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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/07/2024, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente est. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 493/2024 promossa da:
, difeso dall'avv. Luca Brachi e domiciliato presso il difensore;
Parte_1
PARTE ATTRICE contro
, difesa dall'avv. Laura Corsaro e domiciliata presso il Controparte_1 difensore;
PARTE CONVENUTA
Pubblico Ministero- sede-
INTERVENUTO NECESSARIO
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: piaccia al Tribunale revocare l'assegno divorzile;
in ipotesi, ridurlo congruamente, modifica delle condizioni del divorzio (recte, dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio). per la parte resistente: Voglia il Tribunale adito, non sussistendone i presupposti di legge, rigettare il ricorso e conseguentemente, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, confermare l'assegno divorzile a carico del sig. nella misura rideterminata dal Tribunale di Prato con decreto Parte_1 del 18.3.2014, reso nel procedimento n.1686/2013 R.G.V.G., con rivalutazione ISTAT. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
Per il Pubblico Ministero: visto del 18 marzo 2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(classe 1947) ha adito il Tribunale di Prato per sentir revocare l'obbligo di Parte_1 corrispondere a (classe 1947) l'assegno divorzile, disposto in data 26 Controparte_1 gennaio 2005 dal Tribunale di Prato con la sentenza 83, che ha dichiarato la cessazione degli effetti pagina 1 di 3 civili del matrimonio contratto dai coniugi nella misura di € 300,00 mensili, successivamente aumentato ad € 400,00 mensili nel 2014.
A sostegno della domanda ha allegato che: il Tribunale di Prato ha rigettato nel 2015 altra domanda del volta ad ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento;
il ricorso si fonda sul fatto che, Pt_1 nel 2013, il è caduto a causa di un improvviso svenimento;
nel 2014 gli è stata diagnosticata Pt_1 una neoplasia prostatica;
all'epoca, Egli versava € 770,00 mensili alla madre del figlio naturale oltre a mantenerlo agli studi a Firenze;
la nuova moglie ha sofferto di insufficienza Persona_1 renale, cui sono seguiti ricoveri ospedalieri con conseguente riduzione della capacità lavorativa;
nel
2020 al è stata diagnosticata una colite ulcerosa di grado severo che gli ha comportato diversi Pt_1 ricoveri negli anni successivi;
nell'agosto 2022, ha fatto domanda di indennità e nell'aprile 2023 gli è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, poi revocata nel gennaio 2024, a seguito del miglioramento della sua capacità di deambulazione;
l'attuale condizione di salute non gli consente più di svolgere la professione medica;
gli attuali proventi consistono nella pensione di € 206,00 mensili e nei proventi da locazione per € 600, € 650,00 ed € 500,00 mensili;
la invece, a breve si CP_1 trasferirà a Calenzano dalla sorella, con la quale potrà dividere le spese;
la ha sempre CP_1 lavorato come infermiera professionale fino alla pensione e non è escluso che ancora continui saltuariamente.
Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Ha, infatti, dedotto che: Controparte_1 la malattia del è documentata in maniera frammentaria e, comunque, è emersa la possibilità del Pt_1 medesimo di fare ricorso a cure piuttosto costose in cliniche private;
dalle certificazioni mediche prodotte non risulta che il abbia avuto danni cognitivi e che, dunque, non abbia potuto Pt_1 continuare a svolgere la propria attività insieme alla moglie, anche nella scuola di Persona_2 psicoterapia Erich Fromm, della quale è fondatore e che attualmente dirige la signora;
il figlio Pt_ è ormai autosufficiente;
dal canto suo, non svolge più alcuna attività professionale e Per_1 gode di una pensione di € 1.000,00; si dedica alle figlie e ai nipoti;
l'assegno divorzile, dunque, rappresenta uno strumento indispensabile per il proprio sostentamento;
il trasferimento presso la sorella comporta peraltro la perdita del diritto di abitazione a lei attribuito in sede divorzile in favore della Per_ GL .
All'udienza del 10 luglio 2024, su richiesta del Giudice, ha dichiarato di aver donato Parte_1 alla moglie le quote della scuola da lui fondata;
l'atto di donazione non è stato prodotto né è stato dato un valore alle quote oggetto di donazione.
Venendo a decidere il ricorso, il Collegio osserva quanto segue. La revoca dell'assegno di mantenimento a favore di Controparte_1
L'attuale assegno divorzile di € 400,00 mensili è stato corrisposto dal sin dal 2014. Pt_1
Per addivenire alla modifica o alla revoca dell'assegno è necessario accertare il mutamento in peius della situazione reddituale e patrimoniale del Pt_1
Dalla documentazione in atti risulta che: con l'unico 2014 (depositato, come anche gli altri, senza prova dell'effettiva trasmissione all'Agenzia delle Entrate), il ha dichiarato un reddito da lavoro Pt_1 lordo di € 69.989,00; con l'unico 2024 il ha dichiarato un reddito da lavoro di € 6378,00 e da Pt_1 fabbricati di € 7.961; con l'unico 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di € 24.227,00, con €
5768,00 da lavoro, € 16.900,00 di reddito da locazioni, ed € 6000 di spese per immobili;
con l'unico 2022 € 5.646,00 come reddito da lavoro ed € 6840,00 come reddito da locazione.
All'udienza del 10 luglio 2024 ha dichiarato di aver donato da qualche anno alla nuova Parte_1 moglie le quote della scuola di psicoterapia da lui fondata.
Nel rappresentare la propria situazione reddituale, poi, il non ha spiegato come da solo possa Pt_1 pagare la somma di circa € 1000,00 mensili per la definizione agevolata delle pendenze tributarie (circa
€ 37.000 complessivi, divenuti € 18.593,00 con la definizione agevolata, accordatagli nel giugno 2024) e quella ulteriore di € 9.563,00 per € 150,00 mensili, definita nel medesimo periodo. Non è, infatti, sufficiente il reddito proveniente dalla pensione di € 300,00 mensili e dai redditi da locazione.
pagina 2 di 3 E' evidente, dunque, come dal medesimo ammesso in sede di comparizione personale, che sia la moglie a farsi carico delle spese di vita del (le spese alimentari, le pulizie di casa); e ciò non
Pt_1 già, a parere del Tribunale, in virtù di un obbligo di solidarietà coniugale bensì in ragione dell'avvenuto trasferimento della ricchezza dal alla nuova coniuge;
le quote della scuola di psicologia fondata
Pt_1 dal alle quali certamente corrisponderà un reddito, frutto del lavoro di una vita del ricorrente,
Pt_1 infatti, avrebbero potuto rappresentare la maggior fonte di reddito del a seguito della pensione
Pt_1
o, comunque, un valore da trasferire a titolo oneroso e, invece, sono state cedute a a Persona_2 titolo gratuito.
La circostanza, unita al fatto che non è stato prodotto l'atto di donazione né documentazione relativa ai redditi della nuova coniuge, escludono che si possa dare rilevanza alla diminuzione reddituale del ai fini della revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico;
egli, peraltro, ha dichiarato di non Pt_1 svolgere più la professione, ma risulta tra i professionisti della scuola Erich Fromm.
Non ha rilevanza, poi, rilevanza ai fini del decidere la circostanza che il figlio Persona_1 classe 1995, nel 2014 fosse immatricolato a ingegneria meccanica e il padre ne sostenesse le spese universitarie;
il decorso di dieci anni dalla documentata iscrizione e l'età del figlio (ventinove anni) inducono a ritenere che il ragazzo abbia ormai completato gli studi, dato che non vi è allegazione in senso contrario.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta, infine, che il nel corso del decennio Pt_1 oggetto di esame, ha avuto problemi di salute, che ha trattato attraverso cure presso strutture private (€
8698,00 a Blue Clinic;
€ 3.505,43 a Villa Magli); le spese sostenute, se pure importanti, documentano non già o non solo un impoverimento, quanto la possibilità del medesimo di godere di un certo tenore di vita.
Per quanto concerne, infine, il miglioramento delle condizioni economiche della per il CP_1 fatto che andrà a convivere con la sorella, ritiene il Collegio che la circostanza non possa essere ritenuta decisiva ai fini della riduzione dell'assegno divorzile percepito;
il reddito della infatti, è CP_1 modesto (circa € 14.000,00 lordi annui) e il vantaggio può eventualmente quantificarsi solo nel dimezzamento dei costi per le utenze. Non risulta, invece, in alcun modo provato che la medesima abbia entrate non regolari.
La domanda deve, dunque, essere rigettata.
Le spese del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2024
Il Presidente
Lucia Schiaretti
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente est. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 493/2024 promossa da:
, difeso dall'avv. Luca Brachi e domiciliato presso il difensore;
Parte_1
PARTE ATTRICE contro
, difesa dall'avv. Laura Corsaro e domiciliata presso il Controparte_1 difensore;
PARTE CONVENUTA
Pubblico Ministero- sede-
INTERVENUTO NECESSARIO
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: piaccia al Tribunale revocare l'assegno divorzile;
in ipotesi, ridurlo congruamente, modifica delle condizioni del divorzio (recte, dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio). per la parte resistente: Voglia il Tribunale adito, non sussistendone i presupposti di legge, rigettare il ricorso e conseguentemente, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, confermare l'assegno divorzile a carico del sig. nella misura rideterminata dal Tribunale di Prato con decreto Parte_1 del 18.3.2014, reso nel procedimento n.1686/2013 R.G.V.G., con rivalutazione ISTAT. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
Per il Pubblico Ministero: visto del 18 marzo 2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(classe 1947) ha adito il Tribunale di Prato per sentir revocare l'obbligo di Parte_1 corrispondere a (classe 1947) l'assegno divorzile, disposto in data 26 Controparte_1 gennaio 2005 dal Tribunale di Prato con la sentenza 83, che ha dichiarato la cessazione degli effetti pagina 1 di 3 civili del matrimonio contratto dai coniugi nella misura di € 300,00 mensili, successivamente aumentato ad € 400,00 mensili nel 2014.
A sostegno della domanda ha allegato che: il Tribunale di Prato ha rigettato nel 2015 altra domanda del volta ad ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento;
il ricorso si fonda sul fatto che, Pt_1 nel 2013, il è caduto a causa di un improvviso svenimento;
nel 2014 gli è stata diagnosticata Pt_1 una neoplasia prostatica;
all'epoca, Egli versava € 770,00 mensili alla madre del figlio naturale oltre a mantenerlo agli studi a Firenze;
la nuova moglie ha sofferto di insufficienza Persona_1 renale, cui sono seguiti ricoveri ospedalieri con conseguente riduzione della capacità lavorativa;
nel
2020 al è stata diagnosticata una colite ulcerosa di grado severo che gli ha comportato diversi Pt_1 ricoveri negli anni successivi;
nell'agosto 2022, ha fatto domanda di indennità e nell'aprile 2023 gli è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, poi revocata nel gennaio 2024, a seguito del miglioramento della sua capacità di deambulazione;
l'attuale condizione di salute non gli consente più di svolgere la professione medica;
gli attuali proventi consistono nella pensione di € 206,00 mensili e nei proventi da locazione per € 600, € 650,00 ed € 500,00 mensili;
la invece, a breve si CP_1 trasferirà a Calenzano dalla sorella, con la quale potrà dividere le spese;
la ha sempre CP_1 lavorato come infermiera professionale fino alla pensione e non è escluso che ancora continui saltuariamente.
Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Ha, infatti, dedotto che: Controparte_1 la malattia del è documentata in maniera frammentaria e, comunque, è emersa la possibilità del Pt_1 medesimo di fare ricorso a cure piuttosto costose in cliniche private;
dalle certificazioni mediche prodotte non risulta che il abbia avuto danni cognitivi e che, dunque, non abbia potuto Pt_1 continuare a svolgere la propria attività insieme alla moglie, anche nella scuola di Persona_2 psicoterapia Erich Fromm, della quale è fondatore e che attualmente dirige la signora;
il figlio Pt_ è ormai autosufficiente;
dal canto suo, non svolge più alcuna attività professionale e Per_1 gode di una pensione di € 1.000,00; si dedica alle figlie e ai nipoti;
l'assegno divorzile, dunque, rappresenta uno strumento indispensabile per il proprio sostentamento;
il trasferimento presso la sorella comporta peraltro la perdita del diritto di abitazione a lei attribuito in sede divorzile in favore della Per_ GL .
All'udienza del 10 luglio 2024, su richiesta del Giudice, ha dichiarato di aver donato Parte_1 alla moglie le quote della scuola da lui fondata;
l'atto di donazione non è stato prodotto né è stato dato un valore alle quote oggetto di donazione.
Venendo a decidere il ricorso, il Collegio osserva quanto segue. La revoca dell'assegno di mantenimento a favore di Controparte_1
L'attuale assegno divorzile di € 400,00 mensili è stato corrisposto dal sin dal 2014. Pt_1
Per addivenire alla modifica o alla revoca dell'assegno è necessario accertare il mutamento in peius della situazione reddituale e patrimoniale del Pt_1
Dalla documentazione in atti risulta che: con l'unico 2014 (depositato, come anche gli altri, senza prova dell'effettiva trasmissione all'Agenzia delle Entrate), il ha dichiarato un reddito da lavoro Pt_1 lordo di € 69.989,00; con l'unico 2024 il ha dichiarato un reddito da lavoro di € 6378,00 e da Pt_1 fabbricati di € 7.961; con l'unico 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di € 24.227,00, con €
5768,00 da lavoro, € 16.900,00 di reddito da locazioni, ed € 6000 di spese per immobili;
con l'unico 2022 € 5.646,00 come reddito da lavoro ed € 6840,00 come reddito da locazione.
All'udienza del 10 luglio 2024 ha dichiarato di aver donato da qualche anno alla nuova Parte_1 moglie le quote della scuola di psicoterapia da lui fondata.
Nel rappresentare la propria situazione reddituale, poi, il non ha spiegato come da solo possa Pt_1 pagare la somma di circa € 1000,00 mensili per la definizione agevolata delle pendenze tributarie (circa
€ 37.000 complessivi, divenuti € 18.593,00 con la definizione agevolata, accordatagli nel giugno 2024) e quella ulteriore di € 9.563,00 per € 150,00 mensili, definita nel medesimo periodo. Non è, infatti, sufficiente il reddito proveniente dalla pensione di € 300,00 mensili e dai redditi da locazione.
pagina 2 di 3 E' evidente, dunque, come dal medesimo ammesso in sede di comparizione personale, che sia la moglie a farsi carico delle spese di vita del (le spese alimentari, le pulizie di casa); e ciò non
Pt_1 già, a parere del Tribunale, in virtù di un obbligo di solidarietà coniugale bensì in ragione dell'avvenuto trasferimento della ricchezza dal alla nuova coniuge;
le quote della scuola di psicologia fondata
Pt_1 dal alle quali certamente corrisponderà un reddito, frutto del lavoro di una vita del ricorrente,
Pt_1 infatti, avrebbero potuto rappresentare la maggior fonte di reddito del a seguito della pensione
Pt_1
o, comunque, un valore da trasferire a titolo oneroso e, invece, sono state cedute a a Persona_2 titolo gratuito.
La circostanza, unita al fatto che non è stato prodotto l'atto di donazione né documentazione relativa ai redditi della nuova coniuge, escludono che si possa dare rilevanza alla diminuzione reddituale del ai fini della revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico;
egli, peraltro, ha dichiarato di non Pt_1 svolgere più la professione, ma risulta tra i professionisti della scuola Erich Fromm.
Non ha rilevanza, poi, rilevanza ai fini del decidere la circostanza che il figlio Persona_1 classe 1995, nel 2014 fosse immatricolato a ingegneria meccanica e il padre ne sostenesse le spese universitarie;
il decorso di dieci anni dalla documentata iscrizione e l'età del figlio (ventinove anni) inducono a ritenere che il ragazzo abbia ormai completato gli studi, dato che non vi è allegazione in senso contrario.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta, infine, che il nel corso del decennio Pt_1 oggetto di esame, ha avuto problemi di salute, che ha trattato attraverso cure presso strutture private (€
8698,00 a Blue Clinic;
€ 3.505,43 a Villa Magli); le spese sostenute, se pure importanti, documentano non già o non solo un impoverimento, quanto la possibilità del medesimo di godere di un certo tenore di vita.
Per quanto concerne, infine, il miglioramento delle condizioni economiche della per il CP_1 fatto che andrà a convivere con la sorella, ritiene il Collegio che la circostanza non possa essere ritenuta decisiva ai fini della riduzione dell'assegno divorzile percepito;
il reddito della infatti, è CP_1 modesto (circa € 14.000,00 lordi annui) e il vantaggio può eventualmente quantificarsi solo nel dimezzamento dei costi per le utenze. Non risulta, invece, in alcun modo provato che la medesima abbia entrate non regolari.
La domanda deve, dunque, essere rigettata.
Le spese del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2024
Il Presidente
Lucia Schiaretti
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
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