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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FR, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1368/2022 depositato il 07/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1733/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 4 e pubblicata il 10/11/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0006468 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - BARI R.G. Ricorsi n 1368 / 2022 Sezione 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, impugna la sentenza n. 1733/2021 della CTP di Bari, pronunciata il
18.03.2021 e depositata in data 10.11.202, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso il
provvedimento di diniego di rimborso IVA anno 2018 - CRON. 50202/0 prot. n. 0006468 del
07.02.2020, notificato il 13.02.2020 (doc. all. in atti), dalla Agenzia Entrate BAT, dell'importo di
euro 592.627,00, richiesto con Mod. IVA 2019.
L'Ufficio a tal proposito riporta che il valore medio degli asset che hanno partecipato alla determinazione dei ricavi presunti è stato calcolato tenendo conto che in data 16.04.2018 (tanto risulta dalla documentazione depositata. in CTP di Bari, per il contenzioso anni 2013 e 2014) la_ società ha trasmesso la segnalazione certificata per l'agibilità al Comune di Andria.
Pertanto, il costo·-: storico delle immobilizzazioni al 31.12.2018 di euro 3.796.979,72 è stato rapportato ai 260 giorni intercorrenti tra il 16.04.2018 e il 31.12.2018 (euro 2.704.697,88).
In tal senso non risulta che l a Ricorrente_1 srl abbia presentato interpello disapplicativo ai sensi dell'art. 37-bis del DPR 600/73 o interpello probatorio ex, art.11, co. 1, lett. b) della Legge 12/2000. del regime delle società di comodo alla DRE
Per cui, tenendo conto dei dati esposti nei bilancio e nel registro cespiti, l'Ufficio ha giustamente proceduto alla verifica dell'operatività per l'anno di imposta 2018, sulla base dei dati medi degli anni 2016 - 2017 e 2018, da cui non risulta superato il test di medio assets, tra il totale dei ricavi presunti di 54.093,96, rapportato ai ricavi effettivi di euro 15,983,33.
Continua l'Agenzia: "L'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede che le società e gli enti considerati di comodo non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA.
Inoltre, l'ufficio precisa che la stessa società contribuente aveva indicato nella dichiarazione ricavi presunti superiori a quelli effettivi, con attestazione di reddito imponibile minimo, ha fornito la conferma della carenza di operatività della società; da cui, ai sensi dell'.art:30, 4° comma della· L.724 del 23.12.1994, è scaturito il provvedimento di diniego (doc. all. in atti), :per la richiesta di rimborso ut. supra; stesso credito non ·può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art,17 del .D.lgs. 09.07.1997 n:241; né ceduto ai sensi de1l'art,.5, co.
4-ter del DL n.70 del 14.03. 1988; ma il riporto dello stesso credito ai sensi dell'art. 1 co.1 dl DPR 443/97.
La società ricorrente, contestava la motivazione posta a base del diniego, ritenendo che, il credito chiesto in rimborso deriva da accumuli di crediti degli anni precedenti, dovuti ad investimenti in opere murarie e realizzazione di una sala ricevimenti. e, che, il certificato di agibilità è stato ottenuto nel 2018. Rileva inoltre che non ha senso rapportare la media degli investimenti, per il 2018, pari a giorni 260, pari alla differenza tra il 31/12 e la data di segnalazione certificata di agibilità dal Comune di Andria -19/4/2018. Per la ricorrente il certificato di agibilità non comporta che dal giorno successivo la società potesse per incanto conseguire ricavi, in quanto lo status economico era quello di una start up. Occorrevano almeno due anni per completare gli arredi, i gazebo, ecc. al fine di una attività che riguarda matrimoni ed eventi in genere. Afferma la ricorrente che il 2018 è il primo anno per il vero avvio dell'attività di ristorazione ed eventi: “si tratta di un'esclusione ex lege, espressamente prevista da/I 'art. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724, al comma I, lett. e), n. 2 "Le disposizioni del primo periodo non si applicano: ... 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta".
Chiedeva l'accoglimento del ricorso.
L'Ufficio resisteva con motivazioni.
La CTP di Bari, con sentenza n. 1733/2021 del 10.11.2021, rigetta il ricorso rilevando che la Agenzia Entrate BAT con l'atto impugnato ha denegato il diritto al “rimborso” per mancanza di uno dei presupposti imposto dall'art. 30, comma 4 della L. n. 724 del 23.12.1994, m a , non l'esistenza del credito di cui, infatti, è stato autorizzato il riporto all'anno successivo.
Osserva la CTP, che il quadro VX, esibito dalla ricorrente, risulta che al campo 8 non è stata apposta la firma, con la quale si attestava che non sussistevano le condizioni per considerare la società dichiarante come società di comodo. Ma anche il campo 9 non è stato compilato: la crocetta su tale riquadro avrebbe evidenziato che la società aveva chiesto la disapplicazione del regime delle società di comodo.
Dunque la manifestazione di volontà per superare l'ostacolo della non operatività, erano due: 1) la firma di attestazione significa che per il contribuente non sussistevano motivi ostativi. Oppure: 2) non occorreva la firma, perché, pur non essendo obbligatoria, aveva presentato ugualmente alla DRE istanza di disapplicazione, con ciò aprendo un subprocedimento tendente alla verifica dello status di società non operativa. I campi erano il n. 8 nel primo caso, il n. 9 nel secondo.
Che, la contribuente conosce bene la tematica di quel particolare tipo di società nel suo caso concreto, avendo avuto contrasti con l'ufficio anche in anni precedenti, (doc. all. in atti).. Insomma, lo spirito dell'imposta è che la funzionalità degli investimenti debba essere quasi immediata al completamento, così da recuperare l'imposta in modo fisiologico, e solo in via straordinaria vi può essere un credito iva da chiedere a rimborso. Considerare start up una azienda che ha iniziato i lavori murari dal 2012, ed attendere il certificato di agibilità per avviare l'attività operativa, non rientra nel tipo di attività per ricevimenti i cui eventi si manifestano proprio a partire dal mese di aprile (doc. in atti ), certificato sanitario 2018, . La start up attiene ad una ditta il cui settore gestionale è innovativo, con forte rischio sul mercato, con scarsi investimenti iniziali, e che si fonda sull'aspetto professionale degli imprenditori in crescita. Invece quello del ricorrente è settore maturo, consolidato, con scarso rischio, se la gestione è ben curata da collaboratori preparati.
In conclusione, il mancato avvio dell'attività non è collegata a cause oggettive, esterne, ma a precise scelte aziendali, motivate per varie ragioni, che possono essere connesse anche all'impegno finanziario dovuto all'IVA a credito. Ma sono motivi soggettivi, che non rientrano nella stretta casistica prevista dalla norma specifica. Per cui i primi giudici, rigetta il ricorso con riconferma della non operatività della società per il 2018, e i credito Iva, come dichiarato dall'Agenzia, resta come imposta da rinviare al futuro esercizio, anno 2019.
La ricorrente società appella la sentenza della CTP, n. 1733/2021, ritenendola affetta da nullità per difetto di motivazione solo apparente in contrasto con l'art. 36 del D.Lgs.546/1992, e riporta motivi di:
- Illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e conseguente violazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992.
- Illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione con riferimento all'eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 1 lett. b) L. 212/2000 e difetto di motivazione dell'atto impugnato
- Difetto di motivazione della sentenza sull'inapplicabilità della disciplina delle cd. “società non operative” e “in perdita sistemica”: violazione e falsa applicazione dell'art. 30, della L. n. 724/1994, dell'art. 2, commi da 36-decies a 36-undecie, D.L. 138/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. Omessa pronuncia sull'erronea determinazione del test di operatività.
- Illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione relativamente all'eccepita illegittimità del diniego di rimborso per omesso contraddittorio;
sulla base dei motivi di cui sopra che saranno analizzati nella parte motiva, ed insta per l'accoglimento dell'appello in riforma della sentenza impugnata e di illegittimità dell'atto di diniego di rimborso del credito IVA 2018 di euro 592.627,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria., con condanna alle spese.
Si costituisce la appellata Agenzia delle Entrate BAT, che ritenendo la sentenza impugnata non meritevole di censura, insta per la conferma integrale della stessa e per la legittimità e fondatezza del provvedimento di diniego.
La Ricorrente_1 srl presenta memorie illustrative.
Alla odierna udienza dopo la introduzione del relatore le parti costituite si riportano ognuna alle proprie conclusioni.
La Corte si riserva. La Corte riunita, scioglie la riserva in data 12.01.2026, e, decide la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di causa l'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Orbene, dall'esame del contenuto complessivo dell'atto appellato, questo Collegio apprezza la presenza di un apparato argomentativo sufficientemente dettagliato ed incentrato sulla critica della decisione adottata dal giudice di prime cure.
L'appello verte sul difetto di motivazione, per tutti i motivi esposti, che assumerebbero rilevanza nella prospettiva dell'annullamento dell'atto, difetti che non sono ravvisabili poiché il provvedimento ha dato conto delle carenze formali che hanno a ccompagnato la richiesta di rimborso credito, formulata con la presentazione della dichiarazione IVA 2018 senza osservare le disposizioni normative (quella prevista dall'art. 30 L. n. 7241994/, che ha introdotto la disciplina delle società di “comodo”; in particolare, in base all'art. 30, comma 4, L. 724/1994, le società e gli enti non operativi non hanno diritto a richiedere il rimborso dell'.eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA, né possono utilizzare tale credito in compensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, o cederlo ai sensi dell'art. 5, comma 4 ter, d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1988, n. 154) e regolamentari (le istruzioni ministeriali sulla compilazione del modello IVA, con particolare riguardo alla compilazione del Campo 8 del Rigo VX, ovvero quello specifico campo ove il richiedente il rimborso IVA attesta l'operatività della società, con predisposizione di atto notorio circa il requisito dell'operatività, ovvero in alternativa la formulazione della richiesta di interpello ex art. 30, comma 4 bis, 1.724/1994) che prevedono la necessità, da parte del contribuente che intenda richiedere il rimborso del credito maturato, di attestare l'operatività della società cui il credito fa riferimento.
Inoltre, l'ufficio ha segnalato come con la stessa dichiarazione la società contribuente aveva indicato ricavi presunti superiori a quelli effettivi, con attestazione di reddito imponibile minimo, così fornendo indiretta conferma della carenza di operatività della società.
In tale situazione, va palesemente escluso che la motivazione così articolata possa dirsi mancante o anche solo apparente, fornendo giustificazione analitica e corredata da argomenti logici che giustificano il diniego del rimborso richiesto per difetto di un presupposto normativo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in forza del principio di neutralità fiscale dell'IVA, pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione del quadro VX4, esibito dalla ricorrente, risulta che al campo 8 non è stata apposta la firma, con la quale si attestava che non sussistevano le condizioni per considerare la società dichiarante come società di comodo;
oltre il campo 9 non compilato: la segnalazione a riquadro avrebbe evidenziato che la società aveva chiesto la disapplicazione del regime delle società di comodo. Per cui non potendosi qualificare le stesse come meramente formali, “sussiste comunque il diritto alla detrazione purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbia omesso di effettuare gli obblighi formali in vista di un intento fraudolento ovvero la violazione sia finalizzata ad impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali. (Cass. Sent .n. 143/2022).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza appellata valorizza l'assenza di documentazione contabile come dato oggettivo che non può ritenersi superato in ragione del dichiarato affidamento di detta documentazione ed esamina, addotti dall'Ufficio con riferimento alla compilazione dei modelli dichiarativi.
La società ha indicato, al rigo RSl 16 - colonna 2 del modello Redditi SC 2019, il codice 7,_ relativo alla causa di disapplicazione prevista alla lett. f) del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.02.2008·. In particolare, la predetta causa di disapplicazione si riferisce alle "società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di. disapplicazione in relazione ad un precedente periodo d'imposta sulla base di circostanze
oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi d'imposta successivi". Al contrario, non risulta chela ricorrente Ricorrente_1 SRL abbia presentato interpello in tal senso, o che vi sia stata disapplicazione precedente.
Pertanto nessuna rilevanza ai fini della decisione può assumere la richiamata sentenza del 7 marzo 2024 n. 341/22 della Corte di Giustizia UE, attenendo tale pronuncia al diverso tema della compatibilità con il diritto unionale della disposizione interna ex art. 30, comma 4, secondo periodo, legge n. 724 del 1994, che priva il soggetto passivo del diritto alla detrazione IVA assolta a monte in ragione dell'importo, ritenuto incongruo ed insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini IVA eseguite a valle.
I motivi che possono congiuntamente esaminarsi, in quanto tra loro conseguenti, per ragione di economicità e liquidità, sul difetto di motivazione dell'atto impugnato risultano del tutto infondati.
Secondo un condivisibile costante orientamento giurisprudenziale, la motivazione degli avvisi di accertamento ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ente impositore nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere l'an e il quantum della relativa pretesa impositiva al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con la sola enunciazione dei presupposti impositivi, (per tutte, Cass. sez. tributaria, ord. n. 14890/2024).
Orbene nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento in questa sede impugnato si evince chiaramente il presupposto , consistente nella sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per ritenere la società ricorrente una società operativa nell'anno di imposta 2018, con conseguente imputazione presuntiva di un reddito minimo d'impresa, stabilito con parametri legali. portati in detrazione senza, però, che si fosse verificata la condizione richiesta dalla normativa per tale utilizzazione del credito (poiché tale opzione è consentita solo a condizione che la richiesta di rimborso del credito in sede di dichiarazione annuale abbia i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, DPR n. 443/1997.
L'appellante contesta alla C.T.P. di Bari (v. p. 10 atto di appello), .di ignorare “completamente la normativa vigente, la quale, lo si ribadisce pone l'interpello, di cui al codice 7, indicato dall'appellante, quale alternativa facoltativa all'autocertificazione delle cause oggettive di esclusione della disciplina della società di comodo” laddove “sostiene che il diniego di rimborso sia giustificato da una serie di violazioni formali (mancata apposizione della firma;
mancata apposizione della crocetta sul riquadro ecc.).”
Invero, circa la presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 2 lett. b) della L. n. 212/2000, il Giudice di prime cure, dà atto del fatto che l'Ufficio non ha mai preteso che controparte presentasse istanza di interpello disapplicativo, bensì ha constatato che la società ha dichiarato di averlo fatto, compilando il rigo RS111 del modello UNICO SC 2019. In tal modo, la richiesta di rimborso è stata esaminata sul presupposto dichiarato dalla stessa istante, salvo a verificare che tale dichiarazione non corrispondeva a realtà. Dalla lettura del provvedimento di diniego risulta emesso non sulla circostanza che la società non avesse presentato l'interpello disapplicativo per le società di comodo “non operative”; ma sul fatto che la società ha dichiarato di averlo presentato;
ove tale circostanza non corrisponde al vero.
L'Ufficio ha calcolato, comunque, il test di operatività, constatando che non era superato, ( di cui in premessa), e pertanto di riportare il credito nell'anno successivo, in presenza di determinati presupposti previsti, dagli articoli 30 e 34 del DPR n. 633/1972, nel caso di rimborso risultante dalla dichiarazione annuale (come nel caso di specie esaminata), in detrazione dell'imposta dovuta.
Nello specifico, la normativa sui rimborsi prevede, infatti, limitazioni fra le quali, applicabile al caso in esame, quella prevista dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha introdotto la disciplina delle società non operative. In particolare, in base al comma 4 del citato articolo 30, le società e gli enti non operativi non hanno diritto di richiedere il rimborso dell'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA, né possono utilizzare tale credito in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, o cederlo ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legge del 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Peraltro, l'attestazione di operatività è indispensabile ai fini dell'erogazione del rimborso, come puntualmente illustrato nelle Istruzioni per la compilazione del modello IVA rubricato “Attestazione delle società e degli enti operativi”.
Come risulta dal prospetto riportato nel provvedimento di diniego del rimborso, il test di operatività non veniva superato . Trovandosi la “Ricorrente_1 s.r.l.”, nel 2018, in una situazione di “non operatività”, l'Ufficio, quindi, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge n. 724 del 1994, emetteva legittimamente il provvedimento di diniego del rimborso IVA specificando anche che “lo stesso credito non può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 07.09.97 n. 241, né ceduto ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter del DL n. 70 del 14.03.1988.”. Tantomeno la società ha contestato il test di operatività.
Ma vi è di più, il difensore della società, riporta solo asserzioni, di cui al terzo motivo, senza minimamente preoccuparsi di spiegare le ragioni sulla base delle quali ha indicato dati non veritieri nel quadro RS del modello UNICO. essendo in fase di “non operatività” che, come verificato, costituisce causa ostativa alla erogazione dei rimborsi IVA. A tal riguardo l'appellante produce argomenti teorici a sostegno dell'assunto per il quale la società non si sarebbe trovata in un periodo di normale svolgimento dell'attività, perché la costruzione sarebbe stata ultimata nel corso del 2018, e non fornisce alcun elemento probatorio utile a dimostrare i fatti oggettivi che avrebbero reso impossibile il conseguimento dei ricavi, nel periodo dal 16 aprile al 31 dicembre 2018, quando la struttura ricettiva risultava ormai agibile a tutti gli effetti, (doc. all. in atti). Invero, CTP, ha precisato che, “il mancato avvio dell'attività non è collegato a cause oggettive esterne, ma a precise scelte aziendali, motivate per varie ragioni, che possono essere connesse anche all'impegno finanziario dovuto all'iva a credito. Ma sono motivi soggettivi, che non rientrano nella stretta casistica prevista dalla norma specifica.”.
Inoltre, va sottolineato che la detrazione dell'imposta può spettare anche in assenza di operazioni attive, ossia con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché esse siano finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica ( Cass. n. 25635 del 31.08.2022; Cass. n. 23994/2018).
Pertanto quanto rilevato dal Giudice di primo grado circa la necessità di calcolare il test di operatività anno per anno, con il risultato che circostanze pure acclarate (e non è questo il caso) per il 2014 non sono invocabili automaticamente nel 2018. Tanto meno i giudicati richiamati fondati su diversi presupposti impositivi, , possono far testo nel caso in esame.
Infine, inconferente risulta la pretesa della ricorrente di mancato contraddittorio preventivo, come ritiene far rientrare la fattispecie nelle norme antielusive, richiamando l'articolo 10 bis della legge n. 212 del 2000.. In quanto trattasi di accertamento della sussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso del credito IVA, (Cass. sent. 19/7/2021, n. 20436)
La “Ricorrente_1 s.r.l.” risultata “non operativa” laddove intenda valorizzare elementi o circostanze oggettive tali da sottrarla alla applicabilità delle norme in tema di società “c.d. di comodo”, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di tali ragioni con adeguati riscontri probatori, vertendo la presente controversia sul diritto al rimborso, in base al principio per il quale è il contribuente che chiede il rimborso dell'IVA a dover provare la sussistenza dei relativi presupposti. (come interpellata con prot. 24104 dell'8/5/2019).
La costante giurisprudenza di legittimità, a SS.UU., sent. n. 21765/2021, e sent. n. 21766/2021: ha chiarito, che la mera esposizione in dichiarazione non rende incontrovertibile il credito/rimborso vantato e che, “secondo le regole ordinarie, il contribuente che intenda far valere la propria pretesa al rimborso deve assumersene l'onere probatorio;
il che a maggior ragione vale a fronte della contestazione del fisco (sulla posizione di attore in senso sostanziale del contribuente che chieda il rimborso”, (conformi, Corte. Cass. n. 1906/20 e n. 23862/20).
In sostanza il relativo credito può essere portato in detrazione, successivamente, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale, verificati i presupposti imposti dall'articolo 30, comma 4 della L.23.12.1994, n. 724.
Alla luce di quanto motivato ed argomentato, si rigetta l'appello con conferma della sentenza impugnata n. 1733/2021 della CTP di Bari, depositata in data 10.11.202. ed in totale accoglimento conferma l'avviso di diniego prot. n. 0006468 del 07.02.2020.
Sulle spese, in applicazione del principio generale della soccombenza. condanna la società ricorrente alla refusione, in favore della resistente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bari, sez. IV, rigetta l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 srl, nella persona del suo legale rappresentante p.t. , avverso la sentenza della CTP di Bari n. 1733/2021, depositata in data 10.11.2021, con conferma dell'avviso di diniego impugnato. Condanna la Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese liquida in euro 5.000,00,per il presente grado.
Così deciso in Bari, Addi 03.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Francesco Diliso
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FR, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1368/2022 depositato il 07/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1733/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 4 e pubblicata il 10/11/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0006468 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - BARI R.G. Ricorsi n 1368 / 2022 Sezione 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, impugna la sentenza n. 1733/2021 della CTP di Bari, pronunciata il
18.03.2021 e depositata in data 10.11.202, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso il
provvedimento di diniego di rimborso IVA anno 2018 - CRON. 50202/0 prot. n. 0006468 del
07.02.2020, notificato il 13.02.2020 (doc. all. in atti), dalla Agenzia Entrate BAT, dell'importo di
euro 592.627,00, richiesto con Mod. IVA 2019.
L'Ufficio a tal proposito riporta che il valore medio degli asset che hanno partecipato alla determinazione dei ricavi presunti è stato calcolato tenendo conto che in data 16.04.2018 (tanto risulta dalla documentazione depositata. in CTP di Bari, per il contenzioso anni 2013 e 2014) la_ società ha trasmesso la segnalazione certificata per l'agibilità al Comune di Andria.
Pertanto, il costo·-: storico delle immobilizzazioni al 31.12.2018 di euro 3.796.979,72 è stato rapportato ai 260 giorni intercorrenti tra il 16.04.2018 e il 31.12.2018 (euro 2.704.697,88).
In tal senso non risulta che l a Ricorrente_1 srl abbia presentato interpello disapplicativo ai sensi dell'art. 37-bis del DPR 600/73 o interpello probatorio ex, art.11, co. 1, lett. b) della Legge 12/2000. del regime delle società di comodo alla DRE
Per cui, tenendo conto dei dati esposti nei bilancio e nel registro cespiti, l'Ufficio ha giustamente proceduto alla verifica dell'operatività per l'anno di imposta 2018, sulla base dei dati medi degli anni 2016 - 2017 e 2018, da cui non risulta superato il test di medio assets, tra il totale dei ricavi presunti di 54.093,96, rapportato ai ricavi effettivi di euro 15,983,33.
Continua l'Agenzia: "L'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede che le società e gli enti considerati di comodo non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA.
Inoltre, l'ufficio precisa che la stessa società contribuente aveva indicato nella dichiarazione ricavi presunti superiori a quelli effettivi, con attestazione di reddito imponibile minimo, ha fornito la conferma della carenza di operatività della società; da cui, ai sensi dell'.art:30, 4° comma della· L.724 del 23.12.1994, è scaturito il provvedimento di diniego (doc. all. in atti), :per la richiesta di rimborso ut. supra; stesso credito non ·può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art,17 del .D.lgs. 09.07.1997 n:241; né ceduto ai sensi de1l'art,.5, co.
4-ter del DL n.70 del 14.03. 1988; ma il riporto dello stesso credito ai sensi dell'art. 1 co.1 dl DPR 443/97.
La società ricorrente, contestava la motivazione posta a base del diniego, ritenendo che, il credito chiesto in rimborso deriva da accumuli di crediti degli anni precedenti, dovuti ad investimenti in opere murarie e realizzazione di una sala ricevimenti. e, che, il certificato di agibilità è stato ottenuto nel 2018. Rileva inoltre che non ha senso rapportare la media degli investimenti, per il 2018, pari a giorni 260, pari alla differenza tra il 31/12 e la data di segnalazione certificata di agibilità dal Comune di Andria -19/4/2018. Per la ricorrente il certificato di agibilità non comporta che dal giorno successivo la società potesse per incanto conseguire ricavi, in quanto lo status economico era quello di una start up. Occorrevano almeno due anni per completare gli arredi, i gazebo, ecc. al fine di una attività che riguarda matrimoni ed eventi in genere. Afferma la ricorrente che il 2018 è il primo anno per il vero avvio dell'attività di ristorazione ed eventi: “si tratta di un'esclusione ex lege, espressamente prevista da/I 'art. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724, al comma I, lett. e), n. 2 "Le disposizioni del primo periodo non si applicano: ... 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta".
Chiedeva l'accoglimento del ricorso.
L'Ufficio resisteva con motivazioni.
La CTP di Bari, con sentenza n. 1733/2021 del 10.11.2021, rigetta il ricorso rilevando che la Agenzia Entrate BAT con l'atto impugnato ha denegato il diritto al “rimborso” per mancanza di uno dei presupposti imposto dall'art. 30, comma 4 della L. n. 724 del 23.12.1994, m a , non l'esistenza del credito di cui, infatti, è stato autorizzato il riporto all'anno successivo.
Osserva la CTP, che il quadro VX, esibito dalla ricorrente, risulta che al campo 8 non è stata apposta la firma, con la quale si attestava che non sussistevano le condizioni per considerare la società dichiarante come società di comodo. Ma anche il campo 9 non è stato compilato: la crocetta su tale riquadro avrebbe evidenziato che la società aveva chiesto la disapplicazione del regime delle società di comodo.
Dunque la manifestazione di volontà per superare l'ostacolo della non operatività, erano due: 1) la firma di attestazione significa che per il contribuente non sussistevano motivi ostativi. Oppure: 2) non occorreva la firma, perché, pur non essendo obbligatoria, aveva presentato ugualmente alla DRE istanza di disapplicazione, con ciò aprendo un subprocedimento tendente alla verifica dello status di società non operativa. I campi erano il n. 8 nel primo caso, il n. 9 nel secondo.
Che, la contribuente conosce bene la tematica di quel particolare tipo di società nel suo caso concreto, avendo avuto contrasti con l'ufficio anche in anni precedenti, (doc. all. in atti).. Insomma, lo spirito dell'imposta è che la funzionalità degli investimenti debba essere quasi immediata al completamento, così da recuperare l'imposta in modo fisiologico, e solo in via straordinaria vi può essere un credito iva da chiedere a rimborso. Considerare start up una azienda che ha iniziato i lavori murari dal 2012, ed attendere il certificato di agibilità per avviare l'attività operativa, non rientra nel tipo di attività per ricevimenti i cui eventi si manifestano proprio a partire dal mese di aprile (doc. in atti ), certificato sanitario 2018, . La start up attiene ad una ditta il cui settore gestionale è innovativo, con forte rischio sul mercato, con scarsi investimenti iniziali, e che si fonda sull'aspetto professionale degli imprenditori in crescita. Invece quello del ricorrente è settore maturo, consolidato, con scarso rischio, se la gestione è ben curata da collaboratori preparati.
In conclusione, il mancato avvio dell'attività non è collegata a cause oggettive, esterne, ma a precise scelte aziendali, motivate per varie ragioni, che possono essere connesse anche all'impegno finanziario dovuto all'IVA a credito. Ma sono motivi soggettivi, che non rientrano nella stretta casistica prevista dalla norma specifica. Per cui i primi giudici, rigetta il ricorso con riconferma della non operatività della società per il 2018, e i credito Iva, come dichiarato dall'Agenzia, resta come imposta da rinviare al futuro esercizio, anno 2019.
La ricorrente società appella la sentenza della CTP, n. 1733/2021, ritenendola affetta da nullità per difetto di motivazione solo apparente in contrasto con l'art. 36 del D.Lgs.546/1992, e riporta motivi di:
- Illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e conseguente violazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992.
- Illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione con riferimento all'eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 1 lett. b) L. 212/2000 e difetto di motivazione dell'atto impugnato
- Difetto di motivazione della sentenza sull'inapplicabilità della disciplina delle cd. “società non operative” e “in perdita sistemica”: violazione e falsa applicazione dell'art. 30, della L. n. 724/1994, dell'art. 2, commi da 36-decies a 36-undecie, D.L. 138/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. Omessa pronuncia sull'erronea determinazione del test di operatività.
- Illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione relativamente all'eccepita illegittimità del diniego di rimborso per omesso contraddittorio;
sulla base dei motivi di cui sopra che saranno analizzati nella parte motiva, ed insta per l'accoglimento dell'appello in riforma della sentenza impugnata e di illegittimità dell'atto di diniego di rimborso del credito IVA 2018 di euro 592.627,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria., con condanna alle spese.
Si costituisce la appellata Agenzia delle Entrate BAT, che ritenendo la sentenza impugnata non meritevole di censura, insta per la conferma integrale della stessa e per la legittimità e fondatezza del provvedimento di diniego.
La Ricorrente_1 srl presenta memorie illustrative.
Alla odierna udienza dopo la introduzione del relatore le parti costituite si riportano ognuna alle proprie conclusioni.
La Corte si riserva. La Corte riunita, scioglie la riserva in data 12.01.2026, e, decide la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di causa l'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Orbene, dall'esame del contenuto complessivo dell'atto appellato, questo Collegio apprezza la presenza di un apparato argomentativo sufficientemente dettagliato ed incentrato sulla critica della decisione adottata dal giudice di prime cure.
L'appello verte sul difetto di motivazione, per tutti i motivi esposti, che assumerebbero rilevanza nella prospettiva dell'annullamento dell'atto, difetti che non sono ravvisabili poiché il provvedimento ha dato conto delle carenze formali che hanno a ccompagnato la richiesta di rimborso credito, formulata con la presentazione della dichiarazione IVA 2018 senza osservare le disposizioni normative (quella prevista dall'art. 30 L. n. 7241994/, che ha introdotto la disciplina delle società di “comodo”; in particolare, in base all'art. 30, comma 4, L. 724/1994, le società e gli enti non operativi non hanno diritto a richiedere il rimborso dell'.eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA, né possono utilizzare tale credito in compensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, o cederlo ai sensi dell'art. 5, comma 4 ter, d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1988, n. 154) e regolamentari (le istruzioni ministeriali sulla compilazione del modello IVA, con particolare riguardo alla compilazione del Campo 8 del Rigo VX, ovvero quello specifico campo ove il richiedente il rimborso IVA attesta l'operatività della società, con predisposizione di atto notorio circa il requisito dell'operatività, ovvero in alternativa la formulazione della richiesta di interpello ex art. 30, comma 4 bis, 1.724/1994) che prevedono la necessità, da parte del contribuente che intenda richiedere il rimborso del credito maturato, di attestare l'operatività della società cui il credito fa riferimento.
Inoltre, l'ufficio ha segnalato come con la stessa dichiarazione la società contribuente aveva indicato ricavi presunti superiori a quelli effettivi, con attestazione di reddito imponibile minimo, così fornendo indiretta conferma della carenza di operatività della società.
In tale situazione, va palesemente escluso che la motivazione così articolata possa dirsi mancante o anche solo apparente, fornendo giustificazione analitica e corredata da argomenti logici che giustificano il diniego del rimborso richiesto per difetto di un presupposto normativo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in forza del principio di neutralità fiscale dell'IVA, pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione del quadro VX4, esibito dalla ricorrente, risulta che al campo 8 non è stata apposta la firma, con la quale si attestava che non sussistevano le condizioni per considerare la società dichiarante come società di comodo;
oltre il campo 9 non compilato: la segnalazione a riquadro avrebbe evidenziato che la società aveva chiesto la disapplicazione del regime delle società di comodo. Per cui non potendosi qualificare le stesse come meramente formali, “sussiste comunque il diritto alla detrazione purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbia omesso di effettuare gli obblighi formali in vista di un intento fraudolento ovvero la violazione sia finalizzata ad impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali. (Cass. Sent .n. 143/2022).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza appellata valorizza l'assenza di documentazione contabile come dato oggettivo che non può ritenersi superato in ragione del dichiarato affidamento di detta documentazione ed esamina, addotti dall'Ufficio con riferimento alla compilazione dei modelli dichiarativi.
La società ha indicato, al rigo RSl 16 - colonna 2 del modello Redditi SC 2019, il codice 7,_ relativo alla causa di disapplicazione prevista alla lett. f) del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.02.2008·. In particolare, la predetta causa di disapplicazione si riferisce alle "società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di. disapplicazione in relazione ad un precedente periodo d'imposta sulla base di circostanze
oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi d'imposta successivi". Al contrario, non risulta chela ricorrente Ricorrente_1 SRL abbia presentato interpello in tal senso, o che vi sia stata disapplicazione precedente.
Pertanto nessuna rilevanza ai fini della decisione può assumere la richiamata sentenza del 7 marzo 2024 n. 341/22 della Corte di Giustizia UE, attenendo tale pronuncia al diverso tema della compatibilità con il diritto unionale della disposizione interna ex art. 30, comma 4, secondo periodo, legge n. 724 del 1994, che priva il soggetto passivo del diritto alla detrazione IVA assolta a monte in ragione dell'importo, ritenuto incongruo ed insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini IVA eseguite a valle.
I motivi che possono congiuntamente esaminarsi, in quanto tra loro conseguenti, per ragione di economicità e liquidità, sul difetto di motivazione dell'atto impugnato risultano del tutto infondati.
Secondo un condivisibile costante orientamento giurisprudenziale, la motivazione degli avvisi di accertamento ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ente impositore nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere l'an e il quantum della relativa pretesa impositiva al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con la sola enunciazione dei presupposti impositivi, (per tutte, Cass. sez. tributaria, ord. n. 14890/2024).
Orbene nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento in questa sede impugnato si evince chiaramente il presupposto , consistente nella sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per ritenere la società ricorrente una società operativa nell'anno di imposta 2018, con conseguente imputazione presuntiva di un reddito minimo d'impresa, stabilito con parametri legali. portati in detrazione senza, però, che si fosse verificata la condizione richiesta dalla normativa per tale utilizzazione del credito (poiché tale opzione è consentita solo a condizione che la richiesta di rimborso del credito in sede di dichiarazione annuale abbia i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, DPR n. 443/1997.
L'appellante contesta alla C.T.P. di Bari (v. p. 10 atto di appello), .di ignorare “completamente la normativa vigente, la quale, lo si ribadisce pone l'interpello, di cui al codice 7, indicato dall'appellante, quale alternativa facoltativa all'autocertificazione delle cause oggettive di esclusione della disciplina della società di comodo” laddove “sostiene che il diniego di rimborso sia giustificato da una serie di violazioni formali (mancata apposizione della firma;
mancata apposizione della crocetta sul riquadro ecc.).”
Invero, circa la presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 2 lett. b) della L. n. 212/2000, il Giudice di prime cure, dà atto del fatto che l'Ufficio non ha mai preteso che controparte presentasse istanza di interpello disapplicativo, bensì ha constatato che la società ha dichiarato di averlo fatto, compilando il rigo RS111 del modello UNICO SC 2019. In tal modo, la richiesta di rimborso è stata esaminata sul presupposto dichiarato dalla stessa istante, salvo a verificare che tale dichiarazione non corrispondeva a realtà. Dalla lettura del provvedimento di diniego risulta emesso non sulla circostanza che la società non avesse presentato l'interpello disapplicativo per le società di comodo “non operative”; ma sul fatto che la società ha dichiarato di averlo presentato;
ove tale circostanza non corrisponde al vero.
L'Ufficio ha calcolato, comunque, il test di operatività, constatando che non era superato, ( di cui in premessa), e pertanto di riportare il credito nell'anno successivo, in presenza di determinati presupposti previsti, dagli articoli 30 e 34 del DPR n. 633/1972, nel caso di rimborso risultante dalla dichiarazione annuale (come nel caso di specie esaminata), in detrazione dell'imposta dovuta.
Nello specifico, la normativa sui rimborsi prevede, infatti, limitazioni fra le quali, applicabile al caso in esame, quella prevista dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha introdotto la disciplina delle società non operative. In particolare, in base al comma 4 del citato articolo 30, le società e gli enti non operativi non hanno diritto di richiedere il rimborso dell'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA, né possono utilizzare tale credito in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, o cederlo ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legge del 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Peraltro, l'attestazione di operatività è indispensabile ai fini dell'erogazione del rimborso, come puntualmente illustrato nelle Istruzioni per la compilazione del modello IVA rubricato “Attestazione delle società e degli enti operativi”.
Come risulta dal prospetto riportato nel provvedimento di diniego del rimborso, il test di operatività non veniva superato . Trovandosi la “Ricorrente_1 s.r.l.”, nel 2018, in una situazione di “non operatività”, l'Ufficio, quindi, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge n. 724 del 1994, emetteva legittimamente il provvedimento di diniego del rimborso IVA specificando anche che “lo stesso credito non può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 07.09.97 n. 241, né ceduto ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter del DL n. 70 del 14.03.1988.”. Tantomeno la società ha contestato il test di operatività.
Ma vi è di più, il difensore della società, riporta solo asserzioni, di cui al terzo motivo, senza minimamente preoccuparsi di spiegare le ragioni sulla base delle quali ha indicato dati non veritieri nel quadro RS del modello UNICO. essendo in fase di “non operatività” che, come verificato, costituisce causa ostativa alla erogazione dei rimborsi IVA. A tal riguardo l'appellante produce argomenti teorici a sostegno dell'assunto per il quale la società non si sarebbe trovata in un periodo di normale svolgimento dell'attività, perché la costruzione sarebbe stata ultimata nel corso del 2018, e non fornisce alcun elemento probatorio utile a dimostrare i fatti oggettivi che avrebbero reso impossibile il conseguimento dei ricavi, nel periodo dal 16 aprile al 31 dicembre 2018, quando la struttura ricettiva risultava ormai agibile a tutti gli effetti, (doc. all. in atti). Invero, CTP, ha precisato che, “il mancato avvio dell'attività non è collegato a cause oggettive esterne, ma a precise scelte aziendali, motivate per varie ragioni, che possono essere connesse anche all'impegno finanziario dovuto all'iva a credito. Ma sono motivi soggettivi, che non rientrano nella stretta casistica prevista dalla norma specifica.”.
Inoltre, va sottolineato che la detrazione dell'imposta può spettare anche in assenza di operazioni attive, ossia con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché esse siano finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica ( Cass. n. 25635 del 31.08.2022; Cass. n. 23994/2018).
Pertanto quanto rilevato dal Giudice di primo grado circa la necessità di calcolare il test di operatività anno per anno, con il risultato che circostanze pure acclarate (e non è questo il caso) per il 2014 non sono invocabili automaticamente nel 2018. Tanto meno i giudicati richiamati fondati su diversi presupposti impositivi, , possono far testo nel caso in esame.
Infine, inconferente risulta la pretesa della ricorrente di mancato contraddittorio preventivo, come ritiene far rientrare la fattispecie nelle norme antielusive, richiamando l'articolo 10 bis della legge n. 212 del 2000.. In quanto trattasi di accertamento della sussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso del credito IVA, (Cass. sent. 19/7/2021, n. 20436)
La “Ricorrente_1 s.r.l.” risultata “non operativa” laddove intenda valorizzare elementi o circostanze oggettive tali da sottrarla alla applicabilità delle norme in tema di società “c.d. di comodo”, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di tali ragioni con adeguati riscontri probatori, vertendo la presente controversia sul diritto al rimborso, in base al principio per il quale è il contribuente che chiede il rimborso dell'IVA a dover provare la sussistenza dei relativi presupposti. (come interpellata con prot. 24104 dell'8/5/2019).
La costante giurisprudenza di legittimità, a SS.UU., sent. n. 21765/2021, e sent. n. 21766/2021: ha chiarito, che la mera esposizione in dichiarazione non rende incontrovertibile il credito/rimborso vantato e che, “secondo le regole ordinarie, il contribuente che intenda far valere la propria pretesa al rimborso deve assumersene l'onere probatorio;
il che a maggior ragione vale a fronte della contestazione del fisco (sulla posizione di attore in senso sostanziale del contribuente che chieda il rimborso”, (conformi, Corte. Cass. n. 1906/20 e n. 23862/20).
In sostanza il relativo credito può essere portato in detrazione, successivamente, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale, verificati i presupposti imposti dall'articolo 30, comma 4 della L.23.12.1994, n. 724.
Alla luce di quanto motivato ed argomentato, si rigetta l'appello con conferma della sentenza impugnata n. 1733/2021 della CTP di Bari, depositata in data 10.11.202. ed in totale accoglimento conferma l'avviso di diniego prot. n. 0006468 del 07.02.2020.
Sulle spese, in applicazione del principio generale della soccombenza. condanna la società ricorrente alla refusione, in favore della resistente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bari, sez. IV, rigetta l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 srl, nella persona del suo legale rappresentante p.t. , avverso la sentenza della CTP di Bari n. 1733/2021, depositata in data 10.11.2021, con conferma dell'avviso di diniego impugnato. Condanna la Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese liquida in euro 5.000,00,per il presente grado.
Così deciso in Bari, Addi 03.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Francesco Diliso