Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1259 del R.G.A.C. per l'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento;
promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.02.1969, difesa dall'avv. Maria Giuseppina Amendola;
opponente contro
, con sede in Roma, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della
Società di cartolarizzazione dei crediti con l'avv. Silvia Controparte_2
Parisi;
opposto e
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
opposta contumace
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, a seguito di intimazione di pagamento n. 03020219002978910/000 che l' le ha notificato in data 04.05.2022, per il Controparte_4 mancato pagamento di crediti contributivi vantati dall' , ha proposto CP_1
opposizione contro i seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 33020120001261202000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 822,57, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione speciale artigiani per la 4° rata anno 2010 e relative sanzioni civili, notificato in data
08.11.2012;
2) avviso di addebito n. 33020120002056853000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 758,04, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione speciale artigiani per la 4° rata anno 2011 e relative sanzioni civili, notificato in data
04.01.2013;
3) avviso di addebito n. 33020130001584455000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 1.692,55, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione speciale artigiani per la 3° e 4° rata anno 2012 e relative sanzioni civili, notificato in data
28.01.2014;
4) avviso di addebito n. 33020140000209351000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 1.769,17, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione speciale artigiani per la 1° e 2°rata anno 2013 e relative sanzioni civili, notificato in data
26.06.2014;
5) avviso di addebito n. 33020140001205259000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 1.754,41, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione speciale artigiani per la 3° e 4° rata anno 2013 e relative sanzioni civili, notificato in data
05.11.2014;
6) avviso di addebito n. 33020140002242617000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 1.781,31, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione speciale artigiani per la 1° e 2° rata anno 2014 e relative sanzioni civili, notificato in data
07.01.2015;
2 7) avviso di addebito n. 33020150000408472000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 1.809,26, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione speciale artigiani per la 3° e 4° rata anno 2014 e relative sanzioni civili, notificato in data
18.11.2015;
8) avviso di addebito n. 33020160000319402000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 1.852,67, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione speciale artigiani per la 1° e 2° rata anno 2015 e relative sanzioni civili, notificato in data
08.07.2016;
9) avviso di addebito n. 33020160001747655000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 1.857,20, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione speciale artigiani per la 3° e 4° rata anno 2015 e relative sanzioni civili, notificato in data
02.12.2016.
Ha eccepito che il credito vantato dall' si è prescritto successivamente alla CP_1
formazione del titolo non opposto.
Si è costituito l' deducendo la inammissibilità del ricorso e, nel merito, CP_1
l'infondatezza della domanda.
Non si è costituita invece l' sebbene ritualmente citata, di cui va dichiarata la CP_5
contumacia.
Preliminarmente, va pronunciato il difetto di legittimazione della atteso CP_2
che i crediti contributivi in questione, riferiti agli anni dal 2010 al 2015, non rientrano tra quelli oggetto della cessione a detta società di cartolarizzazione, che ha interessato i crediti maturati fino al 31.12.2005.
Nel merito, si osserva che l'opposizione all'intimazione di pagamento è ammissibile dinanzi al giudice ordinario, poiché involge un giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 46/1999, tale essendo quello volto a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del diritto.
E se è vero che il decorso del termine previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/1999, per l'opposizione alla cartella esattoriale (o all'avviso di addebito), comporta
3 l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione, è altresì vero che, qualora nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso va rilevato d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Nella specie, con riguardo agli atti impositivi indicati ai superiori nn. da 1 a 7, è pacifico che, dopo la notifica degli avvisi di addebito (l'ultima notifica di tali atti è stata eseguita il 18.11.2015), l'agente della riscossione non abbia posto in essere, nei confronti di parte opponente, atti conservativi e/o esecutivi, né solleciti di pagamento che valessero a costituirla in mora e ad interrompere il corso della prescrizione, lasciando decorrere oltre un quinquennio prima di notificarle, in data 04.05.2022,
l'intimazione di pagamento contro cui la stessa ha reagito nel presente giudizio.
Né potrebbe sostenersi che la definitività della cartella (o dell'avviso di addebito) non opposta muta il regime di prescrizione del credito iscritto al ruolo, assoggettandolo ad un termine di prescrizione decennale: l'equiparazione con quanto accade con i crediti previdenziali riconosciuti in pronunce giudiziali definitive non è condivisibile, atteso che l'art. 2953 c.c. opera solo con riferimento alle pronunce giudiziali di condanna, come oramai statuito dal consolidato indirizzo ermeneutico del giudice di legittimità.
Alla luce di quanto esposto, va dichiarata la prescrizione dei relativi crediti contestati dall'opponente, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso.
Conseguentemente, gli avvisi di addebito sopra indicati ai nn. da 1 a 7, con i quali quei crediti erano stati azionati, devono essere annullati.
Viceversa, con riguardo agli avvisi di addebito indicati ai superiori nn. 8 e 9 (per i quali l' ha fornito la prova della rituale notifica al contribuente) notificati, CP_1
rispettivamente, in date 12.05.2016 e 22.11.2016, non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale dei relativi crediti.
Infatti, quanto alla esistenza ed esigibilità dei suddetti crediti, deve considerarsi il periodo di sospensione legale della prescrizione per complessivi giorni 311, ai sensi
4 degli artt. 37 D. L. n. 18/2020 e 11 D. L. n. 183/2020 (secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi nei periodi dal 23.02.2020 al 30.06.2020
e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni), sicché non risulta decorso un quinquennio tra la notifica di siffatti avvisi di addebito, eseguita, come si è detto, rispettivamente, il 12.05.2016 ed il 22.11.2016, e quella dell'intimazione di pagamento opposta effettuata il 04.05.2022.
In conclusione, la pretesa dell'ente impositore risulta fondata soltanto con riguardo ai crediti contributivi indicati negli avvisi di addebito n. 33020160000319402000 e n. 33020160001747655000, con conseguente obbligo del contribuente al pagamento dei relativi importi.
L'accoglimento solo parziale dell'opposizione giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'
[...]
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Controparte_3
1) accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto: dichiara prescritti i crediti indicati negli avvisi di addebito n. 33020120001261202000, n.
33020120002056853000, n. 33020130001584455000, n. 33020140000209351000,
n. 33020140001205259000, n. 33020140002242617000 e n.
33020150000408472000; per l'effetto, annulla i suddetti titoli;
2) rigetta l'opposizione relativamente agli avvisi di addebito n.
33020160000319402000 e n. 33020160001747655000;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 06.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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