Sentenza 3 marzo 2003
Massime • 1
La sentenza del giudice di appello emessa in sede di gravame avverso la decisione di primo grado limitata ad una questione di competenza è impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione e non con l'istanza di regolamento di competenza, e ciò tanto se il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile il gravame perché proposto in luogo del regolamento di competenza, quanto se, viceversa, superando implicitamente o esplicitamente la questione dell'ammissibilità dell'impugnazione, abbia pronunciato sulla competenza del primo giudice. In entrambe le ipotesi, difatti, il giudice del gravame statuisce non già sulla propria competenza, bensì su una questione pregiudiziale di rito, preliminare a qualunque altra questione attinente alla individuazione del mezzo di impugnazione consentito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/03/2003, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 23^ presso lo studio dell'avvocato OLGA GERACI, difeso dagli avvocati NO RUSSO, FRANCESCO RUSSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR NT, in qualità di Amm.re e legale rappresentante prò tempore Condominio G.LA PIRA n.33, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L SIGNORELLI 12, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO ABATE, difeso dall'avvocato CARMELO MOBILIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 215/99 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 15/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.09.1995, TI RD - nella qualità di amministratore del condominio sito in via G. La Pira n.33 di Barcellona P.G. - chiedeva al locale Pretore di ingiungere al condomino NI ZO il pagamento della complessiva somma di L. 8.280.677, oltre accessori, che assumeva di accreditare in forza di una deliberazione dell'assemblea dei condomini del 2 luglio 1995. L'istanza veniva accolta con decreto del 20.09.1995, avverso il quale l'intimato proponeva opposizione con atto notificato il successivo 16.11, eccependo preliminarmente la litispendenza o la continenza della causa di opposizione con quella - da lui stesso, unitamente al coniuge, instaurata con citazione del 27.09.1995 - di impugnazione della delibera condominiale posta a fondamento dell'opposto decreto.
In via subordinata l'opponente eccepiva l'invalidità della delibera stessa, stante la violazione tanto dell'art. 66 disp. att. c.c. - essendogli stato comunicato l'avviso di convocazione dell'assemblea senza l'osservanza del termine di cinque giorni previsto da tale norma - quanto dal combinato disposto degli artt. 1120 e 1136 c.c. - essendo stata adottata la deliberazione senza la maggioranza (prevista per le innovazioni dirette al miglioramento delle cose comuni) dei partecipanti al condominio e dei due terzi del valore dell'edificio.
Chiedeva la condanna del condominio per lite temeraria ex art. 96 cpc, con vittoria di spese e compensi di lite.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposto condominio contestava la fondatezza dei motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto, con condanna del ZO al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.. Con sentenza n. 47 del 14.6.1997, il Pretore, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava la continenza tra la causa di opposizione e quella, pendente davanti al Tribunale, di impugnazione della deliberazione condominiale e, conseguentemente la propria incompetenza ad emanare il decreto opposto e la nullità dello stesso;
compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio. Avverso tale sentenza il ZO, con citazione notificata il 27.7.1998, proponeva appello. Proponeva altresì appello incidentale il Condominio, chiedendo che fossero accolte le conclusioni formulate in primo grado.
Con sentenza in data 15.10.1999, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto accoglieva l'appello incidentale per quanto di ragione e regolava le spese.
Osservava il detto Tribunale, in ordine all'appello incidentale, avente valenza preliminare, che andava premesso che la continenza sussiste anche quando la questione sollevata con la lite preventivamente instaurata costituisca il presupposto necessario della domanda oggetto della seconda causa, e pertanto anche quando le due controversie abbiano per oggetto due domande contrapposte che si collegano ad un unico rapporto pendente.
Ciò posto, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a cui si riteneva di adeguarsi, non sussiste ne' continenza (art. 39, secondo comma, cpc) ne' pregiudizialità necessaria (art. 295 cpc) tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., e quella preventivamente instaurata dinanzi ad altro giudice impugnando la relativa delibera condominiale.
L'obbligatorietà della deliberazione dell'assemblea del condominio per i condomini, espressamente prevista dal primo comma dell'alt. 1137 c.c., comporta l'automatica operatività della stessa fino all'eventuale sospensione del provvedimento nel giudizio di impugnazione, ai sensi del secondo comma della citata norma. Il ricorso per ingiunzione proposto ex art. 63 disp. att. configura un momento dell'esecuzione della delibera che - qualora non venga sospesa dal giudice davanti al quale è stata impugnata - conserva efficacia ed operatività immediata.
Non sussisteva pertanto continenza tra il procedimento monitorio promosso dall'RD - nella qualità di amministratore del condominio - e impugnazione della delibera condominiale. Ed infatti oggetto della causa pretorile, definita con la sentenza appellata, era il pagamento delle spese da parte del condomino ZO, sulla base della ripartizione approvata con la delibera condominiale;
l'oggetto dell'altra causa pendente davanti al Tribunale era viceversa costituito dalla validità della delibera stessa. Ma - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - quest'ultimo giudizio non costituisce indispensabile presupposto logico - giuridico del procedimento monitorio, in quanto la condanna del condomino al pagamento pro quota delle spese condominiali è condizionato non alla validità della delibera, ma al perdurare dell'efficacia della stessa.
Non avendo il ZO dedotto, ne' tantomeno provato, l'esistenza di un provvedimento di sospensione della deliberazione condominiale da parte del giudice davanti al quale la stessa è impugnata, doveva evidentemente presumersi che la stessa fosse tuttora pienamente efficace.
Non poteva nemmeno ritenersi - una volta esclusa la continenza erroneamente dichiarata dal pretore - che si dovessero esaminare gli asseriti vizi della deliberazione condominiale che competeva infatti, in via esclusiva al giudice davanti al quale la stessa è impugnata.
Al giudice della causa di opposizione spetta soltanto di prendere atto alla mancata sospensione dell'esecuzione con conseguente efficacia della stessa ai sensi dell'art. 137 c.c.. Ne conseguiva che, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza pretorile doveva essere riformata, con conferma dell'opposto decreto.
Doveva essere rigettata la domanda di risarcimento danni formulata in primo grado dal condominio, non sussistendo gli estremi per affermare la responsabilità processuale del ZO, ai sensi della citata norma. Risultavano assorbiti gli altri motivi di appello incidentale e l'appello principale.
Avverso tale sentenza NI ZO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;
resiste con controricorso il Condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ZO lamenta violazione dell'art. 324 cpc in relazione agli art. 42 e 47 cpc;
violazione degli art. 42 e 47 cpc;
nullità della sentenza e/o del procedimento di appello;
omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su questioni rilevabili di ufficio.
Sostiene il ricorrente che a fronte del proprio appello principale che lamentava unicamente la integrale compensazione delle spese e l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, la controparte, con appello incidentale aveva sollevato la questione relativa alla declaratoria della continenza di cause, ritenuta insussistente nel caso di specie. Ora, il Tribunale accoglieva l'appello incidentale, stante che ne ravvisava la fondatezza;
tale statuizione violava l'art. 42 cpc, atteso che doveva essere proposto regolamento di competenza e non già appello, cosa questa che lo stesso Tribunale, d'ufficio e pregiudizialmente avrebbe dovuto rilevare, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale.
Va rilevato per un esatto inquadramento del caso che ne occupa, che il Condominio non si è limitato a sollevare" la questione della continenza e della sussistenza o meno di essa, ma ha anche impugnato il capo della sentenza che ha statuito sulla propria domanda di condanna ex art. 96 cpc.. Ciò premesso va ricordata la giurisprudenza secondo cui in sede di regolamento di competenza non possono prospettarsi questioni o temi di indagine diversi da quelli relativi alla competenza. Pertanto, per censurare il capo relativo alla condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria è onere della parte proporre l'impugnazione ordinaria (v. Cass. 2.8.2000, n. 10116), e tanto esclude la prospettata inammissibilità in toto dell'appello incidentale, va rilevato che è stato ritenuto che la sentenza del giudice di appello emessa in sede di impugnazione avverso la decisione di primo grado, limitata ad una questione di competenza, è impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione e non con l'istanza di regolamento di competenza, tanto se il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile il gravame perché proposto in luogo del regolamento di competenza, quanto nel caso inverso in cui superando implicitamente od esplicitamente la questione dell'inammissibilità dell'impugnazione, abbia pronunciato sulla competenza del primo giudice, poiché in entrambe le ipotesi il giudice di appello statuisce non già sulla propria competenza, bensì su una questione pregiudiziale di rito, preliminare a qualunque altra attinente alla individuazione del mezzo di impugnazione consentito (Cass. 6.6.1990, n. 5414); e ribadito che la sentenza del giudice di appello emessa in sede di impugnazione avverso la decisione di primo grado, limitata ad una questione di competenza, è impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione e non con l'istanza di regolamento di competenza, tanto se il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile il gravame perché proposto in luogo del regolamento di competenza, quanto nel caso inverso in cui, superando implicitamente o esplicitamente la questione dell'ammissibilità dell'impugnazione, abbia pronunciato sulla competenza del primo giudice, poiché in entrambe le ipotesi il giudice di appello statuisce non già sulla propria competenza, bensì su una questione pregiudiziale di rito, preliminare a qualunque altra attinente alla individuazione del mezzo di impugnazione consentito (Cass. 20.5.2000, n. 6584). Da quanto sin qui emerso, risulta limpidamente che l'appello incidentale, concerneva una questione pregiudiziale di rito, non già la competenza del giudice di appello, in quanto tra l'altro chiamato, dalla stessa parte appellante in via incidentale, a decidere anche sulla domanda ex art. 96 cpc.. Consegue che l'appello era ammissibile e che correttamente il Tribunale si è pronunciato al riguardo, sicché non è
prospettabile la tesi che la sentenza di primo grado in punto di continenza fosse passata in giudicato.
Il primo motivo deve essere pertanto respinto.
Il secondo motivo si basa come presupposto sull'accoglimento del primo, atteso che la addotta fondatezza dell'eccezione preliminare relativa alla continenza di cause presupponeva una pronuncia in tal senso che, invece, è stata di segno contrario.
Il terzo mezzo è basato sull'omessa pronuncia circa la domanda del ZO ex art. 96 cpc o comunque sull'omessa motivazione al riguardo;
formalmente è condivisibile che non si riscontri nella sentenza impugnata una esplicita motivazione sul punto, pure, dal contesto della decisione emerge in modo inequivoco che il Tribunale ha valutato le ragioni hic et inde dedotte e, pertanto ha escluso che sussistessero nel comportamento della controparte la mala fede o la colpa grave, sicché anche tale motivo non può essere accolto. Il quarto motivo investe ancora la questione delle spese: è inammissibile, stante che la condanna alle spese o comunque la regolamentazione di essa non è censurabile in cassazione se non nel caso di condanna della parte totalmente vittoriosa, cosa questa che non si è avuta certamente nel caso di specie (Cass. 19.11.1999, n. 12879). Il ricorso deve essere pertanto respinto;
sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2003