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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23170-1/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 287 c.p.c. rilevato che in data 10/3/2025 è stata pubblicata la Sentenza n. 1163/2025;
rilevato che con istanza congiuntamente depositata, le parti in data 17.03.2025 richiedevano la correzione materiale del predetto provvedimento, nella parte in cui indicava l'inciso “e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura”, nonché nella parte relativa all'ascolto dei minori ovvero “proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore”.
Ritenuto che l'errore sia rilevabile ictu oculi, trattandosi di errore materiale
P.Q.M.
visti gli artt. 287 e 288 c.p.c.
DISPONE la correzione della sentenza pubblicata il 10.03.2025 n. 1163/2025 di cui in premessa nel senso che laddove è scritto:
“e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura”
si deve intendere e leggere l'inciso così riformulato:
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art.
151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
E laddove è scritto:
“Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.”
Tale frase va eliminata. DISPONE che il presente decreto sia annotato sull'originale del provvedimento di cui in premessa.
Si comunichi.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 287 c.p.c. rilevato che in data 10/3/2025 è stata pubblicata la Sentenza n. 1163/2025;
rilevato che con istanza congiuntamente depositata, le parti in data 17.03.2025 richiedevano la correzione materiale del predetto provvedimento, nella parte in cui indicava l'inciso “e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura”, nonché nella parte relativa all'ascolto dei minori ovvero “proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore”.
Ritenuto che l'errore sia rilevabile ictu oculi, trattandosi di errore materiale
P.Q.M.
visti gli artt. 287 e 288 c.p.c.
DISPONE la correzione della sentenza pubblicata il 10.03.2025 n. 1163/2025 di cui in premessa nel senso che laddove è scritto:
“e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura”
si deve intendere e leggere l'inciso così riformulato:
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art.
151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
E laddove è scritto:
“Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.”
Tale frase va eliminata. DISPONE che il presente decreto sia annotato sull'originale del provvedimento di cui in premessa.
Si comunichi.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo