CASS
Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/08/2023, n. 34846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34846 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: RP ME nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2022 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SS LL, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Genova, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di NA DOmenico dal G.u.p. del Tribunale di Genova in data 22 febbraio 2022, escludendo la recidiva contestata e rideterminando la misura delle pene inflitte, confermando il giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 646 e 483 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34846 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 24/05/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 85, 88 e 89 cod. pen., 603 cod. proc. pen., per l'omesso accertamento dell'incapacità di intendere e volere dell'imputato al momento del fatto, oltre che per il correlato vizio di motivazione, del tutto mancante rispetto alla sollecitata riapertura dell'istruttoria al fine di disporre la perizia sulla capacità d'intendere e volere dell'imputato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione all'art. 63 cod. proc. pen., e vizio della motivazione per l'errata valutazione circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di denuncia di smarrimento. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la richiesta di rinnovazione formulata con l'atto di appello era carente di qualsivoglia allegazione di dati specifici, attestanti uno stato di incapacità rilevante ai fini del giudizio di imputabilità correlato all'epoca della commissione del fatto (essendo irrilevanti le circostanze degli episodi accertati nel corso del periodo di detenzione, successivo alla commissione del reato). E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'applicazione degli artt. 88 e 89 cod. pen., presupponendo l'accertata infermità mentale dell'imputato - che non costituisce uno stato permanente - , richiede che tale accertamento sia condotto in relazione all'epoca storica della commissione di ciascun reato;
il che impedisce, ad esempio, di apprezzare il difetto di imputabilità sulla sola base del precedente riconoscimento del vizio di mente in altro procedimento, sia pure relativo a fatti commessi nel medesimo periodo temporale di quello che forma oggetto del giudizio (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, Rv. 274684 - 02; Sez. 2, n. 21826 del 05/03/2014, De Luca, Rv. 259576 - O), persino se l'accertamento peritale sia relativo a fatti commessi nello stesso contesto cronologico (Sez. 3, n. 13237 del 08/02/2008, Colonna, Rv. 239575 - 01). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si è ancora di recente affermato che «in tema di simulazione di reato, la denuncia all'Autorità in cui si affermi falsamente un delitto mai avvenuto 2 costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposto a sequestro ed acquisito agli atti del procedimento, con conseguente piena utilizzabilità delle affermazioni ivi contenute ai fini della prova degli elementi costitutivi del reato stesso, non operando il divieto di cui all'art. 63 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 27902 del 08/04/2022, Fricano, Rv. 283352 - 02; nello stesso senso, con l'ulteriore precisazione secondo la quale in tale contesto è del tutto inconferente il richiamo al disposto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. che sanziona con l'inutilizzabilità le dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona indagata o imputata senza le garanzie previste dalla legge, Sez. 5, n. 45291 del 23/06/2005, Vettese, Rv. 232719 - 01). Sotto altro profilo, inoltre, rileva il principio di diritto secondo il quale «le dichiarazioni, contenute nella denuncia - querela, spontaneamente rese da soggetto non ancora formalmente indagato, ma attinto da indizi di reità per vicende potenzialmente suscettibili a dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico per reati connessi o collegati a quello oggetto di denuncia, non sono soggette alle garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen., risultando implicitamente abdicato dal soggetto interessato il diritto al riserbo su vicende che potrebbero ridondare a suo danno (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che gli esiti patologici derivanti dal presidio assicurato dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., sono diversamente modulati con riguardo alla natura dell'atto e alla fase processuale cui inerisce l'eccezione di inutilizzabililtà)» (Sez. 2, n. 16382 del 18/03/2021, Canino, Rv. 281129 - 01). Di qui, la manifesta infondatezza della censura. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/5/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SS LL, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Genova, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di NA DOmenico dal G.u.p. del Tribunale di Genova in data 22 febbraio 2022, escludendo la recidiva contestata e rideterminando la misura delle pene inflitte, confermando il giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 646 e 483 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34846 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 24/05/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 85, 88 e 89 cod. pen., 603 cod. proc. pen., per l'omesso accertamento dell'incapacità di intendere e volere dell'imputato al momento del fatto, oltre che per il correlato vizio di motivazione, del tutto mancante rispetto alla sollecitata riapertura dell'istruttoria al fine di disporre la perizia sulla capacità d'intendere e volere dell'imputato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione all'art. 63 cod. proc. pen., e vizio della motivazione per l'errata valutazione circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di denuncia di smarrimento. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la richiesta di rinnovazione formulata con l'atto di appello era carente di qualsivoglia allegazione di dati specifici, attestanti uno stato di incapacità rilevante ai fini del giudizio di imputabilità correlato all'epoca della commissione del fatto (essendo irrilevanti le circostanze degli episodi accertati nel corso del periodo di detenzione, successivo alla commissione del reato). E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'applicazione degli artt. 88 e 89 cod. pen., presupponendo l'accertata infermità mentale dell'imputato - che non costituisce uno stato permanente - , richiede che tale accertamento sia condotto in relazione all'epoca storica della commissione di ciascun reato;
il che impedisce, ad esempio, di apprezzare il difetto di imputabilità sulla sola base del precedente riconoscimento del vizio di mente in altro procedimento, sia pure relativo a fatti commessi nel medesimo periodo temporale di quello che forma oggetto del giudizio (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, Rv. 274684 - 02; Sez. 2, n. 21826 del 05/03/2014, De Luca, Rv. 259576 - O), persino se l'accertamento peritale sia relativo a fatti commessi nello stesso contesto cronologico (Sez. 3, n. 13237 del 08/02/2008, Colonna, Rv. 239575 - 01). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si è ancora di recente affermato che «in tema di simulazione di reato, la denuncia all'Autorità in cui si affermi falsamente un delitto mai avvenuto 2 costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposto a sequestro ed acquisito agli atti del procedimento, con conseguente piena utilizzabilità delle affermazioni ivi contenute ai fini della prova degli elementi costitutivi del reato stesso, non operando il divieto di cui all'art. 63 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 27902 del 08/04/2022, Fricano, Rv. 283352 - 02; nello stesso senso, con l'ulteriore precisazione secondo la quale in tale contesto è del tutto inconferente il richiamo al disposto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. che sanziona con l'inutilizzabilità le dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona indagata o imputata senza le garanzie previste dalla legge, Sez. 5, n. 45291 del 23/06/2005, Vettese, Rv. 232719 - 01). Sotto altro profilo, inoltre, rileva il principio di diritto secondo il quale «le dichiarazioni, contenute nella denuncia - querela, spontaneamente rese da soggetto non ancora formalmente indagato, ma attinto da indizi di reità per vicende potenzialmente suscettibili a dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico per reati connessi o collegati a quello oggetto di denuncia, non sono soggette alle garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen., risultando implicitamente abdicato dal soggetto interessato il diritto al riserbo su vicende che potrebbero ridondare a suo danno (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che gli esiti patologici derivanti dal presidio assicurato dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., sono diversamente modulati con riguardo alla natura dell'atto e alla fase processuale cui inerisce l'eccezione di inutilizzabililtà)» (Sez. 2, n. 16382 del 18/03/2021, Canino, Rv. 281129 - 01). Di qui, la manifesta infondatezza della censura. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/5/2023