatto, spostandosi sulla destra. Chiedevano pertanto la condanna solidale dei convenuti al pagamento di € 900.000,00 a titolo di danno parentale, oltre a quanto da accertarsi in via equitativa per il danno patrimoniale da perdita del reddito familiare.
Si costituivano le convenute e che contestavano la Parte_3 CP_1
domanda, sostenendo la totale esclusione di responsabilità del proprio conducente, evidenziando come la Procura della Repubblica di Urbino, all'esito dell'incidente probatorio espletato nel proc. pen. n.
487/2018 RGNR, avesse disposto l'archiviazione per insussistenza di profili di colpa a carico del CP_4
Specificatamente, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda CP_1
attorea per irregolarità della procedura di negoziazione assistita, ritenendo difforme il contenuto dell'invito stragiudiziale rispetto alla domanda giudiziale, sia sotto il profilo soggettivo (diversi i soggetti indicati quali aventi diritto) sia oggettivo (diversa e sproporzionata quantificazione del petitum, passato da € 400.000,00 in sede stragiudiziale a € 900.000,00 nel giudizio). Nel merito, la convenuta deduceva la responsabilità esclusiva della conducente deceduta nella Persona_1
causazione del sinistro avvenuto il 3 maggio 2018 all'interno della galleria “Ca' Gulino”, richiamando le risultanze del rapporto della Polizia Stradale di Urbino, la perizia del geom. Persona_2
espletata in incidente probatorio nel procedimento penale n. 487/2018 RGNR e il decreto di archiviazione del G.I.P. di Urbino, che avevano escluso qualsiasi concorso di colpa del conducente
Secondo , la condotta della vittima – che aveva improvvisamente invaso Controparte_4 CP_1
la corsia opposta di marcia – costituiva causa esclusiva dell'impatto frontale, mentre il CP_4
aveva posto in essere ogni manovra possibile per evitarlo, frenando e tentando una sterzata d'emergenza. La compagnia contestava inoltre la valenza tecnica della perizia del CTP attoreo, dott.
giudicata priva di riscontri oggettivi e in contrasto con le risultanze dell'incidente Persona_3
probatorio, evidenziando come il consulente non avesse mai visionato i veicoli né partecipato alle pagina 3 di 11 operazioni peritali e avesse ipotizzato erroneamente una posizione dell'autocarro a ridosso della mezzeria già prima dell'urto. richiamava la giurisprudenza secondo cui il giudice civile può CP_1
fondare il proprio convincimento anche sulle prove acquisite in sede penale, comprese le motivazioni dei decreti di archiviazione (Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20398; Cass. civ., Sez. III, 21 settembre 2021, n. 25503; Trib. Milano, Sez. XIII, 19 gennaio 2022, n. 311). In via subordinata, la convenuta deduceva l'infondato e sproporzionato ammontare del danno richiesto, osservando che l'importo di € 900.000,00 eccedeva i parametri delle tabelle del Tribunale di Roma, le quali prevedono importi massimi solo in presenza di specifiche e comprovate circostanze, non ricorrenti nel caso di specie. Veniva altresì contestata la pretesa di danno patrimoniale, ritenuta priva di prova documentale sufficiente e inammissibile la richiesta di una CTU meramente esplorativa, richiamando Cass. civ., Sez.
III, ord. 18 settembre 2020, n. 19631, e Cass. civ., Sez. lav. 30 ottobre 2020, n. 24146.
La società sosteneva che il sinistro verificatosi Parte_3
in data 3 maggio 2018 fosse ascrivibile esclusivamente alla condotta di guida della sig.ra , Persona_1
la quale aveva improvvisamente invaso la corsia opposta all'interno della galleria “Ca' Gulino”, urtando frontalmente contro l'autocarro CO targato FF083YA, di proprietà della convenuta e condotto dal proprio socio La richiamava le risultanze Controparte_4 Parte_3
dell'incidente probatorio svolto nel procedimento penale n. 487/2018 RGNR presso la Procura della
Repubblica di Urbino, da cui era emersa l'assenza di condotte colpose a carico del conducente
[...]
il quale procedeva a velocità moderata, con fari accesi e nel pieno rispetto delle regole di CP_4
prudenza e diligenza. La difesa evidenziava che il conducente si era trovato improvvisamente di fronte al veicolo antagonista, proveniente in senso opposto e già in fase di sbandamento, senza possibilità materiale di evitare l'urto. Veniva quindi escluso qualsiasi profilo di corresponsabilità o violazione del limite di velocità. Infine, veniva eccepita l'inammissibilità della richiesta di CTU tecnico-dinamica, ritenuta esplorativa e priva di concreta utilità, stante la già avvenuta ricostruzione del sinistro in sede penale e la partecipazione del consulente di parte attrice all'incidente probatorio.
All'udienza del 3 giugno 2022, comparivano i difensori degli attori, nonché quelli dei convenuti e della Il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, CP_1 Parte_3
dichiarava la contumacia del convenuto . Il difensore degli attori contestava le Controparte_4
pagina 4 di 11 memorie di costituzione delle controparti e, in replica all'eccezione di improcedibilità sollevata da evidenziando che la procedura di negoziazione assistita si era svolta regolarmente, CP_1
senza adesione delle controparti. L'avv. della compagnia assicuratrice insisteva invece nell'eccezione, rilevando la difformità tra la domanda proposta in sede di negoziazione e quella giudiziale, anche sotto il profilo soggettivo, e, in via subordinata, chiedeva la concessione dei termini ex art. 183, comma VI,
c.p.c.. Analoga adesione all'eccezione veniva formulata dall'avv. per . Il Giudice, udita Parte_3
la discussione, si riservava la decisione.
Con ordinanza del 30 giugno 2022, il Tribunale rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità per difetto di negoziazione assistita, ritenendo sussistente l'identità soggettiva e oggettiva tra l'invito e la domanda giudiziale, e concedeva i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., fissando l'udienza del 02.12.2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 02 dicembre 2022, le parti illustravano le rispettive istanze istruttorie, sulle quali il
Giudice si riservava.
Con ordinanza del 19 febbraio 2023, venivano ammesse le prove orali delle convenute e rinviata ogni decisione sull'eventuale consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 12 maggio 2023, escusso il teste agente della Polizia Stradale di Testimone_1
Urbino, questi confermava integralmente le risultanze del rapporto d'incidente da lui sottoscritto.
Dichiarava di essere intervenuto sul luogo del sinistro immediatamente dopo l'impatto tra la Fiat Punto
BB191RR, condotta dalla sig.ra , e l'autocarro Fiat CO FF083YA, condotto dal sig. Persona_1
. Il teste riferiva che, in base ai rilievi fotografici e planimetrici, l'urto era Controparte_4
avvenuto all'interno della corsia di pertinenza dell'autocarro, e che la vettura della aveva invaso Per_1
la corsia opposta percorrendo un tratto curvilineo a destra all'interno della galleria “Ca' Gulino”.
Confermava, inoltre, che la galleria presentava visuale preclusa per chi proveniva dalla direzione
Urbino-Fermignano, e che la sede stradale era separata da striscia continua di mezzeria. L'agente attestava che non era stata elevata alcuna contravvenzione nei confronti dei conducenti, specificando che la conducente della Punto era deceduta sul colpo e che il aveva posto in essere tutte le CP_4
manovre possibili per evitare la collisione. Confermava infine la veridicità del rapporto d'incidente redatto e sottoscritto, ivi compresa l'annotazione secondo cui, al momento dell'arrivo dei Vigili del pagina 5 di 11 Fuoco, l'autocarro CO presentava le luci accese, circostanza coerente con la dinamica accertata.
All'udienza del 15 settembre 2023 veniva poi sentito il teste all'epoca passeggero Testimone_2
dell'autocarro CO condotto da Il teste dichiarava che il mezzo viaggiava a velocità CP_4
moderata, circa 70 km/h, con fari accesi e nel rispetto dei limiti, e che le luci della galleria erano regolarmente funzionanti. Riferiva che l'autocarro percorreva un tratto curvilineo a sinistra e a visuale preclusa, e che solo al termine della curva era stato possibile avvistare la Fiat Punto, la quale si trovava interamente nella corsia opposta, diretta frontalmente verso di loro. Descriveva quindi le manovre del conducente, che frenava bruscamente e tentava prima di sterzare a destra, ma, accortosi che non vi era spazio sufficiente, sterzava poi a sinistra nel tentativo disperato di evitare l'impatto. Nonostante tali manovre, l'urto risultò inevitabile per la brevità del tempo di reazione e per la dinamica dell'invasione di corsia. Il teste aggiungeva che il aveva fatto “tutto il possibile, il 200%”, e che egli stesso si CP_4
era salvato “per miracolo”, precisando che se non ci fosse stato l'autocarro, l'auto della si Per_1
sarebbe schiantata contro il muro della galleria. Alla domanda del difensore dell'attore ribadiva di non essere in grado di valutare le distanze di visibilità, ma ricordava “solo pochi secondi” fra la comparsa dell'auto e l'impatto. Confermava, infine, di essere già stato risarcito dall'assicurazione e di non avere pendenze con la . Parte_3
Con ordinanza del 16 novembre 2023, il Tribunale rigettava la richiesta di CTU tecnico-dinamica proposta dagli attori, ritenendola “superflua e meramente esplorativa”, atteso che “in sede di incidente probatorio era presente il consulente della parte attrice, che non ha prospettato alcuna ipotesi di corresponsabilità”; fissava, quindi l'udienza del 03 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03 maggio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli depositati.
La causa veniva quindi riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inquadramento e oggetto della controversia
La presente causa ha ad oggetto la richiesta di condanna solidale dei convenuti Parte_3
pagina 6 di 11 e formulata dagli attori Parte_3 Controparte_4 CP_1 [...]
e quali eredi della defunta per il risarcimento dei danni non Pt_1 Parte_2 Persona_1
patrimoniali e patrimoniali derivanti dal sinistro mortale avvenuto il 3 maggio 2018 all'interno della galleria “Ca' Gulino” sulla S.S. 73 bis.
Gli attori sostengono che la responsabilità dell'evento debba essere ascritta, in tutto o in parte, al conducente dell'autocarro Fiat CO targato FF083YA, ritenendo che egli non abbia mantenuto una condotta di guida prudente, né adottato una velocità proporzionata alle condizioni della strada e della visibilità. I convenuti, costituendosi, hanno contestato integralmente la domanda, deducendo che la dinamica del sinistro sia da ricondurre esclusivamente alla condotta della de cuius, la quale, per cause non accertate ma verosimilmente dovute a distrazione o malore, invase la corsia opposta urtando frontalmente l'autocarro che sopraggiungeva regolarmente nel proprio senso di marcia.
2. Sulla dinamica del sinistro
L'istruttoria, sviluppatasi attraverso la produzione documentale e l'assunzione delle prove orali, consente di ritenere pienamente accertata la dinamica del sinistro nel senso prospettato dalle convenute.
Le deposizioni testimoniali di agente della Polizia Stradale intervenuto Testimone_1
nell'immediatezza del fatto, e di trasportato sull'autocarro, risultano coerenti, Testimone_2
convergenti e credibili. Il teste ha confermato che l'urto è avvenuto all'interno della corsia di Tes_1
pertinenza dell'autocarro, e che la Fiat Punto condotta dalla aveva invaso la corsia opposta, in un Per_1
tratto curvilineo della galleria “Ca' Gulino” a visuale preclusa. Ha altresì confermato che nessuna contravvenzione fu elevata al conducente il quale aveva posto in essere tutte le CP_4
manovre possibili per evitare l'impatto, e che l'autocarro viaggiava con i fari accesi, come attestato dai rilievi della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco. Il teste passeggero dell'autocarro, ha Tes_2
riferito che il veicolo viaggiava a velocità moderata (circa 70 km/h), nel rispetto dei limiti, e che l'impatto si verificò in modo improvviso e inevitabile, nonostante le manovre del conducente che tentò prima di sterzare a destra, poi a sinistra, non avendo spazio per evitare la collisione. Ha descritto l'episodio come istantaneo, aggiungendo che l'autista “fece il 200%” per evitare l'urto, e che “se non ci pagina 7 di 11 fossimo stati noi, l'auto sarebbe finita contro il muro della galleria”. Tali dichiarazioni trovano riscontro puntuale nella perizia espletata in sede penale nel procedimento n. 487/2018 RGNR, ove il consulente tecnico nominato dal P.M., geom. giunse alla conclusione che l'impatto Persona_2
fosse determinato da improvvisa invasione della corsia da parte della vettura Fiat Punto, con esclusione di ogni profilo di colpa a carico del conducente dell'autocarro.
3. Sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio
La difesa attorea ha reiterato più volte l'istanza di ammissione di CTU tecnico-dinamica per accertare l'eventuale concorrente responsabilità del conducente Tale istanza è stata rigettata con ordinanza CP_4
del 16.11.2023, ove il Giudice ha ritenuto che la consulenza richiesta avesse carattere meramente esplorativo, essendo già la dinamica chiaramente accertata sulla base delle prove documentali e testimoniali. È noto che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, bensì uno strumento di valutazione di fatti già provati o non contestati (Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2019, n.
29485). Il suo utilizzo per sopperire all'assenza di prova su circostanze controverse si tradurrebbe in un inammissibile tentativo esplorativo (Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2022, n. 27301). Nel caso di specie, la parte attrice non ha fornito alcun elemento di fatto nuovo rispetto a quelli già acquisiti in sede penale e confermati in sede civile, limitandosi a richiamare la relazione del proprio consulente di parte, priva tuttavia di riscontri oggettivi e fondata su mere ipotesi teoriche. Per tali motivi, la mancata ammissione della CTU risulta pienamente conforme ai principi consolidati in giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2021, n. 27212).
4. Sulla responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito”. Tuttavia, tale presunzione può essere vinta mediante la prova che uno dei conducenti abbia osservato tutte le norme di prudenza e che l'incidente sia stato determinato esclusivamente dal comportamento dell'altro pagina 8 di 11 conducente. La Suprema Corte ha chiarito che, in ipotesi di invasione improvvisa della corsia opposta, la presunzione di pari concorso viene superata se il conducente del veicolo antagonista dimostra di non aver potuto in alcun modo evitare l'urto (Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2022, n. 12722; Cass. civ., sez.
III, 19 settembre 2017, n. 21645; Cass. civ., sez. VI-3, ord. 12 ottobre 2023, n. 28501). Nel caso in esame, la condotta del è risultata del tutto conforme alle regole di diligenza e prudenza: CP_4
egli procedeva a velocità inferiore al limite consentito, con fari accesi, e tentava manovre evasive nonostante l'improvvisa e imprevedibile invasione della corsia da parte della vettura della Tale Per_1
comportamento esclude ogni profilo di colpa, essendo l'urto inevitabile anche per un conducente diligente. Deve quindi ritenersi pienamente superata la presunzione di pari concorso ex art. 2054, co. 2,
c.c., con conseguente affermazione della responsabilità esclusiva della conducente deceduta.
5. Sull'utilizzabilità delle prove acquisite in sede penale
Il Tribunale ritiene pienamente utilizzabili, in questa sede, le risultanze del procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione, poiché la giurisprudenza di legittimità ammette l'utilizzo, nel giudizio civile, delle prove raccolte e delle perizie svolte in sede penale, anche se il procedimento si sia concluso senza sentenza (Cass. civ., sez. VI-3, 1 febbraio 2023, n. 2947; Cass. civ., sez. III, 8 maggio
2018, n. 10947). Tali atti possono costituire fonte di convincimento del giudice civile, se liberamente valutati nel contesto delle altre risultanze istruttorie, come avvenuto nel caso di specie.
6. Sulla quantificazione del danno
Alla luce dell'accertata assenza di responsabilità delle parti convenute, resta assorbita ogni questione relativa alla misura dei danni. In ogni caso, il quantum richiesto dagli attori (pari a € 900.000,00) risulta comunque manifestamente sproporzionato rispetto ai parametri delle Tabelle del Tribunale di Roma
2024, applicabili in via equitativa (Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2023, n. 9098), che prevedono importi inferiori in ipotesi analoghe, e avrebbe richiesto prova rigorosa della convivenza e dell'intensità del legame familiare, non fornita dagli attori.
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7. Conclusione
L'insieme del materiale probatorio consente di affermare che il sinistro del 3 maggio 2018 fu determinato da condotta esclusiva della sig.ra con esclusione di qualsiasi responsabilità a Persona_1
carico del conducente e, di riflesso, della proprietaria e della CP_4 Parte_3
compagnia assicuratrice Pertanto, la domanda attorea va rigettata. CP_1
8. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non sussistendo motivi per la compensazione e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014 per cause di valore compreso tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00, valori minimi, per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 87/2022 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA integralmente la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Controparte_4 CP_1
2. ON parte attrice, al pagamento delle spese processuali in favore:
- di che si liquidano in € 14.598,00 per compenso professionale, oltre Parte_3
rimb. forf. , CPA ed Iva come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Leoni Alessandro dichiaratosi antistatario;
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- di che si liquidano in € 14.598,00 per compenso professionale, oltre rimborso CP_1
forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
3. NULLA per le spese nei confronti del convenuto contumace . Controparte_4
Urbino, lì 27 dicembre 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
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