Art. 51.
Il fondo di cui all' articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1220 , occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai comuni agli enti ospedalieri, agli ospedali e alle cliniche universitarie, e' stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 20.000.000.000.
Il fondo di cui all' articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1220 , occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai comuni agli enti ospedalieri, agli ospedali e alle cliniche universitarie, e' stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 20.000.000.000.