Articolo 3 della Legge 9 maggio 1988, n. 167
Articolo 2
Versione
8 giugno 1988
Art. 3. 1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata per gli anni dal 1986 al 1993 in complessive lire 508.547,7 milioni, fara' carico ad apposito capitolo di spese obbligatorie da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e successivi.
2. All'onere relativo al 1987, valutato in lire 41.966,3 milioni, si fa fronte mediante conseguente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando parzialmente la voce "Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali". Agli oneri relativi al triennio 1988-1990 valutati in lire 127.380,9 milioni per il 1988 e lire 85.414,6 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali".
3. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in dipendenza di sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni di cambio lira-ECU si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 8 giugno 1988