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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6587 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 920 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'Avv. Stoduto Matteo
E
(c.f. ), CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Broussard Francesca e dall'Avv. Anesi Francesca;
OGGETTO: impugnazione avverso il OD n. 2/2024 emesso dal Collegio dei Garanti
Nazionale UISP di Secondo grado.
1
FATTO E DIRITTO
§1. Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2025, il dott. ha proposto Parte_1 impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma avverso il lodo n. 2/2024, emesso dal Collegio dei Garanti Nazionale di secondo grado in data 11 novembre 2024, con il quale è stata CP_1 confermata la sua “radiazione dall' , nonché l'impossibilità futura per lo stesso Controparte_2 di ricoprire incarichi elettivi che possano essere svolti anche senza il tesseramento all'associazione”.
La vicenda trae origine dalla delibera n. 5/2023 della Giunta Nazionale UISP, con cui veniva commissariato il Comitato Territoriale UISP di Milano e disposto un approfondimento sulle attività associative e amministrative, anche tramite l'Organo di Controllo Nazionale. Dalla verifica straordinaria effettuata da quest'ultimo emergevano gravi irregolarità gestionali e contabili nel
Comitato e nella società partecipata con rischi economici e Parte_2 reputazionali per l'Associazione.
A seguito di tali risultanze, la Giunta Nazionale, con delibera n. 3/2024 del 13 maggio 2024, deferiva al Collegio dei Garanti di primo grado vari dirigenti, tra cui l'odierno appellante, chiedendo la radiazione per , e , nonché altre Parte_1 Controparte_3 Parte_3 sanzioni per ulteriori soggetti.
Il Collegio di primo grado, con lodo n. 1/2024 del 25 giugno 2024, disponeva la radiazione dei ricorrenti e l'impossibilità futura di ricoprire incarichi elettivi.
Avverso tale decisione venivano proposti distinti ricorsi al Collegio di secondo grado, riuniti per connessione.
Il Collegio di secondo grado, con il lodo impugnato n. 2/2024, confermava integralmente la radiazione di e , ritenendo provata la gestione del Comitato di Parte_1 Controparte_3
Milano in violazione delle norme statutarie, ed in conflitto di interesse con i principi e le norme associative.
Il dott. impugna il lodo, sostenendo preliminarmente la natura di “arbitrato rituale”, ex Pt_1 art. 828 e 829 cpc e artt. 55 e 56 del Regolamento Nazionale UUISP, della decisione del Collegio dei Garanti, e chiede di dichiararne la nullità e conseguente revoca, del provvedimento di radiazione dall'associazione, con vittoria delle spese di giudizio.
Quanto ai motivi nullità e di revoca del lodo impugnato, parte impugnante deduce, tra l'altro,:
- la violazione del termine per la decisione previsto dall'art. 56 del Regolamento Nazionale UISP
2 e dall'art. 31 dello Statuto, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 829, n. 6, c.p.c.;
- il difetto di motivazione e la violazione del contraddittorio, per motivazione apparente e per relationem;
- la violazione delle garanzie del giusto processo sancite dagli artt. 24 e 111 Cost. e dall'art. 6
CEDU, per inversione dell'onere probatorio e mancanza di imparzialità.
si è costituita eccependo l'inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione, CP_1 sostenendo che il provvedimento impugnato è espressione di giustizia endoassociativa e non di arbitrato rituale, e che, pertanto, difettano i presupposti per l'applicazione degli artt. 828 e 829
c.p.c. Nel merito, inoltre, contesta: la natura perentoria del termine di sessanta giorni, ritenuto meramente ordinatorio;
la sussistenza di una motivazione adeguata ed il rispetto del contraddittorio tra le parti;
l'infondatezza delle doglianze in merito all'onere probatorio. In particolare, la convenuta si è richiamata alle risultanze già emerse nella pronuncia e nell'istruttoria dell'Organo di Controllo Nazionale in merito alla gravità delle violazioni statutarie e regolamentari, tali da giustificare il provvedimento di radiazione del dott. . Per tali ragioni Pt_1 chiede il rigetto della domanda, la conferma del lodo impugnato e la condanna dell'appellante alle spese, unitamente al riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione il 10.9.2025 all'udienza ex art. 281 sexies cpc.
§2. L'impugnazione è inammissibile.
In via preliminare, e totalmente assorbente rispetto al merito della questione oggetto della presente impugnazione, occorre definire la natura giuridica del provvedimento denominato “lodo n.
2/2024” reso dal Collegio dei Garanti UISP di secondo grado.
Dalla disciplina statutaria e regolamentare UISP emerge che il Collegio dei Garanti è un organo di giustizia endoassociativa, istituito e regolato dalle norme interne all'associazione.
Ciò colloca la decisione del Collegio nell'alveo di una determinazione interna priva degli effetti giurisdizionali tipici dell'arbitrato rituale, inserendosi, al più, nell'ambito di un arbitrato irrituale/contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., il quale non produce un lodo-sentenza ma una determinazione negoziale delle parti (c.d. lodo-contratto). Inoltre, in questo senso, risulta assente un espresso rinvio alle forme e agli effetti dell'arbitrato rituale ex artt. 806 ss. c.p.c., in particolare all'art. 824-bis c.p.c. (efficacia di sentenza) e alla procedura di exequatur ex art. 825
c.p.c.
La Corte di Cassazione ha chiarito, in termini generali, che il discrimen tra arbitrato rituale e irrituale non è affidato alla mera terminologia usata dalle parti, bensì alla volontà di attribuire agli
3 arbitri un potere decisorio con effetti equiparabili alla sentenza (rituale) ovvero di definire la lite mediante determinazione contrattuale (irrituale) (Cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, Ord.,
20/05/2024, n. 13884).
Per costante giurisprudenza il criterio differenziale tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 325 c.p.c., con applicazione delle regole del procedimento arbitrale;
mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà (Cass., sez. I, 7 agosto 2019, n.
21059; Cass., sez. I, n. 7198 del 2019).
Nel sistema statutario e associativo la volontà dei soci fondatori e dei partecipanti CP_1 all'associazione, interpretata ai sensi dell'art. 1362 cc, nel momento in cui si deferisce ad un collegio di garanzia interno la valutazione delle condotte tenuti dai soci ai fini dell'applicazione di sanzioni endoassociative, non sembra volersi riferire ad una convenzione arbitrale ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c., volta ad assumere nell'ordinamento statuale l'efficacia della sentenza, ex art. 824-bis c.p.c., ovvero a sottoporre tale decisione alla disciplina specifica sull'impugnazione del lodo rituale;
al contrario, la giurisdizione endoassociativa è strutturata come autotutela ordinamentale fondata su equità e specifiche regole interne, con effetti vincolanti all'interno dell'ente, ma senza attrarre la decisione nel circuito del lodo rituale.
A ciò si aggiungono ulteriori elementi indicativi della non ritualità quali:
- l'esclusione di ogni altra giurisdizione (art. 55 del Regolamento Nazionale);
- che non vi è stato un vero e proprio contraddittorio con la innanzi al Collegio dei Garanti, CP_1 non essendo stata quest'ultima neppure convocata, operando il Collegio come organo di giustizia interno alla stessa associazione, chiamato a sindacare le condotte degli associati su impulso di uno o più soci, del Procuratore Sociale o della Giunta territoriale, così come previsto dallo Statuto e dal regolamento (Cfr Art. 31 Statuto Nazionale: I Collegi dei Garanti sono organi di giustizia interni all' con competenza a giudicare a tutti i livelli, con esclusione di ogni altra CP_2 giurisdizione, in merito alle infrazioni dello Statuto, dei Regolamenti della UISP, incluso il commissariamento di cui all'articolo 34 del presente statuto, nonché alle infrazioni delle direttive degli organi statutari commesse dai tesserati e/o dagli affiliati.)
- La procedura decisionale seguita esula completamente dalle forme tipiche dell'arbitrato rituale, in contraddittorio tra le parti e secondo le forme e con le garanzie previste dal Codice di Procedura
Civile, essendo la decisione presa secondo i parametri propri dell'etica associativa e dell'equità; come peraltro espressamente dichiarato dallo stesso Collegio nel corpo della decisone in risposta
4 all'eccezione di violazione dei principi regolatori del procedimento giurisdizionale richiamati dall' impugnante ( v. OD n. 2/2024 p.7 §1: Sul punto ci si limita ad osservare che il Collegio dei Garanti è un organo di giustizia endoassociativa, non certo paragonabile agli organismi dell'ordinamento giurisdizionale ordinario. È un organo di garanzia statutaria, regolamentare che opera e pronuncia, secondo equità e secondo anche
i principi dell'etica associativa oltreché delle deliberazioni assunte e delle consuetudini interne all' ); CP_2
- I termini indicati dal Regolamento (art. 16) per la decisione ed il procedimento non sembrano poi essere stati previsti a pena di nullità della pronuncia, dovendosi per tale ragione escludersi la loro perentorietà.
- Il richiamo generale alle norme di giustizia sportiva e la comunicazione di cui all'art. 31 dello
Statuto UISP, delle sanzioni disciplinari al ON per l'inserimento delle stesse nel “Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo”, ulteriormente avvalorato dalla condotta della stessa parte impugnante che ha investito della medesima questione anche la Procura Generale del
ON ( v. comparsa di risposta UISP p. 27 e richiamato allegato 31).
Ciò premesso, non rileva certamente il principio di favor per l'arbitrato rituale in caso di dubbio: tale regola – valorizzata giurisprudenza – presuppone pur sempre una clausola compromissoria suscettibile di produrre effetti rituali e un assetto procedimentale riconducibile al
Titolo VIII c.p.c.; condizioni che qui difettano, trattandosi di giustizia interna associativa connotata da regole proprie ( v. Cassaz. n. 20461/2020; n. 11313/2028; n. 6909/2025).
Quanto sopra è già di per sé dato sufficiente a far ritenere che l'impugnazione ex artt. 828–829
c.p.c. dinanzi alla Corte d'Appello – mezzo tipico di impugnazione del lodo rituale – è inammissibile.
Tuttavia, vale la pena aggiungere che una tale conclusione sulla non sussumibilità della decisione impugnata nell'alveo dell'arbitrato rituale trova anche una coerenza di sistema con la previsione, costituzionalmente conforme, dell'autonomia dell'ordinamento sportivo/associativo, nel quale deve intendersi ricompreso anche il sistema associativo , come desumibile dal co. 11 art. 31 CP_1 dello Statuto Nazionale e che l' impugnante ha, infatti, ritenuto di percorrere rivolgendo le medesime doglianze anche alla Procura del Coni.
Sul punto, la Corte costituzionale ha riconosciuto l'autonomia della giustizia “sportiva” nel rispetto del diritto alla tutela giurisdizionale per i profili rilevanti per l'ordinamento statale, secondo gli strumenti e i riti appropriati (tra cui, il diritto di associazione, e di azione ex art. 24
c.c.). Infatti, l'esistenza di un sistema di risoluzione delle controversie, cioè di giustizia sportiva,
è un corollario necessario dell'esistenza di una pluralità di ordinamenti e del riconoscimento dell'ordinamento sportivo quale ordinamento autonomo. Tale autonomia comporta anche la capacità dell'ordinamento sportivo di munirsi di un sistema di giustizia interno per garantire 5 l'osservanza da parte dei soggetti dell'ordinamento sportivo delle regole che quest'ultimo pone
(cfr. C. Cost. Sent n. 49 del 2011, e n. 160/2019, ove si affrontano i rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione statale nell'ambito, più ampio, dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale).
Sul tema anche la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi statuendo che “In tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, riservate, a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva che - anche ove si invochi la tutela in forma specifica della rimozione della sanzione disciplinare - le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 220 del 2003, conv. dalla legge n. 280 del 2003, come ulteriormente confermato dalle modifiche dell'art. 3 del citato d.l. apportate dall'art. 1, comma 647, della legge n.145 del
2018, applicabile anche ai processi ed alle controversie già pendenti in forza del comma 650 del medesimo articolo.”( Sez. U, Ordinanza n. 4850 del 23/02/2021)1.
E d'altronde, il fatto stesso che il provvedimento impugnato costituisca già di per sé un provvedimento di secondo grado, sostanzialmente “impugnatorio” di un provvedimento di prima istanza, supporta ulteriormente la natura di giustizia endoassociativa delle procedure contestate.
Da ultimo, dovendosi escludere, alla luce delle considerazioni che precedono, la natura di arbitrato rituale della decisione impugnata e, conseguentemente, la competenza della Corte in grado unico di merito a conoscere dei suoi eventuali vizi, si osserva che anche le argomentazioni di parte sulle esigenze di tutela dei diritti del singolo sono irrilevanti ai fini di causa, in quanto non solo non incidono sulla qualificazione giuridica del provvedimento impugnato - in termini di arbitrato rituale-, ma non possono comunque trovare ingresso in questa sede, senza tuttavia escludersi la possibilità di altre forme ordinamentali di tutela;
d'altronde, pur nell'ipotesi di arbitrato irrituale
– ove la stessa Cassazione ha chiarito che il provvedimento è annullabile (non per “nullità” ex art. 829 c.p.c.) innanzi al giudice competente secondo le regole generali del Libro I del c.p.c., nei casi previsti dall'art. 808-ter c.p.c. (vizi della convenzione, ultra/extra compromissorio, nomina, incapacità dell'arbitro, violazione di regole pattizie di validità e violazione del contraddittorio), con esclusione dell'art. 825 c.p.c. e, a fortiori, della competenza funzionale della Corte
d'Appello in sede di impugnazione per nullità del lodo rituale.
Le conclusioni raggiunte in merito alla natura della decisione impugnata e della conseguente incompetenza di questa Corte a sindacare il merito della questione assorbono e superano tutte le contestazioni di parte impugnante in merito ai vizi relativi ai termini di decisione ed alla motivazione del “lodo” sotto il profilo degli artt. 829 e 823 c.p.c.
In definitiva, l'impugnazione proposta ai sensi degli artt. 828–829 c.p.c. avverso il c.d. OD n.
2/2024 del Collegio dei Garanti UISP è inammissibile, non essendo il provvedimento impugnato riconducibile ad un lodo arbitrale rituale soggetto al relativo regime di impugnazione per nullità direttamente innanzi alla Corte d'Appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte impugnante, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il pagamento a carico di parte impugnante di somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione ex art. 13 dpr 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede,
-Dichiara l'impugnazione inammissibile;
-Condanna la parte impugnante alla rifusione delle spese in favore della controparte, liquidate nella misura di € 6.500, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti. Sussistono i presupposti per il pagamento a carico di parte impugnante di una somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione ex art. 13 dpr 115/2002.
Roma, 10.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 2 dl 220 /2003
Autonomia dell'ordinamento sportivo 1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: ((a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive)); b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
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