CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 16158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16158 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA 16158 26 Sent. n. sez. 149/2026 CC - 27/01/2026 R.G.N. 38198/2025 sui ricorsi proposti da: CONTURSI IO nato a [...] il [...] EG NG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere AN MAURO;
lette/sept‘ le conclusioni del PG LUCA SCIARRETTA cA,A_ L.-9- -L'o— 0 Q/e,. udito iLdifensóre Penale Sent. Sez. 5 Num. 16158 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MAURO AN Data Udienza: 27/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 aprile 2025, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che ha dichiarato i ricorrenti colpevoli dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Dalla sentenza emerge che, tra marzo e dicembre 2013, sono stati effettuati da IO CO, amministratore di fatto della fallita, con la consapevolezza di IN LE, legale rappresentante della stessa, prelievi dal conto dell'impresa, per complessivi € 120.000,00, privi di giustificazione e ammessi dagli stessi imputati;
emerge altresì che non sono stati messi a disposizione degli organi fallimentari, né il libro giornale, né il registro degli inventari, né il bilancio fallimentare e l'elenco dei debitori, né gli estratti conto e l'ulteriore documentazione bancaria necessaria per ricostruire i movimenti finanziari dell'impresa. La Corte distrettuale ha evidenziato, altresì, che le scritture contabili e la documentazione contabile parzialmente prodotta (costituita da alcuni documenti bancari, dalla situazione patrimoniale dell'azienda per gli anni dal 2012 al 2014, nonché dai registri IVA delle vendite e degli acquisti e dalle relative fatture dall'anno 2008 al 2013), si sono rivelate all'esame del curatore fallimentare non soltanto incomplete, ma anche parzialmente inattendibili, in quanto caratterizzate dalla presenza di voci e poste contabili non corrispondenti al reale svolgimento degli affari dell'impresa. 2. IN LE e IO CO, a mezzo del comune difensore di fiducia, affidano í propri ricorsi a quattro comuni motivi, qui riportati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, la difesa degli imputati lamenta l'illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione e falsa applicazione della legge in relazione all'art. 216, comma 1 e 2, I. fall. con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale. Deduce l'assenza del dolo specifico e la sussistenza di mere irregolarità contabili che avrebbero potuto integrare, semmai, anche considerando che la società operava in regime di contabilità semplificata, il reato meno grave di bancarotta semplice documentale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione e falsa applicazione della legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e la motivazione apparente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'entità della pena comminata . 2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sempre ai sensi del richiamato art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere concesse in regime di prevalenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati, a tratti inammissibili, e devono pertanto essere rigettati. 2. Si deve innanzitutto ricordare che, per il costante orientamento di questa Corte, condiviso da questo Collegio, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare — ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore — la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale o, quando tale preordinazione manchi, il delitto di bancarotta documentale semplice (cfr. ex plurimis, Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Rv. 262198 - 01). Come limpidamente chiarito da ultimo da Sez. 5, n. 15743 de/ 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677-02, non sussiste infatti sovrapposizione tra il regime della contabilità semplificata a fini tributari e la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e la condotta richiesta per la sussistenza di quest'ultima fattispecie incriminatrice non necessariamente deve investire la totalità delle scritture contabili. Ciò che rileva, invero, è la dimostrazione che le concrete modalità di tenuta di quelle scritture che risultino lacunose, incomplete, inattendibili abbia comportato l'impossibilità o estrema difficoltà di ricostruzione della vita dell'impresa. L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può riguardare, infatti, tutti quei documenti contabili, obbligatori o anche facoltativi, utili per integrare e sviluppare i dati forniti dalla contabilità obbligatoria «posto che l'oggetto materiale del reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. si focalizza non tanto su di una determinata categoria di scritture contabili, bensì sulla modalità della loro tenuta, intesa quale insuscettibilità alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ovvero quale estrema difficoltà ricostruttiva». Come già chiarito da questa Corte, inoltre, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale devono ritenersi condotte equivalenti la distruzione, l'occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione e l'omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili. Pertanto, per la sussistenza del reato è sufficiente l'accertamento di una di esse e la presenza in capo all'imprenditore del pertinente profilo soggettivo (Sez. 5, n. 8369 del 27/09/2013 - dep. 21/02/2014, Azzarello, Rv. 259038). In ordine all'elemento psicologico che deve sorreggere la bancarotta fraudolenta documentale, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. individua due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. La prima fattispecie (c.d. "specifica") consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Anche l'omessa tenuta, parziale o totale, dei libri contabili può essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n.2, legge fall., e anche in tale caso la condotta omissiva deve essere sorretta da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella di bancarotta semplice documentale, analoga sotto il profilo materiale. (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Dì Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992). La seconda fattispecie (c.d. "generale") è configurabile allorché la contabilità viene tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. A differenza della prima ipotesi, tale secondo caso presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza «sempre con una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice». (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904) Qualora emerga, sulla scorta di uno specifico accertamento, che la contabilità sia in parte omessa ed in parte irregolarmente tenuta, e che detta ultima situazione sia in concreto atta a rendere impossibile o complessa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, essendo stato contestato il dolo specifico, il giudice dovrà altresì accertare che l'omessa consegna della documentazione sia funzionale a circoscrivere la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, accertamento sicuramente meno complesso allorché, come nella vicenda che qui ci occupa, vengano ravvisate condotte distrattive. In tal caso, infatti, può farsi riferimento alla presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve dunque valutarsi la sentenza della Corte territoriale con riferimento ai motivi proposti. 2.1. In ordine al primo e al secondo motivo si osserva quanto segue. La sentenza qui impugnata — che si salda alla conforme sentenza precedente attesa la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova — riferisce innanzitutto che è pacifica, in quanto ammessa dagli stessi imputati, la distrazione di ben 120.000,00 euro dal conto della società; riporta altresì che, dalle dichiarazioni rese dalla curatrice, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e dalla relazione dalla stessa predisposta, è emerso che il deposito della documentazione era stato parziale essendo state consegnate solo parte della documentazione richiesta e parte della documentazione bancaria, mentre non erano stati depositati il bilancio fallimentare e l'elenco dei debitori. In particolare, la curatrice ha dichiarato che era stato «complicato risalire alle varie operazioni di acquisto e vendita effettuate, poiché non c'erano la documentazione riguardante i pagamenti, gli acquisti e le vendite ... cioè dalle fatture e dalle copie delle operazioni bancarie effettuate era difficile collegare le vere fatturazioni in entrata e in uscita alle operazioni effettivamente fatte, in particolare al prelievo di somme di danaro, soprattutto in contanti, che non si sapeva che cosa venissero ... utilizzate». La sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, mette poi in evidenza che, come dichiarato sempre dalla curatrice, dall'esame della documentazione consegnata emergevano «macroscopiche irregolarità per la presenza di voci e poste contabili che chiaramente non corrispondevano al reale svolgimento degli affari dell'impresa ovvero erano contraddittorie;
dagli accertamenti bancari effettuati dalla curatrice emergeva inoltre che fino a pochi mesi prima del fallimento l'imputato IO CO aveva effettuato ripetuti prelievi dal conto corrente dell'impresa, senza che dalla documentazione amministrativa e contabile consegnata alla curatrice risultasse la causale di detti prelievi nonché la destinazione delle somme prelevate». Il difensore degli imputati, come si è detto, deduce la non configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale in quanto era stata comunque possibile la ricostruzione dei flussi di denaro e dei movimenti degli affari della fallita. /4° Tale censura è infondata posto che sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da 'parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262588; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682-01; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965 - 01; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218383; Sez. 5, n. 5503 del 15/11/1999, dep. 2000, D'Andria, Rv. 215255; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455-01 che ha affermato che «nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza». Orbene, nel caso in esame la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari è stata possibile solo con palese difficoltà anche in considerazione sia della scarsa collaborazione nella consegna del materiale richiesto, sia della contraddittorietà delle risposte fornite dagli imputati. In ordine all'elemento psicologico, .che, si ripete, consiste nel dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242), le conformi sentenze di merito hanno evidenziato essenzialmente che esso si riscontra nel fatto che il mancato deposito della documentazione contabile era funzionale in particolare a occultare 1"ingiustificato prelievo di danaro dalle casse dell'impresa in evidente pregiudizio delle aspettative dei creditori della fallita e che siffatta ricostruzione era avvalorata dal comportamento poco collaborativo degli imputati in sede di audizione del curatore. Nessuna contraddizione, pertanto, è ravvisabile nella sentenza impugnata in quanto il comportamento omissivo, alla luce del compendio probatorio acquisito, è incompatibile con una trascuratezza colposa. Tali elementi, complessivamente valutati, correttamente, dunque, hanno indotto i giudici di merito, senza illogicità o incompletezze valutative, a ravvisare senza dubbio nella fattispecie in esame il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e non quello di bancarotta semplice. Il Cpnsigliere esr nsore NA MA _ / () Il Preside te Alfredo G CORTE Dl CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN • NCELLERIA y IL IrVINg1;;;NA PRffl9P( 2.2. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili. Con essi sostanzialmente si lamentano il vizio di legge e la motivazione apparente con riferimento alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche dovendo la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale essere derubricata in semplice. Tale censura è all'evidenza manifestamente infondata in cosiderazione della corretta ricostruzione operata dai giudici di merito della fattispecie addebitata. In ogni caso, deve rammentarsi che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato, da un lato, che la pena base è stata determinata con riferimento al minimo edittale e che la concessione delle attenuanti non era da ritenersi possibile in considerazione dei comportamenti reticenti tenuti dagli imputati sia in sede prefallimentare, sia successivamente. Tale motivazione sfugge, all'evidenza, ad ogni censura con conseguente inammissibilità dei motivi esaminati. 3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, 27 gennaio 2026
lette/sept‘ le conclusioni del PG LUCA SCIARRETTA cA,A_ L.-9- -L'o— 0 Q/e,. udito iLdifensóre Penale Sent. Sez. 5 Num. 16158 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MAURO AN Data Udienza: 27/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 aprile 2025, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che ha dichiarato i ricorrenti colpevoli dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Dalla sentenza emerge che, tra marzo e dicembre 2013, sono stati effettuati da IO CO, amministratore di fatto della fallita, con la consapevolezza di IN LE, legale rappresentante della stessa, prelievi dal conto dell'impresa, per complessivi € 120.000,00, privi di giustificazione e ammessi dagli stessi imputati;
emerge altresì che non sono stati messi a disposizione degli organi fallimentari, né il libro giornale, né il registro degli inventari, né il bilancio fallimentare e l'elenco dei debitori, né gli estratti conto e l'ulteriore documentazione bancaria necessaria per ricostruire i movimenti finanziari dell'impresa. La Corte distrettuale ha evidenziato, altresì, che le scritture contabili e la documentazione contabile parzialmente prodotta (costituita da alcuni documenti bancari, dalla situazione patrimoniale dell'azienda per gli anni dal 2012 al 2014, nonché dai registri IVA delle vendite e degli acquisti e dalle relative fatture dall'anno 2008 al 2013), si sono rivelate all'esame del curatore fallimentare non soltanto incomplete, ma anche parzialmente inattendibili, in quanto caratterizzate dalla presenza di voci e poste contabili non corrispondenti al reale svolgimento degli affari dell'impresa. 2. IN LE e IO CO, a mezzo del comune difensore di fiducia, affidano í propri ricorsi a quattro comuni motivi, qui riportati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, la difesa degli imputati lamenta l'illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione e falsa applicazione della legge in relazione all'art. 216, comma 1 e 2, I. fall. con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale. Deduce l'assenza del dolo specifico e la sussistenza di mere irregolarità contabili che avrebbero potuto integrare, semmai, anche considerando che la società operava in regime di contabilità semplificata, il reato meno grave di bancarotta semplice documentale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione e falsa applicazione della legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e la motivazione apparente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'entità della pena comminata . 2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sempre ai sensi del richiamato art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere concesse in regime di prevalenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati, a tratti inammissibili, e devono pertanto essere rigettati. 2. Si deve innanzitutto ricordare che, per il costante orientamento di questa Corte, condiviso da questo Collegio, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare — ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore — la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale o, quando tale preordinazione manchi, il delitto di bancarotta documentale semplice (cfr. ex plurimis, Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Rv. 262198 - 01). Come limpidamente chiarito da ultimo da Sez. 5, n. 15743 de/ 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677-02, non sussiste infatti sovrapposizione tra il regime della contabilità semplificata a fini tributari e la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e la condotta richiesta per la sussistenza di quest'ultima fattispecie incriminatrice non necessariamente deve investire la totalità delle scritture contabili. Ciò che rileva, invero, è la dimostrazione che le concrete modalità di tenuta di quelle scritture che risultino lacunose, incomplete, inattendibili abbia comportato l'impossibilità o estrema difficoltà di ricostruzione della vita dell'impresa. L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può riguardare, infatti, tutti quei documenti contabili, obbligatori o anche facoltativi, utili per integrare e sviluppare i dati forniti dalla contabilità obbligatoria «posto che l'oggetto materiale del reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. si focalizza non tanto su di una determinata categoria di scritture contabili, bensì sulla modalità della loro tenuta, intesa quale insuscettibilità alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ovvero quale estrema difficoltà ricostruttiva». Come già chiarito da questa Corte, inoltre, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale devono ritenersi condotte equivalenti la distruzione, l'occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione e l'omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili. Pertanto, per la sussistenza del reato è sufficiente l'accertamento di una di esse e la presenza in capo all'imprenditore del pertinente profilo soggettivo (Sez. 5, n. 8369 del 27/09/2013 - dep. 21/02/2014, Azzarello, Rv. 259038). In ordine all'elemento psicologico che deve sorreggere la bancarotta fraudolenta documentale, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. individua due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. La prima fattispecie (c.d. "specifica") consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Anche l'omessa tenuta, parziale o totale, dei libri contabili può essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n.2, legge fall., e anche in tale caso la condotta omissiva deve essere sorretta da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella di bancarotta semplice documentale, analoga sotto il profilo materiale. (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Dì Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992). La seconda fattispecie (c.d. "generale") è configurabile allorché la contabilità viene tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. A differenza della prima ipotesi, tale secondo caso presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza «sempre con una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice». (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904) Qualora emerga, sulla scorta di uno specifico accertamento, che la contabilità sia in parte omessa ed in parte irregolarmente tenuta, e che detta ultima situazione sia in concreto atta a rendere impossibile o complessa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, essendo stato contestato il dolo specifico, il giudice dovrà altresì accertare che l'omessa consegna della documentazione sia funzionale a circoscrivere la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, accertamento sicuramente meno complesso allorché, come nella vicenda che qui ci occupa, vengano ravvisate condotte distrattive. In tal caso, infatti, può farsi riferimento alla presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve dunque valutarsi la sentenza della Corte territoriale con riferimento ai motivi proposti. 2.1. In ordine al primo e al secondo motivo si osserva quanto segue. La sentenza qui impugnata — che si salda alla conforme sentenza precedente attesa la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova — riferisce innanzitutto che è pacifica, in quanto ammessa dagli stessi imputati, la distrazione di ben 120.000,00 euro dal conto della società; riporta altresì che, dalle dichiarazioni rese dalla curatrice, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e dalla relazione dalla stessa predisposta, è emerso che il deposito della documentazione era stato parziale essendo state consegnate solo parte della documentazione richiesta e parte della documentazione bancaria, mentre non erano stati depositati il bilancio fallimentare e l'elenco dei debitori. In particolare, la curatrice ha dichiarato che era stato «complicato risalire alle varie operazioni di acquisto e vendita effettuate, poiché non c'erano la documentazione riguardante i pagamenti, gli acquisti e le vendite ... cioè dalle fatture e dalle copie delle operazioni bancarie effettuate era difficile collegare le vere fatturazioni in entrata e in uscita alle operazioni effettivamente fatte, in particolare al prelievo di somme di danaro, soprattutto in contanti, che non si sapeva che cosa venissero ... utilizzate». La sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, mette poi in evidenza che, come dichiarato sempre dalla curatrice, dall'esame della documentazione consegnata emergevano «macroscopiche irregolarità per la presenza di voci e poste contabili che chiaramente non corrispondevano al reale svolgimento degli affari dell'impresa ovvero erano contraddittorie;
dagli accertamenti bancari effettuati dalla curatrice emergeva inoltre che fino a pochi mesi prima del fallimento l'imputato IO CO aveva effettuato ripetuti prelievi dal conto corrente dell'impresa, senza che dalla documentazione amministrativa e contabile consegnata alla curatrice risultasse la causale di detti prelievi nonché la destinazione delle somme prelevate». Il difensore degli imputati, come si è detto, deduce la non configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale in quanto era stata comunque possibile la ricostruzione dei flussi di denaro e dei movimenti degli affari della fallita. /4° Tale censura è infondata posto che sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da 'parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262588; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682-01; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965 - 01; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218383; Sez. 5, n. 5503 del 15/11/1999, dep. 2000, D'Andria, Rv. 215255; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455-01 che ha affermato che «nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza». Orbene, nel caso in esame la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari è stata possibile solo con palese difficoltà anche in considerazione sia della scarsa collaborazione nella consegna del materiale richiesto, sia della contraddittorietà delle risposte fornite dagli imputati. In ordine all'elemento psicologico, .che, si ripete, consiste nel dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242), le conformi sentenze di merito hanno evidenziato essenzialmente che esso si riscontra nel fatto che il mancato deposito della documentazione contabile era funzionale in particolare a occultare 1"ingiustificato prelievo di danaro dalle casse dell'impresa in evidente pregiudizio delle aspettative dei creditori della fallita e che siffatta ricostruzione era avvalorata dal comportamento poco collaborativo degli imputati in sede di audizione del curatore. Nessuna contraddizione, pertanto, è ravvisabile nella sentenza impugnata in quanto il comportamento omissivo, alla luce del compendio probatorio acquisito, è incompatibile con una trascuratezza colposa. Tali elementi, complessivamente valutati, correttamente, dunque, hanno indotto i giudici di merito, senza illogicità o incompletezze valutative, a ravvisare senza dubbio nella fattispecie in esame il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e non quello di bancarotta semplice. Il Cpnsigliere esr nsore NA MA _ / () Il Preside te Alfredo G CORTE Dl CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN • NCELLERIA y IL IrVINg1;;;NA PRffl9P( 2.2. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili. Con essi sostanzialmente si lamentano il vizio di legge e la motivazione apparente con riferimento alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche dovendo la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale essere derubricata in semplice. Tale censura è all'evidenza manifestamente infondata in cosiderazione della corretta ricostruzione operata dai giudici di merito della fattispecie addebitata. In ogni caso, deve rammentarsi che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato, da un lato, che la pena base è stata determinata con riferimento al minimo edittale e che la concessione delle attenuanti non era da ritenersi possibile in considerazione dei comportamenti reticenti tenuti dagli imputati sia in sede prefallimentare, sia successivamente. Tale motivazione sfugge, all'evidenza, ad ogni censura con conseguente inammissibilità dei motivi esaminati. 3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, 27 gennaio 2026