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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/05/2024, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7702/2019 r.g. vertente tra
, rappresentato da quale amministratore di Parte_1 Parte_2
sostegno, difeso dagli avv. Chiara Perica, Filippo Iannucci
APPELLANTE
e
, difesa dall'avv. Paolo D'Eletto APPELLATA CP_1
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 15.5.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE già conduttrice nel locale in Velletri, viale Bruno Buozzi 152/154, CP_1
destinato all'attività di pizzeria da taglio/asporto, fino al rilascio in data 31.5.2013, agisce ai sensi dell'art.702bis c.p.c. nei confronti del rispettivo ex-locatore, , per la condanna Pt_1
al pagamento dell'indennità ulteriore ai sensi dell'art.34, comma 2, legge n. 392/78 in relazione alla attività di bar-pasticceria avviata in data 23.11.2013 dalla nuova conduttrice,
Org_1
contesta il fondamento della domanda. Pt_1
Il Tribunale di Velletri, sulla base della documentazione prodotta, con sentenza
n. 1830/2019 accoglie la domanda e condanna al pagamento della somma di € Pt_1
16.268,39 (£ 1.750.000 x 18 mensilità).
propone appello concludendo per la declaratoria di nullità della sentenza Pt_1
e, nel merito, per il rigetto della domanda.
Al riguardo deduce quattro motivi: 1) nullità del provvedimento emesso con sentenza ai sensi dell'art.281sexies c.p.c. in luogo che con ordinanza ai sensi dell'art.702ter
c.p.c. ; 2) manca il presupposto della affinità tra l'attività svolta dalla “ ”, Controparte_2
con offerta di prodotti salati (pizza, calzoni, crostini ecc), e la bakery “ ”, Organizzazione_2
con offerta di prodotti dolci e sala da thè; 3) la documentazione prodotta non è sufficiente a dimostrare, compatibilmente con il rito sommario, la presunta affinità tra le attività dei due conduttori;
4) con scrittura privata in data 28.6.2013, versata in atti e sottoscritta, le parti hanno inteso “conciliare l'insorgenda controversia” prevedendo, tra l'altro, il diritto di
“all'avviamento di attività commerciale pari a 18 mensilità”, così riconoscendo, CP_1
quindi, entro tale misura il credito ex art.34 legge n. 392/78.
Si costituisce contestando la fondatezza del gravame e concludendo per CP_1
il suo rigetto, con stralcio della scrittura in data 28.6.2013 in quanto mai prodotta in primo grado e condanna ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata insiste l'ammissione delle prove già articolate nel grado pregresso.
La Corte così ragiona. Il motivo in rito (n.1) è infondato in quanto non è spiegato quale pregiudizio al diritto di difesa sarebbe derivato dalla erronea tipologia del provvedimento decisorio adottato, vale a dire dalla emessa “sentenza ex art.281sexies cpc” in luogo che l'ordinanza ex art.702ter c.p.c.
In ordine ai motivi 2) e 3), invece, è da riconoscere che la pregressa attività commerciale, svolta sotto l'insegna “ ”, non può essere ritenuta affine a Controparte_2
quella successivamente avviata, denominata “ ”, benché in entrambe Organizzazione_2
siano venduti ed eventualmente consumati in loco cibi e bevande.
E', al riguardo, dirimente la diversa natura dei “cibi” offerti, vale a dire nel primo caso pizza, crostini, calzoni ecc., nel secondo paste, torte e biscotti da the; la distinzione si riflette senz'altro sulla capacità di soddisfare specifiche preferenze dei consumatori, in senso lato per prodotti “salati” caldi oppure prodotti “dolci” freddi, mentre è da ritenersi non rilevante l'eventualità che possano coincidere talune bibite (come aranciata o coca cola) che accompagnano la vendita o la consumazione di cibi radicalmente differenti.
Ne consegue che è da escludere il requisito della “affinità” ex art.34, comma 2, legge n. 392/78, quale idoneità dell'attività entrante ad intercettare la medesima clientela dell'attività uscente, secondo il parametro definito dalla nomofilassi (in tal senso Cass., 28 febbraio 2017, n. 5039).
Le prove articolate in primo grado da non sono idonee a pregiudicare CP_1
tale valutazione, impernata su pacifiche circostanze in fatto.
Resta assorbito il motivo 4).
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- in riforma della sentenza del tribunale di Velletri n. 1830/2019 respinge la domanda svolta da nei confronti di;
CP_1 Parte_1 - condanna al rimborso delle spese processuali, in favore di , CP_1 Pt_1
liquidate per il primo grado in € 2.500,00 per compensi e per il gravame in € 3.200,00 per compensi ed € 360,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.
Roma, 15.5.2024
IL PRESIDENTE est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7702/2019 r.g. vertente tra
, rappresentato da quale amministratore di Parte_1 Parte_2
sostegno, difeso dagli avv. Chiara Perica, Filippo Iannucci
APPELLANTE
e
, difesa dall'avv. Paolo D'Eletto APPELLATA CP_1
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 15.5.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE già conduttrice nel locale in Velletri, viale Bruno Buozzi 152/154, CP_1
destinato all'attività di pizzeria da taglio/asporto, fino al rilascio in data 31.5.2013, agisce ai sensi dell'art.702bis c.p.c. nei confronti del rispettivo ex-locatore, , per la condanna Pt_1
al pagamento dell'indennità ulteriore ai sensi dell'art.34, comma 2, legge n. 392/78 in relazione alla attività di bar-pasticceria avviata in data 23.11.2013 dalla nuova conduttrice,
Org_1
contesta il fondamento della domanda. Pt_1
Il Tribunale di Velletri, sulla base della documentazione prodotta, con sentenza
n. 1830/2019 accoglie la domanda e condanna al pagamento della somma di € Pt_1
16.268,39 (£ 1.750.000 x 18 mensilità).
propone appello concludendo per la declaratoria di nullità della sentenza Pt_1
e, nel merito, per il rigetto della domanda.
Al riguardo deduce quattro motivi: 1) nullità del provvedimento emesso con sentenza ai sensi dell'art.281sexies c.p.c. in luogo che con ordinanza ai sensi dell'art.702ter
c.p.c. ; 2) manca il presupposto della affinità tra l'attività svolta dalla “ ”, Controparte_2
con offerta di prodotti salati (pizza, calzoni, crostini ecc), e la bakery “ ”, Organizzazione_2
con offerta di prodotti dolci e sala da thè; 3) la documentazione prodotta non è sufficiente a dimostrare, compatibilmente con il rito sommario, la presunta affinità tra le attività dei due conduttori;
4) con scrittura privata in data 28.6.2013, versata in atti e sottoscritta, le parti hanno inteso “conciliare l'insorgenda controversia” prevedendo, tra l'altro, il diritto di
“all'avviamento di attività commerciale pari a 18 mensilità”, così riconoscendo, CP_1
quindi, entro tale misura il credito ex art.34 legge n. 392/78.
Si costituisce contestando la fondatezza del gravame e concludendo per CP_1
il suo rigetto, con stralcio della scrittura in data 28.6.2013 in quanto mai prodotta in primo grado e condanna ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata insiste l'ammissione delle prove già articolate nel grado pregresso.
La Corte così ragiona. Il motivo in rito (n.1) è infondato in quanto non è spiegato quale pregiudizio al diritto di difesa sarebbe derivato dalla erronea tipologia del provvedimento decisorio adottato, vale a dire dalla emessa “sentenza ex art.281sexies cpc” in luogo che l'ordinanza ex art.702ter c.p.c.
In ordine ai motivi 2) e 3), invece, è da riconoscere che la pregressa attività commerciale, svolta sotto l'insegna “ ”, non può essere ritenuta affine a Controparte_2
quella successivamente avviata, denominata “ ”, benché in entrambe Organizzazione_2
siano venduti ed eventualmente consumati in loco cibi e bevande.
E', al riguardo, dirimente la diversa natura dei “cibi” offerti, vale a dire nel primo caso pizza, crostini, calzoni ecc., nel secondo paste, torte e biscotti da the; la distinzione si riflette senz'altro sulla capacità di soddisfare specifiche preferenze dei consumatori, in senso lato per prodotti “salati” caldi oppure prodotti “dolci” freddi, mentre è da ritenersi non rilevante l'eventualità che possano coincidere talune bibite (come aranciata o coca cola) che accompagnano la vendita o la consumazione di cibi radicalmente differenti.
Ne consegue che è da escludere il requisito della “affinità” ex art.34, comma 2, legge n. 392/78, quale idoneità dell'attività entrante ad intercettare la medesima clientela dell'attività uscente, secondo il parametro definito dalla nomofilassi (in tal senso Cass., 28 febbraio 2017, n. 5039).
Le prove articolate in primo grado da non sono idonee a pregiudicare CP_1
tale valutazione, impernata su pacifiche circostanze in fatto.
Resta assorbito il motivo 4).
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- in riforma della sentenza del tribunale di Velletri n. 1830/2019 respinge la domanda svolta da nei confronti di;
CP_1 Parte_1 - condanna al rimborso delle spese processuali, in favore di , CP_1 Pt_1
liquidate per il primo grado in € 2.500,00 per compensi e per il gravame in € 3.200,00 per compensi ed € 360,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.
Roma, 15.5.2024
IL PRESIDENTE est.