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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5685 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) nata il [...] con l'avv. Salvatore Cirvilleri;
C.F._2
contro
, nato a [...] il [...] ( ) ed Controparte_1 C.F._3 CP_2
, nato a [...] il [...] ( ), con l'avv. Annalisa
[...] C.F._4
Tomasello;
nato a [...] il [...] ) con l'avv. Maria Chisari;
Parte_3 C.F._5
nato a [...] il [...]( ), con l'avv. Carmela Parte_4 C.F._6
SA CO.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
Nel ricorso introduttivo, gli attori hanno chiesto “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande ed eccezioni proposte con il presente atto: -accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto, ex art. 1102 c.c., a ripristinare a propria cura e spese l'impianto di automazione del cancello posto in via Ugo Foscolo n.7, S. G. La Punta al fine di un migliore godimento dello stesso, autorizzando a tal fine i ricorrenti ad effettuare i lavori di ripristino necessari anche nelle cassette di derivazione dei resistenti e in ogni ulteriore impianto;
nell'ipotesi in cui il ripristino dovesse essere ritardato dai resistenti o nella ipotesi di violazione del provvedimento si chiede che il Giudice fissi una somma di denaro non inferiore ad €. 250,00 e condanni, ex art. 614 bis c.p.c., i resistenti al pagamento della stessa per ogni singola violazione e/o giorno di ritardo che causeranno nella esecuzione dei lavori di ripristino;
- in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dei resistenti in quanto contrario ai principi di solidarietà, buona fede e correttezza ex art. 2 della Costituzione e 1175 c.c. per avere immotivatamente interrotto l'automazione del cancello e per non averne consentito il ripristino ai ricorrenti anche in violazione dell'art. 1102 c.c. e, per l'effetto; - condannare i resistenti in solido al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti in conseguenza delle molestie subite e del comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza posti in essere dai resistenti nei confronti dei ricorrenti, da liquidarsi in almeno 5.000 €. o in quella maggiore o minore somma che il G.I., anche in via equitativa, riterrà congruo liquidare. - condannare i resistenti in solido al pagamento delle spese ed onorari del presente procedimento”.
Con il decreto di fissazione udienza, è stato fatto rilevare che la prima parte di domanda rientra – ratione materiae – nella competenza del giudice di pace (“letto il ricorso ex art. 281 undecies c. p. c. che precede, con il quale i sigg. ri hanno chiesto al Tribunale, senza previa Parte_5 mediazione, di (1) “dichiarare che i ricorrenti hanno diritto, ex art. 1102 c.c., a ripristinare a propria cura e spese l'impianto di automazione del cancello posto in via Ugo Foscolo n.7, S. G. La Punta al fine di un migliore godimento dello stesso, autorizzando a tal fine i ricorrenti ad effettuare i lavori di ripristino necessari anche nelle cassette di derivazione dei resistenti e in ogni ulteriore impianto”
(materia la quale appare devoluta al giudice di pace, ex art. 7, co. 3, n. 2, c. p. c.), e (2) di condannare i resistenti ad un risarcimento del danno (senza prospettazione del cd. danno-evento)”.
Indi alla prima (effettiva) udienza, tutti i procuratori hanno chiesto dichiararsi la competenza del giudice di pace, così limitando anche la domanda risarcitoria entro il limite di valore di riferimento.
Spese compensate in ragione del rilievo d'ufficio e della comune adesione all'indicazione di cui al decreto di fissazione udienza.
P. T. M.
Dichiara l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente il Giudice di pace, in ispecie quello di Catania.
Compensa integralmente le spese di lite.
Catania, 21 novembre 2025.
Il Giudice DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
Dott. Gaetano Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) nata il [...] con l'avv. Salvatore Cirvilleri;
C.F._2
contro
, nato a [...] il [...] ( ) ed Controparte_1 C.F._3 CP_2
, nato a [...] il [...] ( ), con l'avv. Annalisa
[...] C.F._4
Tomasello;
nato a [...] il [...] ) con l'avv. Maria Chisari;
Parte_3 C.F._5
nato a [...] il [...]( ), con l'avv. Carmela Parte_4 C.F._6
SA CO.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
Nel ricorso introduttivo, gli attori hanno chiesto “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande ed eccezioni proposte con il presente atto: -accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto, ex art. 1102 c.c., a ripristinare a propria cura e spese l'impianto di automazione del cancello posto in via Ugo Foscolo n.7, S. G. La Punta al fine di un migliore godimento dello stesso, autorizzando a tal fine i ricorrenti ad effettuare i lavori di ripristino necessari anche nelle cassette di derivazione dei resistenti e in ogni ulteriore impianto;
nell'ipotesi in cui il ripristino dovesse essere ritardato dai resistenti o nella ipotesi di violazione del provvedimento si chiede che il Giudice fissi una somma di denaro non inferiore ad €. 250,00 e condanni, ex art. 614 bis c.p.c., i resistenti al pagamento della stessa per ogni singola violazione e/o giorno di ritardo che causeranno nella esecuzione dei lavori di ripristino;
- in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dei resistenti in quanto contrario ai principi di solidarietà, buona fede e correttezza ex art. 2 della Costituzione e 1175 c.c. per avere immotivatamente interrotto l'automazione del cancello e per non averne consentito il ripristino ai ricorrenti anche in violazione dell'art. 1102 c.c. e, per l'effetto; - condannare i resistenti in solido al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti in conseguenza delle molestie subite e del comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza posti in essere dai resistenti nei confronti dei ricorrenti, da liquidarsi in almeno 5.000 €. o in quella maggiore o minore somma che il G.I., anche in via equitativa, riterrà congruo liquidare. - condannare i resistenti in solido al pagamento delle spese ed onorari del presente procedimento”.
Con il decreto di fissazione udienza, è stato fatto rilevare che la prima parte di domanda rientra – ratione materiae – nella competenza del giudice di pace (“letto il ricorso ex art. 281 undecies c. p. c. che precede, con il quale i sigg. ri hanno chiesto al Tribunale, senza previa Parte_5 mediazione, di (1) “dichiarare che i ricorrenti hanno diritto, ex art. 1102 c.c., a ripristinare a propria cura e spese l'impianto di automazione del cancello posto in via Ugo Foscolo n.7, S. G. La Punta al fine di un migliore godimento dello stesso, autorizzando a tal fine i ricorrenti ad effettuare i lavori di ripristino necessari anche nelle cassette di derivazione dei resistenti e in ogni ulteriore impianto”
(materia la quale appare devoluta al giudice di pace, ex art. 7, co. 3, n. 2, c. p. c.), e (2) di condannare i resistenti ad un risarcimento del danno (senza prospettazione del cd. danno-evento)”.
Indi alla prima (effettiva) udienza, tutti i procuratori hanno chiesto dichiararsi la competenza del giudice di pace, così limitando anche la domanda risarcitoria entro il limite di valore di riferimento.
Spese compensate in ragione del rilievo d'ufficio e della comune adesione all'indicazione di cui al decreto di fissazione udienza.
P. T. M.
Dichiara l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente il Giudice di pace, in ispecie quello di Catania.
Compensa integralmente le spese di lite.
Catania, 21 novembre 2025.
Il Giudice DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
Dott. Gaetano Cataldo