Art. 4.
Il Ministro per il tesoro, sentito il C.I.R. - E.R.P. determina entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote ed autorizza le spese in relazione alle quali ciascuna Amministrazione statale potra' effettuare gli acquisti di cui al precedente art. 3, dandone comunicazione alle Camere. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 giugno 1955, n. 538 ha disposto (con l'art. 1) che "le norme di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 730 , e quelle di cui ai successivi articoli 3 e 4 sono sostituite con quelle che seguono".
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "la presente legge, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, avra' effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 agosto 1949, n. 730 ".
Il Ministro per il tesoro, sentito il C.I.R. - E.R.P. determina entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote ed autorizza le spese in relazione alle quali ciascuna Amministrazione statale potra' effettuare gli acquisti di cui al precedente art. 3, dandone comunicazione alle Camere. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 giugno 1955, n. 538 ha disposto (con l'art. 1) che "le norme di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 730 , e quelle di cui ai successivi articoli 3 e 4 sono sostituite con quelle che seguono".
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "la presente legge, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, avra' effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 agosto 1949, n. 730 ".