Articolo 4 della Legge 6 agosto 1954, n. 857
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 ottobre 1954
Art. 4.
I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal Comitato previsto dall' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , e successive modificazioni, il quale sara' all'uopo integrato con due membri effettivi della Direzione generale della pesca e del Demanio marittimo del Ministero della marina mercantile, designati dal Ministro per la marina mercantile.
Il Comitato di cui al comma precedente delibera inoltre le modalita' di esecuzione e le condizioni tutte dei finanziamenti, ivi compresa la durata.
Entrata in vigore il 8 ottobre 1954