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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/03/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 450/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Teresa Notaro che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
resistente contumace
oggetto: pensione o assegno di invalidità civile, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 5 gennaio 2023 lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1
della domanda presentata in via amministrativa il 12 maggio 2022, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione o in subordine dell'assegno di invalidità civile nonché dei benefici in favore delle persone con handicap grave
– recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 77/2023 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, contumace l' veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva CP_2 un'invalidità del 95%. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 25 gennaio 2024, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio. Nella resistenza dell' e nella contumacia dell' sostituita l'udienza del 20 CP_1 CP_2
marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. 20 del d.l. n. 78/2009 (conv. con CP_1
l. n. 102/2009) trasferito all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di CP_3
invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (v. da ultimo
Cass. n. 2433/2023).
2.1.- Inoltre, va pure chiarito che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha infine accertato che il ricorrente è affetto da “S. delle apnee ostruttive severe per la quale è consigliato posizionamento di C-
PAP, in pz con sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo di grado moderato, obesità di III grado con complicanze artrosiche, ipertensione arteriosa, IPB, ulcere gastriche in pz con duodenite erosiva” che complessivamente determinano una invalidità superiore al 74% fin dal 12 maggio 2022 (utile per l'assegno ma inferiore al 100% richiesto per la pensione), aggravatasi nel 91% e arrotondata per eccesso nel 95% dal gennaio 2023. Ha escluso, invece, la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ex art. 3, comma 3, della legge 104/92, precisando che “… è possibile stabilire che la suddetta invalidità, in misura del 74%, decorra a partire dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa, ovvero 12-05-2022.
Da quanto emerge dalla documentazione sanitaria, infatti, risulta che il paziente all'epoca fosse affetto da: -Obesità di III grado, diagnosi di febbraio 2021, in pz con sindrome metabolica e steatosi
2 epatica, in trattamento con metformina -S. delle apnee ostruttive severe per la quale è consigliato posizionamento di C-PAP, diagnosi del settembre 2021”.
L'accertamento effettuato dalla dr.ssa persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto Per_1
da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m.
5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante solo del requisito sanitario per l'assegno fin dall'istanza.
Ogni ulteriore domanda va respinta.
3.- Tenuto conto della decorrenza fissata dal CTU e dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n.
2433/2023) è giusto compensare per due terzi le spese di entrambe le fasi processuali, che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, considerati il valore e l'attività svolta, in (389,5 per ATP + 898,5 =) 1.288 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno di Parte_1
invalidità civile (quale invalido in misura pari o superiore al 74%) dal 12 maggio 2022;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare al ricorrente un terzo delle altre spese CP_1
processuali, liquidato in 1.288 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 21.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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