Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 294
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento, come indicato nell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto tempestiva la notifica delle cartelle, escludendo la prescrizione per i crediti per tassa automobilistica, e ha specificato che eventuali eccezioni di prescrizione relative all'annualità 2016 dovevano essere fatte valere in sede di impugnativa della cartella. Inoltre, ha chiarito che il preavviso di fermo ha natura cautelare e che le eccezioni di prescrizione relative ai tributi vanno fatte valere impugnando l'atto consequenziale alle cartelle, ovvero l'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 212/2000

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento avesse natura meramente esecutiva, negando la violazione dell'art. 7 dello Statuto.

  • Rigettato
    Nullità derivata dell'atto impugnato

    Poiché la Corte ha ritenuto infondate le censure relative agli atti presupposti (omessa notifica e prescrizione), anche la domanda di nullità derivata è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 294
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 294
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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