Sentenza 3 maggio 2007
Massime • 1
Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito della udienza preliminare ha natura di impugnazione ai soli effetti penali. (Fattispecie nella quale la S.C., annullando la sentenza del G.u.p. per vizio di motivazione, ha disposto il rinvio allo stesso giudice).
Commentario • 1
- 1. La parte offesa, costituitasi parte civile, può proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere unicamente per gli effetti penali…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2007, n. 21876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21876 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 03/05/2007
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 657
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 015906/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORNANZA
sul ricorso proposto da:
1) OS NO, N. IL 06/07/1926;
contro
2) NN LA, N. IL 12/05/1973;
3) TT NA, N. IL 31/08/1940;
4) RO SE, N. IL 19/01/1973;
5) UI EL, N. IL 21/11/1954;
avverso SENTENZA del 01/03/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al capo B) e al rigetto nel resto.
Udito il difensore Avv.to PISANI Massimo per la parte civile;
Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) in sost. Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) per gli imputati.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione, munito di regolare procura speciale, il difensore di FA NO costituitosi parte civile nel procedimento instaurato a carico di PA, TI, LL e AM in riferimento alle imputazioni di diffamazione a mezzo stampa (riguardante i primi tre) e di omesso controllo ex art. 57 c.p., riguardante la quarta: oggetto del ricorso è la sentenza del Gup di Roma in data 1 marzo 2006 con la quale, ex art. 425 c.p.p., è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti dei primi tre imputati per avere gli stessi esercitato il diritto di cronaca giudiziaria e nei confronti della quarta perché il fatto non sussiste. Il reato si assumeva integrato, da parte della accusa, attraverso la redazione di un articolo di stampa apparso sul settimanale l'Espresso del 7 agosto 2002, nel quale si accostava il nome del premier albanese, neo eletto, ad operazioni di contrabbando di sigarette e traffico di sostanze stupefacenti ad opera di clan camorristici italiani.
Il ricorrente deduce la violazione di legge (art. 51 c.p. e art. 595 c.p., comma 3) in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. B) e il travisamento della prova ai sensi della lett. E) del citato articolo. L'esercizio del diritto di cronaca, in relazione alla diffamazione aggravata dalla attribuzione di un fatto determinato, era stato infatti giustificato, dal Gip, alla luce del contenuto di una ordinanza di custodia cautelare, senza però nemmeno indicare il passo del provvedimento giudiziario utilizzato come fonte relativamente alla notizia dei legami fra la persona offesa e i soggetti attinti da indizi di partecipazione ad attività illegali. Dal titolo custodiale, proseguiva il ricorrente, non si evinceva affatto il collegamento e tanto meno la asserita collusione fra la parte civile ed altri personaggi albanesi - quali EN HA e GA MI - invece coinvolti nella inchiesta.
Inoltre, stante la fluidità delle indagini e l'uso del condizionale da parte del Gip., non era stato adeguatamente considerato il dovere del giornalista di verificare la attendibilità delle notizie tratte da atti giudiziari ove presentate come verità oggettiva. Il difensore della parte civile ha poi depositato una memoria per illustrare la ammissibilità del ricorso e, in data 28 aprile 2007, una ulteriore memoria nella quale ha sottolineato che la semplice lettura della ordinanza custodiale utilizzata dal Gip per giustificare la sussistenza del diritto di cronaca avrebbe reso evidente che EN HA è in essa definito, si, uomo di fiducia, ma non di FA NO, bensì di ME HE, all'epoca in cui questi era primo ministro albanese. Sui rapporti tra FA NO e GA MI, poi, l'ordinanza si era espressa in termini non di certezza ma solo possibilistici, con l'uso del verbo al condizionale, sicché il giornalista non avrebbe potuto esimersi, nel presentare come certi i fatti in questione, dall'effettuare le dovute verifiche e non limitarsi a dedurre l'autorevolezza della fonte. Il Procuratore generale di udienza ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo B) a carico del direttore responsabile e il rigetto del ricorso nel resto.
Il ricorso è fondato.
Occorre in primo luogo rilevare che la impugnazione è ammissibile ai sensi del nuovo testo dell'art. 428 c.p.p., come modificato dalla L. n. 46 del 2006. Non può più essere utilizzata la giurisprudenza di questa Corte formatasi in relazione al testo previgente dell'art. 428, secondo cui "contro la sentenza di non luogo a procedere pronunziata dal giudice dell'udienza preliminare, la persona offesa può proporre ricorso per cassazione solo nella ipotesi di nullità di cui al all'art. 419 cod. proc. pen., comma 7. Sotto altri profili tali sentenze sono inoppugnabili per la persona offesa in quanto non spiegano effetti preclusivi ne' pregiudizialmente vincolanti sull'azione civile" (rv. 216062); "sono inoppugnabili altresì dalla parte civile" (rv. 198888).
Invero, quantomeno a far data dalla entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 (9 marzo 2006), in base all'art. 428 c.p.p., comma 2 da essa modificato, la sentenza di n.l.p. emessa dal Gup è soggetta al ricorso per cassazione per uno qualsiasi dei motivi previsti dall'art. 606 c.p.p., da parte della persona offesa che sia costituita parte civile.
Circa la natura di tale mezzo di impugnazione, è da condividere quanto già rilevato da Sez. 5^, 15 gennaio 2007 n. 5698, e cioè che essa "non è limitata ai soli effetti civili perché una tale limitazione, tuttora esplicitamente imposta dall'art. 576 c.p.p., comma 1, per le impugnazioni della parte civile contro le sentenze pronunciate in giudizio, non è prevista dall'art. 428 c.p.p., comma 2 oltre ad essere incompatibile con la natura della decisione conclusiva della udienza preliminare, priva di effetti irrevocabili sul merito della controversia".
Per tale ragione non è possibile, in caso di accoglimento del ricorso, individuare (come pure si legge in Cass. sez. 4^, 25 ottobre 2006 n. 11960) il giudice dell'eventuale rinvio in quello civile competente per valore in grado di appello, dal momento che il riconoscimento della fondatezza del ricorso della parte civile contro la sentenza liberatoria del Gup comporta di fatto un impulso sul piano dell'esercizio della azione penale, pure in presenza e nonostante la possibile acquiescenza del PM.
In altre parole e come sostenuto anche dalla dottrina, la parte civile, in precedenza dotata solo del potere di sollecitare il PM alla proposizione di impugnazione agli effetti penali (art. 572 c.p.p.) viene ora chiamata a criticare la decisione di non luogo a procedere unicamente a fini penali, non provvedendo tale sentenza sui profili civilistici relativi al processo. Il ricorso della parte civile non si differenzierà pertanto da quello del pubblico ministero, rivestendo la prima il ruolo di "attore penale". Tanto premesso, si rileva che il ricorso propone censure fondate nel merito, essendo ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione fornita dal Gup. Egli ha sostenuto che il diritto di cronaca deriva dalla fedele riproduzione, nell'articolo di stampa, di passi della ordinanza cautelare del Gip di Napoli 31 maggio 2002, acquisita agli atti del processo per diffamazione ed emessa nel procedimento contro terzi soggetti, tra i quali lo HA H., evidentemente diversi dal FA N.. Ha aggiunto che l'esito del processo stesso o comunque l'accertamento delle notizie riprese dalla ordinanza cautelare e diffuse dal giornalista rimangono concetti estranei alla sfera di operatività della esimente del diritto di cronaca, non essendo compito del giornalista quello di compiere accertamenti paralleli a quelli della magistratura e in ipotesi in contrasto con questi.
Come anticipato, tale ragionamento è innanzitutto manifestamente illogico in punto di fatto. Il Gup, infatti, riporta "a fronte" sia il testo della affermazione giornalistica ritenuta lesiva della reputazione della PO sia quello dell'atto giudiziario (l'ordinanza di custodia cautelare) al cui contenuto gli indagati si sarebbero ispirati.
È di lampante evidenza che il brano del titolo custodiale riportato riferisce, come doveroso, di una serie di fatti (tutti quelli riguardanti GA MI) non già in termini di certezza ma come materia di investigazione "in progress", assumendosi che un certo bar era "segnalato" come centro affaristico criminale e che il GA D. "sarebbe" un esponente del contrabbando di sigarette e legato da rapporti di finanziamento col partito di FA NO. Nel testo dell'articolo, ancora riportato dal Gup, gli stessi elementi invece si danno per certi, sparendo il ricorso a tutte quelle accortezze semantiche (uso del condizionale o di vocaboli che danno il senso della precarietà della affermazione) che servono a rendere edotto il lettore sul fatto che le notizie riguardano ipotesi investigative e non accertamenti giurisdizionali col crisma della definitività.
È dunque frutto di un evidente errore argomentativo, che si ripercuote sulla tenuta logica della motivazione, quello di sostenere che vi era piena corrispondenza tra il contenuto dell'articolo incriminato e quello dell'atto giudiziario individuato dal Gip come attestativo delle notizie poi propalate.
In più e nella stessa prospettiva è da notare che la notizia diffusa nell'articolo incriminato non sembra essere stata quella della esistenza di atti giudiziari aventi quel dato contenuto ma, piuttosto, i fatti in sè oggetto di attenzione da parte degli investigatori.
Soltanto nel primo caso avrebbe avuto fondamento l'affermazione del Gup circa il limite interno della verità oggettiva, certamente non potendosi richiedere al giornalista che voglia riportare la esistenza e il contenuto di un atto giudiziario non coperto da segreto, di effettuare indagini e accertamenti tendenti a stabilire la verità dei fatti investigati.
In tal caso, infatti, la "verità" del fatto narrato consiste nella effettiva esistenza dell'atto giudiziario avente lo specifico tenore riportato.
Ma quando il giornalista prescinda da tale "format" e intenda prospettare come effettivamente esistenti i fatti oggetto di investigazione, allora il limite della "verità" da provare si sposta e diventa più ampio: al giornalista incombe il dovere di effettuare tutti gli accertamenti in ordine alla corrispondenza del narrato a quanto effettivamente verificatosi e solo lo scrupoloso adempimento di tale dovere sostanzia l'esimente almeno nella forma putativa nel caso in cui, comunque, il fatto narrato si riveli non conforme al vero.
Ha osservato questa Corte che la cronaca giudiziaria è lecita quando diffonda la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è quando le informazioni da esso desumibili siano utilizzate per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive, giacché, in tal caso, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e non può certo esibire il provvedimento giudiziario quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti (rv 232134;
216437; 220258).
In tale prospettiva appare illogica anche la ulteriore affermazione del Gup secondo cui il titolo dell'articolo con quale si definiva il FA "Padrino" nulla aggiungerebbe alla notizia che il querelante aveva gestito, per interposta persona, gran parte del contrabbando di sigarette nel suo Paese.
In realtà, anche tale qualificazione si presenta come la ratifica e la attestazione di uno status criminale che è evenienza sostanzialmente diversa da quella della esistenza di mere indagini volte a verificare tale ipotesi criminosa.
Il Gup, cui gli atti vanno rinviati ai sensi dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. d), in persona diversa, dovrà pertanto rivalutare la esistenza dei presupposti per la operatività della esimente del diritto di cronaca, incentrando la propria motivazione su altri elementi di fatto che, ove esistenti, diano la prova della verità dei fatti riportati o su circostanze - allo stato non rappresentate - che sostanzino la putatività delle esimente in parola, in difetto, adottando i provvedimenti conseguenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio all'Ufficio del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Roma per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2007