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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa
Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 3905/2025 R.G.L. promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Fiore (pec: , ed elettivamente Email_1
domiciliata presso lo studio del suo procuratore sito in Palermo, Via Sammartino n. 6, per mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma e CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
-resistente -
Avente ad oggetto: indennità integrativa.
All'udienza del 16.09.2025 ha pronunciato – ai sensi dell'art. 429 cpc – la seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre rimborso spese CP_1
forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Ignazio Fiore che si è dichiarato antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.03.2025, chiedeva: “Accertare e dichiarare il Parte_1
diritto della ricorrente a percepire nell'ambito del proprio trattamento economico, l'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, rispettivamente per i periodi: dal 16.03.2020 al 31.03.2020; dal 01.05.2020 al 31.05.2020; dal
15.11.2020 al 30.11.2020; - Condannare l' (C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente P.IVA_1
l'indennità integrativa prevista ex art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016 in relazione ai suddetti periodi ut supra meglio specificati”.
CP_ Si costituiva in giudizio tardivamente l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che l'Istituto, ricevute le somme necessarie per provvedere al pagamento dell'indennità integrativa speciale, aveva provveduto ad erogare quanto spettante alla ricorrente. Atteso il comportamento tenuto chiedeva la compensazione delle spese di lite.
All'udienza di oggi le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte ricorrente ha insistito per la condanna dell' alle spese di lite e quest'ultimo ne ha chiesto CP_1
la compensazione.
Sulle conclusioni delle parti la causa viene posta in decisione.
^^^
CP_ L' costituendosi ha allegato estratto dei pagamenti con il quale ha dato atto che la domanda di indennità integrazione, come richiesta dalla ricorrente, è stata accolta e sono state erogate le prestazioni.
Entrambe le parti infatti, all'udienza di oggi, hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ed invero, esaminati gli atti ed atteso l'intervenuto pagamento dell'indennità come richiesto in ricorso, è venuto meno, in capo alla ricorrente, l'interesse ad una pronuncia giudiziale.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere atteso.
Quanto alla regolazione delle spese legali, attesa la soccombenza virtuale di , esse vanno poste CP_1
a carico dell' previdenziale e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e CP_2
147/2022, tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'attività posta in essere dal ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 16.09.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente