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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2115/2024
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
1. nata il [...] a [...] - Brasile, di cittadinanza Parte_1
brasiliana, ivi residente in [...]n. 405 [C.F.
]; C.F._1
2. nato il [...] a [...] – Brasile, di Parte_2
cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]n. 664 [C.F.
; C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi COLOMBINO;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex Controparte_1
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
pagina 1 di 6 E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso:
“a) accertare e dichiarare che e sono Parte_1 Parte_2
cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti legittimi del sig. Persona_1
il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, ha validamente trasmesso loro la cittadinanza
[...]
italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Careggine (LU) - Italia, competente quale Comune di nascita del sig.
[...]
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri Persona_1
dello stato civile, della cittadinanza italiana di e Parte_1 Parte_2
nonché dei rispettivi atti di stato civile, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle
[...]
autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_1
(anche noto come
[...] Persona_2 Parte_3
cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano, nato il
[...]
10/02/1854 a Careggine (LU) – Italia.
Nel ricorso si legge che “2) Dall'unione del sig. con Persona_1 Per_3
nasceva il 21/02/1915 la sig.ra (cfr. doc. 06); 3) la sig.ra
[...] Persona_4 Per_4
contraeva matrimonio il 25/07/1931 a Ponte Alta – Brasile con
[...] [...]
(cfr. doc. 07) e dalla loro unione nasceva il 19/08/1955 a Monsenhor Paulo – CP_2
Brasile il sig. (cfr. doc. 08); 4) il sig. Controparte_3 CP_3
contraeva matrimonio il 19/12/1985 a Varginha – Brasile con
[...] CP_4
pagina 2 di 6 (cfr. doc. 09) e dalla loro unione ivi nascevano il 25/12/1986 Parte_4
il sig. (cfr. doc. 10) ed il 06/01/1992 la sig.ra Parte_2 Parte_1
(cfr. doc. 12), odierna ricorrente;
5) il sig. contraeva
[...] Parte_2
matrimonio il 25/07/2015 a Varginha – Brasile con (cfr. doc. 11). “. Persona_5
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un pagina 3 di 6 punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha “da ultimo nel mese di luglio 2023 - tentato di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia a San
Paolo, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, il tutto come provato dagli screenshot del portale telematico prenot@mi indicato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta di inserimento nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. 01); Sul punto si evidenzia la materiale impossibilità a formalizzare la richiesta, consideratola perenne indisponibilità del sistema informatico indicato dal Consolato di San Paolo.
In ogni caso, dalle informazioni desumibili dalla pagina web del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2011 e nel 2012 (cfr. Doc. 02)”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
pagina 4 di 6 Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
(anche noto come Persona_1 Persona_2 [...]
. Parte_3
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_5
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 30.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
pagina 5 di 6 Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
1. nata il [...] a [...] - Brasile, di cittadinanza Parte_1
brasiliana, ivi residente in [...]n. 405 [C.F.
]; C.F._1
2. nato il [...] a [...] – Brasile, di Parte_2
cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]n. 664 [C.F.
; C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi COLOMBINO;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex Controparte_1
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
pagina 1 di 6 E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso:
“a) accertare e dichiarare che e sono Parte_1 Parte_2
cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti legittimi del sig. Persona_1
il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, ha validamente trasmesso loro la cittadinanza
[...]
italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Careggine (LU) - Italia, competente quale Comune di nascita del sig.
[...]
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri Persona_1
dello stato civile, della cittadinanza italiana di e Parte_1 Parte_2
nonché dei rispettivi atti di stato civile, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle
[...]
autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_1
(anche noto come
[...] Persona_2 Parte_3
cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano, nato il
[...]
10/02/1854 a Careggine (LU) – Italia.
Nel ricorso si legge che “2) Dall'unione del sig. con Persona_1 Per_3
nasceva il 21/02/1915 la sig.ra (cfr. doc. 06); 3) la sig.ra
[...] Persona_4 Per_4
contraeva matrimonio il 25/07/1931 a Ponte Alta – Brasile con
[...] [...]
(cfr. doc. 07) e dalla loro unione nasceva il 19/08/1955 a Monsenhor Paulo – CP_2
Brasile il sig. (cfr. doc. 08); 4) il sig. Controparte_3 CP_3
contraeva matrimonio il 19/12/1985 a Varginha – Brasile con
[...] CP_4
pagina 2 di 6 (cfr. doc. 09) e dalla loro unione ivi nascevano il 25/12/1986 Parte_4
il sig. (cfr. doc. 10) ed il 06/01/1992 la sig.ra Parte_2 Parte_1
(cfr. doc. 12), odierna ricorrente;
5) il sig. contraeva
[...] Parte_2
matrimonio il 25/07/2015 a Varginha – Brasile con (cfr. doc. 11). “. Persona_5
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un pagina 3 di 6 punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha “da ultimo nel mese di luglio 2023 - tentato di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia a San
Paolo, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, il tutto come provato dagli screenshot del portale telematico prenot@mi indicato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta di inserimento nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. 01); Sul punto si evidenzia la materiale impossibilità a formalizzare la richiesta, consideratola perenne indisponibilità del sistema informatico indicato dal Consolato di San Paolo.
In ogni caso, dalle informazioni desumibili dalla pagina web del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2011 e nel 2012 (cfr. Doc. 02)”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
pagina 4 di 6 Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
(anche noto come Persona_1 Persona_2 [...]
. Parte_3
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_5
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 30.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
pagina 5 di 6 Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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