TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3994-2023 R.G., avente ad oggetto: appello, TRA
C.F.: , con sede in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n°14, rappresentata e difesa giusto mandato in atti dall'Avv.
Francesco Ucci (c.f. ) del foro di Avellino, elettivamente C.F._1 domiciliato all'indirizzo digitale ove dichiara di Email_1 voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 al Vicolo Dirimpetto Rosario n. 4, c.f. , elettivamente C.F._2 domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), Via Amato n. 27 presso lo studio del suo procuratore domicilitario avv. Anna Inserra c.f. , con indirizzo C.F._3
p.e.c. Email_2
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, avente
[...] sede in Piombino (LI) via Alessandro Volta n. 28, c.f. , domiciliata ope P.IVA_2 legis in Napoli (NA), via Armando Diaz n. 11, presso l'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Napoli, c.f. , con indirizzo di posta elettronica certificata P.IVA_3
Email_3
1 APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 2847/2023, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, nell'ambito del giudizio civile n. 347/2022 R.G. promosso da , con la quale è stata accolta proposta opposizione ex Controparte_1 art. 615 cpc avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219007660323 per omesso pagamento IRPEF anno 2010, per un importo pari ad € 5.877,17.
Nel giudizio di primo grado, conveniva in giudizio innanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di Torre Annunziata l' e la l' Parte_1 Parte_1
chiedendo di accertare la prescrizione del credito di cui alla intimazione di
[...] pagamento n. 07120219007660323 notificata in data 06/12/2021 maturata successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento avvenuta il 13/07/2015.
Si costituiva l , eccependo il difetto di giurisdizione Parte_1 del giudice ordinario in considerazione della natura del credito – IRPEF - rientrante nella giurisdizione delle Commissioni tributarie nonché il rigetto di ogni avversa pretesa.
Rimaneva contumace l' . Parte_1
Con la sentenza n. 2847/2023, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la domanda di ed Controparte_1
“annullava l'intimazione di pagamento n. 07120219007660323 per omesso pagamento
IRPEF anno 2010, per un importo pari ad € 5.877,17”, dichiarava illegittima l'esecuzione posta in essere dall'Ente e condannava l Parte_1 al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello Parte_1 eccependo: - il difetto di giurisdizione del giudice adito stante la natura tributaria del credito e l'assenza di atti di esecuzione chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice
Tributario, con condanna al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ed in ogni caso il rigetto, e, solo in via gradata la compensazione delle spese di lite in caso di suo accoglimento.
2 , sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita con Parte_1 conseguente contumacia.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione senza i termini essendo stato già concessi i termini di cui all'art. 189 cpc.
Preliminarmente va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342
c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, carattere preliminare e assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni
Tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale: cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Non v'è dubbio che la spiegata opposizione sia di natura tributaria. E difatti, sin dalla riforma del contenzioso tributario di cui D.P.R n. 636/72 (modificato dal D. L.gs n.
175/24), i tributi elencati all'art. 1 (quali, ad esempi l'irpef, irpeg, iva), erano stati demandati alla giurisdizione speciale tributari.
Orbene, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali e delle intimazioni di pagamento, configuranti, queste, atti di riscossione e non già di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione
3 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), D. Lgd 175/24 (cfr. Cass.
SS.UU. 9840/11; Cass. SS.UU. 5994 del 17.4.2012).
In relazione al citato art. 2 co. 1 D. lgs. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art. 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella
“cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel caso di specie, la intimazione di pagamento impugnata è, come detto, riferita ad un credito di natura tributaria (IRPEF) relativa all'anno 2010 tant'è che la prescrizione risulta eccepita relativamente al periodo successivo alla notifica dell'avviso di accertamento.
Va, pertanto, richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del
25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.
546/1992, alla cui stregua “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U.,
n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass.
4 S.U., n.1394/2022).
Dalla natura dell'atto impugnato (intimazione di pagamento) in primo grado si evince che alcuna esecuzione era stata intrapresa in danno di . Controparte_1
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa
Valentina Vitulano - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 2847/2023, emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, nell'ambito del giudizio civile n. 347/2022 R.G. datata 02/01/2023, non notificata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-Accoglie l'appello
- per l'effetto in riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, così deciso il 17/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vitulano
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il Dott. quale Parte_2 GOP addetto all'Ufficio.
5