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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30585/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 al n. 30585, decisa all'udienza del 25.2.2025, e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in proprio e n.q. di eredi di rappresentati e difesi, in virtù di Parte_5 Persona_1
procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Ezio Bonanni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Crescenzio 2
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione, dagli
Avv.ti Francesco Giammaria e Mario Panebianco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 25/B
pagina 1 di 38 RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni iure hereditario e iure proprio da morte del prossimo congiunto per malattia professionale.
CONCLUSIONI: per tutte le parti, quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2021, , , Parte_6 Parte_2 [...]
, e in proprio e rispettivamente nella qualità di Parte_3 Parte_4 Parte_5
moglie e figli (e dunque di eredi) di , deceduto per adenocarcinoma Persona_1
polmonare in data 29.8.2018, si sono rivolti al Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo: che il proprio dante causa era stato alle dipendenze della , già , già Controparte_1 Controparte_2 [...]
, presso la Raffineria di Napoli, dal 23.7.1973 al 31.7.1997; che il predetto CP_3
era deceduto in data 29.8.2018 a causa di adenocarcinoma polmonare, contratto in seguito ad esposizione ad TO non cautelata per l'intero periodo di servizio;
che l' aveva riconosciuto l'origine professionale della neoplasia, con erogazione in CP_4
favore della vedova, delle prestazioni ex art. 85 DPR 1124/1965; che erano state riconosciute anche le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto;
che
[...]
dal 23.7.1973 al 31.3.1997 aveva lavorato come 'operatore tecnico di Per_1
impianti'; che per lo svolgimento di tali mansioni era stato esposto in via diretta, indiretta e per contaminazione ambientale a polveri e fibre di TO in elevate concentrazioni, essendo stato a contatto con tubazioni, cavi elettrici, guarnizioni, baderne in TO e avendo eseguito interventi manutentivi, implicanti manipolazione pagina 2 di 38 di materiali contenenti TO, senza che fosse disposto il fermo degli impianti;
che non era stato dotato di mascherine protettive e che non erano presenti cappe di aspirazione.
I ricorrenti hanno sostenuto, quindi, l'origine professionale della malattia contratta dal de cuius, già accertata dall' , e la responsabilità del datore di lavoro – sia CP_4
contrattuale, per violazioni delle regole specifiche vigenti a tutela dei lavoratori e del generale precetto di cui all'art. 2087 c.c., sia extracontrattuale, ex artt. 2043, 2050, 2051
e 2059 c.c., integrando le condotte tenute anche la fattispecie di reato colposo ex art. 589
c.p. – nella causazione di detta malattia e del successivo decesso, per aver utilizzato l'TO a secco nei materiali e nei manufatti oggetto di lavorazione, pur essendone già nota la nocività, senza l'adozione di alcuna misura di prevenzione e segnatamente senza fornire strumenti di protezione, quali mascherine protettive adeguate, senza far interrompere l'attività di lavoro nell'area circostante e senza predisporre adeguate misure di confinamento e separazione in occasione degli interventi manutentivi, senza eseguire tempestivi interventi di bonifica e messa in sicurezza, senza eseguire la sorveglianza sanitaria e senza fornire il lavoratore di adeguata informazione e formazione circa i rischi legati alla presenza e all'utilizzo abnorme dell'TO.
Tanto premesso, hanno quindi chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti iure hereditario e iure proprio in dipendenza della malattia professionale contratta e del conseguente decesso del prossimo congiunto.
Hanno quindi concluso, chiedendo di:
“I. accertare e dichiarare:
Che il IG. è deceduto per adenocarcinoma del polmone, insorto in Persona_1
seguito ad esposizione professionale ad TO, presso la Raffineria Kuwait di Napoli, per effetto delle condotte di già Controparte_1 [...]
già datore di lavoro del de cuius, senza Controparte_2 Controparte_3
soluzione di continuità, nei periodi dal 23.07.1973 al 31.03.1997, in relazione ai diversi
pagina 3 di 38 profili di responsabilità relativi o connessi con quanto esposto in narrativa e, comunque, con riguardo alla condotta ed alla responsabilità, diretta, vicaria e per fatto altrui, della convenuta, al profilo di responsabilità alla stessa imputato, meglio descritto in narrativa e gli inadempimenti e la responsabilità della convenuta, diretta e vicaria e per fatto altrui, anche ex artt. 1218, 1228, 2043, 2049, 2050, 2051, 2059 e 2087 c.c. e per ogni altro profilo, per tutti i motivi esposti in narrativa, ed incidenter tantum, la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 589 c.p., e in relazione a tutti i danni, come in premessa;
II. conseguentemente e comunque condannare la società convenuta, e per quanto sub capo I. delle presenti conclusioni e delle premesse in fatto e in diritto del presente ricorso, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli odierni ricorrenti, prima di tutto iure hereditario e iure proprio, rispettivamente:
II.a (domanda di risarcimento del danno iure hereditario): condannare la società convenuta, per i titoli già specificati, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal IG. , dall'insorgenza dei sintomi (estate 2017), Persona_1
al dì del decesso (29.08.2018), così quantificati già in premessa con equità (capo XII.3), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal
Giudice adito, anche in sede di formulazione del giudizio, ed anche ex artt. 432 c.p.c., ovvero 1226 e 2056 c.c., con liquidazione in favore degli odierni ricorrenti, quali eredi legittimi del IG. , che hanno accettato l'eredità (doc. 23), e quindi in Persona_1
quota parte nei termini della successione legittima;
II.b (domanda di risarcimento del danno iure proprio):
ii. Quanto alla IG.ra : condannare la stessa società convenuta, Parte_6
per i titoli e per quanto in premessa, a risarcire integralmente la vedova di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio sofferti, per
l'esposizione famigliare ad TO (contaminazione degli abiti da lavoro e dei capelli del marito), ovvero per l'ulteriore pregiudizio sofferto a causa della malattia e della morte del marito IG. , il tutto meglio dedotto nella premessa in fatto ed Persona_1
pagina 4 di 38 in diritto del presente ricorso, come da importi quantificati già in premessa con equità
(sub capo XIII.3 della premessa in fatto), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche con criterio equitativo ex art.
432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c., e sommando tali importi a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni iure hereditario;
iii. Quanto alla IG.ra : condannare la società convenuta, per i titoli e per Parte_5
quanto in premessa, a risarcire integralmente l'orfana di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio sofferti, per l'esposizione famigliare ad TO (contaminazione degli abiti da lavoro e dei capelli del padre), ovvero per l'ulteriore pregiudizio sofferto a causa della malattia e della morte del padre
IG. , il tutto meglio dedotto nella premessa in fatto ed in diritto del Persona_1
presente ricorso, come da importi così quantificati già in premessa con equità (sub capo
XIV.3 della premessa in fatto), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche in sede di formulazione del giudizio, anche ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c., da aggiungere al quantum debeatur in favore dell'orfana a titolo di danni iure hereditario;
iv. Quanto al IG. : condannare la società convenuta, per i titoli e per Parte_2
quanto in premessa, a risarcire integralmente l'orfano di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio sofferti, per l'esposizione famigliare ad TO (contaminazione degli abiti da lavoro e dei capelli del padre), ovvero per l'ulteriore pregiudizio sofferto a causa della malattia e della morte del padre
IG. , il tutto meglio dedotto nella premessa in fatto ed in diritto del Persona_1
presente ricorso, come da importi così quantificati già in premessa con equità (sub capo
XV.3 della premessa in fatto), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche in sede di formulazione del giudizio, anche ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c., da aggiungere al quantum debeatur in favore dell'orfano a titolo di danni iure hereditario;
pagina 5 di 38 v. Quanto alla IG.ra : condannare la società convenuta, per i titoli e Parte_4
per quanto in premessa, a risarcire integralmente l'orfana di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio sofferti, per l'esposizione famigliare ad TO (contaminazione degli abiti da lavoro e dei capelli del padre), ovvero per l'ulteriore pregiudizio sofferto a causa della malattia e della morte del padre
IG. , il tutto meglio dedotto nella premessa in fatto ed in diritto del Persona_1
presente ricorso, come da importi così quantificati già in premessa con equità (sub capo
XVI.3 della premessa in fatto), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche in sede di formulazione del giudizio, anche ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c., da aggiungere al quantum debeatur in favore dell'orfana a titolo di danni iure hereditario;
vi. Quanto al IG. : condannare la società convenuta, per i titoli e per Parte_3
quanto in premessa, a risarcire integralmente l'orfano di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio sofferti, per l'esposizione famigliare ad TO (contaminazione degli abiti da lavoro e dei capelli del padre), ovvero per l'ulteriore pregiudizio sofferto a causa della malattia e della morte del padre
IG. , il tutto meglio dedotto nella premessa in fatto ed in diritto del Persona_1
presente ricorso, come da importi così quantificati già in premessa con equità (sub capo
XVII.3 della premessa in fatto), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche in sede di formulazione del giudizio, anche ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c., da aggiungere al quantum debeatur in favore dell'orfano a titolo di danni iure hereditario
- Si insiste affinché il Tribunale adito accolga le domande risarcitorie, tutte, degli odierni ricorrenti, così come articolate nella premessa in fatto e in diritto, e/o per effetto della produzione documentale, con condanna a carico della società convenuta per gli importi così equitativamente determinati, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.;
pagina 6 di 38 - Si chiede che, comunque ed in ogni caso, tutte le somme dovute siano rivalutate, con
l'aggiunta degli interessi legali anche moratori ex art. 429 c.p.c.”.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la convenuta Controparte_1
(di seguito , eccependo in via preliminare l'improponibilità e/o
[...] CP_1
inammissibilità del ricorso, sul rilievo dell'avvenuta sottoscrizione, in data 25.6.1997, da parte di , di Verbale di conciliazione in sede sindacale, in cui il predetto, Persona_1
a fronte del riconoscimento da parte della società di consistenti importi a titolo di conguaglio delle spettanze retributive, di incentivo all'esodo e di risarcimento del danno biologico, aveva rinunciato a far valere diritti di qualunque natura derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro.
Nel merito ha contestato l'avversa pretesa, deducendo la carente e non chiara allegazione in ordine alle concrete mansioni svolte dal dante causa dei ricorrenti nel corso del rapporto di lavoro e ricostruendo in termini diversi rispetto alla versione attorea, tanto le mansioni svolte da (mai impegnato in lavori di Persona_1
manutenzione e tantomeno di scoibentazione, sempre svolti da ditte esterne specializzate, nel rispetto di misure di protezione dei dipendenti), quanto l'intero contesto lavorativo, con particolare riferimento alla presenza dell'TO, ritenuta comunque non significativa e con valori di concentrazione di fibre inferiore alla soglia di riferimento, e ai progressivi interventi di messa in sicurezza degli impianti effettuati nel corso del rapporto di lavoro con l . Per_1
Ha contestato quindi l'esposizione al rischio del de cuis, nonché ogni profilo di responsabilità datoriale. Ha evidenziato, al fine di escludere il nesso di causalità tra la patologia contratta e la supposta esposizione, il forte tabagismo del dante causa dei ricorrenti.
Ha infine contestato i criteri di quantificazione del danno.
Ha quindi concluso chiedendo di:
“In via pregiudiziale: dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande svolte dai ricorrenti ovvero comunque la decadenza totale di controparte
pagina 7 di 38 dall'azione promossa col ricorso per intervenuto accordo transattivo tra le parti, non impugnato dal IG. , e rinuncia da parte dello stesso IG. alle Parte_7 Pt_7
pretese avanzate in questa sede dai suoi eredi;
dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per carenza degli elementi allegatori e probatori di cui all'art. 414 del codice di rito.
In via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite di prova e, in ogni caso, carenti del nesso di causalità tra la patologia contratta e la supposta esposizione ad agenti patogeni durante
l'espletamento dell'attività lavorativa, a maggior ragione in forza del forte tabagismo del dante causa dei ricorrenti.
In via subordinata: · condannare la convenuta esclusivamente nei limiti del c.d. “danno biologico differenziale”, e comunque ridurre il risarcimento dovuto tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1227 c.c.”.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi addotti dalle parti e con l'espletamento di ctu ambiantale e medico legale.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, per i motivi di seguito illustrati.
*****
Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso.
La società resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, facendo rilevare che, nel Verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data 25.6.1997,
, a fronte del riconoscimento da parte della società di “Lire 36.231.678, Persona_1
al netto delle ritenute previdenziali e fiscali … a titolo di TFR, indennità sostitutiva del preavviso, conguaglio stipendi, ratei mensilità aggiuntive e indennità ferie non godute”, nonché di “Lire 117.768.322 nette … a titolo di incentivazione all'esodo, risarcimento di ogni danno biologico o differenziale, patrimoniale e non, saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa, diritto o ragione maturati nell'intercorso rapporto di lavoro”, aveva dichiarato di rinunciare “all'impugnativa del licenziamento operato ed a
pagina 8 di 38 qualsiasi azione giudiziaria … nonché ad ogni azione, diritto o ragione comunque derivante dall'intercorso rapporto di lavoro”.
L'eccezione di parte resistente non è fondata, posto che una conciliazione può avere valore solo con riferimento ai fattori conosciuti o comunque conoscibili all'atto della conclusione dell'accordo conciliativo, dovendosi invece ritenere escluse dall'accordo stesso le situazioni prive del requisito dell'attualità.
Una rinuncia preventiva a diritti futuri od eventuali è senz'altro nulla, riferendosi l'art. 2113 c.c. a diritti già presenti o comunque ben individuati e dovendosi quindi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro e legati ad eventi addirittura futuri ed eventuali (Cass. 29401/2018;
Cass. 18405/2011); principio, questo, pacificamente applicabile anche per le conciliazioni stipulate in sede sindacale, non impugnabili ex art. 2113 c.c., ma pur sempre impugnabili al pari di un qualunque atto negoziale per vizi della volontà o a fronte di ipotesi di nullità.
Ne consegue che, avuto riguardo alla tempistica del verbale di conciliazione sottoscritto dal dante causa dei ricorrenti, nonché dell'insorgenza della patologia che poi ne ha determinato il decesso, l'interpretazione del verbale di conciliazione, nel senso di riconoscere come rinunciati tutti i diritti risarcitori connessi a patologie contratte durante il rapporto di lavoro, ancorché manifestatesi a distanza di anni dalla sua risoluzione, comporterebbe la nullità del suddetto atto abdicativo.
Per completezza, va precisato poi che il rilievo della nullità dell'accordo conciliativo
(ove interpretato nel senso di ricomprendere anche la rinuncia a diritti futuri) ovvero della inesistenza al suo interno di un valido atto di rinuncia ai diritti fatti valere con il presente giudizio, ancorché non sollecitato dalla difesa del ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, è comunque coerente con il principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto è stata la parte resistente ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, sull'assunto dell'intervenuta conciliazione, sicché sarebbe stato suo onere dimostrare l'esistenza di un valido atto di pagina 9 di 38 rinuncia al diritto fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente;
con l'ulteriore conseguenza che, essendo il rilievo (d'ufficio) della nullità dell'accordo conciliativo strumentale al rigetto della predetta eccezione di inammissibilità del ricorso, esso non è contrario al divieto di ultra petizione.
Per quanto detto, l'eccezione preliminare sollevata dalla resistente va rigettata.
Nel merito.
Principi generali in tema di presupposti per la configurabilità della responsabilità datoriale.
Prima di esaminare il caso concreto, va premesso, in via generale, come sia ormai di gran lunga prevalente in giurisprudenza l'orientamento che riconosce la risarcibilità dei danni cd. complementari e differenziali conseguenti all'infortunio o alla malattia professionale, non rientrando le voci di credito risarcitorie aventi ad oggetto tali danni tra quelle già coperte dall'indennizzo eventualmente corrisposto da parte dell' , in CP_4
considerazione della natura intrinseca della somma erogata (l'indennità non è un risarcimento del danno che, normalmente deve tendere all'integrale ristoro del soggetto leso) e della diversità dei parametri ai quali essa è ancorata.
Il codice civile ha infatti previsto a carico del datore di lavoro un obbligo generale di sicurezza, in base al quale egli è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.).
La responsabilità del datore di lavoro per un evento dannoso occorso al lavoratore in occasione della prestazione lavorativa non sostituisce, ma si aggiunge all'intervento della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
tuttavia, mentre per l'indennizzo assicurativo è sufficiente la sussistenza di un mero nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento dannoso (purché si raggiunga una soglia minima indennizzabile), il risarcimento a carico del datore di lavoro presuppone un quid pluris rispetto alla mera verificazione dell'evento nocivo, consistente nella imputabilità dell'evento a fatto del datore di lavoro.
pagina 10 di 38 Più in particolare, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 1, l'assicurazione obbligatoria prevista dal decreto citato esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera;
in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti “complementari”, vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (principio ribadito dalla S. C. di Cassazione, sulla scorta di Corte Cost. n.
356 del 1991, più volte;
cfr. Cass. n. 1114 del 2002; Cass. n. 16250 del 2003; Cass. n.
8386 del 2006; Cass. n. 10834 del 2010; Cass. n. 9166 del 2017).
L'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 citato successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia “costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo” (così Corte Cost. n. 102 del 1981), per cui la responsabilità permane “per la parte che eccede le indennità liquidate” dall ed il risarcimento “è CP_4
dovuto” dal datore di lavoro. Di qui la nozione di danno cd. “differenziale”, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio; parallelamente del D.P.R. n. 1124 del
1965, art. 11, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all' di agire in CP_4
regresso nei confronti del datore di lavoro “per le somme pagate a titolo di indennità”
(cfr. Cass. n. 9166 del 2017).
E' quindi escluso “che le prestazioni eventualmente erogate dall' esauriscano di CP_4
per sè e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato”
(principio affermato a partire da Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; Cass. n. 9112 del 2019).
Il lavoratore può pertanto richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd.
“differenziale”, allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un pagina 11 di 38 reato perseguibile d'ufficio, ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, può liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall' , con una operazione di scomputo che deve essere effettuata CP_4
ex officio ed anche se l' non abbia in concreto provveduto all'indennizzo (Cass. CP_5
n. 9166 del 2017; successive conformi: Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 20932 del
2018).
Come ben chiarito dalla S.C. di Cassazione (sentenza n.12041 del 19/06/2020), “Il giudice di merito, dopo aver calcolato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle CP_4
poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo, oltre al danno patrimoniale, ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale (Cass. n. 1322 del
2015; Cass. n. 20807 del 2016). Pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_4
rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa
(danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il CP_4
danno biologico permanente (Cass. n. 9112 del 2019; v. pure Cass. n. 8580 del 2019, secondo cui le modifiche del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, introdotte dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge finanziaria).”
Quanto all'operatività dei casi di esclusione dalla regola dell'esonero dalla responsabilità del datore di lavoro (che richiedevano la condanna penale per il fatto da cui l'infortunio è derivato), la stessa, come noto, ha subito una integrale rimodulazione a pagina 12 di 38 seguito delle sentenze di incostituzionalità pronunciate dalla Corte Costituzionale che hanno esteso la responsabilità del datore di lavoro oltre i ristretti argini in cui era stata congegnata, decretando la fine della pregiudizialità penale prevista dall'art. 10 (così
Corte Cost. n. 22/1967, che ha, di fatto, esteso l'accertamento incidentale del giudice civile anche ai casi di estinzione dell'azione penale per prescrizione del reato, n.
102/1981 ai casi di proscioglimento o archiviazione del procedimento penale ai fini dell'azione di regresso e n. 118/1986 in egual misura ai fini dell'azione CP_4
risarcitoria contro il datore di lavoro o un dipendente).
Pertanto, alla luce delle nuove regole processuali e, soprattutto, del nuovo principio ispiratore - di (quasi) completa autonomia fra i due giudizi - le suddette disposizioni di legge ancora presenti nell'ordinamento, ivi compresa quella di cui al secondo comma dell'art. 10 del d.p.r. n. 1124 del 1965, non possono più essere interpretate in relazione al solo loro elemento letterale, dovendo viceversa essere ora privilegiato, in considerazione della mutata ratio, l'elemento sistematico. E si deve, quindi, asserire che il suddetto secondo comma dell'art. 10, quando menziona la “condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato”, fa evidente riferimento alle sole e limitate ipotesi in cui tale condanna tuttora costituisce l'elemento pregiudiziale per la pronuncia di risarcimento del danno in sede civile, dovendosi al contrario ritenere che in tutti gli altri casi, in cui non si debba far luogo alla sospensione del giudizio, al giudice civile competa l'autonomo potere di accertare i fatti e di emanare la relativa pronuncia senza alcun vincolo di pregiudizialità.
Conclusivamente, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale
(azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti in giudizio.
pagina 13 di 38 Circa l'accertamento da parte del giudice civile della configurabilità di reato perseguibile d'ufficio, è noto che l'art. 590, ult. co., c.p. prevede la procedibilità
d'ufficio nei casi previsti dal primo e secondo cpv. “limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene
del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”, dovendosi anche rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “L'art. 2087 cod. civ., pur non contenendo prescrizioni di dettaglio come quelle rinvenibili nelle leggi organiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non si risolve in una mera norma di principio ma deve considerarsi inserito a pieno titolo nella legislazione antinfortunistica, di cui costituisce norma di chiusura, per altro comportante a carico
del datore di lavoro precisi obblighi di garanzia e protezione di fini individuali. Detta norma, per il richiamo alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore e alla particolarità
del lavoro, rende specifico l'illecito consumato in sua violazione sia rispetto alla colpa generica richiamata nell'art. 2043 cod. civ. che rispetto a quella di rilievo penalistico e in tal caso aggrava il reato, rendendolo perseguibile di ufficio” (C. pen. Sez. 4, n. 5114
del 17/04/1996; C. 20.8.2003 n. 12253; C. pen. Sez. 3 26.1.2005 n. 6360).
Dunque, la mera violazione dell'art. 2087 c.c. integra l'aggravante dell'ultimo comma dell'art. 590 c.p..
Nondimeno, corollario dell'autonomia dell'accertamento del giudice civile sulla responsabilità penale del datore di lavoro è anche che il detto accertamento deve avvenire facendo applicazione dei criteri e delle regole di riparto degli oneri probatori applicabili nel giudizio civile e non già in quello penale.
In particolare, in riferimento all'accertamento della colpa, mentre nel giudizio penale l'accusa è tenuta a dimostrare l'elemento soggettivo in concreto e in positivo, con rischio a proprio carico nel caso di insufficienza del quadro probatorio, per la responsabilità civile contrattuale opera il meccanismo dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., gravando sull'autore del danno il peso della prova liberatoria;
allo stesso modo, in tema di accertamento del nesso causale, mentre l'art.
pagina 14 di 38 533 del codice di rito penale impone che il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento debba essere stabilito, a carico dell'accusa pubblica, “al di là di ogni ragionevole dubbio” (cfr. Cass. SS.UU. pen. 30328 del 2002; Cass. SS.UU. pen. 38343 del 2014; Cass. SS.UU. pen. 33749 del 2017), la regola nei giudizi civili è quella “del più probabile che non” (tra varie, Cass. SS.UU. n. 576 del 2008; Cass. SS.UU. n. 23197 del 2018), con conseguenze di rilievo soprattutto nel caso di malattie o infortuni determinati da condotte omissive.
Si veda in tal senso quanto argomentato dalla S.C. di Cassazione nella sentenza Cass. n.
12041/2020 sopra richiamata: “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del cd. danno differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall , deve essere condotto secondo le regole CP_4
comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale tra fatto ed evento dannoso”.
Nella stessa sentenza si è però pur sempre chiarito che “resta in ogni caso fermo che
l'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva (tra le altre: Cass.
n. 8911 del 2019; Cass. n. 1312 del 2014; Cass. n. 14192 del 2012; Cass. n. 6002 del
2012), essendo necessario che l'evento dannoso sia comunque riferibile a colpa del datore di lavoro, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee
a prevenire il danno, per cui è solo la prova dell'elemento soggettivo ad essere agevolata dall'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c.”.
Ebbene, in relazione all'accertamento dei profili del nesso causale e della colpa secondo i criteri civilistici, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in forza della disposizione generale di cui all'articolo 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia pagina 15 di 38 conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato a titolo di responsabilità anche solo omissiva.
Il datore di lavoro, poi, è civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso al proprio dipendente non solo quando ometta di adottare idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte dello stesso dipendente, con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v., per tutte, le sentenze n.
15133/02, cit, 9304, 9016, 5024, 326/02, 7052/01, 13690/00, 6000/98, 4227/92) - si può configurare un esonero totale di responsabilità, per il datore di lavoro appunto, solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta imprevedibilità (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. 13690/2000,
326/2002, cit.).
Né il datore di lavoro può invocare tendenzialmente il concorso di colpa del lavoratore infortunato, avendo egli l'obbligo di proteggere l'integrità fisica del medesimo - mediante la rigorosa osservanza delle norme che ne sono poste a tutela - nonostante la sua imprudenza o negligenza (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 15133/02,
5024/2002, cit., 6993/98).
In ogni caso, come detto, nonostante i limiti molto ampi in cui si sostanzia l'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, la responsabilità del datore di lavoro non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto deve essere pur sempre collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
La configurazione della responsabilità del datore di lavoro quale inadempimento contrattuale comporta che il lavoratore, che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento pagina 16 di 38 della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge.
Si legge infatti nelle molte sentenze sul tema in oggetto il principio di diritto secondo cui
“Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo essere ragione di esonero totale da responsabilità l'eventuale concorso di colpa di altri dipendenti, se non quando la loro condotta rappresenti la causa esclusiva dell'evento”. (cfr., ex multis, Sentenza n. 2209 del 04/02/2016).
Si è però anche chiarito che allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell'obbligo altrui che il creditore di sicurezza invoca deve scaturire l'indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c.
Spetta dunque al lavoratore allegare in cosa consista l'inadempimento del datore di lavoro non potendo limitarsi ad affermare l'esistenza di un evento dannoso verificatosi sul lavoro o in occasione dell'attività lavorativa, dovendo invece indicare in maniera specifica quali sarebbero i profili di responsabilità del datore di lavoro, cioè quali sarebbero le norme di sicurezza violate ovvero quali comportamenti avrebbe dovuto adottare: senza il corretto esercizio degli oneri di allegazione da parte del lavoratore non pagina 17 di 38 può spettare al datore di lavoro l'onere di provare di avere posto in essere tutte le misure idonee a prevenire l'evento per cui questo si sia verificato per fatto a sé non imputabile.
Il caso in esame.
Le allegazioni attoree.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha esaustivamente indicato, sia pure nell'ambito di una narrazione sin troppo ampia ed articolata, che in numerosi passaggi perde di vista la specificità della vicenda lavorativa di , i comportamenti integranti la Persona_1
responsabilità del datore di lavoro sotto il profilo sia commissivo, lamentando l'adizione del lavoratore a lavorazioni che lo hanno esposto a elevatissime concentrazioni di polveri e fibre di TO, contenute nei materiali manipolati e comunque aerodisperse nell'ambiente di lavoro, sia omissivo, lamentando la mancata messa a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e tute da lavoro, nonché la mancata informazione sui rischi connessi alle lavorazioni su materiali contenenti TO.
La parte ricorrente ha anche puntualmente dedotto che tali condotte, commissive ed omissive, si pongono in contrasto con le norme a contenuto precauzionale previste dalle specifiche norme vigenti, all'epoca dei fatti, in materia di sicurezza sul lavoro o comunque discendenti dal generale precetto di cui all'art. 2087 c.c..
Le emergenze istruttorie.
L'istruttoria espletata non ha però consentito di raggiungere la prova di quanto affermato in ricorso. In particolare, non risulta fornita in modo adeguato e convincente la prova del nesso di causalità tra le mansioni disimpegnate dal de cuius e la connessa esposizione alle polveri di TO e la patologia polmonare che ne ha determinato il decesso.
Nell'esaminare gli esiti istruttori, giova prendere le mosse delle dichiarazioni dei testimoni.
Il teste dipendente dal 1973 al 1993, in qualità di capoturno del Testimone_1
settore A ovvero degli impianti catalitici/settore produttivo, nel confermare l era Per_1
“addetto alla movimentazione dei prodotti petrolchimici”, ha però escluso “che gli
pagina 18 di 38 addetti alla movimentazione eseguissero interventi manutentivi sui serbatoi e sulle linee”. Ha, in ogni caso, precisato che: “Sicuramente quando tali interventi manutentivi venivano effettuati era presente qualche operatore addetto alla movimentazione. Era necessaria la loro presenza in quanto per effettuare l'intervento manutentivo era necessario apporre sulle linee dei dischi ciechi che andavano ad interrompere la linea per evitare il passaggio di prodotto e fuoriuscite di vapore. […] La presenza dell'operatore della movimentazione era in realtà necessaria solo per le iniziali operazioni di messa in sicurezza dei serbatoi e delle linee. In questa fase iniziale però se era necessario veniva eseguito anche l'intervento di scoibentazione delle linee. […] Le attività di messa in sicurezza dei serbatoi e delle linee venivano svolte dagli operatori presenti in turno al momento dell'intervento.”
Altri elementi di interesse riferiti dal teste riguardano la disponibilità di guanti, che “non erano in TO”, nonché la “dotazione di mascherine della 3M” e la “dotazione tutti i presidi antinfortunistici di qualunque natura: scarpe, tute, elmetti”. Di contro, il teste ha riferito che “Non è stata mai fatta, almeno finché [egli è] stato presente (1993), attività di informazione sui rischi legati all'TO.”
Ha, infine, riferito che “Quando veniva eseguito un intervento manutentivo non era fermata l'intera attività di movimentazione, ma solo quella relativa al serbatoio o al tratto di linea in cui era eseguito l'intervento manutentivo.”
Vale la pena precisare che, come si evince dal Mansionario dell'operatore di movimentazione (doc. 5 della produzione di parte resistente), per ogni turno di otto ore
(la turnazione si articolava su 3 turni al giorno) erano presenti due addetti alla movimentazione prodotti.
Il teste dipendente dal 1966 al 2003, in qualità di Capo settore della Testimone_2
movimentazione della raffineria, ha riferito che l si occupava “della gestione dei Per_1
serbatoi nonché del piping (ovvero delle tubazioni) che connettono i serbatoi con le pompe di trasferimento o travaso”. Nel descriverne le attività, ha aggiunto: “Gli operatori chiudevano e aprivano le valvole di estrazione prodotto. […] Misuravano
pagina 19 di 38 manualmente i serbatoi, avviavano le pompe di trasferimento dei serbatoi per il travaso”, escludendo però lo svolgimento di attività manutentive: “Tutti gli interventi manutentivi sulle linee, le valvole e i serbatoi erano di competenza del servizio manutenzione […]”. Il ha poi così descritto gli interventi manutentivi: “Il Tes_2
giorno programmato per l'attività [di scoibentazione] veniva richiesta la disponibilità dell'apparecchiatura da manutenzionare. Ciò vuol dire che l'apparecchiatura doveva essere svuotata e resa disponibile all'apertura, dagli operatori addetti alla movimentazione. […] Mentre veniva eseguito un intervento manutentivo, nella zona circostante continuava la normale attività in quanto l'apparecchiatura era isolata da dischi ciechi. Tutto il resto rimaneva attivo”.
Parlando poi degli strumenti di protezione messi a disposizione dei lavoratori, ha aggiunto: “I DPI di uso comune erano guanti, occhiali, scudi facciali, elmetti, scarpe anti infortunistiche e gli indumenti da lavoro. Le maschere con filtri intercambiabili a seconda dell'agente specifico erano in dotazione al personale operativo e manutentivo.
L'LA, così come gli addetti alla movimentazione, aveva in dotazione delle maschere con i filtri ad es. per l'anidride solforosa, per gli idrocarburi aromatici, ecc. Tali mascherine dovevano essere utilizzate per l'accesso in ambienti con possibilità di esalazioni”.
Ha aggiunto, infine: “Sul rischio TO si e iniziato a fare informazione subito prima dell'inizio dell'attività di rimozione e quindi nel '93/'94.”
Il teste dipendente dal 1975 al 1992, in qualità di strumentista Testimone_3
addetto alla manutenzione, e da ultimo responsabile sindacale, ha riferito che “L'LA si occupava di adeguare la temperatura e la pressione, aprendo e chiudendo le varie valvole. Tra i suoi compiti rientrava la verifica delle linee, al fine di individuare eventuali perdite o in generale la necessita di interventi manutentivi. In prima battuta
l' sollecitava l'intervento o del quadrista o del capo turno, in quanto non poteva Per_1
prendere decisioni sul tipo di intervento manutentivo da eseguire. […] L'inverto manutentivo veniva svolto dagli addetti alla manutenzione. Il ruolo dell'operatore era
pagina 20 di 38 quello di rendere disponibile l'apparecchiatura all'intervento manutentivo, mettendola in sicurezza. […] La presenza dell'operatore era necessaria perché si interessava della presenza di eventuali pericoli. In particolare, nel corso dell'intervento manutentivo
l'operatore poteva intervenire nel caso di eventuali perdite sulle linee, non perfettamente isolate. Doveva altresì controllare se i lavori di manutenzione stessero seguendo le indicazioni operative predisposte. Normalmente il capoturno e il quadrista erano in sala controllo, mentre l'operatore di turno era presente sulla linea. […] Nel caso di interventi manutentivi non ad impianti fermi, salvo che per l'area direttamente interessata dall'intervento, nelle zone circostanti continuava l'attività degli operatori”.
Il teste ha precisato poi che “La rimozione dell'TO e iniziata alla fine del '92”. Ha concluso, infine, nei seguenti termini: “Escludo che sia stata mai fatta attività di informazione da parte dell'azienda sui rischi legati all'TO. Neppure quando iniziò
l'attività di rimozione. Non so se l avesse in dotazione delle mascherine. Avevano Per_1
mascherine per prodotti chimici.”
Il teste , dipendente dal 1973 al 2008 nel settore ispezioni e controllo, ha Testimone_4
riferito che: “Poteva succedere nel caso in cui l'attività era in corso che fossero presenti nell'ambiente della verifica altre persone. Potevano essere presenti gli addetti alla conduzione degli impianti o personale di ditte terze impegnato ad operare su parti vicine. Naturalmente poteva essere presente anche personale dipendente della resistente che svolgeva attività di manutenzione. […] La ripartizione dei lavori dipendeva dai carichi di lavoro: se le ditte esterne erano eccessivamente oberate, si faceva ricorso al personale interno, […]. L'attività sistematica di rimozione delle coibentazioni in TO e iniziata tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, se non ricordo male. […] Successivamente alla fine degli anni '80/inizio anni '90, quando si ebbe la consapevolezza del pericolo legato all'TO, ci hanno fornito per le zone in cui c'era la presenza di TO delle mascherine ffp3.”
pagina 21 di 38 All'esito della prova per testi e sulla base dell'esame della produzione documentale della stessa parte resistente, possono a questo punto ritenersi provate alcune circostanze (così come peraltro ben riepilogate nella ctu ambientale di seguito richiamata):
- è stato un addetto alla movimentazione prodotti petrolchimici, con Persona_1
attività lavorative ben definite nel relativo mansionario (doc. 5 della produzione di parte resistente) e comunque confermate in maniera omogenea dai testimoni;
per lo svolgimento di tale attività egli trascorreva una parte del tempo in ufficio (30%)
e la rimanente parte del tempo in campo (70%), direttamente sugli impianti;
- l'TO era presente in maniera diffusa presso la realtà aziendale della
Raffineria di Napoli e non poteva essere altrimenti, considerato il largo uso in quegli anni di tale materiale per le sue indubbie proprietà ignifughe che lo hanno reso adatto all'isolamento termico;
- dalla descrizione delle attività svolte dall' , come operata dai diversi Per_1
testimoni, si può evincere la plausibile assenza di esposizione diretta a fibre di TO, limitando pertanto l'eventuale esposizione a condizioni indirette, considerato che l “era presente [agli interventi manutentivi quale] Per_1
operatore addetto alla movimentazione. Era necessaria la loro presenza in quanto per effettuare l'intervento manutentivo era necessario apporre sulle linee dei dischi ciechi che andavano ad interrompere la linea per evitare il passaggio di prodotto e fuoriuscite di vapore. […] La presenza dell'operatore della movimentazione era in realtà necessaria solo per le iniziali operazioni di messa in sicurezza dei serbatoi e delle linee. In questa fase iniziale però se era necessario veniva eseguito anche l'intervento di scoibentazione delle linee” (teste già citato); Tes_1
- negli anni in questione non è stata mai svolta attività informativa/formativa per i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione ad TO, mentre sono stati forniti agli operatori in campo, quindi anche l , indumenti protettivi quali Per_1
occhiali, caschi, tute da lavoro e mascherine, anche se non specifiche per pagina 22 di 38 l'TO (le prime mascherine FFP3 sono arrivate “alla fine degli anni '80/inizio anni '90”, come testimoniato dal ); Tes_4
- la prima procedura aziendale che teneva conto dei rischi dell'TO e che dava indicazioni comportamentali e prevenzionistiche per lavorazioni con manipolazione di materiale contenente TO è dell'aprile 1984 (v. doc. 12 di parte resistente);
- l'attività di bonifica dell'TO è iniziata nel 1993, considerato che peraltro solo con la legge 257/1992 è stato vietato l'uso dell'TO ed introdotto l'obbligo della relativa rimozione;
- l'attività di scoibentazione/coibentazione è stata regolarmente e formalmente appaltata all'esterno dal 1983 (come evincibile dai contratti in allegati dalla parte resistente – docc. da 7 a 10, nonché dal “Riepilogo degli ordini e commesse dal
1983 al 1992 per attività di scoibentazione”, di cui all'allegato 11 di parte resistente, e dalla comunicazione dell'azienda all' del 1995, di cui allegato CP_4
18 sempre di parte resistente). In particolare, il sopra citato allegato 11 riporta: anno 1983 – durata totale scoibentazione circa 88 giorni complessivi;
anno 1984 – durata totale scoibentazione circa 35 giorni complessivi;
anno 1985 – durata totale scoibentazione circa 15 giorni complessivi;
anno 1986 – durata totale scoibentazione circa 7 giorni complessivi;
anno 1987 – durata totale scoibentazione circa 11 giorni complessivi;
anno 1988 – durata totale scoibentazione circa 26 giorni complessivi;
anno 1989 – durata totale scoibentazione circa 28 giorni complessivi;
anno 1990 – durata totale scoibentazione circa 22 giorni complessivi;
anno 1991 – durata totale scoibentazione circa 50 giorni complessivi;
anno 1992 – durata totale scoibentazione circa 29 giorni complessivi;
dati questi che si è ritenuto opportuno riportare, posto che sono stati utilizzati dal CTU per quantificare l'esposizione alle fibre di TO dell'LA. Da ciò si può presumere che, per gli anni precedenti al 1983, tali attività sono state svolte direttamente da personale pagina 23 di 38 dell'azienda, non esistendo documentazione in atti utile a dimostrare la presenza di un supporto di ditte esterne al personale aziendale addetto alle manutenzioni anche per il periodo precedente.
La ctu ambientale.
Il CTU nominato, Ing. , sulla base di tali emergenze processuali, puntualmente Per_2
richiamate nelle premesse della propria relazione peritale, ha dunque operato una valutazione dell'esposizione del ricorrente a polveri di TO.
In particolare, il CTU, ha ritenuto che “fino all'inizio del 1993 quando è stata avviata in azienda la rimozione dell'TO, quindi per 19 anni e 7 mesi, per il sig. non Per_1
sono individuabili condizioni espositive dirette a fibre di TO” e che “Il sig. Per_1
può avere subito soltanto esposizioni indirette durante la sua permanenza in situ per la preventiva messa in sicurezza delle linee prima delle operazioni di scoibentazione condotte da altri operatori”.
In particolare, per questo periodo di 19 anni e 7 mesi, in cui ha avuto modo di assistere alle attività di scoibentazione svolte da altri, il CTU, “prendendo a riferimento genericamente … tutti gli interventi sulle tubazioni-linee-serbatoi”, ha stimato “la presumibile presenza del sig. durante tali attività” in “una media di circa 5,2 Per_1
gg/anno totali” e “Poiché sono tre turni di otto ore ciascuno, con la presenza di due operatori per ogni turno (vedi allegato 5 di Parte resistente)”, ha ritenuto che “il valore suddetto si [dovrebbe] proporzionalmente a circa 1 gg/anno per ognuno”. In ogni caso,
“ipotizzando che sfortunatamente in tutti i momenti in cui sono state fatte le scoibentazioni sulle tubazioni-linee-serbatoi ci sia stato in turno, per l'intera durata della giornata lavorativa, il sig. ”, ha ipotizzato che “per il 1983, anno peggiore Per_1
per questo aspetto, ci sono stati in totale 10,58 giorni con alcune situazioni di attività prolungate oltre la giornata”; con ciò ricostruendo una condizione comunque estremamente favorevole alla parte ricorrente.
Il CTU, dunque, per l'intero periodo sino al 1993, valutando l'esposizione indiretta per la presenza dell durante l'attività di scoibentazione, come detto quantificata in via Per_1
pagina 24 di 38 cautelativa in dieci giorni all'anno, ha quindi calcolato, “una esposizione annuale alle fibre di TO quantificabile in circa 18 ff/l” ed “una esposizione giornaliera … quantificabile in 444 ff/l”; e ciò considerando “la concentrazione di fibre di TO in aria derivante dall'attività di 'demolizione rivestimento tubi di piccolo diametro
(all'aperto)”, pari ad “800 ff/l”, “valore desunto dalla banca dati DatAmiant dell' ”. CP_4
Rispondendo, poi, alla seconda parte del quesito, relativo agli strumenti di protezione, personali o ambientali, forniti dalla datrice di lavoro e alla loro adeguatezza (tempo per tempo), rispetto alle particolari modalità di lavoro, il CTU, richiamata la normativa via via vigente (segnatamente: il DPR 303/1956, recante “Norme generali per l'igiene del lavoro”, non contenenti disposizioni specifiche sull'TO, ma generali, in merito ai
“pericoli per dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere”; la Direttiva 83/477/CEE del 19.9.1983; il D. Lgs. 277/1991, di attuazione della predetta Direttiva), ha così risposto:
“Già prima del 1983 la problematica TO era comunque emersa da tempo nella sua gravità a livello internazionale, non solo per l'esposizione dei lavoratori ma anche per le esposizioni in ambienti di vita” (segue la citazione di numerosi articoli scientifici, laddove poi nelle repliche alle osservazioni dei CCTTP, è precisato che “la nocività Parte dell'TO era già nota dagli anni '70”). Per l'azienda , fino a tale data [ovvero fino al 1983], non si evidenzia l'adozione di particolari provvedimenti atti ad impedire o
a ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione in aria di fibre di TO durante le lavorazioni, né veniva garantita l'aspirazione immediatamente vicino al luogo dove queste venivano prodotte, né venivano delimitate le zone di intervento, come invece già richiedeva espressamente il DPR 303/1956, né venivano forniti adeguati DPI per le vie respiratorie, almeno fino agli anni '80.
Nello specifico, in aggiunta, si può affermare che almeno dalla fine degli anni '60 erano disponibili DPI respiratori per l'TO (Weeks T.J. et al., Performance of dust respirators againt a fibrous dust, Am.Ind.Hyg.Ass.J., 31:290-293 (1970)). L'azienda
pagina 25 di 38 afferma che “i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie dalle polveri, acquistate dall'azienda da vari fornitori sin negli anni '70, erano di tipologia analoga a quella del “respiratore” 8710 commercializzato dalla ditta 3M” (vedi pag. 30 della memoria di parte resistente), che riguardava proprio la protezione dall'TO.
Di tale affermazione, non ci sono documenti a supporto” ed anzi risultano smentite dalle dichiarazioni dei testi come sopra richiamate e riportate anche nella relazione peritale.
Il CTU ha poi evidenziato che “non c'è evidenza che l “rendesse edotti i Pt_9
lavoratori dei rischi specifici cui venivano esposti e dei modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”, anche questo richiesto espressamente dal suddetto DPR”; come del pari confermato dalle testimonianze sopra richiamate.
In conclusione, il CTU ha evidenziato che “non è possibile documentare la presenza all'epoca di norme aziendali, regolamenti interni, ordini di servizio:
1. per l'attuazione delle misure di igiene previste nel decreto;
2. per l'informazione dei lavoratori sui rischi specifici cui erano esposti, nonché sui modi per prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
3. della disponibilità dei necessari mezzi di protezione per i lavoratori;
4. per gli obblighi dei lavoratori di osservare le norme di igiene (peraltro non espressamente individuate, come detto);
5. per gli obblighi di utilizzo da parte dei lavoratori degli opportuni mezzi di protezione.
Tutti obblighi dei “datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti”, come da citato Art. 4 del DPR 303/56.
Parte Da quanto emerge dagli Atti, l'azienda ha iniziato ad occuparsi effettivamente della problematica TO nei propri luoghi di lavoro solamente agli inizi degli anni
'80 con l'affidamento a soggetti specializzati di incarichi riguardanti le attività di coibentazione/scoibentazione (1983), e quindi limitando le occasioni di esposizione per il proprio personale, ma soprattutto con l'emanazione di una propria procedura (aprile
1984) per l'esecuzione di lavori con maneggio dell'TO e anche, sempre agli inizi
pagina 26 di 38 degli anni '80, con la fornitura di mascherine per la protezione delle vie respiratorie al proprio personale, anche se di tipologia non opportunamente definita.
Non ci sono evidenze, documenti o altro, utili a comprovare comportamenti analoghi dell'azienda prima degli anni '80.
E' bene ricordare che la storia lunga e articolata di questo materiale, e dei suoi utilizzi prolungati in vari settori dell'industria per le sue indubbie qualità, è ricca di evidenze in grado di mostrare nessi di causalità tra inalazione di fibre di TO e patologie di varia natura;
evidenze che sono state raccolte per decenni prima dei fatti oggetto della presente causa (segue il richiamo di letteratura scientifica).
Quale termine di confronto si può anche riferire che, ad esempio, le , nello CP_6
stesso periodo, anzi proprio negli anni '70, avevano già avviato indagini conoscitive su località e impianti in cui si svolgevano attività che potessero esporre al rischio di silicosi e asbestosi, anche con l'esecuzione di campionamenti di polveri in base alle quali eventualmente individuare ed attuare specifiche misure preventive di mitigazione
e/o contenimento. Sempre negli stessi anni, avevano chiesto alle varie officine di adottare provvedimenti volti a migliorare le condizioni dell'ambiente di lavoro.
Dal 1983, si ricorda anche l'entrata in vigore della Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983, che richiamava con forza l'attenzione sulla tematica TO e sui conseguenti rischi per l'esposizione dei lavoratori, fissando anche dei limiti quantitativi, i comportamenti aziendali sono cambiati e sono state avviate, come visto prima, delle azioni organizzative volte a porre la giusta attenzione alla tematica TO e ai conseguenti rischi espositivi per il personale.
Infine dal 1991 in poi, con l'emanazione e successiva entrata in vigore a livello Parte nazionale del D.Lgs 277/91 di recepimento della sopra citata Direttiva, è obbligata ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal sopra citato decreto.
Infatti, risalgono proprio a questo ultimo periodo documenti che attestano l'impegno aziendale in materia, opportunamente riportati in Atti: Survey ambientale del 1993
pagina 27 di 38 (allegato 17 di Parte resistente), Invio documentazione all ai sensi della Legge CP_4
257/92 del 1995 (allegato 18 di parte resistente)”.
La valutazione degli esiti della ctu ambientale.
Il CTU, dunque, con motivazione del tutto condivisibile in quanto ampiamente argomentata e suffragata da corretti riferimenti alla letteratura scientifica e alla normativa vigente, sulla base di tutte le emergenze processuali a disposizione (prova testimoniale e prova documentale offerte da entrambe le parti), ha non solo quantificato l'esposizione annuale e l'esposizione giornaliera all'TO dell'LA, ma ha anche puntualmente evidenziato tutte le omissioni sotto il profilo cautelare ascrivibili alla datrice di lavoro.
Al riguardo giova evidenziare che la normativa di riferimento (sino al 1983) è costituita dal DPR 547/1955 e dal DPR 303/1956.
Trattasi di normativa non contenente una disciplina specifica in tema di TO, ma comunque relativa anche a rischi di inalazioni pericolose.
In particolare il DPR 27 aprile 1955, n. 547, recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, nel TITOLO VIII rubricato “Materie e prodotti pericolosi o nocivi”, contiene le seguenti “Disposizioni di carattere generale” (Capo I): “Art. 351 -
Campo di applicazione. Agli effetti dell'applicazione delle norme del presente Titolo, si intendono pericolosi o nocivi i prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti.; Art.
353 - Isolamento delle operazioni. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.; Art. 354 - Concentrazioni pericolose - Segnalatori automatici.
Nei locali o luoghi di lavoro, o di passaggio, deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici;
in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette
pagina 28 di 38 concentrazioni. Nei locali o luoghi indicati nel primo comma, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni”.
In tema, poi di “Materie e prodotti asfissianti, irritanti, tossici e infettanti” (Capo IV), ulteriormente prevede: “Art. 369 - Maschere ed apparecchi respiratori. Nei luoghi dove si compiono le operazioni di produzione, impiego, manipolazione e trasporto delle materie o prodotti tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché nei depositi o luoghi in cui possono svilupparsi e diffondersi gas, vapori o altre emanazioni tossiche od asfissianti, deve essere tenuto in luogo adatto e noto al personale un numero adeguato di maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in caso di emergenza.; Art. 370 - Isolamento locali. I locali ed i luoghi nei quali sono eseguite le operazioni indicate nell'articolo precedente devono essere normalmente separati e isolati dagli altri locali o luoghi di lavoro o di passaggio”.
In materia di “Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza” (Titolo X): “Art. 377
- Mezzi personali di protezione. Il datore di lavoro fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione.; Art. 387 - Maschere respiratorie. I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”
Nel DPR 303/56, recante “Norme generali per l'igiene del lavoro”, senza la fissazione di valori limite quantitativi, si danno ulteriori indicazioni generali: in particolare, l'art.20
pagina 29 di 38 (rubricato “Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi) prevede che “Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e possibile, lo sviluppo e la diffusione. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto e possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.”
E, inoltre, l'art.4 ( rubricato “Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei Preposti”) stabilisce, in maniera chiara, che “I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.”
Ebbene, trattasi di normativa (vigente sino al 1983), la cui violazione è emersa dall'istruttoria svolta, così come puntualmente evidenziato dal CTU.
Per completezza è bene evidenziare che dopo il 1983 la normativa di riferimento è rappresentata dalla Direttiva 83/477/CEE del 19 settembre 1983, che costituisce il primo provvedimento specifico in materia di TO, cui ha fatto seguito il D.Lgs. 277/91 di
“Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/642/CEE”.
Richiamando in sintesi le disposizioni di tale normativa, deve evidenziarsi che con tale direttiva sono state introdotte delle soglie limite di concentrazione di polveri, oltre le quali scattano precisi obblighi per il datore di lavoro.
pagina 30 di 38 In particolare, l'art. 8 della direttiva stabilisce i seguenti valori limite:
a) concentrazione fibre di TO diverse dalla crocidolite nell'aria dei luoghi di lavoro:
1,00 fibre per cm3 (equivalente a 1000 ff/l; equivalenza necessaria avuto riguardo all'unità di misura utilizzata dal CTU) misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore;
b) concentrazione di fibre di crocidolite nell'aria dei luoghi di lavoro: 0,50 fibre per cm3
(equivalente a 500 ff/l), misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore;
c) concentrazione di fibre di TO nell'aria dei luoghi di lavoro in caso di miscuglio di crocidolite e di altre fibre di TO: il valore limite si situa ad un livello calcolato in base ai valori limite di cui alle lettere a) e b) e in proporzione della crocidolite e delle altre varietà di TO contenute nel miscuglio.
A fronte del superamento di tali livelli soglia, la Direttiva impone l'obbligo di fornire ai lavoratori equipaggiamento protettivo per le vie respiratorie (art. 10) e di affiggere cartelli di segnalazione (art. 11).
Inoltre, è sufficiente che dalle valutazioni risulti che la concentrazione di fibre di TO nell'aria nel luogo di lavoro, senza equipaggiamento protettivo individuale, raggiunge un livello misurato in rapporto ad un periodo di riferimento di 8 ore, maggiore a 0,25 fibre per cm3 (equivalente a 250 ff/l), per l'attuazione di disposizioni specifiche da parte del datore di lavoro, quali la notifica alle autorità responsabili (art. 4),
l'effettuazione di misurazioni periodiche e di campionamenti (art. 7), la delimitazione delle aree interessate e l'accesso alle stesse solo con indumenti da lavoro protettivi (art. 13), la pubblicità delle misurazioni (art. 14), le visite mediche periodiche (art. 15), la tenuta di un registro sulla durata delle attività che comportino esposizione (art. 16).
Per completezza è bene evidenziare che, al fine della configurabilità dei suddetti obblighi cautelari in capo al datore di lavoro, ciò che rileva è la concentrazione di polveri nell'ambiente di lavoro (o meglio la media ponderata di detta concentrazione per ciascun turno di lavoro) e non già la concreta effettiva esposizione del singolo lavoratore pagina 31 di 38 (che può dipendere in concreto dalle specifiche occasioni di esposizione, variabili in ragione del numero di interventi, dei turni effettuati, delle eventuali assenze).
In altre parole, gli obblighi del datore di lavoro di rispettare tutte le misure sopra richiamate (il cui rispetto rileva ai fini della configurabilità dei necessari profili di colpa) prescindono dalla concreta esposizione del singolo lavoratore alle fibre di TO (che rileva solo ai fini dell'accertamento del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta).
Non a caso, l'art. 3, comma 2, della Direttiva prevede che “Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'TO o da materiali contenenti TO, è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'TO o dai materiali contenenti TO.” Gli obblighi cautelari scattano quindi a fronte del rischio di esposizione, da valutarsi, necessariamente ex ante, in relazione al luogo di lavoro ovvero agli ambienti in cui è tenuto a muoversi il lavoratore.
Queste precisazioni si rendono necessarie, al fine di sgomberare ogni dubbio in merito all'esposizione giornaliera così come quantificata dal CTU (pari a 444 ff/l). Sebbene trattasi di esposizioni inferiori al valore limite meassimo di 1000 ff/l (ma comunque superiore a quello di 250 ff/l), pur volendosi assumere dette soglie limite quale riferimento per ritenere la configurabilità degli obblighi cautelari stabiliti dai D.P.R. precedentemente vigenti (non contenenti, come detto, alcuna soglia limite), dovrebbe comunque concludersi per l'irrilevanza del mancato superamento da parte dell Per_1
della soglia limite di 1000 ff/l, al fine della configurabilità degli obblighi cautelari previsti dalla normativa (ratione temporis vigente), rilevando, per quanto detto, la media ponderata della concentrazione di polveri nell'ambiente di lavoro, media che non può che essere stata superiore alla predetta soglia limite di 1000 ff/l (e comunque certamente superiore al limite di 250 ff/l): se infatti il valore espositivo calcolato per l' è il Per_1
frutto di un'adeguata riduzione, che tiene conto di tutte le attività svolte nel corso della propria attività lavorativa (ovvero al di fuori dei 10 giorni all'anno in cui assisteva alle pagina 32 di 38 attività di scoibentazione), e dunque è inferiore alla soglia limite, è evidente che nell'ambiente di lavoro la concentrazione di fibre di TO fosse senz'altro superiore a detta soglia.
A ciò deve aggiungersi poi che a partire dal 1991, il riferimento normativo in materia di protezione dall'TO è rappresentato dal D. Lgs. 277/1991, che all'art. 22 ha fissato la soglia di esposizione personale dei lavoratori, assumendo come riferimento una ancor più bassa soglia di esposizione, ed in particolare (v. art. 24) prevedendo che se, per un arco temporale di otto ore, l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di TO supera 0,1 fibre per centimetro cubo (pari a 100 ff/l), il datore di lavoro è tenuto ad attuare le disposizioni degli articoli 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.
La ctu medico-legale.
Tanto chiarito in merito ai profili di colpa ascrivibili alla parte datoriale, vanno esaminati poi gli esiti della ctu medico-legale, disposta al fine di accertare il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia da cui è risultato affetto l'LA e che ne ha determinato il decesso.
Il CTU Dott. premesso che l è risultato affetto da “carcinoma a Persona_3 Per_1
piccole cellule neuroendocrino scarsamente differenziato (microcitoma) a carico del polmone destro”, fatte alcune considerazioni di carattere preliminare sui carcinomi polmonari, in particolare in tema di eziologia e patogenesi, ed evidenziata dunque la potenziale efficienza causale esercitata tanto del fumo di tabacco, quanto delle esposizioni professionali, tra le quali anche quelle all'asbesto (in particolare quando associato al fumo), è passato a valutare più specificamente il rapporto di causalità.
Ebbene, nell'effettuare tale valutazione, correttamente il CTU non si è arrestato ad una valutazione in termini di “causalità generale” (fondata sulla “letteratura scientifica che in materia ha incontrovertibilmente segnalato l'aumentata incidenza di carcinomi polmonari tra le persone esposte all'asbesto”), ma ha operato una valutazione in termini di “causalità individuale”, così come imposto dalla regola del 'più probabile che non',
pagina 33 di 38 vigente in tema di valutazione della forza causale a fronte, come nel caso di specie, stante l'abitudine tabagica dell , di più cause possibili ed alternative. Per_1
E' bene al riguardo precisare che la su richiamata regola del 'più probabile che non', implica che ove “sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, … tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che e meno probabile dell'ipotesi inversa.
In altri termini, l'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette – di cui e sicura la credibilità o l'autenticità – che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa” (Cass. Civ. Sez. III, 29 settembre 2021, n. 26304).
Tale principio è stato poi così ribadito: “… nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige, infatti, la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non' …; in presenza di più cause possibili ed alternative il giudice deve quindi stabilire quale tra esse sia 'più probabile che non', in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento (Cass. n.
19033/2021); nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale deve assumere come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, pertanto, e tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se
(causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (Cass. n. 23197/2018, Cass. n. 24073/2017,
Cass. n. 2085/2012)” (Cass. Civ. Sez. Lav., 26 gennaio 2023, n. 2393).
pagina 34 di 38 Analogamente si è espressa la Suprema Corte in una recentissima sentenza del
05/11/2024: “… In applicazione di questo principio questa Corte ha coerentemente affermato che in tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l'esposizione ad TO e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del 'più probabile che non', possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia (Cass. ord. n. 13512/2022)” (Cass. Civ. Sez. III, 5 novembre 2024, n. 28458).
Prendendo le messe da tali principi, il CTU ha rappresentato poi che “Per l'applicazione della regola del 'più probabile che non' occorre tener conto del concetto di 'rischio relativo', che descrive la probabilità che un soggetto, appartenente ad un gruppo esposto a determinati fattori, sviluppi la malattia, rispetto alla probabilità che un soggetto appartenente a un gruppo non esposto sviluppi la stessa malattia”, chiarendo che: “Il rischio relativo (RR) è un valore numerico che deriva dal rapporto tra numero di nuovi casi di malattia tra gli esposti in un determinato periodo di tempo e numero di nuovi casi della medesima malattia tra i non esposti nel medesimo periodo di tempo.
Tale valore numerico può essere pari a 1 (e in tal caso il fattore di rischio è ininfluente sulla comparsa della malattia), può essere maggiore di 1 (e in tal caso il fattore di rischio è implicato nella manifestazione della malattia) ovvero può essere è minore di 1
(e quindi l'ipotizzato fattore di rischio in realtà difende dalla malattia)”. Sicché, ha proseguito il CTU, “Il rischio relativo 2 segna … il confine oltre il quale è possibile asserire che 'è più probabile che non' che il fattore di rischio abbia determinato la malattia in esame”.
Partendo da tali condivisibili premesse teoriche, il CTU ha quindi tenuto conto dell'esposizione complessiva all'TO dell'LA, così come quantificata dal CTU ambientale, per poi verificare, poi, se questa si pone al di sopra o al di sotto del limite di pagina 35 di 38 25 fibre/cc-anni, che è il limite minimo di esposizione cumulativa indicato nell'altamente qualificato 'Consensus report di del 1997, così come Pt_10
aggiornato nel 2014.
Considerate quindi le conclusioni dell'accertamento svolto dall'Ing. , il CTU Per_2
ha ritenuto “un'esposizione lavorativa pari 0,18 ff/cc per anno per 19 anni e 7 mesi, per un totale di 3,53 ff/cc/anni”. A questo punto è bene evidenziare però che l'Ing.
ha ritenuto un'esposizione lavorativa pari a 18 ff/l; sicché considerato che 1 Per_2
litro equivale a 1000 centimetri cubici, l'equivalenza operata dal CTU medico legale sovrastima detta esposizione, posto che 18 ff/l equivalgono a 0,018 ff/cc, dovendosi dividere il 18 per 1000 e non per 100.
Trattasi dunque di valore che è di gran lunga inferiore alla soglia minima indicata nel documento , secondo cui, in tema di esposizione cumulativa all'TO, il Pt_10
rischio relativo pari a 2 viene raggiunto con una esposizione di 25 fibre/cc-anni.
Applicando la regola del “più probabile che non”, non è quindi possibile sostenere che l'accertata esposizione all'TO dell'LA abbia causato lo sviluppo della neoplasia polmonare che ne ha determinato la morte.
La valutazione degli esiti della ctu medico-legale.
Il CTU, dunque, con motivazione del tutto condivisibile, in quanto ampiamente argomentata e suffragata da corretti riferimenti alla letteratura scientifica e alla giurisprudenza, sulla base di tutte le emergenze processuali a disposizione (ed in particolare degli esiti della ctu ambientale), ha escluso il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dall' alle dipendenze della resistente e la neoplasia polmonare Per_1
che ne ha determinato il decesso.
In difetto della prova del suddetto nesso causale, può ritenersi superata ed assorbita ogni valutazione in merito alla pur accertata omessa fornitura da parte della datrice di lavoro di adeguati strumenti di protezione individuali.
Per completezza, è bene evidenziare che non può costituire elemento dirimente, in favore della tesi attorea, il fatto che l' abbia riconosciuto la malattia professionale CP_4
pagina 36 di 38 in relazione all'esposizione ad TO, trattandosi di accertamento che, seppur valutabile per la formazione del convincimento del giudice, non è affatto opponibile al datore di lavoro, il quale ben può dimostrare nel corso del processo l'assenza di eziologia o la causa alternativa, atteso che la valutazione dell'istituto assicuratore è effettuata in base a criteri legislativi di presunzione, tipici del sistema tabellare e della sua funzione assicurativo – indennitaria, non automaticamente estensibili all'ordinaria azione risarcitoria.
In definitiva, pur in presenza della prova della potenziale nocività dell'ambiente e/o delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, in difetto della prova del nesso di causa tra la patologia contratta e l'attività lavorativa svolta, tutte le domande spiegate non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite e di CTU.
Le spese di lite, tenuto conto dell'eccezionale complessità dell'accertamento relativo a condizioni di lavoro risalenti nel tempo e della esistenza di un accertamento dell CP_4
di segno contrario, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
Quanto alla liquidazione delle spese di CTU, tenuto conto che tale attività istruttoria è diretta al perseguimento di una generale finalità di giustizia, in ausilio al giudicante, piuttosto che alla tutela di una posizione singola, anch'esse possono essere poste in solido a carico delle parti, con ripartizione nei rapporti tra la parte ricorrente e le due società resistenti, mediante ripartizione in quote eguali, rammentandosi che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “Le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e
92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero” (Cass. 17739 del 07/09/2016;
Cassazione civile, sez. VI , 21/10/2019 , n. 26849; Cassazione civile , sez. lav. ,
17/08/2018 , n. 20763; v. anche Consiglio di Stato , sez. V , 23/06/2011 , n. 3807)
P . Q . M .
pagina 37 di 38 Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - Rigetta il ricorso;
2. - Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3. - Pone le spese delle due ctu, liquidate come da separati decreti, a carico dei ricorrenti e delle due società resistenti in solido, con ripartizione nei rapporti interni nella misura della metà.
Roma, 25.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 38 di 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 al n. 30585, decisa all'udienza del 25.2.2025, e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in proprio e n.q. di eredi di rappresentati e difesi, in virtù di Parte_5 Persona_1
procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Ezio Bonanni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Crescenzio 2
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione, dagli
Avv.ti Francesco Giammaria e Mario Panebianco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 25/B
pagina 1 di 38 RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni iure hereditario e iure proprio da morte del prossimo congiunto per malattia professionale.
CONCLUSIONI: per tutte le parti, quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2021, , , Parte_6 Parte_2 [...]
, e in proprio e rispettivamente nella qualità di Parte_3 Parte_4 Parte_5
moglie e figli (e dunque di eredi) di , deceduto per adenocarcinoma Persona_1
polmonare in data 29.8.2018, si sono rivolti al Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo: che il proprio dante causa era stato alle dipendenze della , già , già Controparte_1 Controparte_2 [...]
, presso la Raffineria di Napoli, dal 23.7.1973 al 31.7.1997; che il predetto CP_3
era deceduto in data 29.8.2018 a causa di adenocarcinoma polmonare, contratto in seguito ad esposizione ad TO non cautelata per l'intero periodo di servizio;
che l' aveva riconosciuto l'origine professionale della neoplasia, con erogazione in CP_4
favore della vedova, delle prestazioni ex art. 85 DPR 1124/1965; che erano state riconosciute anche le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto;
che
[...]
dal 23.7.1973 al 31.3.1997 aveva lavorato come 'operatore tecnico di Per_1
impianti'; che per lo svolgimento di tali mansioni era stato esposto in via diretta, indiretta e per contaminazione ambientale a polveri e fibre di TO in elevate concentrazioni, essendo stato a contatto con tubazioni, cavi elettrici, guarnizioni, baderne in TO e avendo eseguito interventi manutentivi, implicanti manipolazione pagina 2 di 38 di materiali contenenti TO, senza che fosse disposto il fermo degli impianti;
che non era stato dotato di mascherine protettive e che non erano presenti cappe di aspirazione.
I ricorrenti hanno sostenuto, quindi, l'origine professionale della malattia contratta dal de cuius, già accertata dall' , e la responsabilità del datore di lavoro – sia CP_4
contrattuale, per violazioni delle regole specifiche vigenti a tutela dei lavoratori e del generale precetto di cui all'art. 2087 c.c., sia extracontrattuale, ex artt. 2043, 2050, 2051
e 2059 c.c., integrando le condotte tenute anche la fattispecie di reato colposo ex art. 589
c.p. – nella causazione di detta malattia e del successivo decesso, per aver utilizzato l'TO a secco nei materiali e nei manufatti oggetto di lavorazione, pur essendone già nota la nocività, senza l'adozione di alcuna misura di prevenzione e segnatamente senza fornire strumenti di protezione, quali mascherine protettive adeguate, senza far interrompere l'attività di lavoro nell'area circostante e senza predisporre adeguate misure di confinamento e separazione in occasione degli interventi manutentivi, senza eseguire tempestivi interventi di bonifica e messa in sicurezza, senza eseguire la sorveglianza sanitaria e senza fornire il lavoratore di adeguata informazione e formazione circa i rischi legati alla presenza e all'utilizzo abnorme dell'TO.
Tanto premesso, hanno quindi chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti iure hereditario e iure proprio in dipendenza della malattia professionale contratta e del conseguente decesso del prossimo congiunto.
Hanno quindi concluso, chiedendo di:
“I. accertare e dichiarare:
Che il IG. è deceduto per adenocarcinoma del polmone, insorto in Persona_1
seguito ad esposizione professionale ad TO, presso la Raffineria Kuwait di Napoli, per effetto delle condotte di già Controparte_1 [...]
già datore di lavoro del de cuius, senza Controparte_2 Controparte_3
soluzione di continuità, nei periodi dal 23.07.1973 al 31.03.1997, in relazione ai diversi
pagina 3 di 38 profili di responsabilità relativi o connessi con quanto esposto in narrativa e, comunque, con riguardo alla condotta ed alla responsabilità, diretta, vicaria e per fatto altrui, della convenuta, al profilo di responsabilità alla stessa imputato, meglio descritto in narrativa e gli inadempimenti e la responsabilità della convenuta, diretta e vicaria e per fatto altrui, anche ex artt. 1218, 1228, 2043, 2049, 2050, 2051, 2059 e 2087 c.c. e per ogni altro profilo, per tutti i motivi esposti in narrativa, ed incidenter tantum, la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 589 c.p., e in relazione a tutti i danni, come in premessa;
II. conseguentemente e comunque condannare la società convenuta, e per quanto sub capo I. delle presenti conclusioni e delle premesse in fatto e in diritto del presente ricorso, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli odierni ricorrenti, prima di tutto iure hereditario e iure proprio, rispettivamente:
II.a (domanda di risarcimento del danno iure hereditario): condannare la società convenuta, per i titoli già specificati, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal IG. , dall'insorgenza dei sintomi (estate 2017), Persona_1
al dì del decesso (29.08.2018), così quantificati già in premessa con equità (capo XII.3), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal
Giudice adito, anche in sede di formulazione del giudizio, ed anche ex artt. 432 c.p.c., ovvero 1226 e 2056 c.c., con liquidazione in favore degli odierni ricorrenti, quali eredi legittimi del IG. , che hanno accettato l'eredità (doc. 23), e quindi in Persona_1
quota parte nei termini della successione legittima;
II.b (domanda di risarcimento del danno iure proprio):
ii. Quanto alla IG.ra : condannare la stessa società convenuta, Parte_6
per i titoli e per quanto in premessa, a risarcire integralmente la vedova di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio sofferti, per
l'esposizione famigliare ad TO (contaminazione degli abiti da lavoro e dei capelli del marito), ovvero per l'ulteriore pregiudizio sofferto a causa della malattia e della morte del marito IG. , il tutto meglio dedotto nella premessa in fatto ed Persona_1
pagina 4 di 38 in diritto del presente ricorso, come da importi quantificati già in premessa con equità
(sub capo XIII.3 della premessa in fatto), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche con criterio equitativo ex art.
432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c., e sommando tali importi a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni iure hereditario;
iii. Quanto alla IG.ra : condannare la società convenuta, per i titoli e per Parte_5
quanto in premessa, a risarcire integralmente l'orfana di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio sofferti, per l'esposizione famigliare ad TO (contaminazione degli abiti da lavoro e dei capelli del padre), ovvero per l'ulteriore pregiudizio sofferto a causa della malattia e della morte del padre
IG. , il tutto meglio dedotto nella premessa in fatto ed in diritto del Persona_1
presente ricorso, come da importi così quantificati già in premessa con equità (sub capo
XIV.3 della premessa in fatto), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche in sede di formulazione del giudizio, anche ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c., da aggiungere al quantum debeatur in favore dell'orfana a titolo di danni iure hereditario;
iv. Quanto al IG. : condannare la società convenuta, per i titoli e per Parte_2
quanto in premessa, a risarcire integralmente l'orfano di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio sofferti, per l'esposizione famigliare ad TO (contaminazione degli abiti da lavoro e dei capelli del padre), ovvero per l'ulteriore pregiudizio sofferto a causa della malattia e della morte del padre
IG. , il tutto meglio dedotto nella premessa in fatto ed in diritto del Persona_1
presente ricorso, come da importi così quantificati già in premessa con equità (sub capo
XV.3 della premessa in fatto), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche in sede di formulazione del giudizio, anche ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c., da aggiungere al quantum debeatur in favore dell'orfano a titolo di danni iure hereditario;
pagina 5 di 38 v. Quanto alla IG.ra : condannare la società convenuta, per i titoli e Parte_4
per quanto in premessa, a risarcire integralmente l'orfana di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio sofferti, per l'esposizione famigliare ad TO (contaminazione degli abiti da lavoro e dei capelli del padre), ovvero per l'ulteriore pregiudizio sofferto a causa della malattia e della morte del padre
IG. , il tutto meglio dedotto nella premessa in fatto ed in diritto del Persona_1
presente ricorso, come da importi così quantificati già in premessa con equità (sub capo
XVI.3 della premessa in fatto), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche in sede di formulazione del giudizio, anche ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c., da aggiungere al quantum debeatur in favore dell'orfana a titolo di danni iure hereditario;
vi. Quanto al IG. : condannare la società convenuta, per i titoli e per Parte_3
quanto in premessa, a risarcire integralmente l'orfano di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio sofferti, per l'esposizione famigliare ad TO (contaminazione degli abiti da lavoro e dei capelli del padre), ovvero per l'ulteriore pregiudizio sofferto a causa della malattia e della morte del padre
IG. , il tutto meglio dedotto nella premessa in fatto ed in diritto del Persona_1
presente ricorso, come da importi così quantificati già in premessa con equità (sub capo
XVII.3 della premessa in fatto), ovvero per l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche in sede di formulazione del giudizio, anche ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 e 2056 c.c., da aggiungere al quantum debeatur in favore dell'orfano a titolo di danni iure hereditario
- Si insiste affinché il Tribunale adito accolga le domande risarcitorie, tutte, degli odierni ricorrenti, così come articolate nella premessa in fatto e in diritto, e/o per effetto della produzione documentale, con condanna a carico della società convenuta per gli importi così equitativamente determinati, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.;
pagina 6 di 38 - Si chiede che, comunque ed in ogni caso, tutte le somme dovute siano rivalutate, con
l'aggiunta degli interessi legali anche moratori ex art. 429 c.p.c.”.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la convenuta Controparte_1
(di seguito , eccependo in via preliminare l'improponibilità e/o
[...] CP_1
inammissibilità del ricorso, sul rilievo dell'avvenuta sottoscrizione, in data 25.6.1997, da parte di , di Verbale di conciliazione in sede sindacale, in cui il predetto, Persona_1
a fronte del riconoscimento da parte della società di consistenti importi a titolo di conguaglio delle spettanze retributive, di incentivo all'esodo e di risarcimento del danno biologico, aveva rinunciato a far valere diritti di qualunque natura derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro.
Nel merito ha contestato l'avversa pretesa, deducendo la carente e non chiara allegazione in ordine alle concrete mansioni svolte dal dante causa dei ricorrenti nel corso del rapporto di lavoro e ricostruendo in termini diversi rispetto alla versione attorea, tanto le mansioni svolte da (mai impegnato in lavori di Persona_1
manutenzione e tantomeno di scoibentazione, sempre svolti da ditte esterne specializzate, nel rispetto di misure di protezione dei dipendenti), quanto l'intero contesto lavorativo, con particolare riferimento alla presenza dell'TO, ritenuta comunque non significativa e con valori di concentrazione di fibre inferiore alla soglia di riferimento, e ai progressivi interventi di messa in sicurezza degli impianti effettuati nel corso del rapporto di lavoro con l . Per_1
Ha contestato quindi l'esposizione al rischio del de cuis, nonché ogni profilo di responsabilità datoriale. Ha evidenziato, al fine di escludere il nesso di causalità tra la patologia contratta e la supposta esposizione, il forte tabagismo del dante causa dei ricorrenti.
Ha infine contestato i criteri di quantificazione del danno.
Ha quindi concluso chiedendo di:
“In via pregiudiziale: dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande svolte dai ricorrenti ovvero comunque la decadenza totale di controparte
pagina 7 di 38 dall'azione promossa col ricorso per intervenuto accordo transattivo tra le parti, non impugnato dal IG. , e rinuncia da parte dello stesso IG. alle Parte_7 Pt_7
pretese avanzate in questa sede dai suoi eredi;
dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per carenza degli elementi allegatori e probatori di cui all'art. 414 del codice di rito.
In via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite di prova e, in ogni caso, carenti del nesso di causalità tra la patologia contratta e la supposta esposizione ad agenti patogeni durante
l'espletamento dell'attività lavorativa, a maggior ragione in forza del forte tabagismo del dante causa dei ricorrenti.
In via subordinata: · condannare la convenuta esclusivamente nei limiti del c.d. “danno biologico differenziale”, e comunque ridurre il risarcimento dovuto tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1227 c.c.”.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi addotti dalle parti e con l'espletamento di ctu ambiantale e medico legale.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, per i motivi di seguito illustrati.
*****
Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso.
La società resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, facendo rilevare che, nel Verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data 25.6.1997,
, a fronte del riconoscimento da parte della società di “Lire 36.231.678, Persona_1
al netto delle ritenute previdenziali e fiscali … a titolo di TFR, indennità sostitutiva del preavviso, conguaglio stipendi, ratei mensilità aggiuntive e indennità ferie non godute”, nonché di “Lire 117.768.322 nette … a titolo di incentivazione all'esodo, risarcimento di ogni danno biologico o differenziale, patrimoniale e non, saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa, diritto o ragione maturati nell'intercorso rapporto di lavoro”, aveva dichiarato di rinunciare “all'impugnativa del licenziamento operato ed a
pagina 8 di 38 qualsiasi azione giudiziaria … nonché ad ogni azione, diritto o ragione comunque derivante dall'intercorso rapporto di lavoro”.
L'eccezione di parte resistente non è fondata, posto che una conciliazione può avere valore solo con riferimento ai fattori conosciuti o comunque conoscibili all'atto della conclusione dell'accordo conciliativo, dovendosi invece ritenere escluse dall'accordo stesso le situazioni prive del requisito dell'attualità.
Una rinuncia preventiva a diritti futuri od eventuali è senz'altro nulla, riferendosi l'art. 2113 c.c. a diritti già presenti o comunque ben individuati e dovendosi quindi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro e legati ad eventi addirittura futuri ed eventuali (Cass. 29401/2018;
Cass. 18405/2011); principio, questo, pacificamente applicabile anche per le conciliazioni stipulate in sede sindacale, non impugnabili ex art. 2113 c.c., ma pur sempre impugnabili al pari di un qualunque atto negoziale per vizi della volontà o a fronte di ipotesi di nullità.
Ne consegue che, avuto riguardo alla tempistica del verbale di conciliazione sottoscritto dal dante causa dei ricorrenti, nonché dell'insorgenza della patologia che poi ne ha determinato il decesso, l'interpretazione del verbale di conciliazione, nel senso di riconoscere come rinunciati tutti i diritti risarcitori connessi a patologie contratte durante il rapporto di lavoro, ancorché manifestatesi a distanza di anni dalla sua risoluzione, comporterebbe la nullità del suddetto atto abdicativo.
Per completezza, va precisato poi che il rilievo della nullità dell'accordo conciliativo
(ove interpretato nel senso di ricomprendere anche la rinuncia a diritti futuri) ovvero della inesistenza al suo interno di un valido atto di rinuncia ai diritti fatti valere con il presente giudizio, ancorché non sollecitato dalla difesa del ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, è comunque coerente con il principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto è stata la parte resistente ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, sull'assunto dell'intervenuta conciliazione, sicché sarebbe stato suo onere dimostrare l'esistenza di un valido atto di pagina 9 di 38 rinuncia al diritto fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente;
con l'ulteriore conseguenza che, essendo il rilievo (d'ufficio) della nullità dell'accordo conciliativo strumentale al rigetto della predetta eccezione di inammissibilità del ricorso, esso non è contrario al divieto di ultra petizione.
Per quanto detto, l'eccezione preliminare sollevata dalla resistente va rigettata.
Nel merito.
Principi generali in tema di presupposti per la configurabilità della responsabilità datoriale.
Prima di esaminare il caso concreto, va premesso, in via generale, come sia ormai di gran lunga prevalente in giurisprudenza l'orientamento che riconosce la risarcibilità dei danni cd. complementari e differenziali conseguenti all'infortunio o alla malattia professionale, non rientrando le voci di credito risarcitorie aventi ad oggetto tali danni tra quelle già coperte dall'indennizzo eventualmente corrisposto da parte dell' , in CP_4
considerazione della natura intrinseca della somma erogata (l'indennità non è un risarcimento del danno che, normalmente deve tendere all'integrale ristoro del soggetto leso) e della diversità dei parametri ai quali essa è ancorata.
Il codice civile ha infatti previsto a carico del datore di lavoro un obbligo generale di sicurezza, in base al quale egli è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.).
La responsabilità del datore di lavoro per un evento dannoso occorso al lavoratore in occasione della prestazione lavorativa non sostituisce, ma si aggiunge all'intervento della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
tuttavia, mentre per l'indennizzo assicurativo è sufficiente la sussistenza di un mero nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento dannoso (purché si raggiunga una soglia minima indennizzabile), il risarcimento a carico del datore di lavoro presuppone un quid pluris rispetto alla mera verificazione dell'evento nocivo, consistente nella imputabilità dell'evento a fatto del datore di lavoro.
pagina 10 di 38 Più in particolare, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 1, l'assicurazione obbligatoria prevista dal decreto citato esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera;
in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti “complementari”, vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (principio ribadito dalla S. C. di Cassazione, sulla scorta di Corte Cost. n.
356 del 1991, più volte;
cfr. Cass. n. 1114 del 2002; Cass. n. 16250 del 2003; Cass. n.
8386 del 2006; Cass. n. 10834 del 2010; Cass. n. 9166 del 2017).
L'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 citato successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia “costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo” (così Corte Cost. n. 102 del 1981), per cui la responsabilità permane “per la parte che eccede le indennità liquidate” dall ed il risarcimento “è CP_4
dovuto” dal datore di lavoro. Di qui la nozione di danno cd. “differenziale”, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio; parallelamente del D.P.R. n. 1124 del
1965, art. 11, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all' di agire in CP_4
regresso nei confronti del datore di lavoro “per le somme pagate a titolo di indennità”
(cfr. Cass. n. 9166 del 2017).
E' quindi escluso “che le prestazioni eventualmente erogate dall' esauriscano di CP_4
per sè e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato”
(principio affermato a partire da Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; Cass. n. 9112 del 2019).
Il lavoratore può pertanto richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd.
“differenziale”, allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un pagina 11 di 38 reato perseguibile d'ufficio, ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, può liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall' , con una operazione di scomputo che deve essere effettuata CP_4
ex officio ed anche se l' non abbia in concreto provveduto all'indennizzo (Cass. CP_5
n. 9166 del 2017; successive conformi: Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 20932 del
2018).
Come ben chiarito dalla S.C. di Cassazione (sentenza n.12041 del 19/06/2020), “Il giudice di merito, dopo aver calcolato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle CP_4
poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo, oltre al danno patrimoniale, ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale (Cass. n. 1322 del
2015; Cass. n. 20807 del 2016). Pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_4
rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa
(danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il CP_4
danno biologico permanente (Cass. n. 9112 del 2019; v. pure Cass. n. 8580 del 2019, secondo cui le modifiche del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, introdotte dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge finanziaria).”
Quanto all'operatività dei casi di esclusione dalla regola dell'esonero dalla responsabilità del datore di lavoro (che richiedevano la condanna penale per il fatto da cui l'infortunio è derivato), la stessa, come noto, ha subito una integrale rimodulazione a pagina 12 di 38 seguito delle sentenze di incostituzionalità pronunciate dalla Corte Costituzionale che hanno esteso la responsabilità del datore di lavoro oltre i ristretti argini in cui era stata congegnata, decretando la fine della pregiudizialità penale prevista dall'art. 10 (così
Corte Cost. n. 22/1967, che ha, di fatto, esteso l'accertamento incidentale del giudice civile anche ai casi di estinzione dell'azione penale per prescrizione del reato, n.
102/1981 ai casi di proscioglimento o archiviazione del procedimento penale ai fini dell'azione di regresso e n. 118/1986 in egual misura ai fini dell'azione CP_4
risarcitoria contro il datore di lavoro o un dipendente).
Pertanto, alla luce delle nuove regole processuali e, soprattutto, del nuovo principio ispiratore - di (quasi) completa autonomia fra i due giudizi - le suddette disposizioni di legge ancora presenti nell'ordinamento, ivi compresa quella di cui al secondo comma dell'art. 10 del d.p.r. n. 1124 del 1965, non possono più essere interpretate in relazione al solo loro elemento letterale, dovendo viceversa essere ora privilegiato, in considerazione della mutata ratio, l'elemento sistematico. E si deve, quindi, asserire che il suddetto secondo comma dell'art. 10, quando menziona la “condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato”, fa evidente riferimento alle sole e limitate ipotesi in cui tale condanna tuttora costituisce l'elemento pregiudiziale per la pronuncia di risarcimento del danno in sede civile, dovendosi al contrario ritenere che in tutti gli altri casi, in cui non si debba far luogo alla sospensione del giudizio, al giudice civile competa l'autonomo potere di accertare i fatti e di emanare la relativa pronuncia senza alcun vincolo di pregiudizialità.
Conclusivamente, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale
(azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti in giudizio.
pagina 13 di 38 Circa l'accertamento da parte del giudice civile della configurabilità di reato perseguibile d'ufficio, è noto che l'art. 590, ult. co., c.p. prevede la procedibilità
d'ufficio nei casi previsti dal primo e secondo cpv. “limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene
del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”, dovendosi anche rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “L'art. 2087 cod. civ., pur non contenendo prescrizioni di dettaglio come quelle rinvenibili nelle leggi organiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non si risolve in una mera norma di principio ma deve considerarsi inserito a pieno titolo nella legislazione antinfortunistica, di cui costituisce norma di chiusura, per altro comportante a carico
del datore di lavoro precisi obblighi di garanzia e protezione di fini individuali. Detta norma, per il richiamo alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore e alla particolarità
del lavoro, rende specifico l'illecito consumato in sua violazione sia rispetto alla colpa generica richiamata nell'art. 2043 cod. civ. che rispetto a quella di rilievo penalistico e in tal caso aggrava il reato, rendendolo perseguibile di ufficio” (C. pen. Sez. 4, n. 5114
del 17/04/1996; C. 20.8.2003 n. 12253; C. pen. Sez. 3 26.1.2005 n. 6360).
Dunque, la mera violazione dell'art. 2087 c.c. integra l'aggravante dell'ultimo comma dell'art. 590 c.p..
Nondimeno, corollario dell'autonomia dell'accertamento del giudice civile sulla responsabilità penale del datore di lavoro è anche che il detto accertamento deve avvenire facendo applicazione dei criteri e delle regole di riparto degli oneri probatori applicabili nel giudizio civile e non già in quello penale.
In particolare, in riferimento all'accertamento della colpa, mentre nel giudizio penale l'accusa è tenuta a dimostrare l'elemento soggettivo in concreto e in positivo, con rischio a proprio carico nel caso di insufficienza del quadro probatorio, per la responsabilità civile contrattuale opera il meccanismo dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., gravando sull'autore del danno il peso della prova liberatoria;
allo stesso modo, in tema di accertamento del nesso causale, mentre l'art.
pagina 14 di 38 533 del codice di rito penale impone che il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento debba essere stabilito, a carico dell'accusa pubblica, “al di là di ogni ragionevole dubbio” (cfr. Cass. SS.UU. pen. 30328 del 2002; Cass. SS.UU. pen. 38343 del 2014; Cass. SS.UU. pen. 33749 del 2017), la regola nei giudizi civili è quella “del più probabile che non” (tra varie, Cass. SS.UU. n. 576 del 2008; Cass. SS.UU. n. 23197 del 2018), con conseguenze di rilievo soprattutto nel caso di malattie o infortuni determinati da condotte omissive.
Si veda in tal senso quanto argomentato dalla S.C. di Cassazione nella sentenza Cass. n.
12041/2020 sopra richiamata: “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del cd. danno differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall , deve essere condotto secondo le regole CP_4
comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale tra fatto ed evento dannoso”.
Nella stessa sentenza si è però pur sempre chiarito che “resta in ogni caso fermo che
l'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva (tra le altre: Cass.
n. 8911 del 2019; Cass. n. 1312 del 2014; Cass. n. 14192 del 2012; Cass. n. 6002 del
2012), essendo necessario che l'evento dannoso sia comunque riferibile a colpa del datore di lavoro, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee
a prevenire il danno, per cui è solo la prova dell'elemento soggettivo ad essere agevolata dall'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c.”.
Ebbene, in relazione all'accertamento dei profili del nesso causale e della colpa secondo i criteri civilistici, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in forza della disposizione generale di cui all'articolo 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia pagina 15 di 38 conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato a titolo di responsabilità anche solo omissiva.
Il datore di lavoro, poi, è civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso al proprio dipendente non solo quando ometta di adottare idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte dello stesso dipendente, con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v., per tutte, le sentenze n.
15133/02, cit, 9304, 9016, 5024, 326/02, 7052/01, 13690/00, 6000/98, 4227/92) - si può configurare un esonero totale di responsabilità, per il datore di lavoro appunto, solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta imprevedibilità (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. 13690/2000,
326/2002, cit.).
Né il datore di lavoro può invocare tendenzialmente il concorso di colpa del lavoratore infortunato, avendo egli l'obbligo di proteggere l'integrità fisica del medesimo - mediante la rigorosa osservanza delle norme che ne sono poste a tutela - nonostante la sua imprudenza o negligenza (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 15133/02,
5024/2002, cit., 6993/98).
In ogni caso, come detto, nonostante i limiti molto ampi in cui si sostanzia l'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, la responsabilità del datore di lavoro non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto deve essere pur sempre collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
La configurazione della responsabilità del datore di lavoro quale inadempimento contrattuale comporta che il lavoratore, che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento pagina 16 di 38 della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge.
Si legge infatti nelle molte sentenze sul tema in oggetto il principio di diritto secondo cui
“Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo essere ragione di esonero totale da responsabilità l'eventuale concorso di colpa di altri dipendenti, se non quando la loro condotta rappresenti la causa esclusiva dell'evento”. (cfr., ex multis, Sentenza n. 2209 del 04/02/2016).
Si è però anche chiarito che allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell'obbligo altrui che il creditore di sicurezza invoca deve scaturire l'indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c.
Spetta dunque al lavoratore allegare in cosa consista l'inadempimento del datore di lavoro non potendo limitarsi ad affermare l'esistenza di un evento dannoso verificatosi sul lavoro o in occasione dell'attività lavorativa, dovendo invece indicare in maniera specifica quali sarebbero i profili di responsabilità del datore di lavoro, cioè quali sarebbero le norme di sicurezza violate ovvero quali comportamenti avrebbe dovuto adottare: senza il corretto esercizio degli oneri di allegazione da parte del lavoratore non pagina 17 di 38 può spettare al datore di lavoro l'onere di provare di avere posto in essere tutte le misure idonee a prevenire l'evento per cui questo si sia verificato per fatto a sé non imputabile.
Il caso in esame.
Le allegazioni attoree.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha esaustivamente indicato, sia pure nell'ambito di una narrazione sin troppo ampia ed articolata, che in numerosi passaggi perde di vista la specificità della vicenda lavorativa di , i comportamenti integranti la Persona_1
responsabilità del datore di lavoro sotto il profilo sia commissivo, lamentando l'adizione del lavoratore a lavorazioni che lo hanno esposto a elevatissime concentrazioni di polveri e fibre di TO, contenute nei materiali manipolati e comunque aerodisperse nell'ambiente di lavoro, sia omissivo, lamentando la mancata messa a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e tute da lavoro, nonché la mancata informazione sui rischi connessi alle lavorazioni su materiali contenenti TO.
La parte ricorrente ha anche puntualmente dedotto che tali condotte, commissive ed omissive, si pongono in contrasto con le norme a contenuto precauzionale previste dalle specifiche norme vigenti, all'epoca dei fatti, in materia di sicurezza sul lavoro o comunque discendenti dal generale precetto di cui all'art. 2087 c.c..
Le emergenze istruttorie.
L'istruttoria espletata non ha però consentito di raggiungere la prova di quanto affermato in ricorso. In particolare, non risulta fornita in modo adeguato e convincente la prova del nesso di causalità tra le mansioni disimpegnate dal de cuius e la connessa esposizione alle polveri di TO e la patologia polmonare che ne ha determinato il decesso.
Nell'esaminare gli esiti istruttori, giova prendere le mosse delle dichiarazioni dei testimoni.
Il teste dipendente dal 1973 al 1993, in qualità di capoturno del Testimone_1
settore A ovvero degli impianti catalitici/settore produttivo, nel confermare l era Per_1
“addetto alla movimentazione dei prodotti petrolchimici”, ha però escluso “che gli
pagina 18 di 38 addetti alla movimentazione eseguissero interventi manutentivi sui serbatoi e sulle linee”. Ha, in ogni caso, precisato che: “Sicuramente quando tali interventi manutentivi venivano effettuati era presente qualche operatore addetto alla movimentazione. Era necessaria la loro presenza in quanto per effettuare l'intervento manutentivo era necessario apporre sulle linee dei dischi ciechi che andavano ad interrompere la linea per evitare il passaggio di prodotto e fuoriuscite di vapore. […] La presenza dell'operatore della movimentazione era in realtà necessaria solo per le iniziali operazioni di messa in sicurezza dei serbatoi e delle linee. In questa fase iniziale però se era necessario veniva eseguito anche l'intervento di scoibentazione delle linee. […] Le attività di messa in sicurezza dei serbatoi e delle linee venivano svolte dagli operatori presenti in turno al momento dell'intervento.”
Altri elementi di interesse riferiti dal teste riguardano la disponibilità di guanti, che “non erano in TO”, nonché la “dotazione di mascherine della 3M” e la “dotazione tutti i presidi antinfortunistici di qualunque natura: scarpe, tute, elmetti”. Di contro, il teste ha riferito che “Non è stata mai fatta, almeno finché [egli è] stato presente (1993), attività di informazione sui rischi legati all'TO.”
Ha, infine, riferito che “Quando veniva eseguito un intervento manutentivo non era fermata l'intera attività di movimentazione, ma solo quella relativa al serbatoio o al tratto di linea in cui era eseguito l'intervento manutentivo.”
Vale la pena precisare che, come si evince dal Mansionario dell'operatore di movimentazione (doc. 5 della produzione di parte resistente), per ogni turno di otto ore
(la turnazione si articolava su 3 turni al giorno) erano presenti due addetti alla movimentazione prodotti.
Il teste dipendente dal 1966 al 2003, in qualità di Capo settore della Testimone_2
movimentazione della raffineria, ha riferito che l si occupava “della gestione dei Per_1
serbatoi nonché del piping (ovvero delle tubazioni) che connettono i serbatoi con le pompe di trasferimento o travaso”. Nel descriverne le attività, ha aggiunto: “Gli operatori chiudevano e aprivano le valvole di estrazione prodotto. […] Misuravano
pagina 19 di 38 manualmente i serbatoi, avviavano le pompe di trasferimento dei serbatoi per il travaso”, escludendo però lo svolgimento di attività manutentive: “Tutti gli interventi manutentivi sulle linee, le valvole e i serbatoi erano di competenza del servizio manutenzione […]”. Il ha poi così descritto gli interventi manutentivi: “Il Tes_2
giorno programmato per l'attività [di scoibentazione] veniva richiesta la disponibilità dell'apparecchiatura da manutenzionare. Ciò vuol dire che l'apparecchiatura doveva essere svuotata e resa disponibile all'apertura, dagli operatori addetti alla movimentazione. […] Mentre veniva eseguito un intervento manutentivo, nella zona circostante continuava la normale attività in quanto l'apparecchiatura era isolata da dischi ciechi. Tutto il resto rimaneva attivo”.
Parlando poi degli strumenti di protezione messi a disposizione dei lavoratori, ha aggiunto: “I DPI di uso comune erano guanti, occhiali, scudi facciali, elmetti, scarpe anti infortunistiche e gli indumenti da lavoro. Le maschere con filtri intercambiabili a seconda dell'agente specifico erano in dotazione al personale operativo e manutentivo.
L'LA, così come gli addetti alla movimentazione, aveva in dotazione delle maschere con i filtri ad es. per l'anidride solforosa, per gli idrocarburi aromatici, ecc. Tali mascherine dovevano essere utilizzate per l'accesso in ambienti con possibilità di esalazioni”.
Ha aggiunto, infine: “Sul rischio TO si e iniziato a fare informazione subito prima dell'inizio dell'attività di rimozione e quindi nel '93/'94.”
Il teste dipendente dal 1975 al 1992, in qualità di strumentista Testimone_3
addetto alla manutenzione, e da ultimo responsabile sindacale, ha riferito che “L'LA si occupava di adeguare la temperatura e la pressione, aprendo e chiudendo le varie valvole. Tra i suoi compiti rientrava la verifica delle linee, al fine di individuare eventuali perdite o in generale la necessita di interventi manutentivi. In prima battuta
l' sollecitava l'intervento o del quadrista o del capo turno, in quanto non poteva Per_1
prendere decisioni sul tipo di intervento manutentivo da eseguire. […] L'inverto manutentivo veniva svolto dagli addetti alla manutenzione. Il ruolo dell'operatore era
pagina 20 di 38 quello di rendere disponibile l'apparecchiatura all'intervento manutentivo, mettendola in sicurezza. […] La presenza dell'operatore era necessaria perché si interessava della presenza di eventuali pericoli. In particolare, nel corso dell'intervento manutentivo
l'operatore poteva intervenire nel caso di eventuali perdite sulle linee, non perfettamente isolate. Doveva altresì controllare se i lavori di manutenzione stessero seguendo le indicazioni operative predisposte. Normalmente il capoturno e il quadrista erano in sala controllo, mentre l'operatore di turno era presente sulla linea. […] Nel caso di interventi manutentivi non ad impianti fermi, salvo che per l'area direttamente interessata dall'intervento, nelle zone circostanti continuava l'attività degli operatori”.
Il teste ha precisato poi che “La rimozione dell'TO e iniziata alla fine del '92”. Ha concluso, infine, nei seguenti termini: “Escludo che sia stata mai fatta attività di informazione da parte dell'azienda sui rischi legati all'TO. Neppure quando iniziò
l'attività di rimozione. Non so se l avesse in dotazione delle mascherine. Avevano Per_1
mascherine per prodotti chimici.”
Il teste , dipendente dal 1973 al 2008 nel settore ispezioni e controllo, ha Testimone_4
riferito che: “Poteva succedere nel caso in cui l'attività era in corso che fossero presenti nell'ambiente della verifica altre persone. Potevano essere presenti gli addetti alla conduzione degli impianti o personale di ditte terze impegnato ad operare su parti vicine. Naturalmente poteva essere presente anche personale dipendente della resistente che svolgeva attività di manutenzione. […] La ripartizione dei lavori dipendeva dai carichi di lavoro: se le ditte esterne erano eccessivamente oberate, si faceva ricorso al personale interno, […]. L'attività sistematica di rimozione delle coibentazioni in TO e iniziata tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, se non ricordo male. […] Successivamente alla fine degli anni '80/inizio anni '90, quando si ebbe la consapevolezza del pericolo legato all'TO, ci hanno fornito per le zone in cui c'era la presenza di TO delle mascherine ffp3.”
pagina 21 di 38 All'esito della prova per testi e sulla base dell'esame della produzione documentale della stessa parte resistente, possono a questo punto ritenersi provate alcune circostanze (così come peraltro ben riepilogate nella ctu ambientale di seguito richiamata):
- è stato un addetto alla movimentazione prodotti petrolchimici, con Persona_1
attività lavorative ben definite nel relativo mansionario (doc. 5 della produzione di parte resistente) e comunque confermate in maniera omogenea dai testimoni;
per lo svolgimento di tale attività egli trascorreva una parte del tempo in ufficio (30%)
e la rimanente parte del tempo in campo (70%), direttamente sugli impianti;
- l'TO era presente in maniera diffusa presso la realtà aziendale della
Raffineria di Napoli e non poteva essere altrimenti, considerato il largo uso in quegli anni di tale materiale per le sue indubbie proprietà ignifughe che lo hanno reso adatto all'isolamento termico;
- dalla descrizione delle attività svolte dall' , come operata dai diversi Per_1
testimoni, si può evincere la plausibile assenza di esposizione diretta a fibre di TO, limitando pertanto l'eventuale esposizione a condizioni indirette, considerato che l “era presente [agli interventi manutentivi quale] Per_1
operatore addetto alla movimentazione. Era necessaria la loro presenza in quanto per effettuare l'intervento manutentivo era necessario apporre sulle linee dei dischi ciechi che andavano ad interrompere la linea per evitare il passaggio di prodotto e fuoriuscite di vapore. […] La presenza dell'operatore della movimentazione era in realtà necessaria solo per le iniziali operazioni di messa in sicurezza dei serbatoi e delle linee. In questa fase iniziale però se era necessario veniva eseguito anche l'intervento di scoibentazione delle linee” (teste già citato); Tes_1
- negli anni in questione non è stata mai svolta attività informativa/formativa per i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione ad TO, mentre sono stati forniti agli operatori in campo, quindi anche l , indumenti protettivi quali Per_1
occhiali, caschi, tute da lavoro e mascherine, anche se non specifiche per pagina 22 di 38 l'TO (le prime mascherine FFP3 sono arrivate “alla fine degli anni '80/inizio anni '90”, come testimoniato dal ); Tes_4
- la prima procedura aziendale che teneva conto dei rischi dell'TO e che dava indicazioni comportamentali e prevenzionistiche per lavorazioni con manipolazione di materiale contenente TO è dell'aprile 1984 (v. doc. 12 di parte resistente);
- l'attività di bonifica dell'TO è iniziata nel 1993, considerato che peraltro solo con la legge 257/1992 è stato vietato l'uso dell'TO ed introdotto l'obbligo della relativa rimozione;
- l'attività di scoibentazione/coibentazione è stata regolarmente e formalmente appaltata all'esterno dal 1983 (come evincibile dai contratti in allegati dalla parte resistente – docc. da 7 a 10, nonché dal “Riepilogo degli ordini e commesse dal
1983 al 1992 per attività di scoibentazione”, di cui all'allegato 11 di parte resistente, e dalla comunicazione dell'azienda all' del 1995, di cui allegato CP_4
18 sempre di parte resistente). In particolare, il sopra citato allegato 11 riporta: anno 1983 – durata totale scoibentazione circa 88 giorni complessivi;
anno 1984 – durata totale scoibentazione circa 35 giorni complessivi;
anno 1985 – durata totale scoibentazione circa 15 giorni complessivi;
anno 1986 – durata totale scoibentazione circa 7 giorni complessivi;
anno 1987 – durata totale scoibentazione circa 11 giorni complessivi;
anno 1988 – durata totale scoibentazione circa 26 giorni complessivi;
anno 1989 – durata totale scoibentazione circa 28 giorni complessivi;
anno 1990 – durata totale scoibentazione circa 22 giorni complessivi;
anno 1991 – durata totale scoibentazione circa 50 giorni complessivi;
anno 1992 – durata totale scoibentazione circa 29 giorni complessivi;
dati questi che si è ritenuto opportuno riportare, posto che sono stati utilizzati dal CTU per quantificare l'esposizione alle fibre di TO dell'LA. Da ciò si può presumere che, per gli anni precedenti al 1983, tali attività sono state svolte direttamente da personale pagina 23 di 38 dell'azienda, non esistendo documentazione in atti utile a dimostrare la presenza di un supporto di ditte esterne al personale aziendale addetto alle manutenzioni anche per il periodo precedente.
La ctu ambientale.
Il CTU nominato, Ing. , sulla base di tali emergenze processuali, puntualmente Per_2
richiamate nelle premesse della propria relazione peritale, ha dunque operato una valutazione dell'esposizione del ricorrente a polveri di TO.
In particolare, il CTU, ha ritenuto che “fino all'inizio del 1993 quando è stata avviata in azienda la rimozione dell'TO, quindi per 19 anni e 7 mesi, per il sig. non Per_1
sono individuabili condizioni espositive dirette a fibre di TO” e che “Il sig. Per_1
può avere subito soltanto esposizioni indirette durante la sua permanenza in situ per la preventiva messa in sicurezza delle linee prima delle operazioni di scoibentazione condotte da altri operatori”.
In particolare, per questo periodo di 19 anni e 7 mesi, in cui ha avuto modo di assistere alle attività di scoibentazione svolte da altri, il CTU, “prendendo a riferimento genericamente … tutti gli interventi sulle tubazioni-linee-serbatoi”, ha stimato “la presumibile presenza del sig. durante tali attività” in “una media di circa 5,2 Per_1
gg/anno totali” e “Poiché sono tre turni di otto ore ciascuno, con la presenza di due operatori per ogni turno (vedi allegato 5 di Parte resistente)”, ha ritenuto che “il valore suddetto si [dovrebbe] proporzionalmente a circa 1 gg/anno per ognuno”. In ogni caso,
“ipotizzando che sfortunatamente in tutti i momenti in cui sono state fatte le scoibentazioni sulle tubazioni-linee-serbatoi ci sia stato in turno, per l'intera durata della giornata lavorativa, il sig. ”, ha ipotizzato che “per il 1983, anno peggiore Per_1
per questo aspetto, ci sono stati in totale 10,58 giorni con alcune situazioni di attività prolungate oltre la giornata”; con ciò ricostruendo una condizione comunque estremamente favorevole alla parte ricorrente.
Il CTU, dunque, per l'intero periodo sino al 1993, valutando l'esposizione indiretta per la presenza dell durante l'attività di scoibentazione, come detto quantificata in via Per_1
pagina 24 di 38 cautelativa in dieci giorni all'anno, ha quindi calcolato, “una esposizione annuale alle fibre di TO quantificabile in circa 18 ff/l” ed “una esposizione giornaliera … quantificabile in 444 ff/l”; e ciò considerando “la concentrazione di fibre di TO in aria derivante dall'attività di 'demolizione rivestimento tubi di piccolo diametro
(all'aperto)”, pari ad “800 ff/l”, “valore desunto dalla banca dati DatAmiant dell' ”. CP_4
Rispondendo, poi, alla seconda parte del quesito, relativo agli strumenti di protezione, personali o ambientali, forniti dalla datrice di lavoro e alla loro adeguatezza (tempo per tempo), rispetto alle particolari modalità di lavoro, il CTU, richiamata la normativa via via vigente (segnatamente: il DPR 303/1956, recante “Norme generali per l'igiene del lavoro”, non contenenti disposizioni specifiche sull'TO, ma generali, in merito ai
“pericoli per dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere”; la Direttiva 83/477/CEE del 19.9.1983; il D. Lgs. 277/1991, di attuazione della predetta Direttiva), ha così risposto:
“Già prima del 1983 la problematica TO era comunque emersa da tempo nella sua gravità a livello internazionale, non solo per l'esposizione dei lavoratori ma anche per le esposizioni in ambienti di vita” (segue la citazione di numerosi articoli scientifici, laddove poi nelle repliche alle osservazioni dei CCTTP, è precisato che “la nocività Parte dell'TO era già nota dagli anni '70”). Per l'azienda , fino a tale data [ovvero fino al 1983], non si evidenzia l'adozione di particolari provvedimenti atti ad impedire o
a ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione in aria di fibre di TO durante le lavorazioni, né veniva garantita l'aspirazione immediatamente vicino al luogo dove queste venivano prodotte, né venivano delimitate le zone di intervento, come invece già richiedeva espressamente il DPR 303/1956, né venivano forniti adeguati DPI per le vie respiratorie, almeno fino agli anni '80.
Nello specifico, in aggiunta, si può affermare che almeno dalla fine degli anni '60 erano disponibili DPI respiratori per l'TO (Weeks T.J. et al., Performance of dust respirators againt a fibrous dust, Am.Ind.Hyg.Ass.J., 31:290-293 (1970)). L'azienda
pagina 25 di 38 afferma che “i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie dalle polveri, acquistate dall'azienda da vari fornitori sin negli anni '70, erano di tipologia analoga a quella del “respiratore” 8710 commercializzato dalla ditta 3M” (vedi pag. 30 della memoria di parte resistente), che riguardava proprio la protezione dall'TO.
Di tale affermazione, non ci sono documenti a supporto” ed anzi risultano smentite dalle dichiarazioni dei testi come sopra richiamate e riportate anche nella relazione peritale.
Il CTU ha poi evidenziato che “non c'è evidenza che l “rendesse edotti i Pt_9
lavoratori dei rischi specifici cui venivano esposti e dei modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”, anche questo richiesto espressamente dal suddetto DPR”; come del pari confermato dalle testimonianze sopra richiamate.
In conclusione, il CTU ha evidenziato che “non è possibile documentare la presenza all'epoca di norme aziendali, regolamenti interni, ordini di servizio:
1. per l'attuazione delle misure di igiene previste nel decreto;
2. per l'informazione dei lavoratori sui rischi specifici cui erano esposti, nonché sui modi per prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
3. della disponibilità dei necessari mezzi di protezione per i lavoratori;
4. per gli obblighi dei lavoratori di osservare le norme di igiene (peraltro non espressamente individuate, come detto);
5. per gli obblighi di utilizzo da parte dei lavoratori degli opportuni mezzi di protezione.
Tutti obblighi dei “datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti”, come da citato Art. 4 del DPR 303/56.
Parte Da quanto emerge dagli Atti, l'azienda ha iniziato ad occuparsi effettivamente della problematica TO nei propri luoghi di lavoro solamente agli inizi degli anni
'80 con l'affidamento a soggetti specializzati di incarichi riguardanti le attività di coibentazione/scoibentazione (1983), e quindi limitando le occasioni di esposizione per il proprio personale, ma soprattutto con l'emanazione di una propria procedura (aprile
1984) per l'esecuzione di lavori con maneggio dell'TO e anche, sempre agli inizi
pagina 26 di 38 degli anni '80, con la fornitura di mascherine per la protezione delle vie respiratorie al proprio personale, anche se di tipologia non opportunamente definita.
Non ci sono evidenze, documenti o altro, utili a comprovare comportamenti analoghi dell'azienda prima degli anni '80.
E' bene ricordare che la storia lunga e articolata di questo materiale, e dei suoi utilizzi prolungati in vari settori dell'industria per le sue indubbie qualità, è ricca di evidenze in grado di mostrare nessi di causalità tra inalazione di fibre di TO e patologie di varia natura;
evidenze che sono state raccolte per decenni prima dei fatti oggetto della presente causa (segue il richiamo di letteratura scientifica).
Quale termine di confronto si può anche riferire che, ad esempio, le , nello CP_6
stesso periodo, anzi proprio negli anni '70, avevano già avviato indagini conoscitive su località e impianti in cui si svolgevano attività che potessero esporre al rischio di silicosi e asbestosi, anche con l'esecuzione di campionamenti di polveri in base alle quali eventualmente individuare ed attuare specifiche misure preventive di mitigazione
e/o contenimento. Sempre negli stessi anni, avevano chiesto alle varie officine di adottare provvedimenti volti a migliorare le condizioni dell'ambiente di lavoro.
Dal 1983, si ricorda anche l'entrata in vigore della Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983, che richiamava con forza l'attenzione sulla tematica TO e sui conseguenti rischi per l'esposizione dei lavoratori, fissando anche dei limiti quantitativi, i comportamenti aziendali sono cambiati e sono state avviate, come visto prima, delle azioni organizzative volte a porre la giusta attenzione alla tematica TO e ai conseguenti rischi espositivi per il personale.
Infine dal 1991 in poi, con l'emanazione e successiva entrata in vigore a livello Parte nazionale del D.Lgs 277/91 di recepimento della sopra citata Direttiva, è obbligata ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal sopra citato decreto.
Infatti, risalgono proprio a questo ultimo periodo documenti che attestano l'impegno aziendale in materia, opportunamente riportati in Atti: Survey ambientale del 1993
pagina 27 di 38 (allegato 17 di Parte resistente), Invio documentazione all ai sensi della Legge CP_4
257/92 del 1995 (allegato 18 di parte resistente)”.
La valutazione degli esiti della ctu ambientale.
Il CTU, dunque, con motivazione del tutto condivisibile in quanto ampiamente argomentata e suffragata da corretti riferimenti alla letteratura scientifica e alla normativa vigente, sulla base di tutte le emergenze processuali a disposizione (prova testimoniale e prova documentale offerte da entrambe le parti), ha non solo quantificato l'esposizione annuale e l'esposizione giornaliera all'TO dell'LA, ma ha anche puntualmente evidenziato tutte le omissioni sotto il profilo cautelare ascrivibili alla datrice di lavoro.
Al riguardo giova evidenziare che la normativa di riferimento (sino al 1983) è costituita dal DPR 547/1955 e dal DPR 303/1956.
Trattasi di normativa non contenente una disciplina specifica in tema di TO, ma comunque relativa anche a rischi di inalazioni pericolose.
In particolare il DPR 27 aprile 1955, n. 547, recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, nel TITOLO VIII rubricato “Materie e prodotti pericolosi o nocivi”, contiene le seguenti “Disposizioni di carattere generale” (Capo I): “Art. 351 -
Campo di applicazione. Agli effetti dell'applicazione delle norme del presente Titolo, si intendono pericolosi o nocivi i prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti.; Art.
353 - Isolamento delle operazioni. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.; Art. 354 - Concentrazioni pericolose - Segnalatori automatici.
Nei locali o luoghi di lavoro, o di passaggio, deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici;
in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette
pagina 28 di 38 concentrazioni. Nei locali o luoghi indicati nel primo comma, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni”.
In tema, poi di “Materie e prodotti asfissianti, irritanti, tossici e infettanti” (Capo IV), ulteriormente prevede: “Art. 369 - Maschere ed apparecchi respiratori. Nei luoghi dove si compiono le operazioni di produzione, impiego, manipolazione e trasporto delle materie o prodotti tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché nei depositi o luoghi in cui possono svilupparsi e diffondersi gas, vapori o altre emanazioni tossiche od asfissianti, deve essere tenuto in luogo adatto e noto al personale un numero adeguato di maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in caso di emergenza.; Art. 370 - Isolamento locali. I locali ed i luoghi nei quali sono eseguite le operazioni indicate nell'articolo precedente devono essere normalmente separati e isolati dagli altri locali o luoghi di lavoro o di passaggio”.
In materia di “Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza” (Titolo X): “Art. 377
- Mezzi personali di protezione. Il datore di lavoro fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione.; Art. 387 - Maschere respiratorie. I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”
Nel DPR 303/56, recante “Norme generali per l'igiene del lavoro”, senza la fissazione di valori limite quantitativi, si danno ulteriori indicazioni generali: in particolare, l'art.20
pagina 29 di 38 (rubricato “Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi) prevede che “Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e possibile, lo sviluppo e la diffusione. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto e possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.”
E, inoltre, l'art.4 ( rubricato “Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei Preposti”) stabilisce, in maniera chiara, che “I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.”
Ebbene, trattasi di normativa (vigente sino al 1983), la cui violazione è emersa dall'istruttoria svolta, così come puntualmente evidenziato dal CTU.
Per completezza è bene evidenziare che dopo il 1983 la normativa di riferimento è rappresentata dalla Direttiva 83/477/CEE del 19 settembre 1983, che costituisce il primo provvedimento specifico in materia di TO, cui ha fatto seguito il D.Lgs. 277/91 di
“Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/642/CEE”.
Richiamando in sintesi le disposizioni di tale normativa, deve evidenziarsi che con tale direttiva sono state introdotte delle soglie limite di concentrazione di polveri, oltre le quali scattano precisi obblighi per il datore di lavoro.
pagina 30 di 38 In particolare, l'art. 8 della direttiva stabilisce i seguenti valori limite:
a) concentrazione fibre di TO diverse dalla crocidolite nell'aria dei luoghi di lavoro:
1,00 fibre per cm3 (equivalente a 1000 ff/l; equivalenza necessaria avuto riguardo all'unità di misura utilizzata dal CTU) misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore;
b) concentrazione di fibre di crocidolite nell'aria dei luoghi di lavoro: 0,50 fibre per cm3
(equivalente a 500 ff/l), misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore;
c) concentrazione di fibre di TO nell'aria dei luoghi di lavoro in caso di miscuglio di crocidolite e di altre fibre di TO: il valore limite si situa ad un livello calcolato in base ai valori limite di cui alle lettere a) e b) e in proporzione della crocidolite e delle altre varietà di TO contenute nel miscuglio.
A fronte del superamento di tali livelli soglia, la Direttiva impone l'obbligo di fornire ai lavoratori equipaggiamento protettivo per le vie respiratorie (art. 10) e di affiggere cartelli di segnalazione (art. 11).
Inoltre, è sufficiente che dalle valutazioni risulti che la concentrazione di fibre di TO nell'aria nel luogo di lavoro, senza equipaggiamento protettivo individuale, raggiunge un livello misurato in rapporto ad un periodo di riferimento di 8 ore, maggiore a 0,25 fibre per cm3 (equivalente a 250 ff/l), per l'attuazione di disposizioni specifiche da parte del datore di lavoro, quali la notifica alle autorità responsabili (art. 4),
l'effettuazione di misurazioni periodiche e di campionamenti (art. 7), la delimitazione delle aree interessate e l'accesso alle stesse solo con indumenti da lavoro protettivi (art. 13), la pubblicità delle misurazioni (art. 14), le visite mediche periodiche (art. 15), la tenuta di un registro sulla durata delle attività che comportino esposizione (art. 16).
Per completezza è bene evidenziare che, al fine della configurabilità dei suddetti obblighi cautelari in capo al datore di lavoro, ciò che rileva è la concentrazione di polveri nell'ambiente di lavoro (o meglio la media ponderata di detta concentrazione per ciascun turno di lavoro) e non già la concreta effettiva esposizione del singolo lavoratore pagina 31 di 38 (che può dipendere in concreto dalle specifiche occasioni di esposizione, variabili in ragione del numero di interventi, dei turni effettuati, delle eventuali assenze).
In altre parole, gli obblighi del datore di lavoro di rispettare tutte le misure sopra richiamate (il cui rispetto rileva ai fini della configurabilità dei necessari profili di colpa) prescindono dalla concreta esposizione del singolo lavoratore alle fibre di TO (che rileva solo ai fini dell'accertamento del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta).
Non a caso, l'art. 3, comma 2, della Direttiva prevede che “Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'TO o da materiali contenenti TO, è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'TO o dai materiali contenenti TO.” Gli obblighi cautelari scattano quindi a fronte del rischio di esposizione, da valutarsi, necessariamente ex ante, in relazione al luogo di lavoro ovvero agli ambienti in cui è tenuto a muoversi il lavoratore.
Queste precisazioni si rendono necessarie, al fine di sgomberare ogni dubbio in merito all'esposizione giornaliera così come quantificata dal CTU (pari a 444 ff/l). Sebbene trattasi di esposizioni inferiori al valore limite meassimo di 1000 ff/l (ma comunque superiore a quello di 250 ff/l), pur volendosi assumere dette soglie limite quale riferimento per ritenere la configurabilità degli obblighi cautelari stabiliti dai D.P.R. precedentemente vigenti (non contenenti, come detto, alcuna soglia limite), dovrebbe comunque concludersi per l'irrilevanza del mancato superamento da parte dell Per_1
della soglia limite di 1000 ff/l, al fine della configurabilità degli obblighi cautelari previsti dalla normativa (ratione temporis vigente), rilevando, per quanto detto, la media ponderata della concentrazione di polveri nell'ambiente di lavoro, media che non può che essere stata superiore alla predetta soglia limite di 1000 ff/l (e comunque certamente superiore al limite di 250 ff/l): se infatti il valore espositivo calcolato per l' è il Per_1
frutto di un'adeguata riduzione, che tiene conto di tutte le attività svolte nel corso della propria attività lavorativa (ovvero al di fuori dei 10 giorni all'anno in cui assisteva alle pagina 32 di 38 attività di scoibentazione), e dunque è inferiore alla soglia limite, è evidente che nell'ambiente di lavoro la concentrazione di fibre di TO fosse senz'altro superiore a detta soglia.
A ciò deve aggiungersi poi che a partire dal 1991, il riferimento normativo in materia di protezione dall'TO è rappresentato dal D. Lgs. 277/1991, che all'art. 22 ha fissato la soglia di esposizione personale dei lavoratori, assumendo come riferimento una ancor più bassa soglia di esposizione, ed in particolare (v. art. 24) prevedendo che se, per un arco temporale di otto ore, l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di TO supera 0,1 fibre per centimetro cubo (pari a 100 ff/l), il datore di lavoro è tenuto ad attuare le disposizioni degli articoli 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.
La ctu medico-legale.
Tanto chiarito in merito ai profili di colpa ascrivibili alla parte datoriale, vanno esaminati poi gli esiti della ctu medico-legale, disposta al fine di accertare il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia da cui è risultato affetto l'LA e che ne ha determinato il decesso.
Il CTU Dott. premesso che l è risultato affetto da “carcinoma a Persona_3 Per_1
piccole cellule neuroendocrino scarsamente differenziato (microcitoma) a carico del polmone destro”, fatte alcune considerazioni di carattere preliminare sui carcinomi polmonari, in particolare in tema di eziologia e patogenesi, ed evidenziata dunque la potenziale efficienza causale esercitata tanto del fumo di tabacco, quanto delle esposizioni professionali, tra le quali anche quelle all'asbesto (in particolare quando associato al fumo), è passato a valutare più specificamente il rapporto di causalità.
Ebbene, nell'effettuare tale valutazione, correttamente il CTU non si è arrestato ad una valutazione in termini di “causalità generale” (fondata sulla “letteratura scientifica che in materia ha incontrovertibilmente segnalato l'aumentata incidenza di carcinomi polmonari tra le persone esposte all'asbesto”), ma ha operato una valutazione in termini di “causalità individuale”, così come imposto dalla regola del 'più probabile che non',
pagina 33 di 38 vigente in tema di valutazione della forza causale a fronte, come nel caso di specie, stante l'abitudine tabagica dell , di più cause possibili ed alternative. Per_1
E' bene al riguardo precisare che la su richiamata regola del 'più probabile che non', implica che ove “sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, … tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che e meno probabile dell'ipotesi inversa.
In altri termini, l'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette – di cui e sicura la credibilità o l'autenticità – che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa” (Cass. Civ. Sez. III, 29 settembre 2021, n. 26304).
Tale principio è stato poi così ribadito: “… nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige, infatti, la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non' …; in presenza di più cause possibili ed alternative il giudice deve quindi stabilire quale tra esse sia 'più probabile che non', in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento (Cass. n.
19033/2021); nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale deve assumere come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, pertanto, e tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se
(causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (Cass. n. 23197/2018, Cass. n. 24073/2017,
Cass. n. 2085/2012)” (Cass. Civ. Sez. Lav., 26 gennaio 2023, n. 2393).
pagina 34 di 38 Analogamente si è espressa la Suprema Corte in una recentissima sentenza del
05/11/2024: “… In applicazione di questo principio questa Corte ha coerentemente affermato che in tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l'esposizione ad TO e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del 'più probabile che non', possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia (Cass. ord. n. 13512/2022)” (Cass. Civ. Sez. III, 5 novembre 2024, n. 28458).
Prendendo le messe da tali principi, il CTU ha rappresentato poi che “Per l'applicazione della regola del 'più probabile che non' occorre tener conto del concetto di 'rischio relativo', che descrive la probabilità che un soggetto, appartenente ad un gruppo esposto a determinati fattori, sviluppi la malattia, rispetto alla probabilità che un soggetto appartenente a un gruppo non esposto sviluppi la stessa malattia”, chiarendo che: “Il rischio relativo (RR) è un valore numerico che deriva dal rapporto tra numero di nuovi casi di malattia tra gli esposti in un determinato periodo di tempo e numero di nuovi casi della medesima malattia tra i non esposti nel medesimo periodo di tempo.
Tale valore numerico può essere pari a 1 (e in tal caso il fattore di rischio è ininfluente sulla comparsa della malattia), può essere maggiore di 1 (e in tal caso il fattore di rischio è implicato nella manifestazione della malattia) ovvero può essere è minore di 1
(e quindi l'ipotizzato fattore di rischio in realtà difende dalla malattia)”. Sicché, ha proseguito il CTU, “Il rischio relativo 2 segna … il confine oltre il quale è possibile asserire che 'è più probabile che non' che il fattore di rischio abbia determinato la malattia in esame”.
Partendo da tali condivisibili premesse teoriche, il CTU ha quindi tenuto conto dell'esposizione complessiva all'TO dell'LA, così come quantificata dal CTU ambientale, per poi verificare, poi, se questa si pone al di sopra o al di sotto del limite di pagina 35 di 38 25 fibre/cc-anni, che è il limite minimo di esposizione cumulativa indicato nell'altamente qualificato 'Consensus report di del 1997, così come Pt_10
aggiornato nel 2014.
Considerate quindi le conclusioni dell'accertamento svolto dall'Ing. , il CTU Per_2
ha ritenuto “un'esposizione lavorativa pari 0,18 ff/cc per anno per 19 anni e 7 mesi, per un totale di 3,53 ff/cc/anni”. A questo punto è bene evidenziare però che l'Ing.
ha ritenuto un'esposizione lavorativa pari a 18 ff/l; sicché considerato che 1 Per_2
litro equivale a 1000 centimetri cubici, l'equivalenza operata dal CTU medico legale sovrastima detta esposizione, posto che 18 ff/l equivalgono a 0,018 ff/cc, dovendosi dividere il 18 per 1000 e non per 100.
Trattasi dunque di valore che è di gran lunga inferiore alla soglia minima indicata nel documento , secondo cui, in tema di esposizione cumulativa all'TO, il Pt_10
rischio relativo pari a 2 viene raggiunto con una esposizione di 25 fibre/cc-anni.
Applicando la regola del “più probabile che non”, non è quindi possibile sostenere che l'accertata esposizione all'TO dell'LA abbia causato lo sviluppo della neoplasia polmonare che ne ha determinato la morte.
La valutazione degli esiti della ctu medico-legale.
Il CTU, dunque, con motivazione del tutto condivisibile, in quanto ampiamente argomentata e suffragata da corretti riferimenti alla letteratura scientifica e alla giurisprudenza, sulla base di tutte le emergenze processuali a disposizione (ed in particolare degli esiti della ctu ambientale), ha escluso il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dall' alle dipendenze della resistente e la neoplasia polmonare Per_1
che ne ha determinato il decesso.
In difetto della prova del suddetto nesso causale, può ritenersi superata ed assorbita ogni valutazione in merito alla pur accertata omessa fornitura da parte della datrice di lavoro di adeguati strumenti di protezione individuali.
Per completezza, è bene evidenziare che non può costituire elemento dirimente, in favore della tesi attorea, il fatto che l' abbia riconosciuto la malattia professionale CP_4
pagina 36 di 38 in relazione all'esposizione ad TO, trattandosi di accertamento che, seppur valutabile per la formazione del convincimento del giudice, non è affatto opponibile al datore di lavoro, il quale ben può dimostrare nel corso del processo l'assenza di eziologia o la causa alternativa, atteso che la valutazione dell'istituto assicuratore è effettuata in base a criteri legislativi di presunzione, tipici del sistema tabellare e della sua funzione assicurativo – indennitaria, non automaticamente estensibili all'ordinaria azione risarcitoria.
In definitiva, pur in presenza della prova della potenziale nocività dell'ambiente e/o delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, in difetto della prova del nesso di causa tra la patologia contratta e l'attività lavorativa svolta, tutte le domande spiegate non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite e di CTU.
Le spese di lite, tenuto conto dell'eccezionale complessità dell'accertamento relativo a condizioni di lavoro risalenti nel tempo e della esistenza di un accertamento dell CP_4
di segno contrario, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
Quanto alla liquidazione delle spese di CTU, tenuto conto che tale attività istruttoria è diretta al perseguimento di una generale finalità di giustizia, in ausilio al giudicante, piuttosto che alla tutela di una posizione singola, anch'esse possono essere poste in solido a carico delle parti, con ripartizione nei rapporti tra la parte ricorrente e le due società resistenti, mediante ripartizione in quote eguali, rammentandosi che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “Le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e
92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero” (Cass. 17739 del 07/09/2016;
Cassazione civile, sez. VI , 21/10/2019 , n. 26849; Cassazione civile , sez. lav. ,
17/08/2018 , n. 20763; v. anche Consiglio di Stato , sez. V , 23/06/2011 , n. 3807)
P . Q . M .
pagina 37 di 38 Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - Rigetta il ricorso;
2. - Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3. - Pone le spese delle due ctu, liquidate come da separati decreti, a carico dei ricorrenti e delle due società resistenti in solido, con ripartizione nei rapporti interni nella misura della metà.
Roma, 25.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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