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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 294/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2565/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012547969000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012547969000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012547969000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012547969000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012547969000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200056333175000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210097210092000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210119586607000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220049644118000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230023530004000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3181/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620259012547969000, notificata il 5 maggio 2025, per l'importo complessivo di € 3.265,36, deducendo: l'omessa notifica delle cinque cartelle presupposte, la prescrizione dei crediti, la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e la nullità derivata dell'atto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando formali controdeduzioni nelle quali: eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure sugli atti presupposti;
deduce la regolare notifica di tutte le cartelle sottese, provata mediante deposito di documentazione ( relate di notifica); contesta la prescrizione richiamando l'applicabilità del termine decennale ex art. 2946 c.c.; richiama la giurisprudenza sulla natura esecutiva del ruolo ex art. 49 DPR 602/73; nega la violazione dell'art. 7 dello Statuto sostenendo la natura meramente esecutiva dell'intimazione; conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le cartelle richiamate nell'atto impugnato sono riferite a tasse automobilistiche che vanno dal 2016 al 2020.
Esse risultano regolarmente notificate nelle date indicate nell'atto impugnato. Le censure di mancata notifica sono pertanto infondate.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione: trattandosi di crediti per tassa automobilistica, la notifica delle cartelle nel 2022–2023 è tempestiva.
Eventuali eccezioni di prescrizione relative all'annualità 2016 anno d'imposta per il quale la Regione Sicilia doveva emettere e notificare avviso di accertamento prodromico dovevano essere fatte valere in sede di impugnativa della cartella.
Il preavviso di fermo ha come unica base giustificativa la notifica delle cartelle: trattasi di un provvedimento cautelare di garanzia scisso dalla sequenza procedimentale di riscossione dell'imposta e qualsiasi ulteriore eccezione relativa alla prescrizione dai tributi dovrà essere fatta valere - eventualmente - impugnando l'atto consequenziale alle cartelle che non è il preavviso di fermo bensì l'intimazione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudIzio a favore di DE nella misura di
€ 500,00 oltre accessori di legge. Palermo 15.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2565/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012547969000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012547969000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012547969000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012547969000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012547969000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200056333175000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210097210092000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210119586607000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220049644118000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230023530004000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3181/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620259012547969000, notificata il 5 maggio 2025, per l'importo complessivo di € 3.265,36, deducendo: l'omessa notifica delle cinque cartelle presupposte, la prescrizione dei crediti, la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e la nullità derivata dell'atto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando formali controdeduzioni nelle quali: eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure sugli atti presupposti;
deduce la regolare notifica di tutte le cartelle sottese, provata mediante deposito di documentazione ( relate di notifica); contesta la prescrizione richiamando l'applicabilità del termine decennale ex art. 2946 c.c.; richiama la giurisprudenza sulla natura esecutiva del ruolo ex art. 49 DPR 602/73; nega la violazione dell'art. 7 dello Statuto sostenendo la natura meramente esecutiva dell'intimazione; conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le cartelle richiamate nell'atto impugnato sono riferite a tasse automobilistiche che vanno dal 2016 al 2020.
Esse risultano regolarmente notificate nelle date indicate nell'atto impugnato. Le censure di mancata notifica sono pertanto infondate.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione: trattandosi di crediti per tassa automobilistica, la notifica delle cartelle nel 2022–2023 è tempestiva.
Eventuali eccezioni di prescrizione relative all'annualità 2016 anno d'imposta per il quale la Regione Sicilia doveva emettere e notificare avviso di accertamento prodromico dovevano essere fatte valere in sede di impugnativa della cartella.
Il preavviso di fermo ha come unica base giustificativa la notifica delle cartelle: trattasi di un provvedimento cautelare di garanzia scisso dalla sequenza procedimentale di riscossione dell'imposta e qualsiasi ulteriore eccezione relativa alla prescrizione dai tributi dovrà essere fatta valere - eventualmente - impugnando l'atto consequenziale alle cartelle che non è il preavviso di fermo bensì l'intimazione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudIzio a favore di DE nella misura di
€ 500,00 oltre accessori di legge. Palermo 15.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO