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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/11/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1539/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1539/2023, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso da sè medesimo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLANTE contro
(P.I.: ) e per essa la terza intervenuta Controparte_1 P.IVA_1
(P.I.: , rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Controparte_2 P.IVA_2
Torino Rodriguez, elettivamente domiciliata come in atti.
(C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da rispettive note di precisazione delle conclusioni.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con citazione del settembre 2022, in qualità di proprietario di un autovettura Parte_1
Fiat 16, convenne in giudizio – quale proprietaria di una Fiat Panda – e la Parte_2
– quale assicuratrice per la RCA della vettura da ultimo Controparte_1 citata - chiedendone la condanna, nelle rispettive qualità, a risarcirgli i danni subiti dalla propria automobile, in occasione di un sinistro stradale che l'attore dedusse essere avvenuto a Francavilla al
Mare, in Viale Michetti, alle ore 21.00 circa dell'1.7.22, allorquando la vettura condotta dalla Pt_2
– immettendosi contromano sulla citata via – aveva urtato, con lo spigolo anteriore sinistro, la parte centrale anteriore del veicolo dell'esponente.
2. La rimase contumace nel giudizio, in cui intervenne ex art. 105 c.p.c. la Pt_2 [...]
– quale mandataria della – la Controparte_2 Controparte_1 quale eccepì, da un lato, la improcedibilità della domanda del per non avere questi messo Pt_1
a disposizione della Compagnia il mezzo incidentato per periziarlo), dall'altro, il difetto di prova della effettiva verificazione e della dinamica del sinistro denunciato dall'attore (per la genericità della illustrazione del fatto storico, per la inconcludenza della documentazione ex adverso prodotta, per la incompatibilità tra i danni riportati dal veicolo attoreo e quelli subiti dalla Fiat Panda), infine, la omessa dimostrazione e, in ogni caso, la eccessività dell'ammontare delle spese di riparazione del mezzo e degli altri danni lamentati dalla controparte.
3. All'esito delle fasi di trattazione e di istruttoria orale, il Giudice di Pace emise la sentenza n. 289/23, con la quale rigettò la domanda del e compensò le spese di lite. A sostegno di tale Pt_1 decisione, il Giudice di I cure ritenne che fossero “insufficienti le prove per accertare e dichiarare la responsabilità di […] nella causazione del sinistro”, in ragione della “contestazione Parte_2 sull'an e sul quantum della compagnia intervenuta, della mancanza di testi oculari e di riscontro di un verbale di ricostruzione postuma del sinistro redatto dalle forze dell'ordine”, nonché “ per la mancata
pagina 2 di 6 sottoposizione del mezzo attoreo a valutazione peritale invocata dalla e per il valore del CP_3 mezzo ante sinistro”.
4. Il a proposto appello avverso la summenzionata sentenza, deducendone la erroneità, Pt_1 per quanto qui interessa, per non avere considerato la rilevanza – ai fini della prova della effettiva verificazione e della dinamica del sinistro – delle produzioni documentali, fotografiche e video versate dall'esponente in I cure, così come la fondatezza della propria domanda risarcitoria, sia nell'an che nel quantum.
5. La – nel costituirsi nel giudizio di gravame – ha eccepito, in Controparte_2 via preliminare, la “inammissibilità dell'impugnazione avanzata nell'interesse dell'Avv. per Pt_1 omessa indicazione dei requisiti di cui all'art. 342, nn. 2) e 3), c.p.c.”; nel merito ha dedotto, per quanto d'interesse, la infondatezza dell'appello e la correttezza della decisione di I cure.
6. Il processo, nel quale la è rimasta contumace, giunge - dopo le fasi introduttive e di Pt_2 trattazione - alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Deve essere previamente scrutinata la eccezione preliminare della Controparte_2
di inammissibilità, per genericità, del gravame proposto dal
[...] Pt_1
A sostegno di tale eccezione, la appellata ha dedotto che “l'atto di citazione in appello non rispetta i requisiti di ammissibilità indicati dalla norma appena richiamata, per avere omesso, l'appellante, di indicare e motivare specificamente le censure avverso la sentenza n. 289/2023 del Giudice di Pace di
Chieti, pubblicata in data 11/07/2023 e notificata il 12/10/2023”; ha aggiunto che l'appellante “si è limitato a denunciare, genericamente, l'erronea interpretazione, ad opera del Magistrato di prime cure, delle risultanze istruttorie acquisite, non riuscendo, tuttavia, a fornire argomentazioni specifiche
e decisive a supporto della teorica difensiva offerta, omettendo, altresì, di specificare quali siano le disposizioni di legge violate dal Giudice di Pace di Chieti e la loro supposta rilevanza ai fini del decidere”.
8. L'eccezione in esame, di inammissibilità del gravame, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 6 9. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi
- previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023; Cass. n. 23781/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21745 del
11/10/2006).
10. Nella specie, l'appellante ha rispettato il principio della specificità dei motivi del gravame, in quanto, nel chiedere la riforma integrale della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate in prime cure, ha chiaramente indicato le ragioni in fatto ed in diritto per le quali il Giudice di Pace aveva errato – a suo dire - nel ritenere la mancanza di prova della dinamica del sinistro (omessa valutazione giudiziale del contenuto del modello Cai sottoscritto dai conducenti dei veicoli incidentati;
omessa valutazione giudiziale delle fotografie e dei video delle macchine incidentate, eseguiti dall'esponente sul luogo del sinistro, subito dopo la verificazione dello stesso;
omessa considerazione giudiziale del rilievo della mancata comparizione della a rendere l'interrogatorio formale Pt_2 deferitole;
erronea valutazione circa l'asserita genericità della descrizione del sinistro, a fronte della Pers analitica illustrazione di esso, contenuta anche nel modello erroneità della valutazione giudiziale, di cui alla sentenza impugnata, della mancata messa a disposizione del mezzo dall'esponente alla compagnia, posto che il relativo assunto della Compagnia era stato rigettato dallo stesso Giudice di
Pace, nel corso del processo, con una ordinanza mai impugnata dalla convenuta).
11. A fronte di tali analitiche censure alla decisione di I cure, operate dall'appellante, la
[...]
– nel costituirsi nel presente giudizio – ha potuto formulare altrettanto Controparte_2 analitiche controdeduzioni a quelle censure, argomentando in fatto ed in diritto in ordine alla correttezza della sentenza impugnata dalla controparte.
12. Pertanto, l'appello proposto deve considerarsi ammissibile.
pagina 4 di 6 13. Passando all'esame del merito della controversia, la considerazione delle risultanze processuali acquisite in relazione alla asserita dinamica del sinistro e alla tipologia, allocazione ed entità dei danni materiali alle vetture che ne sarebbero conseguiti impone l'espletamento di una CTU cinematica
(invocata dalla sin dal I grado). Controparte_2
In particolare, il CTU:
a. dovrà procedere ad una attenta lettura degli atti processuali di I grado (citazione, comparsa, verbali di assunzione delle prove, etc.) al fine di avere una esatta contezza della materia del contendere e, in quest'ambito, della dinamica del sinistro riferita dall'attore e delle ragioni di contestazione ad essa mosse dalla convenuta (relative, in specie, alla modesta entità e alla allocazione dei danni riportati dalla Fiat Panda);
b. dovrà quindi esaminare tutte le risultanze (in particolare, foto e video dello stato dei luoghi teatro del sinistro, etc.) utili all'accertamento della effettiva verificazione o meno del sinistro con le modalità descritte dall'attore;
c. in quest'ambito, dovrà quindi verificare la compatibilità delle summenzionate risultanze con la descritta dinamica (al riguardo, valuterà anche il contenuto audio dei due video in atti, nei quali il invita l'altra conducente a non spostare il mezzo, invito dal quale pare potersi inferire il dato Pt_1 per cui la posizione delle vetture immediatamente dopo il sinistro fosse sostanzialmente quella di cui ai video;
valuterà altresì – ove possibile – se dai video emerga l'uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero della Fiat Panda e, in caso positivo, la compatibilità tra tale uso e la ferita alla fronte che appare essere stata riportata dal medesimo in conseguenza dell'urto);
d. dovrà quindi esprimere, in conclusione, un giudizio di compatibilità o meno della effettiva verificazione e della dinamica del sinistro, come descritti dal con gli esiti degli Pt_1 accertamenti esperiti.
14. Ogni altra questione verrà decisa nel prosieguo, al pari della disciplina delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. n. 1539/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
pagina 5 di 6 RIGETTA la eccezione preliminare della di inammissibilità del gravame Controparte_2 proposto da Parte_1
RIMETTE la causa in istruttoria – come da separata ordinanza - per l'espletamento di una CTU cinematica, per le causali di cui in motivazione.
Spese al definitivo.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 15.11.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1539/2023, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso da sè medesimo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLANTE contro
(P.I.: ) e per essa la terza intervenuta Controparte_1 P.IVA_1
(P.I.: , rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Controparte_2 P.IVA_2
Torino Rodriguez, elettivamente domiciliata come in atti.
(C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da rispettive note di precisazione delle conclusioni.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con citazione del settembre 2022, in qualità di proprietario di un autovettura Parte_1
Fiat 16, convenne in giudizio – quale proprietaria di una Fiat Panda – e la Parte_2
– quale assicuratrice per la RCA della vettura da ultimo Controparte_1 citata - chiedendone la condanna, nelle rispettive qualità, a risarcirgli i danni subiti dalla propria automobile, in occasione di un sinistro stradale che l'attore dedusse essere avvenuto a Francavilla al
Mare, in Viale Michetti, alle ore 21.00 circa dell'1.7.22, allorquando la vettura condotta dalla Pt_2
– immettendosi contromano sulla citata via – aveva urtato, con lo spigolo anteriore sinistro, la parte centrale anteriore del veicolo dell'esponente.
2. La rimase contumace nel giudizio, in cui intervenne ex art. 105 c.p.c. la Pt_2 [...]
– quale mandataria della – la Controparte_2 Controparte_1 quale eccepì, da un lato, la improcedibilità della domanda del per non avere questi messo Pt_1
a disposizione della Compagnia il mezzo incidentato per periziarlo), dall'altro, il difetto di prova della effettiva verificazione e della dinamica del sinistro denunciato dall'attore (per la genericità della illustrazione del fatto storico, per la inconcludenza della documentazione ex adverso prodotta, per la incompatibilità tra i danni riportati dal veicolo attoreo e quelli subiti dalla Fiat Panda), infine, la omessa dimostrazione e, in ogni caso, la eccessività dell'ammontare delle spese di riparazione del mezzo e degli altri danni lamentati dalla controparte.
3. All'esito delle fasi di trattazione e di istruttoria orale, il Giudice di Pace emise la sentenza n. 289/23, con la quale rigettò la domanda del e compensò le spese di lite. A sostegno di tale Pt_1 decisione, il Giudice di I cure ritenne che fossero “insufficienti le prove per accertare e dichiarare la responsabilità di […] nella causazione del sinistro”, in ragione della “contestazione Parte_2 sull'an e sul quantum della compagnia intervenuta, della mancanza di testi oculari e di riscontro di un verbale di ricostruzione postuma del sinistro redatto dalle forze dell'ordine”, nonché “ per la mancata
pagina 2 di 6 sottoposizione del mezzo attoreo a valutazione peritale invocata dalla e per il valore del CP_3 mezzo ante sinistro”.
4. Il a proposto appello avverso la summenzionata sentenza, deducendone la erroneità, Pt_1 per quanto qui interessa, per non avere considerato la rilevanza – ai fini della prova della effettiva verificazione e della dinamica del sinistro – delle produzioni documentali, fotografiche e video versate dall'esponente in I cure, così come la fondatezza della propria domanda risarcitoria, sia nell'an che nel quantum.
5. La – nel costituirsi nel giudizio di gravame – ha eccepito, in Controparte_2 via preliminare, la “inammissibilità dell'impugnazione avanzata nell'interesse dell'Avv. per Pt_1 omessa indicazione dei requisiti di cui all'art. 342, nn. 2) e 3), c.p.c.”; nel merito ha dedotto, per quanto d'interesse, la infondatezza dell'appello e la correttezza della decisione di I cure.
6. Il processo, nel quale la è rimasta contumace, giunge - dopo le fasi introduttive e di Pt_2 trattazione - alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Deve essere previamente scrutinata la eccezione preliminare della Controparte_2
di inammissibilità, per genericità, del gravame proposto dal
[...] Pt_1
A sostegno di tale eccezione, la appellata ha dedotto che “l'atto di citazione in appello non rispetta i requisiti di ammissibilità indicati dalla norma appena richiamata, per avere omesso, l'appellante, di indicare e motivare specificamente le censure avverso la sentenza n. 289/2023 del Giudice di Pace di
Chieti, pubblicata in data 11/07/2023 e notificata il 12/10/2023”; ha aggiunto che l'appellante “si è limitato a denunciare, genericamente, l'erronea interpretazione, ad opera del Magistrato di prime cure, delle risultanze istruttorie acquisite, non riuscendo, tuttavia, a fornire argomentazioni specifiche
e decisive a supporto della teorica difensiva offerta, omettendo, altresì, di specificare quali siano le disposizioni di legge violate dal Giudice di Pace di Chieti e la loro supposta rilevanza ai fini del decidere”.
8. L'eccezione in esame, di inammissibilità del gravame, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 6 9. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi
- previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023; Cass. n. 23781/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21745 del
11/10/2006).
10. Nella specie, l'appellante ha rispettato il principio della specificità dei motivi del gravame, in quanto, nel chiedere la riforma integrale della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate in prime cure, ha chiaramente indicato le ragioni in fatto ed in diritto per le quali il Giudice di Pace aveva errato – a suo dire - nel ritenere la mancanza di prova della dinamica del sinistro (omessa valutazione giudiziale del contenuto del modello Cai sottoscritto dai conducenti dei veicoli incidentati;
omessa valutazione giudiziale delle fotografie e dei video delle macchine incidentate, eseguiti dall'esponente sul luogo del sinistro, subito dopo la verificazione dello stesso;
omessa considerazione giudiziale del rilievo della mancata comparizione della a rendere l'interrogatorio formale Pt_2 deferitole;
erronea valutazione circa l'asserita genericità della descrizione del sinistro, a fronte della Pers analitica illustrazione di esso, contenuta anche nel modello erroneità della valutazione giudiziale, di cui alla sentenza impugnata, della mancata messa a disposizione del mezzo dall'esponente alla compagnia, posto che il relativo assunto della Compagnia era stato rigettato dallo stesso Giudice di
Pace, nel corso del processo, con una ordinanza mai impugnata dalla convenuta).
11. A fronte di tali analitiche censure alla decisione di I cure, operate dall'appellante, la
[...]
– nel costituirsi nel presente giudizio – ha potuto formulare altrettanto Controparte_2 analitiche controdeduzioni a quelle censure, argomentando in fatto ed in diritto in ordine alla correttezza della sentenza impugnata dalla controparte.
12. Pertanto, l'appello proposto deve considerarsi ammissibile.
pagina 4 di 6 13. Passando all'esame del merito della controversia, la considerazione delle risultanze processuali acquisite in relazione alla asserita dinamica del sinistro e alla tipologia, allocazione ed entità dei danni materiali alle vetture che ne sarebbero conseguiti impone l'espletamento di una CTU cinematica
(invocata dalla sin dal I grado). Controparte_2
In particolare, il CTU:
a. dovrà procedere ad una attenta lettura degli atti processuali di I grado (citazione, comparsa, verbali di assunzione delle prove, etc.) al fine di avere una esatta contezza della materia del contendere e, in quest'ambito, della dinamica del sinistro riferita dall'attore e delle ragioni di contestazione ad essa mosse dalla convenuta (relative, in specie, alla modesta entità e alla allocazione dei danni riportati dalla Fiat Panda);
b. dovrà quindi esaminare tutte le risultanze (in particolare, foto e video dello stato dei luoghi teatro del sinistro, etc.) utili all'accertamento della effettiva verificazione o meno del sinistro con le modalità descritte dall'attore;
c. in quest'ambito, dovrà quindi verificare la compatibilità delle summenzionate risultanze con la descritta dinamica (al riguardo, valuterà anche il contenuto audio dei due video in atti, nei quali il invita l'altra conducente a non spostare il mezzo, invito dal quale pare potersi inferire il dato Pt_1 per cui la posizione delle vetture immediatamente dopo il sinistro fosse sostanzialmente quella di cui ai video;
valuterà altresì – ove possibile – se dai video emerga l'uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero della Fiat Panda e, in caso positivo, la compatibilità tra tale uso e la ferita alla fronte che appare essere stata riportata dal medesimo in conseguenza dell'urto);
d. dovrà quindi esprimere, in conclusione, un giudizio di compatibilità o meno della effettiva verificazione e della dinamica del sinistro, come descritti dal con gli esiti degli Pt_1 accertamenti esperiti.
14. Ogni altra questione verrà decisa nel prosieguo, al pari della disciplina delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. n. 1539/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
pagina 5 di 6 RIGETTA la eccezione preliminare della di inammissibilità del gravame Controparte_2 proposto da Parte_1
RIMETTE la causa in istruttoria – come da separata ordinanza - per l'espletamento di una CTU cinematica, per le causali di cui in motivazione.
Spese al definitivo.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 15.11.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 6 di 6