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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona OGGETTO del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente Assegno mensile di invalidità
SENTENZA ex art. 2 e 13 legge n. 118/71 (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4208/2025 R.G. Affari Civili
Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 04.11.2025, avente ad oggetto: “Riconoscimento assegno mensile di Registro Generale invalidità ex artt. 2 e 13 della legge n. 118/71”;
N. 4208/25 e vertente
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. D.S. Guarracino del Foro di
[...]Parte_1
N. _______________ Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Battipaglia (Sa), Via J. Strauss, n. 24/c; REPERTORIO
Ricorrente N. _______________
e n. 170/2025 R.B. Prev.
in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di
Discusso all'udienza del 09.12.2025 procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Fiumicino, Per_1 con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in
Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente Deposito minuta
§§§ _________________
Nel termine fissato del giorno 09.12.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le Pubblicazione in data conclusioni come da relativo verbale di udienza, riportandosi alle conclusioni __________________
già formulate negli scritti difensivi.
Giudizio n. 4208/25 R.G. Vitale c/o pag. 1 CP_1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 14.07.2025 adiva il Tribunale di Parte_1
Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità ex artt. 2 e 12 legge n. 118/71 e dello status di handicap grave;
2) che la predetta Commissione non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio;
3) che essa parte ricorrente aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata;
4) che nel detto procedimento il Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dei suddetti benefici, avendo ritenuto sussistente solo l'invalidità nella misura del 76%, e il Giudice del Lavoro, con decreto, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
5) che il Giudice del Lavoro, non risultando proposte contestazioni alle conclusioni del Ctu, aveva proceduto all'omologa negativa con decreto in data 09.07.2025 (cfr. all. 4 del fascicolo telematico di parte ricorrente).
Tanto premesso, la parte ricorrente, con ricorso ex art. 442 cpc, chiedeva all'adito
Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare il diritto a percepire CP_ l'assegno mensile di invalidità; 2) Condannare l' al pagamento degli importi CP_ dovuti, oltre rivalutazione e interessi;
3) Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. CP_ relata, agli atti), si costituiva in giudizio l'opposto il quale impugnava l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, e ne chiedeva il rigetto, eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del proposto ricorso.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 09.12.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da per il riconoscimento dell'assegno di Parte_1 invalidità ex artt. 2 e 13 della legge n. 118/1971 è inammissibile e, quindi, va disattesa.
Invero, va evidenziato che la parte ricorrente, in sede amministrativa e in sede di Atp ha proposto la diversa domanda per il riconoscimento dell'invalidità nella misura del
Giudizio n. 4208/25 R.G. Vitale c/o pag. 2 CP_1 100% (pensione di invalidità) e dello status di handicap grave;
e che il procedimento di Atp, in assenza di contestazioni alle conclusioni del Ctu, è stato definito con decreto di omologa negativo in data 09.07.2025, avendo il Ctu riconosciuto solamente una invalidità nella misura del 76% (cfr. atti allegati al fascicolo di parte ricorrente).
Pertanto, del tutto inammissibile si palesa la domanda proposta dall'odierna parte ricorrente sia per la mancanza in sede amministrativa della specifica domanda di riconoscimento dell'assegno di invalidità ex artt. 2 e 13 della legge n. 118/1971
(invalidità nella misura del 76%) sia per l'avvenuta definizione del procedimento di
Atp col suddetto decreto di omologa negativa: secondo le disposizioni dettate dall'art. 445 bis cpc, la parte ricorrente, qualora avesse voluto contestare le conclusioni del Ctu, avrebbe dovuto (come è noto) depositare dichiarazione di dissenso nel termine di giorni 30 dalla comunicazione di Cancelleria di avvenuto deposito della consulenza tecnica d'ufficio.
In mancanza di tali adempimenti procedurali, il proposto ricorso, già del tutto inammissibile per le ragioni sopra esposte, si configurerebbe addirittura come uno strumento di impugnazione del decreto di omologa, per tale ragione ancor di più inammissibile, laddove il decreto di omologa non è né modificabile né impugnabile, come espressamente stabilito dall'art. 445 bis cpc.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto la parte ricorrente ha reso rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. circa il mancato raggiungimento dei limiti di reddito ai fini RP (cfr. fascicolo telematico di parte).
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente CP_ pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' con Parte_1 ricorso depositato in data 14.07.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno in data 09.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4208/25 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_1