Sentenza 28 gennaio 2002
Massime • 1
In ipotesi di ripetizione dall'I.N.P.S. di somme indebitamente versate dal datore di lavoro per contributi assicurativi corrisposti in parte in epoca anteriore e in parte in epoca successiva alla domanda amministrativa, gli interessi dovuti, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., dall'"accipiens" in buona fede decorrono per i versamenti anteriori alla domanda amministrativa dalla data di tale domanda e per i versamenti successivi, in mancanza di altri atti di costituzione in mora equivalenti alla domanda giudiziale, dalla data di proposizione di quest'ultima.
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- 2. Obbligazioni pecuniarie, rivalutazione, calcolo, precisazioni, necessitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2002, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA & PARTNERS SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMMASO BUFANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 16.10.200, rep. N. 33054;
- resistente con sola procura -
nonché contro
I.N.P.D.A.I.
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 20817/99 proposto da:
I.N.P.D.A.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI INDUSTIALI, - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 31, rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINO TONELLI CONTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IN ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 16.10.2000, rep. N. 33055;
- resistente con procura -
nonché contro
IA & PARTNERS SAS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5441/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 23/03/99 R.G.N. 53491/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato CANTARINI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19 dicembre 1990, l'INPDAI ricorreva al PR giudice del lavoro di Roma, nei confronti della IA società nazionale di certificazione s.a.s. di UL AL & C. e dell'IN, chiedendo fosse dichiarato che la IA era azienda industriale, come tale tenuta a versare i contributi dell'assicurazione obbligatoria, asili nido Gescal e t.fr. per il personale dirigente ad esso INPDAI e fosse condannata a corrispondere allo stesso Istituto, per tali titoli, la somma di complessive L. 75.027.960, maturata alla data del 27 ottobre 1983, oltre quelle successivamente maturate e maturande e sanzioni civili.
Si costituiva in giudizio la IA & MAZARS s.a.s. e chiedeva accertarsi la natura dell'attività svolta e, conseguentemente, a quale istituto previdenziale la società dovesse essere iscritta per il rapporto di lavoro dei dirigenti e, nel caso di classificazione nell'industria, accogliersi la domanda, oltre che per la somma di cui al verbale del 27 ottobre 1983, anche per quelle risultanti da due successivi verbali del 26 novembre 1988 (L. 317.848.909) e del 23 maggio 1990 (L. 60.098.669), per complessive L. 452.975.538 in linea capitale, con esclusione di sanzioni civili e di interessi. In ipotesi di classificazione nel commercio, chiedeva che fosse respinta la domanda dell'INPDAI, in ragione dell'atto di imperio dell'IN che la aveva obbligata a versare i contributi all'assicurazione generale obbligatoria.
Con altro analogo successivo ricorso, depositato il 15 maggio 1992, venivano riproposte analoghe domande nei confronti, oltreché dei detti istituti, anche degli Istituti MA GR e MA SS, che avevano ricevuto ulteriori contributi obbligatori in relazione alla classificazione commerciale dell'impresa.
Riunite le cause, con sentenza in data 29 marzo 1995, il PR statuiva che i dirigenti della società avrebbero dovuto essere assicurati presso l'INPDAI, sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge 88/1989; condannava la società a pagare all'INPDAI L.75.027.960 per contributi maturati al 27 ottobre 1983; condannava l'IN a restituire alla società, per contributi indebitamente versati dal 1^ settembre 1981 al dicembre 1990, L. 819.858.094, con interessi legali dal 17 marzo 1992 al saldo;
compensava per la metà le spese - liquidate per l'intero in complessive L. 10.000.000, di cui L.
6.500.000 per onorari - tra la società e l'IN a carico del quale poneva la metà residua;
compensava le spese tra le altre parti.
Sia l'IN (atto depositato il 14 settembre 1995) che la Società (atto depositato il 22 marzo 1996) proponevano appello in via principale e la società, costituendosi, proponeva altresì appello incidentale all'impugnazione dell'IN della quale eccepiva l'inammissibilità, per la parte attinente alla classificazione dell'impresa per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 88/1989 e deduceva, comunque, in subordine, la nullità dell'atto; l'INPDAI proponeva appello incidentale all'impugnazione della società.
L'IN insisteva nella correttezza della classificazione nel commercio e chiedeva la reiezione delle domande dell'INPDAI. - La società chiedeva:
- nei confronti dell'IN la diversa decorrenza degli interessi legali dalla data del ricorso amministrativo del 19 marzo 1984, con anatocismo dal giorno della notifica della domanda riconvenzionale o del ricorso, oltre al risarcimento del maggior danno secondo indici ISTAT, per l'eccedenza rispetto al tasso legale del 5%, sino al 16 dicembre 1990;
- la condanna dell'Istituto a pagare, anche a titolo risarcitorio, le somme di L.270.856.434 e di L.72.933.977 versate agli Istituti MA GR e MA SS;
- la condanna dell'Istituto a tenerla indenne dalle domande dell'INPDAI eventualmente accolte nei propri confronti;
- la condanna dell'IN nelle spese del giudizio, previa corretta riliquidazione delle spese di primo grado;
- nei confronti dell'INPDAI, l'esclusione dell'obbligazione per sanzioni civili e per interessi legali per il periodo anteriore all'instaurazione della causa, anche in relazione agli accertamenti del 26 novembre 1988 e del 23 maggio 1990.
L'INPDAI chiedeva:
- la conferma della sentenza in punto di obbligo di iscrizione, ad esso Istituto e di condanna al pagamenti dei contributi maturati dal 1^ settembre 1981 al 27 ottobre 1983 (in complessive L.75.027.960);
- in via incidentale e in parziale riforma della sentenza, la condanna della società a versare all'INPDAI le ulteriori somme dovute a titolo contributivo, maturate successivamente al 27 ottobre 1983;
- sempre in via incidentale la condanna della società alle sanzioni civili nella misura del 20% come per legge.
Riuniti gli appelli, il Tribunale, con sentenza in data 12 dicembre 1997, rigettava tutte le impugnazioni;
dichiarava, peraltro, improcedibile, in quanto non risultante notificato, l'appello dell'IN nei confronti degli Istituti MA GR e MA SS. Il giudice di secondo grado ha affermato che la società di consulenza aziendale, revisione e certificazione contabile doveva essere inquadrata nell'industria sia per il periodo anteriore che per quello successivo all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 88/1989, dal che conseguiva la reiezione dell'appello dell'IN.
Doveva essere confermata la statuizione del PR circa la decorrenza degli interessi sulle somme da restituire dalla domanda giudiziale, considerato che, qualora ne fosse stata affermata la decorrenza dalla data del ricorso amministrativo (1984), secondo il generale principio stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. 5 agosto 1994, n. 7269), gli stessi sarebbero maturati, nel caso concreto, su gran parte dei contributi dei quali veniva chiesta la restituzione, per il periodo nel quale ancora non erano stati versati (versamenti contributivi nel periodo 1981-1990); il riferimento, poi ad altra qualsiasi domanda, rivolta all'Istituto previdenziale, idonea a costituirlo in mora, anziché alla domanda giudiziale, avrebbe dato luogo ad incertezza. Correttamente, poi, era stata rigettata la domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione per il periodo anteriore al 16 dicembre 1990, in assenza della prova relativa.
Quanto alle domande di declaratoria di non debenza di interessi e di sanzioni per gli accertamenti del 1983, 1986, 1990, e di manleva da parte dell'IN, in relazione a quanto eventualmente dovuto all'INPDAI, per effetto dell'emananda sentenza, per interessi, sanzioni e accessori, esse giustamente erano state dichiarate inammissibili, dal momento che le domande stesse non erano state ripetute a seguito di invito del PR a precisare tutte le domande che si era inteso proporre, sicché esse dovevano ritenersi abbandonate.
La parziale compensazione delle spese da parte del PR era giustificata da ragioni di equità e rientrava nei poteri del giudice. Quanto alla loro liquidazione in complessive L. 10.000.000, la stessa appariva congrua rispetto all'attività difensiva svolta ed al valore della domanda (inferiore a quello enunciato nella nota spese).
L'impugnazione incidentale della società era inammissibile perché intervenuta (il 12 luglio 1996), dopo che con l'appello principale (21 marzo 1996) la parte stessa aveva consumato il diritto di impugnare, e perché contenente ulteriori censure in punto di parziale compensazione e di liquidazione delle spese di lite, che ben avrebbero potuto essere esposte nell'appello principale. Circa l'appello incidentale proposto dall'INPDAI, relativamente alla mancata condanna al pagamento dei contributi maturati e maturandi - successivamente al 27 - ottobre 1983 e delle sanzioni sulle contribuzioni, doveva rilevarsi che l'INPDAI non aveva poi precisato, aderendo all'invito del PR, quali fossero tali somme. Si trattava, comunque, di domanda generica.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre in via principale la società RI & RS in accomandita semplice, già RI & MA s.a.s., con sette motivi, illustrati con memoria.
Resiste l'INPDAI con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad unico motivo.
L'IN si è limitato a depositare procure ad litem.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vengono riuniti (art.335 c.p.c.). Col primo motivo del ricorso principale, la società deduce, nei confronti dell'IN, violazione e falsa applicazione degli artt.1224, 1219, 2033 c.c.; 345 1 comma - 112 c.p.c. in relazione all'art. 345 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3) e 5) c.p.c. omessa od insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e si duole della inosservanza da parte del Tribunale del principio enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza 5 agosto 1994, n. 7269, secondo cui gli interessi sull'indebito contributivo avrebbero dovuto decorrere dalla domanda amministrativa che deve precedere la domanda giudiziale. Il ricorso in via amministrativa risaliva al 1984, anteriore al pagamento di parte dei contributi dei quali il Tribunale disponeva la restituzione con interessi dal 17 marzo 1992, data di notificazione della domanda riconvenzionale. L'assunto del Tribunale secondo cui la decorrenza dalla data della domanda giudiziale, anziché da quella di qualsiasi domanda idonea a costituire in mora l'Istituto, sarebbe preferibile per la maggior certezza della data di riferimento, era viziato da ultrapetizione, non rispondendo esso ad alcuna richiesta o doglianza proposta dall'IN in primo o in secondo grado;
era erroneo, inoltre, il riferimento all'art. 1189 c.c. (pagamento al creditore apparente), essendo pacifico tra le parti che la società era la effettiva titolare del diritto alla restituzione, non essendo in discussione la titolarità, ma solo l'esistenza del diritto.
Secondo la ricorrente, gli interessi avrebbero dovuto decorrere su ogni versamento successivo al 19 marzo 1984 e sino alla domanda giudiziale (17 marzo 1992), a far tempo da ogni singolo versamento:
precisa la ricorrente di avere rinunciato alla domanda di retrodatazione degli interessi al di dei singoli versamenti al saldo effettuato nel marzo 1996 essendo già stati corrisposti dall'IN, in forza della sentenza di primo grado, gli interessi sulla sorte capitale con decorrenza successiva al 17 marzo 1992, sul capitale di L. 819.858.094 (pari a L. 318.060.017).
Conclusivamente, in relazione ad atto di precetto notificato il 30 gennaio 1996, ad ordine di bonifico dell'IN e ad attestazione di pagamento dell'Istituto in data 23 febbraio 1996, prodotti contestualmente al ricorso in esame, la società precisa che "il pagamento degli interessi è definitivamente richiesto dalla data del 19 marzo 1984 (data del ricorso in via amministrativa) al 17 marzo 1992 (data di decorrenza degli interessi dichiarata dal PR e confermata dal Tribunale e già corrisposti gli interessi per tale periodo), oltre agli interessi sugli interessi e/o alla rivalutazione monetaria ex art. 1224 2^ comma c.c., come infra negli ulteriori motivi indicato ".
Il motivo è fondato nei sensi delle considerazioni che seguono (fatto salvo, peraltro, quanto sarà detto, a proposito della richiesta di interessi anatocistici, trattando del quarto motivo). Sia il PR che il Tribunale hanno tenuto presente la decisione delle Sezioni unite di questa Corte (sentenza 5 agosto 1994, n. 7269) secondo cui in ipotesi di ripetizione dall'IN di somme indebitamente versate dal datore di lavoro per contributi assicurativi, gli interessi dovuti, ai sensi dell'art.2033 cod. civ., dall'accipiens in buona fede decorrono non già della domanda giudiziale, ma (senza che al riguardo abbia rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991) dalla precedente domanda amministrativa, atteso che questa (costituente anche nel nuovo rito del lavoro una condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria) non può essere considerata una mera richiesta di restituzione - avendo caratteristiche del tutto analoghe dalla domanda giudiziale sia per la certezza del dies a quo sia per l'idoneità a rendere consapevole l'accipiens dell'indebito nel quale versa - e tenuto conto che un'interpretazione restrittiva del termine domanda nel senso tecnicogiuridico di domanda giudiziale determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per i diritti del solvens e quindi dubbi di legittimità costituzionale della citata norma in relazione agli artt.3 e 24 della Costituzione.
A fronte, tuttavia, della pecularità della fattispecie, i giudici di merito hanno ritenuto razionale far decorre gli interessi su tutte le somme da restituire dal momento della domanda giudiziale., essendo stata chiesta dalla società la restituzione di versamenti contributivi relativi al periodo 1981 - 1990, cioè, di contributi che, alla data della domanda amministrativa (1984), in parte, non erano stati ancora versati, sicché, secondo quei giudici, illogico ed antigiuridico sarebbe stato considerare gli indebiti versamenti relativi, produttivi di interessi sin dalla domanda amministrativa di restituzione.
Per tal via, però, non si è considerato da parte dei giudici di merito che il solvens veniva a subire un ingiustificato sacrificio in relazione agli interessi che avrebbero dovuto maturare dal 1981, epoca dei primi versamenti indebiti, alla data della domanda amministrativa (19 marzo 1984): su quei versamenti, a quella data, erano maturati interessi che, secondo la massima delle Sezioni unite, dalla data medesima avrebbero dovuto essere corrisposti al solvens. Una corretta interpretazione dei principi enunciati con la citata sentenza delle Sezioni Unite avrebbe imposto di stabilire che per i versamenti anteriori alle domanda amministrativa gli interessi sui versamenti indebiti avrebbero dovuto essere corrisposti dall'accipiens a decorrere dalla data di tale domanda, mentre sui versamenti successivi, non essendo stati dedotti altri atti di costituzione in mora che possano considerarsi equivalenti (come la domanda in sede amministrativa) alla domanda giudiziale, gli interessi avrebbero dovuto decorrere dalla data di proposizione di quest'ultima, vale a dire, nel caso di specie, della domanda riconvenzionale (17 marzo 1992).
Peraltro, poiché la IA ammette di avere ricevuto parte di tali interessi sulla sorte capitale, in esecuzione della sentenza di primo grado, tali interessi dovranno essere scomputati da quanto dovuto per il titolo appena considerato.
Col secondo motivo, esso pure proposto nei confronti dell'IN, la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1224 - 2033 - 2697 - 2729 c.c. in relazione all'art. 360 cp.c. nn. 3 e 5, omessa, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e si duole della reiezione della domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione, per asserita mancanza di prova, mentre questa Corte aveva stabilito con molteplici pronunce che il maggior danno poteva ritenersi su base presuntiva, tenuto conto del carattere industriale della società, affermato in precedenti giudicati.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, con la sentenza 21 luglio 2001, n. 9965, dopo avere proceduto ad una ricognizione delle precedenti pronunce del giudice di legittimità in terna di danno da svalutazione monetaria e dopo avere dato atto che, a partire dalla sentenza delle Sezioni unite del 5 aprile 1986, n. 2368, è stato ripetutamente affermato che il maggior danno differenziale, rispetto a quello risarcito con gli interessi, derivato dall'indisponibilità della somma nel corso della mora, l'essere riconosciuto sol qualora il creditore deduca e dimostri che il pagamento tempestivo lo avrebbe posto in condizione di evitare in tutto o in parte gli effetti pregiudizievoli che l'inflazione determina per tutti i possessori di danaro. Si è ulteriormente precisato, peraltro, che il ricorso ad elementi presuntivi e a fatti di comune esperienza non esonera il creditore dall'onere di allegazione e prova, essendo tale riferimento consentito solo se connesso a criteri personalizzati che tengano conto della categoria economica cui appartiene il creditore (soggetto esercente attività di impresa, risparmiatore abituale, creditore occasionale, modesto consumatore, ecc.), Soltanto per tale via è concretamente possibile valutare le modalità di utilizzazione del denaro e, in relazione a ciò, gli effetti pregiudizievoli, nel caso concreto, della sua ritardata disponibilità.
Questa Corte, inoltre, in numerose decisione ha ulteriormente precisato che il creditore non può limitarsi ad allegare la propria qualità personale e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma è tenuto a fornire indicazioni in ordine al danno da lui subito come effetto della mancata disponibilità del danaro determinata dall'inadempimento (in via di esempio, sono state prospettate le ipotesi di danno da inattuazione di specifici programmi di investimento, o di acquisto di danaro a condizioni particolarmente vantaggiose, non attuato: Cass. 23 maggio 1989, n. 2472; 4 maggio 1994, n. 4321; 16 novembre 1994, n. 9645; 24 giugno 1995, n. 7159; 2 maggio 1996, n. 4018, 20 giugno 1997, n. 5517, 9 giugno 1999 n. 5678). Vero è che, con altre, pur numerose, pronunce la Corte di cassazione si è orientata nel senso di ritenere sufficiente la prova della qualità personale del creditore per dar ingresso alla presunzione di un impiego tale da sottrarre il capitale agli effetti negativi dell'inflazione (Cass. 17 giugno 1994, n. 5860, 5 aprile 1996, n. 3187; 9 agosto 1996, n. 7235, 23 aprile 1998, n. 4184; 15 gennaio 2000, n. 409; 22 novembre 2000, n. 15059 e, più recentemente, 8 maggio 2001, n. 6420). Tuttavia, con la citata sentenza n.996512001, cui il Collegio ritiene di dover aderire si è rilevato che l'ampliamento, oltre limiti di stretta ragionevolezza, dell'ambito di operatività del notorio e delle nozioni di comune esperienza, al fine di consentire ulteriori presunzioni, significa ridurre l'operatività del generale principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.civ., con pregiudizio delle stesse possibilità di difesa del debitore. Nel caso in esame, non solo la IA si è sottratta all'onere probatorio del danno da inflazione che, come appena illustrato, le faceva carico, ma, come ha posto in luce il Tribunale, si è limitata a richiamare semplicemente gli indici ISTAT senza, peraltro, produrre le relative tabelle) per il periodo anteriore al 16 dicembre 1990, e cioè facendo sostanziale, generico riferimento soltanto al puro e semplice fenomeno inflattivo.
Col terzo motivo di impugnazione, proposto nei confronti dell'IN, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 2033, 1224, 2043, 1211, 2115, 2117 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. - omissione - carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e lamenta che il Tribunale - modificando (al di là dei motivi di appello) la motivazione adottata dal PR (assenza dell'elemento soggettivo) per respingere la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'Istituto di previdenza sociale, il quale, con atto di imperio, aveva illegittimamente obbligato la società IA a pagare i controbiuti agli istituti MA GR e MA SS - abbia fondato la sentenza di rigetto sull'autonomia del rapporto assicurativo con i due istituti, sicché, con riferimento alle relative obbligazioni nulla avrebbe potuto richiedere la società all'IN. Pone in evidenza, in senso contrario, la società ricorrente che l'obbligo era sorto a seguito dell'atto di imperio dell'IN da ricollegarsi all'errore di classificazione dell'Istituto, immediatamente rilevato in ricorso in via gerarchica ed amministrativa, delle cui conseguenze l'Istituto medesimo avrebbe dovuto rispondere.
Il motivo è infondato.
Non appare corretto, infatti, il rilievo del Tribunale secondo cui le obbligazioni contributive nei confronti dei due istituti di previdenza integrativa avevano titolo autonomo, rispetto alle obbligazioni contributive nei confronti dell'assicurazione generale obbligatoria, per cui la società non poteva richiedere all'IN quanto corrisposto a tali Istituti.
Soprattutto, però, deve aggiungersi che la stessa società non ha indicato, come avrebbe dovuto, riportandone in ricorso il contenuto, gli atti con i quali assume di essersi attivata per contrastare la classificazione operata dall'IN in conformità di circolare del Ministero del lavoro del 14 marzo 1985 e in presenza,di forti contrasti giurisprudenziali sul punto (come evidenziato dal PR).
Col quarto motivo, la ricorrente deduce, nei riguardi dell'IN, violazione e falsa interpretazione degli artt. 1282 - 1283 - 1224 - 1284 - 1227 - 2056 - 2114 - 2115 - 2117 c.c. - 112 c.p.c. - omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e sostiene che i giudici di merito avevano omesso di pronunciare sulla domanda, tempestivamente proposta in primo grado e reiterata in appello, di condanna dell'IN alla corresponsione degli interessi anatocistici, al che avrebbe dovuto provvedere la Corte.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura della sentenza di primo grado e del ricorso depositato avanti al PR il 15 maggio 1992 (rinvenibile negli atti) proposto dalla IA in primo grado nei confronti degli Istituti GR e SS e, altresì, di nuovo nei confronti dell'IN con la precisazione, per la parte relativa all'Istituto di previdenza obbligatoria, che si trattava di una reiterazione del precedente identico ricorso, risulta (cfr. in particolare pagg. 3, 39 e 40) che non erano stati domandati con l'atto introduttivo interessi anatocistici, sicché la domanda proposta in appello correttamente è stata considerata nuova.
Nei confronti dell'INPDAI, col quinto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 333 - 334 - 335 - 32 7 - 433 - 436 -442 - c.p.c. - omessa - insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia il tutto in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. e lamenta che il Tribunale abbia omesso di motivare in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale dell'INPDAI prospettata sotto i seguenti profili: come appello incidentale autonomo avrebbe dovuto essere proposto nel termine annuale;
vi era stata violazione dell'art. 431, secondo comma, c.p.c. con riferimento al carattere di novità della domanda;
carenza di interesse ad appellare essendo stata accolta la sola domanda per il capitale proposta in primo grado e non potendo venire in discussione le sanzioni con riferimento agli altri due accertamenti in atti per L. 452.975.538; mancata proposizione di rituale appello incidentale, nella denegata ipotesi fosse stato ammissibile, in quanto, non essendo state ancora riunite le cause al momento del deposito dell'unica memoria, avvenuto materialmente nel fascicolo della causa n. 53491/95 registro generale (pur se essa recava il riferimento anche all'altro numero dei r.g.), permaneva l'incertezza sulla destinazione dell'atto di appello incidentale, sicché lo stesso avrebbe dovuto considerarsi inesistente o comunque inidoneo allo scopo;
unicità della notifica della memoria contenente l'appello incidentale, come corollario dell'errore del Tribunale circa la già avvenuta riunione delle due cause.
Conclusivamente, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile in rito l'appello dell'INPDAI, in luogo della dichiarazione di inammissibilità della domanda originaria per genericità ex art. 414 c.p.c.. Il motivo non merita di essere accolto.
Indipendentemente, infatti, dalla molteplici censure con esso svolte dalla IA, le censure presentano profili di inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare.
In grado di appello, infatti, l'INPDAI aveva chiesto oltre alla conferma della sentenza di primo grado circa l'obbligo della IA di iscrizione all'Istituto ed al pagamento dei contribuiti maturati per complessive L. 75.027.960 (nel che, ovviamente, non era ravvisabile un motivo di impugnazione della decisione, già favorevole del pretore), anche la condanna della società al pagamento di ulteriori somme e delle sanzioni civili: tali domande di riforma della sentenza impugnata sono state respinte dal Tribunale: manca, dunque, una situazione di soccombenza della IA, tale da giustificare il ricorso della stessa società nei confronti dell'INPDAI per sollevare questioni che non erano state decise dal giudice di merito perché ritenute assorbite dall'accoglimento di altra tesi. Col sesto motivo, la società ricorrente ha dedotto, nei confronti di entrambi gli Istituti, violazione efalsa applicazione degli artt.110, 112 c.p.c. - 2033 - 1225 - 1227 - 2043 c.c. - insufficiente e contraddittorietà di motivazione su un punto decisivo della contoversia, il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3) e 5) e si duole che il Tribunale, confermando sul punto la decisione del PR, abbia ritenuto inammissibile per difetto di interesse la domanda della società volta all'accertamento negativo dell'obbligo al pagamento di interessi e sanzioni in relazione agli accertamenti del 1983, 1986, 1990 e all'affermazione, per contro, dell'obbligo di manleva;
l'interesse era, invece, ravvisabile anche a fronte di una potenziale richiesta di controparte;
del pari ammissibile era la domanda di manleva da eventuali pretese dell'INPDAI per sanzioni e interessi.
Il motivo, per la stretta connessione delle censure merita di essere trattato unitamente all'unico motivo di ricorso incidentale con il quale l'INPDAI si duole che il Tribunale abbia ritenuto generica e perciò inammissibile la domanda volta al pagamento dei contributi maturati e maturandi successivamente al 27 ottobre 1983 e delle sanzioni sulle contribuzioni riconosciute dovute. Nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo dell'INPDAI era contenuta esplicita richiesta dei contributi maturandi successivamente: al 27 ottobre 1983 (sino alla domanda giudiziale proposta dall'INPDAI il 19 dicembre 1990) e delle sanzioni civili inoltre vi era richiesta di condanna della IA alle somme di L. 75.027.960 alla data del 27 ottobre 1983, oltre quelle ulteriormente maturate e maturande e alle sanzioni civili nella misura di legge. Non solo dunque le domande erano state esplicitamente articolate ab origine, ma gli importi relativi erano stati provati e quantificati e, dunque, risultavano determinati nel loro ammontare con la produzione dei verbali ispettivi del 26 novembre 1988 e del 23 maggio 1990. Il regime sanzionatorio previdenziale era inoltre caratterizzato dalla automaticità in relazione all'omissione contributiva indipendentemente dall'imputabilità o dalla colpa del soggetto;
comunque le sanzioni civili avrebbero dovuto essere riconosciute sull'importo di L. 75.027.960 liquidato per contributi a favore dell'INPDAI in sentenza.
Entrambi i motivi ora in esame sono infondati.
Ha rilevato, infatti, il giudice di appello che gli stessi concernono domande sulle quali il PR aveva ritenuto di non doversi pronunciare perché, malgrado l'invito formale all'INPDAI a precisare il contenuto delle domande svolte contro la IA, l'INPDAI nulla aveva dedotto in punto di interessi e di sanzioni, sì da far ritenere al primo giudice l'insussistenza della relativa domanda;
sul punto il Tribunale ha ritenuto che la sentenza di primo grado meritasse conferma, senza che l'INPDAI abbia eccepito alcunché su tale argomento, correlato ad una specifica richiesta (di precisare la domanda) successiva al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. (essendosi l'Istituto limitato ad affermare che la richiesta era contenuta nel ricorso medesimo), argomento di per sè sufficiente a sorreggere la pronuncia.
L'Istituto di previdenza, infatti, lungi dal contrastare l'argomentazione che il pretore ha tratto dall'inadempimento di una formalità imposta dallo stesso giudice nell'esercizio dei poteri ordinatori del processo, si è limitato a sostenere che le richieste erano contenute nell'atto introduttivo del giudizio. Dalla statuizione che, per quanto detto, si impone nei confronti dell'INPDAI consegue che neppure sussisteva l'interesse della società ad ottenere una pronuncia negativa, o di obbligo di manleva da parte dell'IN, in ordine all'obbligo della IA di corrispondere interessi o sanzioni, non essendo sufficiente al fine della configurabilità dell'interesse, il semplice timore di una eventuale, futura richiesta da parte dell'INPDAI, trattandosi di prospettazione del tutto ipotetica e inattuale.
Infine, col settimo motivo del ricorso principale, esso pure rivolto nei confronti di entrambi gli Istituti, la società lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 - 92 c.p.c. - con riferimento alle tariffe professionali vigenti ed applicabili ai diritti ed agli onorari - in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - omessa - insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla conferma da parte del Tribunale della compensazione parziale delle spese pronunciata dal PR nei confronti dell'IN e alla determinazione dei diritti e degli onorari e all'integrale compensazione delle spese di appello. Avendo ridotto l'importo di diritti ed onorari indicati nella notula, il PR avrebbe avuto l'obbligo di indicare il criterio di liquidazione o di dimostrare l'avvenuta violazione delle tariffe professionali. La liquidazione era obiettivamente incongrua. Non vi erano motivi per compensare le spese di lite, a fronte di un comportamento colposo dell'IN, tenuto conto anche di precedenti giudicati sulla questione della classificazione della società. La compensazione delle spese di appello era ingiustificata, attesa la totale soccombenza dell'IN e dell'INPDAI; in ogni caso, dall'accoglimento in questa sede del motivo di appello attinente alla decorrenza degli interessi con rivalutazione o anatocismo, avrebbe determinato la completa vittoria della ricorrente, talché si sarebbe imposta la condanna dei due Istituti alla rifusione delle spese secondo notula.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo del ricorso principale: essendo rimessa al giudice di rinvio la determinazione del debito complessivo dell'IN nei confronti della società, spetterà a quel giudice la determinazione anche dello scaglione da applicare per la determinazione di diritti e di onorari. Quanto alla decisione del giudice di appello di compensare in tutto o in parte le spese di lite, si rileva, da un lato, che, salvo il divieto di condannare al pagamento delle spese la parte totalmente vittoriosa, si tratta di esercizio di un potere discrezionale non sindacabile in cassazione, e d'altro lato, che il giudice di rinvio, dovrà provvedere al regolamento delle spese dell'intero processo in relazione all'esito finale e complessivo della lite. Conclusivamente, il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto, mentre deve essere dichiarato assorbito il settimo motivo e debbono essere rigettati gli altri motivi dello stesso ricorso, nonché il ricorso incidentale: la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato il quale si atterrà al seguente principio di diritto: in ipotesi di ripetizione di somme indebitamente versate ad istituto di previdenza obbligatoria per contribuiti assicurativi, gli interessi sulle stesse dovuti, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., dall'accipiens in buona fede decorrono dalla domanda amministrativa, quanto agli interessi sui contributi versati anteriormente ad essa, e dalla domanda giudiziale, quanto ai contributi versati successivamente.
Allo stesso giudice è altresì opportuno demandare il regolamento delle spese di questo giudizio nei rapporti tra la soc. IA e l'IN.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese tra PINPDAI e la società.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il settimo, rigetta gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa le spese tra l'INPDAI e la Società; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese tra ricorrente principale ed IN, alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2002