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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa RI UI RP Presidente relatrice
Dott.ssa Emanuela Cugusi Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere in esito all'udienza del 8 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 133 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Controparte_1 CP_2
, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Armati del Foro di Velletri, ai fini del
[...] presente atto con studio in Sanluri, Prol. Aldo Moro n. 41 (c/o avvocato Bandinu Angelo), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec giusta procura conferita su Email_1 separato foglio allegato che si produce
APPELLANTE
CONTRO
contumace Controparte_3
APPELLATO
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 maggio 2020, aveva agito in giudizio davanti alla sezione Controparte_3 lavoro del Tribunale di Cagliari nei confronti della con il fine di ottenere il Controparte_1 riconoscimento del proprio diritto al pagamento delle somme accantonate da a suo nome a titolo CP_1 di deposito nel conto individuale e di Tfr e la conseguente condanna della convenuta al CP_1 pagamento delle stesse con gli accessori, sul presupposto che il personale dipendente dell'Ente Foreste della Sardegna, come lui dal 1998, poi transitato alla neo istituita Agenzia TA (art. 35 della legge regionale sarda n. 8 del 27 aprile 2016), fosse stato correttamente iscritto presso l'Inps, Gestione ex
Inpdap, riservata ai dipendenti pubblici mediante l'iscrizione delle casse CPDEL ed INADEL a fini previdenziali, rilevando che invece, nel periodo di lavoro svolto alle dipendenza dell'Ente Foreste della
Sardegna il regime previdenziale era gestito dalla convenuta, alla quale venivano versati i CP_1 prescritti contributi a titolo di conto individuale (art. 6, comma 2, del relativo regolamento approvato
1 con decreto interministeriale del 19.11.1996 con le successive modifiche) ed il trattamento di fine rapporto (art. 3 del relativo regolamento per il trattamento di fine rapporto), quest'ultimo pari 41.846,00
€ ed il primo pari a 22.663,00 €.
Ritenendo maturati i presupposti previsti dai citati regolamenti per ottenere tali somme, essendo definitivamente cessato il rapporto con l'Ente Foreste della Sardegna, soppresso ope legis e per effetto del passaggio alle dipendenze dell'Agenzia TA, cui aveva fatto seguito l'iscrizione presso altro ente previdenziale, aveva quindi concluso domandando il riconoscimento degli importi sopra evidenziati.
La ritualmente costituitasi in giudizio, dopo avere richiesto la chiamata in causa Controparte_1 dell'Agenzia TA, ritenuta non necessaria dal primo giudice, che aveva escluso che l'ente indicato fosse un litisconsorte necessario, aveva resistito in giudizio con articolate difese, sostenendo l'infondatezza nel merito dell'avversa domanda.
*
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 930/2022 del 9 novembre
2022, aveva accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme depositate a suo nome nel conto individuale, condannando la resistente al pagamento in suo favore dell'importo di CP_1
22.663,00 €, oltre accessori come per legge e rigettato invece la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando per metà tra le parti le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, e ponendo la metà residua a carico della resistente. CP_1
Avverso la sentenza ha proposto appello la Controparte_1 non si è costituito in giudizio seppure ritualmente citato. Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha censurato la sentenza ritenendo che fosse ingiusta perché erronea Controparte_1 nell'accertamento del diritto di a ricevere la liquidazione del conto individuale e circa Controparte_3
l'inquadramento previdenziale dei dipendenti TA presso l'Inps, ribadendo, nella sostanza, le ragioni già poste a fondamento del giudizio di primo grado, ritenendo violate le norme disciplinanti il regime previdenziale contributivo integrativo di erroneamente interpretato dal primo giudice, CP_1 che ne aveva travisato i presupposti fondanti e la ratio (primo motivo di appello fino a pag. 11 del ricorso) e violato l'art. 6 del regolamento di cui nel caso di specie non ricorrevano i presupposti CP_1 oggettivi e soggettivi (secondo motivo di appello da pagina 11 fino a pagina 15 del ricorso).
Ha, quindi concluso per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato sussistente il diritto di a conseguire le somme accantonate Controparte_3 nel proprio conto individuale. non si è costituito in giudizio, benchè ritualmente citato (messaggi postacert in atti del Controparte_3
28 giugno 2023 e del 19 luglio 2024).
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Con note datate 9 giugno 2025 il difensore della parte appellante ha rappresentato la volontà della sua assistita, tenuto conto del disposto dell'art. 306 c.p.c., compatibile in appello in ragione del richiamo 2 operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme regolatrici del giudizio di primo grado, di rinunziare al ricorso in appello, rappresentando essere venuto meno l'interesse all'impugnativa, peraltro limitata al capo di sentenza favorevole al dipendente costituito e, tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata, ha invocato la declaratoria di estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite.
Con note di trattazione scritta depositate in data 3 ottobre 2025 il difensore della parte appellante si è poi riportato integralmente all'atto di rinuncia all'appello depositato il 9 giugno 2025, concludendo perché la causa fosse dichiarata estinta con compensazione delle spese di lite anche avuto riguardo alla circostanza per la quale l'appellato, cui la rinunzia era stata tempestivamente notificata, non si era costituito.
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Ciò premesso, posta la mancata costituzione della parte appellata, che ha scelto di non costituirsi in giudizio e restare contumace, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti agli atti del giudizio da parte dell'appellante nei confronti di Controparte_3
Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359 e 306 del codice di procedura civile, va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (così Cass.
n. 18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
E sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione - come CP_ nel caso di specie in cui non costituendosi giudizio non ha mostrato interesse alla prosecuzione dello stesso e ad una pronuncia nel merito - la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (così Cass. n. 5556/1995
e n. 4499/1996).
Nella sostanza, peraltro, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n. 5250/2018).
La rinuncia agli atti, quindi, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua
3 impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell' art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale (Cass.n.
1168/1995).
L'accettazione, pertanto, non è richiesta quando il convenuto, non essendosi costituito, non abbia rivelato alcun interesse (nel senso sopra indicato) alla prosecuzione del processo (v. Cass. n. 1168/1995
e 6850/2011).
A tal riguardo la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento (v. Cass. n. 10978/1996, Cass. n. 6850/2011 e Cass. n. 11384/1999 secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali..).
La mancata costituzione della parte appellata per l'odierna udienza è, quindi, nel caso di specie incompatibile con la prosecuzione del processo, a fronte della manifestata volontà dell'appellante di rinunciare agli atti del giudizio.
Da ciò consegue l'integrale estinzione del giudizio, a fronte di rinuncia regolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, rilasciata anche per la rinuncia agli atti del giudizio.
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione
(cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
Nella specie tuttavia tale questione non si pone posto che, per il presente grado di giudizio, nulla deve disporsi sulle spese attesa la mancata costituzione di Controparte_3
Infine, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n.
19560/2015 e n. 25485/2018).
4
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Controparte_1
930/2022 del Tribunale di Cagliari: dichiara l'estinzione del presente giudizio;
nulla dispone sulle spese di lite del giudizio di appello attesa la contumacia di Controparte_3
Cagliari, 9 ottobre 2025
La Presidente Relatrice
RI UI RP
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