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Sentenza 26 settembre 2023
Sentenza 26 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2023, n. 39137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39137 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi procosti da: SO NS nato a [...] il [...] NT AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza dei 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avv. Romanazzi deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione L'avv. Sciullo evidenzia la carenza motivazionale della sentenza impugnata ed insiste per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 39137 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA TA Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 24 febbraio 2022, la Corte d'appello di Catanzaro ha parzialmente riformato - limitatamente alla non menzione nel casellario giudiziale - la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari il 20 settembre 2019 che aveva dichiarato la responsabilità penale, in concorso tra loro, di EN AS e SS LF per il reato di lesione personale di cui agli artt. 110, 582, 583 cod. pen. - esclusa la contestata aggravante dell'aver causato deformazione o sfregio permanente al viso - condannandoli alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, ciascuno, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, De CC GI. 2. Avverso l'indicata sentenza ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, entrambi gli imputati. 3. Il ricorso nell'interesse di SS LF affida le proprie censure a sette motivi. 3.1. Il primo motivo contesta l'inosservanza ed errata applicazione di norme penali e processuali e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., artt. 125, comma 2, 129, 192, 533, 605 e 609 cod. proc. pen. e artt. 110, 157, 582 cod. pen. In particolare, la difesa ritiene che il reato risulti prescritto in data 28 febbraio 2022, quattro giorni dopo l'emissione della sentenza impugnata. Si rileva che il processo è stato trattato per iscritto ai sensi dell'art.23 d.I.149/2020 e che, in assenza della notifica del dispositivo del 24 febbraio 2022, il momento conoscitivo dell'esito è avvenuto solo con il deposito della motivazione - il 24 maggio 2022 - dunque quando era trascorso già il termine prescrizionale. 3.2. Con il secondo motivo deduce vizio di legge nonché vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., artt. 125, comma 2, 129, 468, 495, 599, 605 cod. proc. pen. In particolare, si rileva come la Corte d'appello non abbia motivato in merito al rigetto dell'opposizione della difesa degli imputati - ritenuta ingiustificata dal Tribunale - alla rinuncia del pubblico ministero all'escussione dei testi, NE NG TR e La CA TR. La Corte si è soffermata esclusivamente sulla revoca del teste EN GI, senza però entrare nel merito dell'opposizione delle difese e della motivazione del tribunale che ha ritenuto quest'ultima ingiustificata;
laddove a fronte di emergenze poco cristalline il contributo dei predetti testi avrebbe potuto essere dirimente, indi necessario anche al fine di individuare il reale autore del reato. 2 Come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità in caso di rinuncia a un teste il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità dell'audizione del teste già ammesso;
valutazione nel caso di specie non intervenuta. Si ritiene che in entrambi i gradi di giudizio vi sia una completa omissione motivazionale e che il ragionamento logico e giuridico del giudice in relazione all'opposizione proposta dalle difese sui testimoni appare totalmente assente in diritto ed in fatto. 3.3. Il terzo motivo denuncia l'inosservanza ed errata applicazione di norme penali e processuali nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi del'art,606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt.24 e 111 cost., artt.125, comma 2, 129, 468, 495, 599, 605 cod. proc. pen. La difesa ritiene, riguardo alla revoca dell'ordinanza ammissiva della prova con riferimento al teste EN GI, che ci sia stata una lesione del diritto di difesa. Si rileva che la motivazione data dalla Corte d'appello ai riguardo collide con l'istruttoria dibattimentale svolta poiché in data 25 giugno 2019 il pubblico ministero non aveva espresso rinuncia all'escussione di tale teste non presente in udienza ed il 19 luglio 2019 il Tribunale revocava l'ammissione del teste, ma procedeva con l'esame dibattimentale del Dott. Taverna Vincenzo rinviando ad altra udienza l'escussione dei testi della difesa assenti. Dalla motivazione della Corte territoriale emergono i seguenti punti: - dal punto di vista del Tribunale e della Corte di appello i testimoni della difesa erano del tutto superflui, mentre a parere della difesa la contraddittorietà delle testimonianze imponeva la necessità di trovare ulteriori riscontri;
- la Corte d'appello ha ritenuto l'acquisizione della testimonianza del EN incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo, ma la difesa ritiene illogica tale revoca dato che l'ordinanza è pervenuta in anticipo rispetto alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e collide con l'ulteriore rinvio espletato per sentire gli altri testimoni. 3.4. Con il quarto motivo lamenta inosservanza ed errata applicazione delle norme penali nonché vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24 e 111 cost., artt.125, comma 2, 129, 192, 193, 194, 599, 605 cod. proc. pen. e artt.110, 582 cod. pen. In particolare, la difesa ritiene che siano emerse discrasie dall'esame della persona offesa e dalle contraddittorie testimonianze. La persona offesa ha affermato di non conoscere gli imputati e che c'è stata un'aggressione unilaterale da parte del EN e del SS, mentre i testimoni affermano il contrario ovvero che le parti già si conoscessero e che vi sia stata una vera e propria rissa tra tutti i commensali della stessa tavolata. Si contesta che è stata operata una valutazione di attendibilità estremamente frazionata riguardo alle dichiarazioni della parte offesa;
laddove una valutazione ben più rigorosa che 3 avesse tenuto conto delle contraddizioni esistenti rispetto al racconto degli altri testimoni - degradate a mere incongruenze marginali - avrebbe condotto a ben altro esito valutativo. 3.5. Con il quinto motivo deduce vizio di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24 e 111 cost., artt. 125, comma 2, 129, 192, 193, 194, 599, 605 cod. proc. pen. e 47, comma 1, 110, 582, 588 cod. pen. In particolare, la difesa lamenta l'errata contestazione dei fatti così come emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Si ritiene infatti che dalle dichiarazioni rese in dibattimento emerga la configurazione del reato di rissa e non quello di lesioni, difatti la lesione potrebbe essere avvenuta immediatamente dopo la rissa ed in conseguenza di essa. Si riporta giurisprudenza che ribadisce il criterio della probabilità logica che richiede l'accertamento del nesso causale in termini di certezza processuale e si rileva come nella sentenza del Tribunale nonché in quella della Corte d'appello il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sia completamente assente. La difesa ritiene inoltre che il dolo, nel reato di lesione personale - quale indiscussa fattispecie di evento a forma libera - debba abbracciare il fatto tipico in tutti i suoi elementi costitutivi, mentre nel caso di specie si ravvisa assoluta carenza di prova circa la incidenza della condotta dell'imputato SS sulla lesione, e ancor più in ordine alle mai provate condotte in concorso;
da qui l'impossibilità logica di emersione del dolo. 3.6. Il sesto motivo contesta vizio di legge in riferimento agli artt. 24 e 111 cost., artt.125, comma 2, 605 cod. proc. pen., artt. 81, 133 cod. pen. e contraddittorietà o mancanza della motivazione. La difesa ritiene che i parametri normativi di cui all'art.133 cod. pen. non siano presi in considerazione dalla Corte territoriale. In particolare, si evidenzia che SS è una persona incensurata, sicché un unico fatto di reato, per di più confusionario e contraddittorio - ove non emerge assolutamente la sua componente soggettiva né l'intensità del dolo - collide chiaramente con una personalità che può essere definita grave. 3.7. Con il settimo motivo, infine, deduce violazione di legge con riferimento alle statuizioni civili. La difesa rileva la presenza di lacune riguardo alla dinamica dei fatti ed il materiale autore della lesione cagionata alla persona offesa, che rendono impossibile ricostruire l'ipotetico contributo di SS e la sua relativa quantificazione. 4. Il ricorso nell'interesse di EN AS articola le censure in cinque motivi. 4.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 178 comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. 4 La difesa aveva eccepito, già davanti al g.i.p., la mancata notificazione dell'avviso di udienza all'imputato, che si trovava all'estero, rimasto quindi assente all'udienza preliminare. L'irreperibilità dell'imputato a cui si riferisce la Corte d'appello è stata dichiarata durante e per il giudizio di primo grado. La Corte di appello nulla ha invece detto con riferimento al provvedimento del g.i.p., nonostante fosse stato eccepito il difetto di notifica e depositata la stampa che dimostrava l'acquisto del biglietto aereo, prima dell'emissione dell'avviso, con data di andata e ritorno, che attestava che l'imputato era temporaneamente assente dall'Italia per motivi matrimoniali e che di conseguenza non fosse a conoscenza dell'udienza preliminare celebrata a distanza di ben quattro anni dai fatti contestati. 4.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per violazione dell'art.125, comma 3 cod. proc. pen. In particolare, si contesta la mancanza di motivazione - da parte sia del Giudice di primo grado, sia della Corte d'appello - in riferimento all'eccepita nullità dell'udienza preliminare e del provvedimento che ne disponeva il rinvio a giudizio in violazione di legge, negando di fatto all'imputato di partecipare al giudizio. Il g.i.p. si era limitato ad osservare che non ricorressero i presupposti per il rinnovo dell'avviso ritenendo che l'imputato si era volontariamente sottratto alla conoscenza della data di udienza pur essendo a conoscenza del processo. 4.3. Il terzo motivo, ex art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., denuncia l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, la mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art.495, comma 4 cod. proc. pen di cui si lamenta la violazione. Si rilevano palesi contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai testimone e di conseguenza si evidenzia l'importanza dell'assunzione della deposizione del teste del PM e della difesa EN GI. Si rappresenta che il giudice ha revocato l'ammissione del teste assente, senza contraddittorio tra le parti e senza giustificarne la superfluità. La Corte di appello ha ritenuto il comportamento del testimone incompatibile con il principio della ragionevole durata, ma la difesa ritiene che il giudice, prima della decisione di revocare un teste, avrebbe potuto applicare una sanzione e comunque disporre l'accompagnamento coattivo. Il teste revocato era testimone oculare dei fatti accaduti e avrebbe potuto riferire a chiarimento della dinamica degli eventi verificatisi. 4.4. Con il quarto motivo sì contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione di tutto il materiale probatorio, e alle possibili ipotesi alternative. Si ribadisce che non si è tenuto conto delle numerose contraddizioni emerse nel corso dell'istruttoria tra le dichiarazioni rese dalla parte offesa e le dichiarazioni dei testi, definite dalla Corte d'appello attinenti a profili marginali rispetto al fulcro della vicenda. La difesa 5 ritiene che invece non sia stato stabilito con certezza quanto accaduto, soprattutto in relazione al soggetto che ha sferrato il colpo che provocava le lesioni al De CC. 4.5. Con il quinto motivo, infine, deduce violazione di legge in relazione all'art.157 cod. pen. In particolare, la difesa ritiene che, in base alla legge in vigore all'epoca dei fatti, il termine di prescrizione del reato — commesso il 30 agosto 2014 — sia maturato il 28 febbraio 2022, mentre la sentenza di appello è stata depositata il 24 maggio 2022, di conseguenza alla data di emissione e deposito della sentenza la corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del rato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono fondati agli effetti penali: si deve invero rilevare l'illegalità della pena inflitta agii imputati - per le ragioni che verranno di seguito indicate - , con la conseguenza che essendo i ricorsi ammissibili non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Sez. Un., n.23428 del 22/03/2005; Sez. IV, n.31344 dell' 11/06/2013); e nel caso di specie, in base ai combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. è maturato il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo per il reato di lesione volontaria, segnatamente in data 30.2.2022, risalendo la sua consumazione al 30.8.2014, ossia successivamente alla sentenza di primo grado, oltre che a quella di appello, sicché rimangono ferme le statuizioni civili rispetto alle quali — come si dirà nel prosieguo - i ricorsi devono ritersi infondati. Indi, in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 dei 28/05/2009 Rv. 244274), s'impone la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. E' solo il caso di precisare che per il reato di lesioni volontarie, giudicate guaribili nel caso di specie in giorni 30, ossia per un tempo superiore a 20 giorni ma inferiore a 41, a seguito 6 della cd. riforma Cartabia - di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, realizzato in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ed entrato in vigore il 30.12.2022 nella pendenza del ricorso per cassazione in scrutinio, in virtù dell'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto rave), convertito in legge dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, che inserendo nel d.igs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera riforma - non solo si procede solo a querela (profilo questo che non rileva però nel caso di specie essendovi la costituzione di parte civile della persona offesa), ma per esso devono di conseguenza anche ritenersi - di là del difetto di coordinamento rinvenibile non risultando aggiornato il disposto di cui all'art. 4, d. Igs. 28 agosto 2000, n. 27, ponendosi l'accento sul riferimento ai reati perseguibili a querela che nel testo novellato dell'art. 582 cod. pen. si trovano nel primo comma - oramai applicabili le pene del giudice di pace che diventa il giudice competente - anche - per le lesioni superiori a 20 giorni, a condizione che non siano commesse contro persona incapace per età o infermità o un sanitario (o che non si tratti delle lesioni cd. familiari - vedi art. 577 c.p. - o di lesione aggravata ex art. 583, escluso nel caso di specie, o 585 non contestato nel caso di specie). Ed invero, sebbene il citato art. 4 non sia stato modificato e continua a riferirsi ancora al secondo comma dell'art. 582 c.p., che non individua più ipotesi procedibili a querela, bensì le sole ipotesi procedibili d'ufficio, sembra ad ogni modo indubbio che tanto le 'vecchie' quanto le nuove ipotesi di lesioni personali, rese procedibili a querela, siano attratte nella competenza del giudice di pace e, pertanto, soggette alle pene non detentive previste dall'art. 52 dAgs. n. 274/2000 (cfr. Sez. 5 , Sentenza n. 10669 del 31/01/2023, Rv. 284371 - 01). Ne consegue, a fronte di una sopravvenuta lex mitior di carattere non solo processuale, ma anche sostanziale, l'applicabilità dell'art. 2, co. 4 c.p. e, pertanto, delle più miti pene previste dal sistema del giudice di pace anche quando il reato, commesso prima del 30 dicembre 2022, sia giudicato da un giudice diverso. Ne discende che la pena della reclusione applicata nel caso di specie è divenuta illegale a seguito della modifica sopra indicata introdotta dalla riforma Cartabia, e che spetta di conseguenza a questa Corte rilevare tale illegalità. Ed invero, hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01, che spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). Tale potere di ufficio permane anche nel caso - come quello in esame - di illegalità sopravvenuta (cfr. Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111 - 01, come 7 riportata nella pronuncia Miraglia testé indicata che così ne riassume il passaggio che assume rilievo ai fini che occupano, « che, introducendo profili argomentativi di sicuro rilievo, rispetto al tema del bilanciamento di valori ormai sotteso ad ogni riflessione sul giudicato, hanno stabilito che, in tema di successione di leggi nel tempo, la Corte di cassazione, pur in presenza di un ricorso inammissibile, può d'ufficio ritenere applicabile all'imputato il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio, disponendo l'annullamento sul punto della sentenza di merito pronunciata prima della modifica normativa in mitius: ciò perché la finalità rieducativa della pena e il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare, sulla base dei nuovi e più miti parametri edittali, la misura della sanzione precedentemente individuata e non più legalmente conformata>>). 2. I ricorsi vanno, invece, entrambi rigettati in relazione agli effetti civili scaturenti dalla sentenza impugnata. 3. Passando quindi ad esaminare il ricorso nell'interesse di EN AS, verrà innanzitutto esaminata l'eccezione di nullità dì cui al primo motivo che viene ripresa nel secondo (ove la questione è però posta sotto il profilo motivazionale laddove trattandosi appunto di questione processuale ciò che rileva è la sua fondatezza o meno, di là dell'eventuale imprecisione o non correttezza dell'impostazione datane dal giudice di merito). Ebbene, alla stregua degli atti processuali afferenti l'eccezione in argomento, in particolare della stessa intestazione dell'avviso per l'udienza preliminare del 5.2.2018, emerge che l'imputato abbia operato dichiarazione di domicilio presso il luogo dì residenza rispetto alla quale non risultano intervenute comunicazioni modificative successive, sicché tutto ciò che si è poi verificato quanto alla situazione del medesimo che si sarebbe trasferito momentaneamente all'estero per ragioni personali è irrilevante ai fini che occupano, dovendosi ritenere che quindi il giudice abbia correttamente concluso che EN si sia sottratto volontariamente al processo;
laddove peraltro è lo stesso ricorso — bypassando del tutto la circostanza di tale intervenuta dichiarazione di domicilio - a prospettare che il trasferimento all'estero e quindi l'assenza dell'imputato dall'Italia sarebbe stata momentanea (e quindi non tale da integrare gli estremi di una vera e propria irreperibilità), lasciando cioè fermo il domicilio dichiarato rispetto al quale non risultano intervenute modifiche oggetto di formale comunicazione. La Corte ha altresì ritenuto che egli fosse a conoscenza del procedimento, avendo nominato un difensore di fiducia con il quale ha instaurato un effettivo rapporto professionale. Tale ultima circostanza conduce a ritenere che l'imputato, sebbene non abbia ricevuto personalmente la notifica del decreto di citazione a giudizio, fosse comunque consapevole del procedimento e si sia sottratto volontariamente alla notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio. Né valutazioni diverse sembra possano essere giustificate in base agli atti 8 allegati al ricorso (un certificato di matrimonio con una cittadina straniera che dimostra che il matrimonio è avvenuto in Italia e una certificazione di stato di famiglia da cui emerge che la famiglia risiede nel territorio italiano). Sicché rimangono prive di fondatezza le deduzioni svolte coi primi due motivi di ricorso. 3.1. Quanto poi alla questione che attinge la revoca dell'ordinanza ammissiva di alcuni testi — sollevata in entrambi i ricorsi, rispettivamente in quello di SS in relazione sia ai testi NE e La CA che al teste EN GI e in quello di EN limitatamente alla revoca della testimonianza di EN GI - occorre premettere che a fronte di ravvisata superfluità di tali testimonianze, i ricorsi adducono la necessità invece di esse assumendo che avrebbero consentito di dirimere i numerosi aspetti contraddittori emersi nell'istruttoria dibattimentale erroneamente ritenuti marginali dai giudici di merito, oltre che la dinamica del fatto e la stessa riconducibilità di esso agli imputati. Tuttavia è la stessa impostazione delle doglianze nei termini indicati a tradire la genericità degli assunti su cui esse si fondano — al pari di quelle che attingono col quarto motivo la motivazione in punto di ricostruzione del fatto - non indicando esse innanzitutto in che termini avrebbe potuto essere decisiva la semplice esistenza di sbavature o contraddizioni ove già risolte congruamente dal giudice di merito all'interno della congrua ricostruzione offerta — di cui si dirà esaminando il quarto motivo - , sicché in definitiva quelli posti col motivo in scrutinio sono argomenti di per sé inidonei a suffragare la necessità di una prova non assunta. Quanto in particolare al teste EN GI, della cui mancata escussione si duole il ricorso in scrutinio, si deve evidenziare che l'ordinanza di revoca emessa all'udienza del 19.7.2019, alla presenza della difesa, ha adeguatamente motivato sulla revoca del teste ammesso per la sua superfluità non senza evidenziare al contempo come fosse divenuto di fatto impossibile il suo esame stante l'esito infruttuoso delle ricerche disposte (circostanza che di fatto impediva anche la possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo). D'altra parte, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della decisione in questione, ben può essere considerato anche l'atteggiamento tenuto dal teste, di fatto non reperibile (Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020 - deo. 02/03/2020, Vannuzzi, Rv. 278794 che ha affermato che il giudice, ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare una prova testimoniale già ammessa non solo quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti;
non appaia più decisiva ma anche quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo). 3.2. La sentenza impugnata, infine, ha compiuto un adeguato vaglio della credibilità della persona offesa - che è in definitiva ciò che la difesa intende contestare avallando dubbi sulla ricostruzione - ritenuta attendibile nel nucleo saliente della sua deposizione, escludendo che siano emersi elementi da cui ricavare un intento di strumentalizzazione delle accuse mosse agli imputati, mentre le contraddizioni che la difesa ha evidenziato sono state spiegate 9 sufficientemente con il riferimento al forte turbamento emotivo subito dalla persona offesa in conseguenza del trauma subito. Tutto ciò senza considerare che oggetto di contestazione è reato di lesione volontaria che non è messa in discussione nella sua materialità - come accertata peraltro alla stregua di documenti medici - prospettando piuttosto il ricorso la possibilità che essa non sia riferibile specificamente all'imputato laddove il reato è ascritto allo stesso in concorso con il SS e le sentenze di merito, in particolare quella di primo grado, richiamata da quella di appello, ha specificato anche il ruolo svolto dal ricorrente (che ebbe a dare anche un contributo materiale sferrando un altro colpo ai danni della persona offesa); né potrebbe assumere rilievo l'eventuale partecipazione al fatto di altri soggetti al punto che dovesse parlarsi di una vera e propria rissa secondo le prospettazioni difensive - ipotesi in ogni caso esclusa dai giudici di merito che hanno riferito la condotta esclusivamente agli odierni imputati, in concorso tra loro, alla stregua della compiuta ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di primo e secondo grado - dal momento che appunto la lesione è certa ed è stata comunque con certezza imputata ai soli ricorrenti (al EN è in particolare imputato, materialmente, il secondo colpo, intervenuto, dopo il primo sferrato da SS, allorquando la vittima, che aveva cercato di allontanarsi dal locale proprio per evitare di ricevere altri pugni, veniva inseguita da entrambi gli imputati - circostanza questa avvalorata dalla deposizione del teste RE - e trattenuta per un braccio;
così, in particolare, nella sentenza di primo grado richiamata da quella di appello); laddove il ricorso si limita, da altro punto di vista, a ipotizzare apoditticamente e senza un benché minimo appiglio processuale, addirittura che nel breve lasso di tempo intercorso tra la data del presunto fatto e quella della denuncia (intervenuta il 2.9.14) la persona offesa potrebbe essere stata colpita in un'altra occasione e quindi da altro soggetto. D'altra parte, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali ( Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 dei 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260 ); di talché l'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sussistenza del reato, deve fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901). 10 Sicché quanto dedotto con il quarto motivo presenta proprio profili di inammissibilità. 3.3. Il quinto motivo ha trovato accoglimento con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di SS LF è anch'esso nel suo complesso infondato agli effetti civili. 4.1. Quanto al secondo motivo (il primo ha trovato accoglimento con la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione), va premesso che in tema di diritto alla prova, ove alla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020 Rv. 279674 - 01). Nel caso di specie, come già detto esaminando il terzo motivo proposto nell'interesse di EN, la revoca dei testimoni dell'accusa è intervenuta con ordinanza motivata;
in particolare quanto ai testi NE e La CA il tribunale aveva anche precisato che i predetti in qualità di verbalizzanti si erano limitati a raccogliere la denuncia della persona offesa, in tal modo intendendo sottolineare la effettiva, totale, inutilità della loro escussione. 4.2. In ordine al terzo motivo, relativo alla revoca della testimonianza di EN GI, si rinvia a quanto illustrato in relazione alla posizione di EN AS (punto 3.1.). 4.3. Quanto al quarto e al quinto motivo, devono innanzitutto richiamarsi tutti gli argomenti già svolti al punto 3.2. del presente 'considerato' in ordine alle censure, in parte speculari, sollevate nel ricorso del EN circa l'attendibilità della persona offesa, la dinamica del fatto e le possibili ipotesi alternative. Si deve anche precisare che secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte, con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. peri, concorrono, con riguardo al solo corrissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, "reato complesso" (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 30215 del 07/04/2016 Rv. 267224 - 01), sicché quanto si deduce in ordine all'addotto coinvolgimento nel fatto anche di altre persone rimane del tutto irrilevante da tale punto di vista, dal momento che ciò che viene ascritto a SS, in concorso con EN, è appunto il reato di lesione volontaria, che la congrua ricostruzione svolta dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado ha in termini di certezza attribuito anche all'azione del ricorrente, escludendo, in buona sostanza, per altro verso, anche la stessa ipotesi della rissa evidenziando, tra l'altro, come in realtà l'unico ad avere subito delle 11 conseguenze lesive fu la persona offesa mentre gli imputati non riportarono neppure un graffio;
né la generica prospettazione, sulla base di assunte diverse emergenze processuali genericamente indicate, di una diversa dinamica dell'accaduto che implicherebbe quanto meno un dubbio sul contributo offerto dal ricorrente e sull'elemento soggettivo al medesimo riferibile potrebbe assumere valore decisivo ai fini di una diversa valutazione, non essendo essa idonea, per come impostata, né a screditare l'attendibilità della persona offesa né la versione dalla medesima resa — che individua proprio nel SS colui che ebbe a tirarle il primo pugno in faccia - ; versione che è stata saggiata dai giudici di merito con adeguata e logica motivazione che ha tra l'altro messo in evidenza come il nucleo essenziale della vicenda descritto dal denunciate abbia trovato riscontro nelle deposizioni di altri testimoni in particolare di quelli che ebbero a soccorrere la persona offesa giacente a terra sanguinante dopo essere stata inseguita da entrambi gli imputati. Nella sentenza di primo grado si dà altresì atto della ragione per la quale la persona offesa decise di sporgere denuncia-querela nei confronti degli imputati solo dopo due giorni dall'accaduto rappresentando, congruamente, come la stessa avesse sulle prime pensato di poter curare a casa gli ematomi e di essersi poi resa conto della gravità della lesione solo in un secondo momento che veniva infatti diagnosticata quale frattura allo zigomo;
sicché anche sotto tale profilo vi è stata già congrua risposta da parte dei giudici di merito, 4.4. Il sesto motivo sulla pena rimane ovviamente assorbito nella declaratoria di prescrizione del reato. 45Del tutto generico infine è il settimo motivo che si appunta sulle statuizioni civili;
in ogni caso rispetto ad esso non possono che valere tutti gli argomenti già spesi in relazione al quarto e quinto motivo che ruotano appunto intorno al contributo del SS. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. I ricorsi vanno invece rigettati agli effetti civili. Consegue altresì la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 2.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.500, oltre accessori di legge. Così deciso il 20/6/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avv. Romanazzi deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione L'avv. Sciullo evidenzia la carenza motivazionale della sentenza impugnata ed insiste per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 39137 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA TA Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 24 febbraio 2022, la Corte d'appello di Catanzaro ha parzialmente riformato - limitatamente alla non menzione nel casellario giudiziale - la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari il 20 settembre 2019 che aveva dichiarato la responsabilità penale, in concorso tra loro, di EN AS e SS LF per il reato di lesione personale di cui agli artt. 110, 582, 583 cod. pen. - esclusa la contestata aggravante dell'aver causato deformazione o sfregio permanente al viso - condannandoli alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, ciascuno, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, De CC GI. 2. Avverso l'indicata sentenza ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, entrambi gli imputati. 3. Il ricorso nell'interesse di SS LF affida le proprie censure a sette motivi. 3.1. Il primo motivo contesta l'inosservanza ed errata applicazione di norme penali e processuali e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., artt. 125, comma 2, 129, 192, 533, 605 e 609 cod. proc. pen. e artt. 110, 157, 582 cod. pen. In particolare, la difesa ritiene che il reato risulti prescritto in data 28 febbraio 2022, quattro giorni dopo l'emissione della sentenza impugnata. Si rileva che il processo è stato trattato per iscritto ai sensi dell'art.23 d.I.149/2020 e che, in assenza della notifica del dispositivo del 24 febbraio 2022, il momento conoscitivo dell'esito è avvenuto solo con il deposito della motivazione - il 24 maggio 2022 - dunque quando era trascorso già il termine prescrizionale. 3.2. Con il secondo motivo deduce vizio di legge nonché vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., artt. 125, comma 2, 129, 468, 495, 599, 605 cod. proc. pen. In particolare, si rileva come la Corte d'appello non abbia motivato in merito al rigetto dell'opposizione della difesa degli imputati - ritenuta ingiustificata dal Tribunale - alla rinuncia del pubblico ministero all'escussione dei testi, NE NG TR e La CA TR. La Corte si è soffermata esclusivamente sulla revoca del teste EN GI, senza però entrare nel merito dell'opposizione delle difese e della motivazione del tribunale che ha ritenuto quest'ultima ingiustificata;
laddove a fronte di emergenze poco cristalline il contributo dei predetti testi avrebbe potuto essere dirimente, indi necessario anche al fine di individuare il reale autore del reato. 2 Come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità in caso di rinuncia a un teste il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità dell'audizione del teste già ammesso;
valutazione nel caso di specie non intervenuta. Si ritiene che in entrambi i gradi di giudizio vi sia una completa omissione motivazionale e che il ragionamento logico e giuridico del giudice in relazione all'opposizione proposta dalle difese sui testimoni appare totalmente assente in diritto ed in fatto. 3.3. Il terzo motivo denuncia l'inosservanza ed errata applicazione di norme penali e processuali nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi del'art,606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt.24 e 111 cost., artt.125, comma 2, 129, 468, 495, 599, 605 cod. proc. pen. La difesa ritiene, riguardo alla revoca dell'ordinanza ammissiva della prova con riferimento al teste EN GI, che ci sia stata una lesione del diritto di difesa. Si rileva che la motivazione data dalla Corte d'appello ai riguardo collide con l'istruttoria dibattimentale svolta poiché in data 25 giugno 2019 il pubblico ministero non aveva espresso rinuncia all'escussione di tale teste non presente in udienza ed il 19 luglio 2019 il Tribunale revocava l'ammissione del teste, ma procedeva con l'esame dibattimentale del Dott. Taverna Vincenzo rinviando ad altra udienza l'escussione dei testi della difesa assenti. Dalla motivazione della Corte territoriale emergono i seguenti punti: - dal punto di vista del Tribunale e della Corte di appello i testimoni della difesa erano del tutto superflui, mentre a parere della difesa la contraddittorietà delle testimonianze imponeva la necessità di trovare ulteriori riscontri;
- la Corte d'appello ha ritenuto l'acquisizione della testimonianza del EN incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo, ma la difesa ritiene illogica tale revoca dato che l'ordinanza è pervenuta in anticipo rispetto alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e collide con l'ulteriore rinvio espletato per sentire gli altri testimoni. 3.4. Con il quarto motivo lamenta inosservanza ed errata applicazione delle norme penali nonché vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24 e 111 cost., artt.125, comma 2, 129, 192, 193, 194, 599, 605 cod. proc. pen. e artt.110, 582 cod. pen. In particolare, la difesa ritiene che siano emerse discrasie dall'esame della persona offesa e dalle contraddittorie testimonianze. La persona offesa ha affermato di non conoscere gli imputati e che c'è stata un'aggressione unilaterale da parte del EN e del SS, mentre i testimoni affermano il contrario ovvero che le parti già si conoscessero e che vi sia stata una vera e propria rissa tra tutti i commensali della stessa tavolata. Si contesta che è stata operata una valutazione di attendibilità estremamente frazionata riguardo alle dichiarazioni della parte offesa;
laddove una valutazione ben più rigorosa che 3 avesse tenuto conto delle contraddizioni esistenti rispetto al racconto degli altri testimoni - degradate a mere incongruenze marginali - avrebbe condotto a ben altro esito valutativo. 3.5. Con il quinto motivo deduce vizio di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24 e 111 cost., artt. 125, comma 2, 129, 192, 193, 194, 599, 605 cod. proc. pen. e 47, comma 1, 110, 582, 588 cod. pen. In particolare, la difesa lamenta l'errata contestazione dei fatti così come emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Si ritiene infatti che dalle dichiarazioni rese in dibattimento emerga la configurazione del reato di rissa e non quello di lesioni, difatti la lesione potrebbe essere avvenuta immediatamente dopo la rissa ed in conseguenza di essa. Si riporta giurisprudenza che ribadisce il criterio della probabilità logica che richiede l'accertamento del nesso causale in termini di certezza processuale e si rileva come nella sentenza del Tribunale nonché in quella della Corte d'appello il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sia completamente assente. La difesa ritiene inoltre che il dolo, nel reato di lesione personale - quale indiscussa fattispecie di evento a forma libera - debba abbracciare il fatto tipico in tutti i suoi elementi costitutivi, mentre nel caso di specie si ravvisa assoluta carenza di prova circa la incidenza della condotta dell'imputato SS sulla lesione, e ancor più in ordine alle mai provate condotte in concorso;
da qui l'impossibilità logica di emersione del dolo. 3.6. Il sesto motivo contesta vizio di legge in riferimento agli artt. 24 e 111 cost., artt.125, comma 2, 605 cod. proc. pen., artt. 81, 133 cod. pen. e contraddittorietà o mancanza della motivazione. La difesa ritiene che i parametri normativi di cui all'art.133 cod. pen. non siano presi in considerazione dalla Corte territoriale. In particolare, si evidenzia che SS è una persona incensurata, sicché un unico fatto di reato, per di più confusionario e contraddittorio - ove non emerge assolutamente la sua componente soggettiva né l'intensità del dolo - collide chiaramente con una personalità che può essere definita grave. 3.7. Con il settimo motivo, infine, deduce violazione di legge con riferimento alle statuizioni civili. La difesa rileva la presenza di lacune riguardo alla dinamica dei fatti ed il materiale autore della lesione cagionata alla persona offesa, che rendono impossibile ricostruire l'ipotetico contributo di SS e la sua relativa quantificazione. 4. Il ricorso nell'interesse di EN AS articola le censure in cinque motivi. 4.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 178 comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. 4 La difesa aveva eccepito, già davanti al g.i.p., la mancata notificazione dell'avviso di udienza all'imputato, che si trovava all'estero, rimasto quindi assente all'udienza preliminare. L'irreperibilità dell'imputato a cui si riferisce la Corte d'appello è stata dichiarata durante e per il giudizio di primo grado. La Corte di appello nulla ha invece detto con riferimento al provvedimento del g.i.p., nonostante fosse stato eccepito il difetto di notifica e depositata la stampa che dimostrava l'acquisto del biglietto aereo, prima dell'emissione dell'avviso, con data di andata e ritorno, che attestava che l'imputato era temporaneamente assente dall'Italia per motivi matrimoniali e che di conseguenza non fosse a conoscenza dell'udienza preliminare celebrata a distanza di ben quattro anni dai fatti contestati. 4.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per violazione dell'art.125, comma 3 cod. proc. pen. In particolare, si contesta la mancanza di motivazione - da parte sia del Giudice di primo grado, sia della Corte d'appello - in riferimento all'eccepita nullità dell'udienza preliminare e del provvedimento che ne disponeva il rinvio a giudizio in violazione di legge, negando di fatto all'imputato di partecipare al giudizio. Il g.i.p. si era limitato ad osservare che non ricorressero i presupposti per il rinnovo dell'avviso ritenendo che l'imputato si era volontariamente sottratto alla conoscenza della data di udienza pur essendo a conoscenza del processo. 4.3. Il terzo motivo, ex art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., denuncia l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, la mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art.495, comma 4 cod. proc. pen di cui si lamenta la violazione. Si rilevano palesi contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai testimone e di conseguenza si evidenzia l'importanza dell'assunzione della deposizione del teste del PM e della difesa EN GI. Si rappresenta che il giudice ha revocato l'ammissione del teste assente, senza contraddittorio tra le parti e senza giustificarne la superfluità. La Corte di appello ha ritenuto il comportamento del testimone incompatibile con il principio della ragionevole durata, ma la difesa ritiene che il giudice, prima della decisione di revocare un teste, avrebbe potuto applicare una sanzione e comunque disporre l'accompagnamento coattivo. Il teste revocato era testimone oculare dei fatti accaduti e avrebbe potuto riferire a chiarimento della dinamica degli eventi verificatisi. 4.4. Con il quarto motivo sì contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione di tutto il materiale probatorio, e alle possibili ipotesi alternative. Si ribadisce che non si è tenuto conto delle numerose contraddizioni emerse nel corso dell'istruttoria tra le dichiarazioni rese dalla parte offesa e le dichiarazioni dei testi, definite dalla Corte d'appello attinenti a profili marginali rispetto al fulcro della vicenda. La difesa 5 ritiene che invece non sia stato stabilito con certezza quanto accaduto, soprattutto in relazione al soggetto che ha sferrato il colpo che provocava le lesioni al De CC. 4.5. Con il quinto motivo, infine, deduce violazione di legge in relazione all'art.157 cod. pen. In particolare, la difesa ritiene che, in base alla legge in vigore all'epoca dei fatti, il termine di prescrizione del reato — commesso il 30 agosto 2014 — sia maturato il 28 febbraio 2022, mentre la sentenza di appello è stata depositata il 24 maggio 2022, di conseguenza alla data di emissione e deposito della sentenza la corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del rato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono fondati agli effetti penali: si deve invero rilevare l'illegalità della pena inflitta agii imputati - per le ragioni che verranno di seguito indicate - , con la conseguenza che essendo i ricorsi ammissibili non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Sez. Un., n.23428 del 22/03/2005; Sez. IV, n.31344 dell' 11/06/2013); e nel caso di specie, in base ai combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. è maturato il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo per il reato di lesione volontaria, segnatamente in data 30.2.2022, risalendo la sua consumazione al 30.8.2014, ossia successivamente alla sentenza di primo grado, oltre che a quella di appello, sicché rimangono ferme le statuizioni civili rispetto alle quali — come si dirà nel prosieguo - i ricorsi devono ritersi infondati. Indi, in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 dei 28/05/2009 Rv. 244274), s'impone la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. E' solo il caso di precisare che per il reato di lesioni volontarie, giudicate guaribili nel caso di specie in giorni 30, ossia per un tempo superiore a 20 giorni ma inferiore a 41, a seguito 6 della cd. riforma Cartabia - di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, realizzato in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ed entrato in vigore il 30.12.2022 nella pendenza del ricorso per cassazione in scrutinio, in virtù dell'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto rave), convertito in legge dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, che inserendo nel d.igs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera riforma - non solo si procede solo a querela (profilo questo che non rileva però nel caso di specie essendovi la costituzione di parte civile della persona offesa), ma per esso devono di conseguenza anche ritenersi - di là del difetto di coordinamento rinvenibile non risultando aggiornato il disposto di cui all'art. 4, d. Igs. 28 agosto 2000, n. 27, ponendosi l'accento sul riferimento ai reati perseguibili a querela che nel testo novellato dell'art. 582 cod. pen. si trovano nel primo comma - oramai applicabili le pene del giudice di pace che diventa il giudice competente - anche - per le lesioni superiori a 20 giorni, a condizione che non siano commesse contro persona incapace per età o infermità o un sanitario (o che non si tratti delle lesioni cd. familiari - vedi art. 577 c.p. - o di lesione aggravata ex art. 583, escluso nel caso di specie, o 585 non contestato nel caso di specie). Ed invero, sebbene il citato art. 4 non sia stato modificato e continua a riferirsi ancora al secondo comma dell'art. 582 c.p., che non individua più ipotesi procedibili a querela, bensì le sole ipotesi procedibili d'ufficio, sembra ad ogni modo indubbio che tanto le 'vecchie' quanto le nuove ipotesi di lesioni personali, rese procedibili a querela, siano attratte nella competenza del giudice di pace e, pertanto, soggette alle pene non detentive previste dall'art. 52 dAgs. n. 274/2000 (cfr. Sez. 5 , Sentenza n. 10669 del 31/01/2023, Rv. 284371 - 01). Ne consegue, a fronte di una sopravvenuta lex mitior di carattere non solo processuale, ma anche sostanziale, l'applicabilità dell'art. 2, co. 4 c.p. e, pertanto, delle più miti pene previste dal sistema del giudice di pace anche quando il reato, commesso prima del 30 dicembre 2022, sia giudicato da un giudice diverso. Ne discende che la pena della reclusione applicata nel caso di specie è divenuta illegale a seguito della modifica sopra indicata introdotta dalla riforma Cartabia, e che spetta di conseguenza a questa Corte rilevare tale illegalità. Ed invero, hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01, che spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). Tale potere di ufficio permane anche nel caso - come quello in esame - di illegalità sopravvenuta (cfr. Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111 - 01, come 7 riportata nella pronuncia Miraglia testé indicata che così ne riassume il passaggio che assume rilievo ai fini che occupano, « che, introducendo profili argomentativi di sicuro rilievo, rispetto al tema del bilanciamento di valori ormai sotteso ad ogni riflessione sul giudicato, hanno stabilito che, in tema di successione di leggi nel tempo, la Corte di cassazione, pur in presenza di un ricorso inammissibile, può d'ufficio ritenere applicabile all'imputato il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio, disponendo l'annullamento sul punto della sentenza di merito pronunciata prima della modifica normativa in mitius: ciò perché la finalità rieducativa della pena e il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare, sulla base dei nuovi e più miti parametri edittali, la misura della sanzione precedentemente individuata e non più legalmente conformata>>). 2. I ricorsi vanno, invece, entrambi rigettati in relazione agli effetti civili scaturenti dalla sentenza impugnata. 3. Passando quindi ad esaminare il ricorso nell'interesse di EN AS, verrà innanzitutto esaminata l'eccezione di nullità dì cui al primo motivo che viene ripresa nel secondo (ove la questione è però posta sotto il profilo motivazionale laddove trattandosi appunto di questione processuale ciò che rileva è la sua fondatezza o meno, di là dell'eventuale imprecisione o non correttezza dell'impostazione datane dal giudice di merito). Ebbene, alla stregua degli atti processuali afferenti l'eccezione in argomento, in particolare della stessa intestazione dell'avviso per l'udienza preliminare del 5.2.2018, emerge che l'imputato abbia operato dichiarazione di domicilio presso il luogo dì residenza rispetto alla quale non risultano intervenute comunicazioni modificative successive, sicché tutto ciò che si è poi verificato quanto alla situazione del medesimo che si sarebbe trasferito momentaneamente all'estero per ragioni personali è irrilevante ai fini che occupano, dovendosi ritenere che quindi il giudice abbia correttamente concluso che EN si sia sottratto volontariamente al processo;
laddove peraltro è lo stesso ricorso — bypassando del tutto la circostanza di tale intervenuta dichiarazione di domicilio - a prospettare che il trasferimento all'estero e quindi l'assenza dell'imputato dall'Italia sarebbe stata momentanea (e quindi non tale da integrare gli estremi di una vera e propria irreperibilità), lasciando cioè fermo il domicilio dichiarato rispetto al quale non risultano intervenute modifiche oggetto di formale comunicazione. La Corte ha altresì ritenuto che egli fosse a conoscenza del procedimento, avendo nominato un difensore di fiducia con il quale ha instaurato un effettivo rapporto professionale. Tale ultima circostanza conduce a ritenere che l'imputato, sebbene non abbia ricevuto personalmente la notifica del decreto di citazione a giudizio, fosse comunque consapevole del procedimento e si sia sottratto volontariamente alla notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio. Né valutazioni diverse sembra possano essere giustificate in base agli atti 8 allegati al ricorso (un certificato di matrimonio con una cittadina straniera che dimostra che il matrimonio è avvenuto in Italia e una certificazione di stato di famiglia da cui emerge che la famiglia risiede nel territorio italiano). Sicché rimangono prive di fondatezza le deduzioni svolte coi primi due motivi di ricorso. 3.1. Quanto poi alla questione che attinge la revoca dell'ordinanza ammissiva di alcuni testi — sollevata in entrambi i ricorsi, rispettivamente in quello di SS in relazione sia ai testi NE e La CA che al teste EN GI e in quello di EN limitatamente alla revoca della testimonianza di EN GI - occorre premettere che a fronte di ravvisata superfluità di tali testimonianze, i ricorsi adducono la necessità invece di esse assumendo che avrebbero consentito di dirimere i numerosi aspetti contraddittori emersi nell'istruttoria dibattimentale erroneamente ritenuti marginali dai giudici di merito, oltre che la dinamica del fatto e la stessa riconducibilità di esso agli imputati. Tuttavia è la stessa impostazione delle doglianze nei termini indicati a tradire la genericità degli assunti su cui esse si fondano — al pari di quelle che attingono col quarto motivo la motivazione in punto di ricostruzione del fatto - non indicando esse innanzitutto in che termini avrebbe potuto essere decisiva la semplice esistenza di sbavature o contraddizioni ove già risolte congruamente dal giudice di merito all'interno della congrua ricostruzione offerta — di cui si dirà esaminando il quarto motivo - , sicché in definitiva quelli posti col motivo in scrutinio sono argomenti di per sé inidonei a suffragare la necessità di una prova non assunta. Quanto in particolare al teste EN GI, della cui mancata escussione si duole il ricorso in scrutinio, si deve evidenziare che l'ordinanza di revoca emessa all'udienza del 19.7.2019, alla presenza della difesa, ha adeguatamente motivato sulla revoca del teste ammesso per la sua superfluità non senza evidenziare al contempo come fosse divenuto di fatto impossibile il suo esame stante l'esito infruttuoso delle ricerche disposte (circostanza che di fatto impediva anche la possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo). D'altra parte, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della decisione in questione, ben può essere considerato anche l'atteggiamento tenuto dal teste, di fatto non reperibile (Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020 - deo. 02/03/2020, Vannuzzi, Rv. 278794 che ha affermato che il giudice, ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare una prova testimoniale già ammessa non solo quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti;
non appaia più decisiva ma anche quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo). 3.2. La sentenza impugnata, infine, ha compiuto un adeguato vaglio della credibilità della persona offesa - che è in definitiva ciò che la difesa intende contestare avallando dubbi sulla ricostruzione - ritenuta attendibile nel nucleo saliente della sua deposizione, escludendo che siano emersi elementi da cui ricavare un intento di strumentalizzazione delle accuse mosse agli imputati, mentre le contraddizioni che la difesa ha evidenziato sono state spiegate 9 sufficientemente con il riferimento al forte turbamento emotivo subito dalla persona offesa in conseguenza del trauma subito. Tutto ciò senza considerare che oggetto di contestazione è reato di lesione volontaria che non è messa in discussione nella sua materialità - come accertata peraltro alla stregua di documenti medici - prospettando piuttosto il ricorso la possibilità che essa non sia riferibile specificamente all'imputato laddove il reato è ascritto allo stesso in concorso con il SS e le sentenze di merito, in particolare quella di primo grado, richiamata da quella di appello, ha specificato anche il ruolo svolto dal ricorrente (che ebbe a dare anche un contributo materiale sferrando un altro colpo ai danni della persona offesa); né potrebbe assumere rilievo l'eventuale partecipazione al fatto di altri soggetti al punto che dovesse parlarsi di una vera e propria rissa secondo le prospettazioni difensive - ipotesi in ogni caso esclusa dai giudici di merito che hanno riferito la condotta esclusivamente agli odierni imputati, in concorso tra loro, alla stregua della compiuta ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di primo e secondo grado - dal momento che appunto la lesione è certa ed è stata comunque con certezza imputata ai soli ricorrenti (al EN è in particolare imputato, materialmente, il secondo colpo, intervenuto, dopo il primo sferrato da SS, allorquando la vittima, che aveva cercato di allontanarsi dal locale proprio per evitare di ricevere altri pugni, veniva inseguita da entrambi gli imputati - circostanza questa avvalorata dalla deposizione del teste RE - e trattenuta per un braccio;
così, in particolare, nella sentenza di primo grado richiamata da quella di appello); laddove il ricorso si limita, da altro punto di vista, a ipotizzare apoditticamente e senza un benché minimo appiglio processuale, addirittura che nel breve lasso di tempo intercorso tra la data del presunto fatto e quella della denuncia (intervenuta il 2.9.14) la persona offesa potrebbe essere stata colpita in un'altra occasione e quindi da altro soggetto. D'altra parte, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali ( Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 dei 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260 ); di talché l'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sussistenza del reato, deve fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901). 10 Sicché quanto dedotto con il quarto motivo presenta proprio profili di inammissibilità. 3.3. Il quinto motivo ha trovato accoglimento con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di SS LF è anch'esso nel suo complesso infondato agli effetti civili. 4.1. Quanto al secondo motivo (il primo ha trovato accoglimento con la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione), va premesso che in tema di diritto alla prova, ove alla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020 Rv. 279674 - 01). Nel caso di specie, come già detto esaminando il terzo motivo proposto nell'interesse di EN, la revoca dei testimoni dell'accusa è intervenuta con ordinanza motivata;
in particolare quanto ai testi NE e La CA il tribunale aveva anche precisato che i predetti in qualità di verbalizzanti si erano limitati a raccogliere la denuncia della persona offesa, in tal modo intendendo sottolineare la effettiva, totale, inutilità della loro escussione. 4.2. In ordine al terzo motivo, relativo alla revoca della testimonianza di EN GI, si rinvia a quanto illustrato in relazione alla posizione di EN AS (punto 3.1.). 4.3. Quanto al quarto e al quinto motivo, devono innanzitutto richiamarsi tutti gli argomenti già svolti al punto 3.2. del presente 'considerato' in ordine alle censure, in parte speculari, sollevate nel ricorso del EN circa l'attendibilità della persona offesa, la dinamica del fatto e le possibili ipotesi alternative. Si deve anche precisare che secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte, con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. peri, concorrono, con riguardo al solo corrissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, "reato complesso" (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 30215 del 07/04/2016 Rv. 267224 - 01), sicché quanto si deduce in ordine all'addotto coinvolgimento nel fatto anche di altre persone rimane del tutto irrilevante da tale punto di vista, dal momento che ciò che viene ascritto a SS, in concorso con EN, è appunto il reato di lesione volontaria, che la congrua ricostruzione svolta dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado ha in termini di certezza attribuito anche all'azione del ricorrente, escludendo, in buona sostanza, per altro verso, anche la stessa ipotesi della rissa evidenziando, tra l'altro, come in realtà l'unico ad avere subito delle 11 conseguenze lesive fu la persona offesa mentre gli imputati non riportarono neppure un graffio;
né la generica prospettazione, sulla base di assunte diverse emergenze processuali genericamente indicate, di una diversa dinamica dell'accaduto che implicherebbe quanto meno un dubbio sul contributo offerto dal ricorrente e sull'elemento soggettivo al medesimo riferibile potrebbe assumere valore decisivo ai fini di una diversa valutazione, non essendo essa idonea, per come impostata, né a screditare l'attendibilità della persona offesa né la versione dalla medesima resa — che individua proprio nel SS colui che ebbe a tirarle il primo pugno in faccia - ; versione che è stata saggiata dai giudici di merito con adeguata e logica motivazione che ha tra l'altro messo in evidenza come il nucleo essenziale della vicenda descritto dal denunciate abbia trovato riscontro nelle deposizioni di altri testimoni in particolare di quelli che ebbero a soccorrere la persona offesa giacente a terra sanguinante dopo essere stata inseguita da entrambi gli imputati. Nella sentenza di primo grado si dà altresì atto della ragione per la quale la persona offesa decise di sporgere denuncia-querela nei confronti degli imputati solo dopo due giorni dall'accaduto rappresentando, congruamente, come la stessa avesse sulle prime pensato di poter curare a casa gli ematomi e di essersi poi resa conto della gravità della lesione solo in un secondo momento che veniva infatti diagnosticata quale frattura allo zigomo;
sicché anche sotto tale profilo vi è stata già congrua risposta da parte dei giudici di merito, 4.4. Il sesto motivo sulla pena rimane ovviamente assorbito nella declaratoria di prescrizione del reato. 45Del tutto generico infine è il settimo motivo che si appunta sulle statuizioni civili;
in ogni caso rispetto ad esso non possono che valere tutti gli argomenti già spesi in relazione al quarto e quinto motivo che ruotano appunto intorno al contributo del SS. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. I ricorsi vanno invece rigettati agli effetti civili. Consegue altresì la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 2.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.500, oltre accessori di legge. Così deciso il 20/6/2023.