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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8485 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10652/2024 R.G. Lav. avente ad
OGGETTO: accertamento subordinazione, differenze retributive
TRA cf rappresentata e difesa dagli avv.ti Ileana Parte_1 C.F._1
CA e UI CI con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via F.
Lomonaco n. 3, giusta procura in atti
Ricorrente
E
quale titolare della omonima ditta individuale, P. IVA , CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro De Angelis con il quale elettivamente domicilia in Napoli al C.so Garibaldi n. 246 come da procura in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.05.2024, la ricorrente in epigrafe ha esposto di avere lavorato ininterrottamente dal 26.05.2020 al 31.01.2022 alle dipendenze della ditta convenuta, operante nel settore della produzione e vendita di tende da esterno, zanzariere e teloni, con mansioni di impiegata, dapprima presso lo show-room sito in Napoli alla via
Omodeo n. 42, successivamente, a decorrere dal dicembre 2020, presso la sede operativa sita in via Montagna Spaccata;
che tanto era accaduto, in maniera continuativa per tutto il periodo dedotto, in regime di subordinazione, nella osservanza delle direttive e dell'orario di lavoro full-time imposto dal datore di lavoro e puntualmente precisato in ricorso;
che, nonostante il concreto atteggiarsi del rapporto come rapporto di lavoro subordinato sin dall'inizio, per il periodo fino al 17.03.2021 ella lavorava senza alcuna copertura previdenziale e assicurativa, in virtù di un fittizio incarico di collaborazione occasionale;
che solo a decorrere dal 18.03.2021 il rapporto era formalizzato con contratto di lavoro full-
1 time e inquadramento al 3^ liv. CCNL Piccole e medie imprese Metalmeccaniche;
che a decorrere dal mese di aprile 2021 il rapporto di lavoro, solo formalmente, era trasformato in part-time 50%, mentre di fatto ella continuava ad osservare orario pieno;
che aveva percepito la retribuzione mensile indicata in ricorso, non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
che non aveva percepito 13^ mensilità, non aveva goduto delle ferie e festività dovute, non aveva ricevuto TFR;
che, alla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, aveva percepito l'indennità di disoccupazione da parte dell'INPS, calcolata tuttavia in un importo inferiore a quello effettivamente spettante a causa del limitato e parziale adempimento agli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro.
Ha quindi concluso per sentire accertare l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della per tutto il periodo dedotto e con le modalità e Controparte_2
l'orario indicati, quindi condannare il convenuto al pagamento in proprio favore della somma di euro 25.084,88 a titolo di differenze retributive nonché a regolarizzare la posizione contributiva;
altresì, per sentire accertare il proprio diritto al pagamento della somma complessiva di euro 12.032,33 a titolo di SP, quindi condannare l'INPS al pagamento in proprio favore della somma di 7979,96 quale differenza tra quanto ricevuto e quanto effettivamente spettante a titolo di indennità di disoccupazione;
vinte le spese.
Si costituiva il convenuto che contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, negando in particolare l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato prima del marzo
2021, quindi l'orario e le mansioni dedotte, da ricondursi a suo dire al II liv. CCNL.
Pertanto, contestati i conteggi allegati al ricorso, offerti conteggi alternativi, ha concluso per il rigetto del ricorso, con riserva di agire per il recupero delle somme eventualmente erogate in surplus a vantaggio della ricorrente, da individuarsi a mezzo CTU;
spese vinte.
Acquisita la documentazione prodotta, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.
All'esito, la causa era rinviata alla odierna udienza, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** **
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi, imposti dagli artt. 132 c.p.c e
118 disp.att. c.p.c.
Il rapporto di lavoro subordinato
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive
2 provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Giova richiamare la giurisprudenza in materia di rapporto di lavoro subordinato.
L'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato va fatta sulla base del concreto svolgimento nel tempo del rapporto di lavoro, che deve essere caratterizzato da una pregnante ingerenza del datore di lavoro nella prestazione lavorativa, da un livello elevato di vigilanza e controllo che si estende all'an della prestazione, al “quando” e soprattutto al "quomodo". Poco rileva il momento genetico contrattuale, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro questo, inizialmente pattuito come autonomo, si sia poi atteggiato concretamente come subordinato.
Di recente il giudice di legittimità ha ribadito che lavoro subordinato - e criterio discretivo , nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni , che incidano sull'atteggiarsi del rapporto>
(Cass. ordinanza n. 23816 del 2.9.2021).
Tanto premesso, nel caso concreto vi è disaccordo tra le parti in ordine alla qualificazione e alle modalità concrete di atteggiarsi del rapporto di lavoro tra di esse intercorso, in particolare con riferimento al periodo iniziale e all'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice.
La ricorrente ha versato in atti il contratto di collaborazione occasionale stipulato con il convenuto per il periodo dal 16.11.2020 al 31.12.2020, quindi il contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato intervenuto in data 17.03.2021, per lo svolgimento delle mansioni di ragioniera, con regolare inquadramento al III liv. CCNL Metalmeccanica
Piccola industria;
infine, la lettera con la quale, a decorrere dal 1.04.2021, l'orario di lavoro era trasformato in orario part-time 50% (20 ore settimanali). Ha quindi affermato di avere lavorato sin dal maggio 2020 in regime di subordinazione, con le mansioni di impiegata III
3 liv. e orario full-time, assumendo il carattere meramente fittizio del contratto di collaborazione occasionale stipulato in data 13.11.2020 e dell'accordo di riduzione dell'orario.
Il convenuto ha negato la prospettazione dei fatti come sopra offerta dalla ricorrente.
A fronte delle contrapposte tesi, reputa il giudicante che la tesi di parte attrice abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze della istruttoria orale.
Si riportano di seguito le dichiarazioni testimoniali raccolte all'esito della istruttoria orale.
La teste ha dichiarato: Lavoravo per una azienda tessile quando a maggio 2020 Testimone_1 venni a sapere che la ditta cercava una persona per occuparsi della contabilità. Ricordo il CP_1 periodo perché anche io avevo iniziato a lavorare per l'azienda tessile Gruppo Centanni in quel periodo. La notizia che vi era questo posto di lavoro presso la ditta la ebbi da un fornitore. CP_1
Conoscevo la ricorrente e le proposi di fare un colloquio con Così la ricorrente ottenne CP_1 il lavoro. Inizialmente il lavoro si svolgeva presso lo show room di via Omodeo a Napoli, qualche volta sono andata a trovarla. L'orario di lavoro della ricorrente era dalle 9.30 alle 13.30 poi dalle
15.00 alle 18.00, tanto mi raccontava la ricorrente, anche io sono andata a trovarla come capitava, di mattina e anche di pomeriggio. Successivamente la ricorrente è stata trasferita presso gli uffici in via
Montagna Spaccata e l'orario di lavoro era lo stesso, forse con qualche riduzione della pausa pranzo, per come mi raccontava la Il lavoro si svolgeva dal lunedì al venerdì. Anche quando Pt_1 lavorava in via Montagna Spaccata sono andata a trovare la ricorrente presso gli uffici. Gli uffici erano in un capannone , la aveva una stanza al piano superiore del capannone, si entrava Pt_1 dalla prima porta dopo il disimpegno, la ricorrente condivideva la stanza con la signora di CP_3 cui non conosco il cognome ma so che è la compagna di Mi recata presso gli uffici CP_1 anche di pomeriggio. Il mio orario di lavoro presso la ditta tessile era dalle 8.30 alle 12.30 e poi dalle
13.30 fino alle 17.30 dal lunedì al venerdì>
Il teste ha riferito: Conosco i fatti di causa perché sono amico della ricorrente da Testimone_2 circa 8/9 anni. Ricordo il periodo in cui la ricorrente lavorava presso il negozio in via Omodeo, si occupava dei preventivi e della contabilità, l'esercizio realizzava tende da esterno, pergole e zanzariere. Il periodo era subito dopo il Covid, il lavoro iniziava a maggio 2020, ricordo tale periodo perché ci scherzavamo sopra che aveva trovato lavoro dopo la pandemia. Andavo a trovarla tre volte
a settimana, in quel periodo lavoravo ma avevo una pausa pranzo dalle 13.30 alle 16.30, lavoravo in una gioielleria a via Nisco. Il lavoro mi lasciava del tempo libero, perché delle volte dopo essermi Per_ recato per es. al non facevo ritorno in gioielleria quindi alle 17.30/18.00 ero già libero dal lavoro. In questi casi andavo a prendere la ricorrente al negozio per accompagnarla a casa, dal
Vomero, dove era l'esercizio, Fuorigrotta era sulla strada per andare a Quarto. Successivamente la ricorrente è stata trasferita, tanto accadeva prima di Natale del 2020, l'esercizio era in Via
Provinciale Montagna Spaccata. Sono andato a trovarla, ricordo che era un capannone, riuscivo ad andare nella pausa pranzo oppure solo per un caffè. La ricorrente osservava gli stessi orari in entrambi gli esercizi che non chiudevano al pubblico ad ora di pranzo, la ricorrente aveva comunque
4 una pausa breve, il tempo di mangiare qualcosa e doveva rientrare. La ricorrente iniziava a lavorare alle 9.00, a volte ci incontravamo la mattina mentre ciascuno raggiungeva il posto di lavoro, a volte prendevamo il caffè insieme. La ricorrente andava al lavoro dal lunedì al venerdì. I compiti che svolgeva la ricorrente li vedevo, vedevo che seduta al computer lavorava su documenti come fatture, inoltre essendo anche io un amministrativo a volte ci confrontavamo sugli sconti in fattura o su altri problemi della giornata, a volte ho assistito a telefonate della ricorrente con il commercialista, con clienti, con i fornitori. In ufficio spesso vi era un'altra signora e a volte il sig. Preciso che CP_1 presso il capannone a Pianura l'attività non prevedeva chiusura, era sempre aperto, invece il negozio al Vomero chiudeva dalle 14.00 alle 15.00.>
Il teste ha riferito: “Conosco la ditta sono dottore commercialista e Testimone_3 CP_1 il mio studio si è occupato dal 2017 fino al 2022 della elaborazione dati contabili e buste paga per la ditta Ricordo l'assunzione della ricorrente che ho incontrato qualche volta presso il mio CP_1 studio. La ditta in quanto ditta individuale, aveva un volume ridotto di affari. La CP_1 ricorrente come segretaria presso la ditta era il referente per i miei dipendenti per tutte le informazioni e la documentazione necessaria alle attività dello studio. Ricordo di avere elaborato i documenti necessari alla assunzione della nel marzo 2021, non ricordo quando l'ho Pt_1 incontrata per la prima volta. Prima del marzo 2021 il referente per tutte le questioni di contabilità della ditta era con il quale mi incontravo personalmente una o due volte l'anno, CP_1 considerata la ridotta attività della ditta che era piccolina. Non sono in grado di riferire sugli orari di lavoro della non mi sono mai recato presso gli uffici della ditta ADR avv. Pt_1 CP_1
CI: gli scambi di mail e documentazione avvenivano tra i miei collaboratori e la ricorrente. Ho incontrato la ricorrente presso il mio studio sempre di mattina. ADR avv. De Angelis La prima volta che ho incontrato la ricorrente era con il > CP_1
Il teste ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa perché ho conosciuto la ditta del Testimone_4 per motivi di lavoro, come agente di commercio ero in cerca di clienti, il negozio sito in via CP_1
Omodeo si trova vicino alla abitazione di mia suocera, alla via Pigna n. 106, così mi sono imbattuto nell'esercizio. Occupandomi di pubblicità feci delle proposte alla ditta, iniziando da quella di uno spazio pubblicitario al cinema e infatti la ditta, successivamente, è diventata ed è ancora un mio cliente. Presso l'esercizio a via Omodeo mi sono recato delle volte, anche senza appuntamento, lì parlavo con la figlia del o con lui direttamente. Presso l'esercizio del Vomero non ho mai CP_1 incontrato la ricorrente, che è qui presente in aula;
credo di averla incontrata solo presso la sede di via Montagna Spaccata che fu aperta nel 2021, se ricordo bene. A via Montagna Spaccata lavorava anche la moglie del per le cose che riguardavano le mie proposte non ho mai parlato con la CP_1
credo di averla incontrata a Montagna Spaccata un paio di volte, cercavo di parlare Pt_1 sempre direttamente con il La stipula dei contratti e i relativi pagamenti li gestivo CP_1 direttamente con il a volte con la moglie ma raramente. ADR avv. CA Il capannone CP_1 era aperto dalle 8.30 fino alle 18.00, con uno spacco per il pranzo dalle 13.00 alle 14.00; non so
5 riferire gli orari del negozio perché o ci andavo alla mattina o al pomeriggio, non so dire di eventuali periodi di chiusura.
Ebbene, dal complesso delle dichiarazioni provenienti dai testimoni indotti dalla ricorrente, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, stante il carattere coerente e dettagliato delle stesse, è possibile ritenere il carattere continuativo della prestazione lavorativa offerta dalla resa giorno dopo giorno per tutto il periodo in Pt_1 valutazione, con un impegno quotidiano a tempo pieno (40 ore settimanali).
I testi e hanno invero confermato la presenza continuativa al lavoro Tes_1 Tes_2 della ricorrente presso l'esercizio sito in via Omodeo e lo stabile inserimento della stessa nella organizzazione della impresa già nel periodo dal maggio 2020, alla riapertura delle attività commerciali dopo il periodo del lock-down per la pandemia da Covid-Sars 2019.
Tali circostanze, del resto, sono ulteriormente corroborate dalle mail allegate al ricorso, attestanti la fattiva collaborazione prestata dalla già prima della assunzione nel Pt_1
2021 e dell'incarico di collaborazione occasionale del novembre 2020, nella attività di impiegata contabile e segretaria, addetta a compiti inerenti, anche attraverso i contatti con le figure dei consulenti esterni specializzati, allo svolgimento di pratiche amministrative presso la Camera di commercio, l'INPS e l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate;
altresì, al disbrigo della corrispondenza relativa ai contatti con clienti e fornitori per l'assunzione di preventivi, riepilogo degli appuntamenti, delle fatture, dei pagamenti. Per il periodo antecedente l'assunzione avvenuta nel 2021, si vedano in particolare la mail del 5.08.2020 attestante i contatti tra la e la ditta Euronoleggi srls;
le mail di settembre, ottobre Pt_1
e novembre 2020 attestanti la corrispondenza e lo scambio di informazioni e documentazione tra la ricorrente e i professionisti incaricati Parte_2 Persona_2
relazione alla registrazione del contratto di locazione del capannone in via
[...]
Montagna Spaccata, l'acquisizione delle certificazioni necessarie alla attività (certificato antimafia, autorizzazioni sanitarie), ancora per gli aggiornamenti presso la camera di
Commercio. Gli elementi in questione, complessivamente considerati, depongono a sostegno della tesi di parte ricorrente circa l'instaurazione di un unico rapporto a carattere subordinato ben prima della assunzione formalizzata il 18.03.2021.
Sul punto, peraltro, non può farsi a meno di sottolineare il carattere del tutto contraddittorio delle difese svolte dal convenuto che, per un verso, alla pag. 6 della memoria, ha affermato che” la ricorrente non avrebbe potuto lavorare nel periodo maggio 2020 marzo 2021 in quanto corrispondente al periodo del lockdown durante il quale l'azienda era inoperante”; dall'altro, non ha contestato la stipula di un contratto di collaborazione, sia pure occasionale, con la proprio nel 2020 per l'espletamento di servizi a carattere Pt_1 amministrativo.
Allo stesso modo, le dichiarazioni dei testi, presenti sul luogo di lavoro sia di mattina che di pomeriggio, sia pure saltuariamente, hanno offerto riscontro alle affermazioni di parte
6 attrice circa lo svolgimento della prestazione lavorativa con orario full-time e non part-time per tutto il periodo.
A sostegno di tale ricostruzione dei fatti valgono inoltre le ambiguità e le contraddizioni presenti nella prospettazione offerta dal resistente: invero, nel corpo della memoria (cfr. pag. 6) si legge che la ricorrente, nel periodo dal 8.03.2021 al licenziamento, lavorava part- time dalle ore 9,00 alle 13,00; di contro, dai contratti versati in atti dalla lavoratrice, recanti la sottoscrizione di entrambe le parti, emerge che a marzo 2021 la era assunta a Pt_1 tempo pieno -40 ore settimanali – mentre solo successivamente, a decorrere dal 1.04.2021,
l'orario era ridotto ad orario parziale -50%, con opzione non specificata “dalle ore 9,00 alle ore 13,30 oppure dalle ore 13,00 alle ore 17,00”.
Ad avviso del giudicante, la genericità e scarsa coerenza delle deduzioni di parte resistente contribuiscono a rafforzare la valenza del materiale probatorio offerto dalla lavoratrice la cui portata appare significativa al fine di attestare la continuità nel tempo della prestazione resa dalla ricorrente, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale sotto il coordinamento dell'imprenditore, oltre alla effettiva consistenza delle prestazioni, da intendersi rese con orario corrispondente ad orario full-time (40 ore settimanali) per tutto il periodo dedotto.
Né valgono ad inficiare tale ricostruzione le dichiarazioni rese dai testimoni indotti dalla parte resistente: il fatto che il titolare , ovvero i suoi familiari (la moglie e la CP_1 figlia) seguissero personalmente alcune delle incombenze fiscali e/o contabili relative alla attività, non esclude gli ulteriori compiti affidati quotidianamente alla per come Pt_1 accertato.
Pertanto, stanti le suindicate testimonianze, deve ritenersi dimostrato che la ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per il periodo dal CP_2
26.05.2020 al 31.01.2022 e con le mansioni indicate. Inoltre, risulta dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa in misura eccedente l'orario parziale di cui alle buste paga e all'accordo di riduzione dell'aprile 2021, corrispondente al normale orario contrattuale (40 ore alla settimana).
Le differenze retributive
Una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Nella fattispecie, tale onere non è stato compiutamente assolto dal convenuto che ha, anzi, negato, l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente per tutto il periodo accertato e l'osservanza di orario full-time.
La ricorrente ha invocato l'applicazione del contratto collettivo CCNL Metalmeccanica
7 Piccole e medie imprese, versato in giudizio in estratto.
E' noto che in difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95, n.
9231).
Nella fattispecie, l'adesione della ditta convenuta al CCNL indicato è desumibile dalla espressa menzione del predetto CCNL nel contratto di assunzione;
altresì, dagli istituti presenti nelle buste paga in atti.
Venendo alle singole voci da conteggiare, appare dimostrata la debenza delle differenze retributive sulla retribuzione ordinaria;
altresì, a titolo di tredicesima, nonché in relazione alle ulteriori voci retributive contrattuali (quattordicesima,) di cui alle buste paga in atti, tenuto conto dell'orario (40 ore settimanali) e delle mansioni di impiegata , da ricondursi al livello III di inquadramento, cui appartengono le mansioni svolte dalla ricorrente per come accertato, detratti gli importi mensilmente percepiti dal lavoratore, indicati in ricorso). Del resto, il III livello era espressamente attribuito alla ricorrente con il contratto di assunzione e con le buste paga.
Diversamente, nulla può essere riconosciuto a titolo di indennità per ferie, festività e permessi non goduti, posto che non è emersa la prova dei presupposti costitutivi della pretesa, non essendo stato rispettato l'onere di allegazione, che comporta la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione di fatti e documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate. Invero, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass., n. 26985 del 22/12/2009; 22751 /2004; conforme Cass. n. 8521 del
27.04.2015 e Cass. Ord. n. 7696 del 6.04.2020.
Nel caso concreto, parte ricorrente non ha allegato, prima ancora che provato, i periodi di effettivo godimento delle ferie e, quindi, i periodi dedicati al lavoro piuttosto che al godimento delle ferie spettanti, avendo genericamente indicato in ricorso di non avere goduto di ferie. Tale difetto di allegazione ha impedito al giudicante ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
Il principio è il medesimo in materia di festività e permessi non goduti, pertanto, ai sensi dell'art. 2967 c.c., gravava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento degli stessi (ex plurimis Cass. n. 26985/2009): quanto ai permessi, parte istante non ha neppure
8 dedotto di quali permessi si tratti e quando avrebbero dovuto essere goduti. In ogni caso, non essendo emerso nulla sul punto dalle dichiarazioni testimoniali, il relativo capo di domanda va rigettato.
Infine è dovuto il TFR.
Pertanto, tenuto conto dei conteggi allegati al ricorso, pienamente condivisibili in quanto formulati secondo corretti criteri e privi di errori di calcolo, escluse le voci non dovute per come sopra osservato e detratti gli importi percepiti nel corso del rapporto per come dedotto, deve affermarsi il diritto della ricorrente a percepire la complessiva somma lorda di € 21544,75 di cui € 2833,08 a titolo di trattamento di fine rapporto, importo in relazione al quale va, dunque, emessa condanna.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'istante, CP_1 della complessiva somma lorda di € 21544,75.
Su tale somma, via via rivalutata, dovranno essere calcolati gli interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo.
Il convenuto va altresì condannato alla regolarizzazione, direttamente in favore dell'INPS convenuto in giudizio, della posizione contributiva della ricorrente in relazione alle accertate differenze stipendiali.
Le differenze a titolo di SP
La ricorrente ha dedotto che alla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, percepiva l'indennità di disoccupazione da parte dell'INPS, calcolata tuttavia in un importo inferiore a quello effettivamente spettante a causa del mancato integrale assolvimento agli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro.
Ha quindi avanzato domanda di condanna dell'INPS al pagamento della somma di
7.979,96 quale differenza tra quanto ricevuto a titolo di indennità di disoccupazione e la somma lei spettante, calcolata nell'importo di 12.032,33
A parte ogni considerazione circa l'assenza di conteggi analitici in ordine alle somme così invocate, con conseguente impossibilità per le parti e per il giudicante di valutarne la correttezza, osserva il Tribunale che, nel costituirsi in giudizio, l'INPS ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziale, avuto riguardo alla data di riconoscimento della minor somma.
L'eccezione è fondata.
L'art 47 dpr 639/1970 ultimo comma recita:
“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”
9 Nella fattispecie, una volta ricevuto il provvedimento di accoglimento, in via amministrativa, della domanda di o, al più tardi, ricevuto il pagamento degli Pt_3 emolumenti previsti a tale titolo (settembre 2022, v. prod. Inps), pari ad una somma inferiore rispetto a quella dovuta sulla base dell'art. 2116 c.c., la ricorrente aveva tempo per agire in giudizio per la differenza nel termine decadenziale di un anno, con la conseguenza che decorso tale lasso temporale, l'azione rimane irrimediabilmente preclusa.
Le spese
Le spese seguono la soccombenza della convenuta, liquidate come in dispositivo, in CP_2 ragione del valore della causa e dell'attività svolta. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica ne giustifica, tuttavia, la compensazione tra la ricorrente e il nella CP_1 misura di un quarto.
Spese compensate nei rapporti con l'INPS, considerata la posizione processuale dell' , litisconsorte necessario nelle azioni per la regolarizzazione del rapporto CP_4 contributivo (cfr. Cass. sentenza 14 maggio 2020, n. 8956; ordinanza n.29637 del 22.10.2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
-Accerta e dichiara l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_1 la nel periodo dal 26.05.2020 al 31.01.2022, secondo le Controparte_5 modalità illustrate in parte motiva e per l'effetto condanna al pagamento, in CP_1 favore di della somma lorda di € 21.544,75 a titolo di differenze Parte_1 retributive, di cui € 2833,08 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
-condanna, altresì, alla regolarizzazione, direttamente in favore dell'INPS, CP_1 della posizione contributiva della ricorrente in relazione alle accertate differenze stipendiali;
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente di tre quarti CP_1 delle spese di lite, 3/4 che liquida in euro 3500,00 a titolo di onorario, oltre spese forfettarie e oltre IVA e CPA come per legge;
compensa il restante quarto delle spese tra la ricorrente e la ditta convenuta;
-compensa le spese nei rapporti con l'INPS.
Si comunichi
Napoli,18.11.2025
Il Giudice
Dott. Gabriella Gagliardi
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10652/2024 R.G. Lav. avente ad
OGGETTO: accertamento subordinazione, differenze retributive
TRA cf rappresentata e difesa dagli avv.ti Ileana Parte_1 C.F._1
CA e UI CI con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via F.
Lomonaco n. 3, giusta procura in atti
Ricorrente
E
quale titolare della omonima ditta individuale, P. IVA , CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro De Angelis con il quale elettivamente domicilia in Napoli al C.so Garibaldi n. 246 come da procura in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.05.2024, la ricorrente in epigrafe ha esposto di avere lavorato ininterrottamente dal 26.05.2020 al 31.01.2022 alle dipendenze della ditta convenuta, operante nel settore della produzione e vendita di tende da esterno, zanzariere e teloni, con mansioni di impiegata, dapprima presso lo show-room sito in Napoli alla via
Omodeo n. 42, successivamente, a decorrere dal dicembre 2020, presso la sede operativa sita in via Montagna Spaccata;
che tanto era accaduto, in maniera continuativa per tutto il periodo dedotto, in regime di subordinazione, nella osservanza delle direttive e dell'orario di lavoro full-time imposto dal datore di lavoro e puntualmente precisato in ricorso;
che, nonostante il concreto atteggiarsi del rapporto come rapporto di lavoro subordinato sin dall'inizio, per il periodo fino al 17.03.2021 ella lavorava senza alcuna copertura previdenziale e assicurativa, in virtù di un fittizio incarico di collaborazione occasionale;
che solo a decorrere dal 18.03.2021 il rapporto era formalizzato con contratto di lavoro full-
1 time e inquadramento al 3^ liv. CCNL Piccole e medie imprese Metalmeccaniche;
che a decorrere dal mese di aprile 2021 il rapporto di lavoro, solo formalmente, era trasformato in part-time 50%, mentre di fatto ella continuava ad osservare orario pieno;
che aveva percepito la retribuzione mensile indicata in ricorso, non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
che non aveva percepito 13^ mensilità, non aveva goduto delle ferie e festività dovute, non aveva ricevuto TFR;
che, alla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, aveva percepito l'indennità di disoccupazione da parte dell'INPS, calcolata tuttavia in un importo inferiore a quello effettivamente spettante a causa del limitato e parziale adempimento agli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro.
Ha quindi concluso per sentire accertare l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della per tutto il periodo dedotto e con le modalità e Controparte_2
l'orario indicati, quindi condannare il convenuto al pagamento in proprio favore della somma di euro 25.084,88 a titolo di differenze retributive nonché a regolarizzare la posizione contributiva;
altresì, per sentire accertare il proprio diritto al pagamento della somma complessiva di euro 12.032,33 a titolo di SP, quindi condannare l'INPS al pagamento in proprio favore della somma di 7979,96 quale differenza tra quanto ricevuto e quanto effettivamente spettante a titolo di indennità di disoccupazione;
vinte le spese.
Si costituiva il convenuto che contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, negando in particolare l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato prima del marzo
2021, quindi l'orario e le mansioni dedotte, da ricondursi a suo dire al II liv. CCNL.
Pertanto, contestati i conteggi allegati al ricorso, offerti conteggi alternativi, ha concluso per il rigetto del ricorso, con riserva di agire per il recupero delle somme eventualmente erogate in surplus a vantaggio della ricorrente, da individuarsi a mezzo CTU;
spese vinte.
Acquisita la documentazione prodotta, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.
All'esito, la causa era rinviata alla odierna udienza, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
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Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi, imposti dagli artt. 132 c.p.c e
118 disp.att. c.p.c.
Il rapporto di lavoro subordinato
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive
2 provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Giova richiamare la giurisprudenza in materia di rapporto di lavoro subordinato.
L'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato va fatta sulla base del concreto svolgimento nel tempo del rapporto di lavoro, che deve essere caratterizzato da una pregnante ingerenza del datore di lavoro nella prestazione lavorativa, da un livello elevato di vigilanza e controllo che si estende all'an della prestazione, al “quando” e soprattutto al "quomodo". Poco rileva il momento genetico contrattuale, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro questo, inizialmente pattuito come autonomo, si sia poi atteggiato concretamente come subordinato.
Di recente il giudice di legittimità ha ribadito che lavoro subordinato - e criterio discretivo , nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni , che incidano sull'atteggiarsi del rapporto>
(Cass. ordinanza n. 23816 del 2.9.2021).
Tanto premesso, nel caso concreto vi è disaccordo tra le parti in ordine alla qualificazione e alle modalità concrete di atteggiarsi del rapporto di lavoro tra di esse intercorso, in particolare con riferimento al periodo iniziale e all'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice.
La ricorrente ha versato in atti il contratto di collaborazione occasionale stipulato con il convenuto per il periodo dal 16.11.2020 al 31.12.2020, quindi il contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato intervenuto in data 17.03.2021, per lo svolgimento delle mansioni di ragioniera, con regolare inquadramento al III liv. CCNL Metalmeccanica
Piccola industria;
infine, la lettera con la quale, a decorrere dal 1.04.2021, l'orario di lavoro era trasformato in orario part-time 50% (20 ore settimanali). Ha quindi affermato di avere lavorato sin dal maggio 2020 in regime di subordinazione, con le mansioni di impiegata III
3 liv. e orario full-time, assumendo il carattere meramente fittizio del contratto di collaborazione occasionale stipulato in data 13.11.2020 e dell'accordo di riduzione dell'orario.
Il convenuto ha negato la prospettazione dei fatti come sopra offerta dalla ricorrente.
A fronte delle contrapposte tesi, reputa il giudicante che la tesi di parte attrice abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze della istruttoria orale.
Si riportano di seguito le dichiarazioni testimoniali raccolte all'esito della istruttoria orale.
La teste ha dichiarato: Lavoravo per una azienda tessile quando a maggio 2020 Testimone_1 venni a sapere che la ditta cercava una persona per occuparsi della contabilità. Ricordo il CP_1 periodo perché anche io avevo iniziato a lavorare per l'azienda tessile Gruppo Centanni in quel periodo. La notizia che vi era questo posto di lavoro presso la ditta la ebbi da un fornitore. CP_1
Conoscevo la ricorrente e le proposi di fare un colloquio con Così la ricorrente ottenne CP_1 il lavoro. Inizialmente il lavoro si svolgeva presso lo show room di via Omodeo a Napoli, qualche volta sono andata a trovarla. L'orario di lavoro della ricorrente era dalle 9.30 alle 13.30 poi dalle
15.00 alle 18.00, tanto mi raccontava la ricorrente, anche io sono andata a trovarla come capitava, di mattina e anche di pomeriggio. Successivamente la ricorrente è stata trasferita presso gli uffici in via
Montagna Spaccata e l'orario di lavoro era lo stesso, forse con qualche riduzione della pausa pranzo, per come mi raccontava la Il lavoro si svolgeva dal lunedì al venerdì. Anche quando Pt_1 lavorava in via Montagna Spaccata sono andata a trovare la ricorrente presso gli uffici. Gli uffici erano in un capannone , la aveva una stanza al piano superiore del capannone, si entrava Pt_1 dalla prima porta dopo il disimpegno, la ricorrente condivideva la stanza con la signora di CP_3 cui non conosco il cognome ma so che è la compagna di Mi recata presso gli uffici CP_1 anche di pomeriggio. Il mio orario di lavoro presso la ditta tessile era dalle 8.30 alle 12.30 e poi dalle
13.30 fino alle 17.30 dal lunedì al venerdì>
Il teste ha riferito: Conosco i fatti di causa perché sono amico della ricorrente da Testimone_2 circa 8/9 anni. Ricordo il periodo in cui la ricorrente lavorava presso il negozio in via Omodeo, si occupava dei preventivi e della contabilità, l'esercizio realizzava tende da esterno, pergole e zanzariere. Il periodo era subito dopo il Covid, il lavoro iniziava a maggio 2020, ricordo tale periodo perché ci scherzavamo sopra che aveva trovato lavoro dopo la pandemia. Andavo a trovarla tre volte
a settimana, in quel periodo lavoravo ma avevo una pausa pranzo dalle 13.30 alle 16.30, lavoravo in una gioielleria a via Nisco. Il lavoro mi lasciava del tempo libero, perché delle volte dopo essermi Per_ recato per es. al non facevo ritorno in gioielleria quindi alle 17.30/18.00 ero già libero dal lavoro. In questi casi andavo a prendere la ricorrente al negozio per accompagnarla a casa, dal
Vomero, dove era l'esercizio, Fuorigrotta era sulla strada per andare a Quarto. Successivamente la ricorrente è stata trasferita, tanto accadeva prima di Natale del 2020, l'esercizio era in Via
Provinciale Montagna Spaccata. Sono andato a trovarla, ricordo che era un capannone, riuscivo ad andare nella pausa pranzo oppure solo per un caffè. La ricorrente osservava gli stessi orari in entrambi gli esercizi che non chiudevano al pubblico ad ora di pranzo, la ricorrente aveva comunque
4 una pausa breve, il tempo di mangiare qualcosa e doveva rientrare. La ricorrente iniziava a lavorare alle 9.00, a volte ci incontravamo la mattina mentre ciascuno raggiungeva il posto di lavoro, a volte prendevamo il caffè insieme. La ricorrente andava al lavoro dal lunedì al venerdì. I compiti che svolgeva la ricorrente li vedevo, vedevo che seduta al computer lavorava su documenti come fatture, inoltre essendo anche io un amministrativo a volte ci confrontavamo sugli sconti in fattura o su altri problemi della giornata, a volte ho assistito a telefonate della ricorrente con il commercialista, con clienti, con i fornitori. In ufficio spesso vi era un'altra signora e a volte il sig. Preciso che CP_1 presso il capannone a Pianura l'attività non prevedeva chiusura, era sempre aperto, invece il negozio al Vomero chiudeva dalle 14.00 alle 15.00.>
Il teste ha riferito: “Conosco la ditta sono dottore commercialista e Testimone_3 CP_1 il mio studio si è occupato dal 2017 fino al 2022 della elaborazione dati contabili e buste paga per la ditta Ricordo l'assunzione della ricorrente che ho incontrato qualche volta presso il mio CP_1 studio. La ditta in quanto ditta individuale, aveva un volume ridotto di affari. La CP_1 ricorrente come segretaria presso la ditta era il referente per i miei dipendenti per tutte le informazioni e la documentazione necessaria alle attività dello studio. Ricordo di avere elaborato i documenti necessari alla assunzione della nel marzo 2021, non ricordo quando l'ho Pt_1 incontrata per la prima volta. Prima del marzo 2021 il referente per tutte le questioni di contabilità della ditta era con il quale mi incontravo personalmente una o due volte l'anno, CP_1 considerata la ridotta attività della ditta che era piccolina. Non sono in grado di riferire sugli orari di lavoro della non mi sono mai recato presso gli uffici della ditta ADR avv. Pt_1 CP_1
CI: gli scambi di mail e documentazione avvenivano tra i miei collaboratori e la ricorrente. Ho incontrato la ricorrente presso il mio studio sempre di mattina. ADR avv. De Angelis La prima volta che ho incontrato la ricorrente era con il > CP_1
Il teste ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa perché ho conosciuto la ditta del Testimone_4 per motivi di lavoro, come agente di commercio ero in cerca di clienti, il negozio sito in via CP_1
Omodeo si trova vicino alla abitazione di mia suocera, alla via Pigna n. 106, così mi sono imbattuto nell'esercizio. Occupandomi di pubblicità feci delle proposte alla ditta, iniziando da quella di uno spazio pubblicitario al cinema e infatti la ditta, successivamente, è diventata ed è ancora un mio cliente. Presso l'esercizio a via Omodeo mi sono recato delle volte, anche senza appuntamento, lì parlavo con la figlia del o con lui direttamente. Presso l'esercizio del Vomero non ho mai CP_1 incontrato la ricorrente, che è qui presente in aula;
credo di averla incontrata solo presso la sede di via Montagna Spaccata che fu aperta nel 2021, se ricordo bene. A via Montagna Spaccata lavorava anche la moglie del per le cose che riguardavano le mie proposte non ho mai parlato con la CP_1
credo di averla incontrata a Montagna Spaccata un paio di volte, cercavo di parlare Pt_1 sempre direttamente con il La stipula dei contratti e i relativi pagamenti li gestivo CP_1 direttamente con il a volte con la moglie ma raramente. ADR avv. CA Il capannone CP_1 era aperto dalle 8.30 fino alle 18.00, con uno spacco per il pranzo dalle 13.00 alle 14.00; non so
5 riferire gli orari del negozio perché o ci andavo alla mattina o al pomeriggio, non so dire di eventuali periodi di chiusura.
Ebbene, dal complesso delle dichiarazioni provenienti dai testimoni indotti dalla ricorrente, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, stante il carattere coerente e dettagliato delle stesse, è possibile ritenere il carattere continuativo della prestazione lavorativa offerta dalla resa giorno dopo giorno per tutto il periodo in Pt_1 valutazione, con un impegno quotidiano a tempo pieno (40 ore settimanali).
I testi e hanno invero confermato la presenza continuativa al lavoro Tes_1 Tes_2 della ricorrente presso l'esercizio sito in via Omodeo e lo stabile inserimento della stessa nella organizzazione della impresa già nel periodo dal maggio 2020, alla riapertura delle attività commerciali dopo il periodo del lock-down per la pandemia da Covid-Sars 2019.
Tali circostanze, del resto, sono ulteriormente corroborate dalle mail allegate al ricorso, attestanti la fattiva collaborazione prestata dalla già prima della assunzione nel Pt_1
2021 e dell'incarico di collaborazione occasionale del novembre 2020, nella attività di impiegata contabile e segretaria, addetta a compiti inerenti, anche attraverso i contatti con le figure dei consulenti esterni specializzati, allo svolgimento di pratiche amministrative presso la Camera di commercio, l'INPS e l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate;
altresì, al disbrigo della corrispondenza relativa ai contatti con clienti e fornitori per l'assunzione di preventivi, riepilogo degli appuntamenti, delle fatture, dei pagamenti. Per il periodo antecedente l'assunzione avvenuta nel 2021, si vedano in particolare la mail del 5.08.2020 attestante i contatti tra la e la ditta Euronoleggi srls;
le mail di settembre, ottobre Pt_1
e novembre 2020 attestanti la corrispondenza e lo scambio di informazioni e documentazione tra la ricorrente e i professionisti incaricati Parte_2 Persona_2
relazione alla registrazione del contratto di locazione del capannone in via
[...]
Montagna Spaccata, l'acquisizione delle certificazioni necessarie alla attività (certificato antimafia, autorizzazioni sanitarie), ancora per gli aggiornamenti presso la camera di
Commercio. Gli elementi in questione, complessivamente considerati, depongono a sostegno della tesi di parte ricorrente circa l'instaurazione di un unico rapporto a carattere subordinato ben prima della assunzione formalizzata il 18.03.2021.
Sul punto, peraltro, non può farsi a meno di sottolineare il carattere del tutto contraddittorio delle difese svolte dal convenuto che, per un verso, alla pag. 6 della memoria, ha affermato che” la ricorrente non avrebbe potuto lavorare nel periodo maggio 2020 marzo 2021 in quanto corrispondente al periodo del lockdown durante il quale l'azienda era inoperante”; dall'altro, non ha contestato la stipula di un contratto di collaborazione, sia pure occasionale, con la proprio nel 2020 per l'espletamento di servizi a carattere Pt_1 amministrativo.
Allo stesso modo, le dichiarazioni dei testi, presenti sul luogo di lavoro sia di mattina che di pomeriggio, sia pure saltuariamente, hanno offerto riscontro alle affermazioni di parte
6 attrice circa lo svolgimento della prestazione lavorativa con orario full-time e non part-time per tutto il periodo.
A sostegno di tale ricostruzione dei fatti valgono inoltre le ambiguità e le contraddizioni presenti nella prospettazione offerta dal resistente: invero, nel corpo della memoria (cfr. pag. 6) si legge che la ricorrente, nel periodo dal 8.03.2021 al licenziamento, lavorava part- time dalle ore 9,00 alle 13,00; di contro, dai contratti versati in atti dalla lavoratrice, recanti la sottoscrizione di entrambe le parti, emerge che a marzo 2021 la era assunta a Pt_1 tempo pieno -40 ore settimanali – mentre solo successivamente, a decorrere dal 1.04.2021,
l'orario era ridotto ad orario parziale -50%, con opzione non specificata “dalle ore 9,00 alle ore 13,30 oppure dalle ore 13,00 alle ore 17,00”.
Ad avviso del giudicante, la genericità e scarsa coerenza delle deduzioni di parte resistente contribuiscono a rafforzare la valenza del materiale probatorio offerto dalla lavoratrice la cui portata appare significativa al fine di attestare la continuità nel tempo della prestazione resa dalla ricorrente, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale sotto il coordinamento dell'imprenditore, oltre alla effettiva consistenza delle prestazioni, da intendersi rese con orario corrispondente ad orario full-time (40 ore settimanali) per tutto il periodo dedotto.
Né valgono ad inficiare tale ricostruzione le dichiarazioni rese dai testimoni indotti dalla parte resistente: il fatto che il titolare , ovvero i suoi familiari (la moglie e la CP_1 figlia) seguissero personalmente alcune delle incombenze fiscali e/o contabili relative alla attività, non esclude gli ulteriori compiti affidati quotidianamente alla per come Pt_1 accertato.
Pertanto, stanti le suindicate testimonianze, deve ritenersi dimostrato che la ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per il periodo dal CP_2
26.05.2020 al 31.01.2022 e con le mansioni indicate. Inoltre, risulta dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa in misura eccedente l'orario parziale di cui alle buste paga e all'accordo di riduzione dell'aprile 2021, corrispondente al normale orario contrattuale (40 ore alla settimana).
Le differenze retributive
Una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Nella fattispecie, tale onere non è stato compiutamente assolto dal convenuto che ha, anzi, negato, l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente per tutto il periodo accertato e l'osservanza di orario full-time.
La ricorrente ha invocato l'applicazione del contratto collettivo CCNL Metalmeccanica
7 Piccole e medie imprese, versato in giudizio in estratto.
E' noto che in difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95, n.
9231).
Nella fattispecie, l'adesione della ditta convenuta al CCNL indicato è desumibile dalla espressa menzione del predetto CCNL nel contratto di assunzione;
altresì, dagli istituti presenti nelle buste paga in atti.
Venendo alle singole voci da conteggiare, appare dimostrata la debenza delle differenze retributive sulla retribuzione ordinaria;
altresì, a titolo di tredicesima, nonché in relazione alle ulteriori voci retributive contrattuali (quattordicesima,) di cui alle buste paga in atti, tenuto conto dell'orario (40 ore settimanali) e delle mansioni di impiegata , da ricondursi al livello III di inquadramento, cui appartengono le mansioni svolte dalla ricorrente per come accertato, detratti gli importi mensilmente percepiti dal lavoratore, indicati in ricorso). Del resto, il III livello era espressamente attribuito alla ricorrente con il contratto di assunzione e con le buste paga.
Diversamente, nulla può essere riconosciuto a titolo di indennità per ferie, festività e permessi non goduti, posto che non è emersa la prova dei presupposti costitutivi della pretesa, non essendo stato rispettato l'onere di allegazione, che comporta la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione di fatti e documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate. Invero, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass., n. 26985 del 22/12/2009; 22751 /2004; conforme Cass. n. 8521 del
27.04.2015 e Cass. Ord. n. 7696 del 6.04.2020.
Nel caso concreto, parte ricorrente non ha allegato, prima ancora che provato, i periodi di effettivo godimento delle ferie e, quindi, i periodi dedicati al lavoro piuttosto che al godimento delle ferie spettanti, avendo genericamente indicato in ricorso di non avere goduto di ferie. Tale difetto di allegazione ha impedito al giudicante ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
Il principio è il medesimo in materia di festività e permessi non goduti, pertanto, ai sensi dell'art. 2967 c.c., gravava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento degli stessi (ex plurimis Cass. n. 26985/2009): quanto ai permessi, parte istante non ha neppure
8 dedotto di quali permessi si tratti e quando avrebbero dovuto essere goduti. In ogni caso, non essendo emerso nulla sul punto dalle dichiarazioni testimoniali, il relativo capo di domanda va rigettato.
Infine è dovuto il TFR.
Pertanto, tenuto conto dei conteggi allegati al ricorso, pienamente condivisibili in quanto formulati secondo corretti criteri e privi di errori di calcolo, escluse le voci non dovute per come sopra osservato e detratti gli importi percepiti nel corso del rapporto per come dedotto, deve affermarsi il diritto della ricorrente a percepire la complessiva somma lorda di € 21544,75 di cui € 2833,08 a titolo di trattamento di fine rapporto, importo in relazione al quale va, dunque, emessa condanna.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'istante, CP_1 della complessiva somma lorda di € 21544,75.
Su tale somma, via via rivalutata, dovranno essere calcolati gli interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo.
Il convenuto va altresì condannato alla regolarizzazione, direttamente in favore dell'INPS convenuto in giudizio, della posizione contributiva della ricorrente in relazione alle accertate differenze stipendiali.
Le differenze a titolo di SP
La ricorrente ha dedotto che alla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, percepiva l'indennità di disoccupazione da parte dell'INPS, calcolata tuttavia in un importo inferiore a quello effettivamente spettante a causa del mancato integrale assolvimento agli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro.
Ha quindi avanzato domanda di condanna dell'INPS al pagamento della somma di
7.979,96 quale differenza tra quanto ricevuto a titolo di indennità di disoccupazione e la somma lei spettante, calcolata nell'importo di 12.032,33
A parte ogni considerazione circa l'assenza di conteggi analitici in ordine alle somme così invocate, con conseguente impossibilità per le parti e per il giudicante di valutarne la correttezza, osserva il Tribunale che, nel costituirsi in giudizio, l'INPS ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziale, avuto riguardo alla data di riconoscimento della minor somma.
L'eccezione è fondata.
L'art 47 dpr 639/1970 ultimo comma recita:
“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”
9 Nella fattispecie, una volta ricevuto il provvedimento di accoglimento, in via amministrativa, della domanda di o, al più tardi, ricevuto il pagamento degli Pt_3 emolumenti previsti a tale titolo (settembre 2022, v. prod. Inps), pari ad una somma inferiore rispetto a quella dovuta sulla base dell'art. 2116 c.c., la ricorrente aveva tempo per agire in giudizio per la differenza nel termine decadenziale di un anno, con la conseguenza che decorso tale lasso temporale, l'azione rimane irrimediabilmente preclusa.
Le spese
Le spese seguono la soccombenza della convenuta, liquidate come in dispositivo, in CP_2 ragione del valore della causa e dell'attività svolta. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica ne giustifica, tuttavia, la compensazione tra la ricorrente e il nella CP_1 misura di un quarto.
Spese compensate nei rapporti con l'INPS, considerata la posizione processuale dell' , litisconsorte necessario nelle azioni per la regolarizzazione del rapporto CP_4 contributivo (cfr. Cass. sentenza 14 maggio 2020, n. 8956; ordinanza n.29637 del 22.10.2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
-Accerta e dichiara l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_1 la nel periodo dal 26.05.2020 al 31.01.2022, secondo le Controparte_5 modalità illustrate in parte motiva e per l'effetto condanna al pagamento, in CP_1 favore di della somma lorda di € 21.544,75 a titolo di differenze Parte_1 retributive, di cui € 2833,08 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
-condanna, altresì, alla regolarizzazione, direttamente in favore dell'INPS, CP_1 della posizione contributiva della ricorrente in relazione alle accertate differenze stipendiali;
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente di tre quarti CP_1 delle spese di lite, 3/4 che liquida in euro 3500,00 a titolo di onorario, oltre spese forfettarie e oltre IVA e CPA come per legge;
compensa il restante quarto delle spese tra la ricorrente e la ditta convenuta;
-compensa le spese nei rapporti con l'INPS.
Si comunichi
Napoli,18.11.2025
Il Giudice
Dott. Gabriella Gagliardi
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