Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12542/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott. Maria Laura Amato
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 04/04/2024, promossa da:
1) Parte 1
Nato il 29/08/1975 a MELITO DI PORTO SALVO (RC) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...], 16, MILANO con l'Avv. CARISSIMI EMANUELA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Parte 2
Nata il 12/06/1974 a CAGLIARI (CA) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...], 6, MILANO con l'Avv. SCOTTI MARINA NELLA MARIA e MILANI TIZIANA SIMONETTA SABRINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti Parte convenuta con i seguenti figli: RSona_1 nata il [...]
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Como in data 21.7.2014 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Como al n. 66, parte I, anno 2014) e dall'unione è nata RSona 1 il 26.12.2014.
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale del 24.1.2018 omologato con decreto del
Tribunale di Milano alle seguenti condizioni: Con ricorso depositato in data 29.3.2024 Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare RS lo scioglimento del matrimonio;
la conferma dell'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso la mamma e visite padre/figlia in modalità osservata e protetta, allegando che la figlia minore si sarebbe rivolta a lui, sicuramente influenzata dalla madre, con frasi del tipo “sei brutto, sei grasso, sei tirchio, puzzi". Parte attrice ha, altresì, domandato di rideterminare in 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno l'obbligo di contribuzione indiretta per la figlia a suo carico, allegando un netto peggioramento della sua capacità economico reddituale. si è costituita in giudizio con atto depositato in data 19.6.2024, chiedendo di Parte 2 RS disporre il regime di affido ritenuto maggiormente conforme all'interesse della figlia minore e, se ritenuto opportuno, disporre l'affido super esclusivo della minore alla madre con conferma del collocamento prevalente presso di sé e visite padre/figlia secondo le modalità ritenute più opportune e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento dell'importo mensile di euro 1.163,00, oltre al 70% delle spese extra assegno.
All'esito dell'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c, con provvedimento del 14 marzo 2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei
Premesso che:
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Como in data 21.7.2014 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Como al n. 66, parte I, anno 2014) e dall'unione
è nata RSona 1 , il 26.12.2014.
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale del 24.1.2018 omologato con decreto del Tribunale di Milano alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'impegno al mutuo rispetto.
2) La figlia minore RSona_1 è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la madre.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana fino alle ore 20.45 e avrà facoltà di andare a prendere la figlia a scuola tutti i giorni previo congruo preavviso alla madre, nonché a week end alternati senza pernottamento fino al compimento dei 5 anni della stessa: nel primo caso il prelievo della bambina avverrà presso la residenza materna e nel secondo caso presso la scuola, mentre il riaccompagnamento avverrà sempre presso la residenza materna.
Quanto alle vacanze natalizie, la figlia trascorrerà, alternativamente di anno in anno, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore, mentre trascorrerà con entrambi i genitori il suo compleanno il 26 dicembre.
Quanto alle vacanze pasquali, i genitori assumeranno accordi in modo da garantire la serenità della minore. Quanto alle vacanze estive, la figlia trascorrerà, fino al compimento dei cinque anni, una settimana di vacanza con entrambi i genitori nel mese di agosto in periodo da concordare tra gli stessi entro il
30 maggio di ogni anno, e trascorrerà altre due settimane sempre del mese di agosto con la madre.
Decorso il quinto anno di eti, i genitori concorderanno di volta in volta entro il 30 maggio di ciascun anno, le modalità delle vacanze stesse.
Con decreto n. 8325/2019 emesso in data 12.4.2019 il Tribunale di Milano, a seguito di ricorso per la modifica della separazione e dopo l'espletamento di una CTU, preso atto della sussistenza di un elevato conflitto genitoriale, aveva ritenuto, mantenendo ferme le altre condizioni, di incaricare i Servizi sociali di regolamentare le frequentazioni tra il padre e la minore e di prendere ogni definitiva decisione relativa ad eventuali interventi di natura psicologica o a scelte medico-sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative in caso di insuperabile contrasto sulle predette questioni, mantenendo un monitoraggio sul nucleo familiare;
Con decreto n. 6519/2023 emesso in data 21.4.2023, il Tribunale di Milano ha revocato gli
•
incarichi conferiti ai Servizi sociali del Comune di Milano ed ha respinto respinta la domanda di affido super esclusivo formulata dalla signora Parte_3
[...] ricorso depositato in data 29.3.2024 Parte 1 , ha chiesto a questo Tribunale di RS dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
la conferma dell'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso la mamma e visite padre/figlia in modalità osservata e protetta, allegando che la figlia minore si sarebbe rivolta a lui, sicuramente influenzata dalla madre, con frasi del tipo "sei brutto, sei grasso, sei tirchio, puzzi". Parte attrice ha, altresì, domandato di rideterminare in 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno l'obbligo di contribuzione indiretta per la figlia a suo carico, allegando un netto peggioramento delle sua capacità economico reddituale. si è costituita in giudizio con atto depositato in data 19.6.2024, chiedendo di Parte 2 RS disporre il regime di affido ritenuto maggiormente conforme all'interesse della figlia minore e, se ritenuto opportuno, disporre l'affido super esclusivo della minore alla madre con conferma del collocamento prevalente presso di sé e visite padre/figlia secondo le modalità ritenute più opportune e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento dell'importo mensile di euro 1.163,00, oltre al 70% delle spese extra assegno.
All'udienza del 4 luglio 2024, celebrata innanzi al GOT, dott. Angela Marella De Giacomi, sono state sentite le parti, le quali, dopo aver reso dichiarazioni da intendersi qui integralmente trascritte, hanno concordato di rivolgersi entro il 20 settembre al Centro "Tiama La Strada" e alla psicologa del Centro, dott.ssa per valutare la ripresa degli incontri padre/figlia inTestimone 1 modalità osservata e protetta alla presenza di un educatore.
Il procuratore di parte attrice ha domandato di depositare le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. e il
GOT ha, dunque, trasmesso il fascicolo al Giudice delegato per l'udienza già calendarizzata del
5.11.2024 (successivamente differita all'udienza del 9.1.2025).
All'udienza del 9.1.2025 il Giudice delegato ha sentito personalmente le parti e ne ha tentato la conciliazione, che non è riuscita. In particolare, parte attrice ha dichiarato: mi voglio divorziare.
Non vedo la bambina da aprile 2022. L'ho vista solo una volta di sfuggita a luglio 2022 ed il 5 gennaio 2023 quando l'ho vista per strada.
Ciò nonostante abitiamo molto vicini. Io vorrei che gli incontri si svolgessero alla presenza di un'educatrice perché ho timore di quello che potrebbe fare mia moglie: mi ha già denunciato per un morso alla bambina quando, in realtà, erano punture di zanzara e ha già tentato l'affido super esclusivo - respinto- come da provvedimenti in atti.
La bambina è il mio sangue ed io vorrei vederla: purtroppo è facilmente influenzabile dalla mamma che la strumentalizza.
La presenza di un terzo potrebbe salvaguardarmi da eventuali denunce di mia moglie.
Lei mi ha sempre tagliato fuori: non mi ha neppure invitato alla comunione di nostra figlia.
La bambina ha un suo cellulare (comprato dalla mamma senza il mio consenso) io provo a chiamarla ma lei non mi risponde.
Con mia moglie non ci parliamo, solo pec.
Io non ho rapporti con mio padre da tre anni e non sapevo vedesse mia figlia. Adr: non ho fatto open day per la scuola media. Apprendo ora delle richieste di mia moglie e mi riservo d valutarla
Se la scuola è valida io non sono un bastian contrario: i Salesiani proposti da mia moglie per le medie non mia andavano bene per la chiara impostazione cattolica e per le attività proposte.
Ho venduto l'immobile di Lavagna e di Seregno e mi impegno a depositare gli atti di vendita atti di vendita
Sui conti correnti le cancellature sono relative ai nominativi dei clienti da cui ho ricevuto i pagamenti. Voglio precisare che io non mi occupo di diritti di famiglia e, come mi ha detto il precedente legale, ho firmato il vecchio modello discolorare.
Mi impegno a fronte delle contestazioni di controparte a depositare nuovo modello disclosure con tutti i documenti allegati, gli estratti conto della banca popolare di Sondrio 2022 e 2023 su cui sono accreditati gli importi ricevute dalle vendite degli immobili e Lettera Allianz bank che attesta che non ci sono variazioni.
Depositerò anche copia di contabile di bonifico fatta alla banca per evitare segnalazione Crif. Io ad oggi ho circa 380.000 euro di debito e 300 mila di debito con l'erario e debiti per altre persone per 500 mila euro. Vorrei vendere gli immobili costituiti in fondo patrimoniale per fare fronte a tutti i debiti ma mia moglie non vuole.
Parte convenuta ha, invece, dichiarato: Mi voglio divorziare. Io vorrei che lui vedesse la bambina. RS La paura di mio marito non la capisco. sa di avere un papà che non sente e per questo non è a suo disagio.
Non condivido la preoccupazione del padre ma ne prendo atto.. RS ha contatti con il nonno paterno che vive in Calabria ma non la vede.
Io avrei individuato come scuola media per nostra figlia la ICS IM RG che ha tre pomeriggi di rientro fino alle 16.15. È una scuola valida, abbastanza vicina a casa e mi consentirebbe una più agile gestione della bambina che altrimenti tornerebbe a casa tutti i giorni intorno alle 14.00 Ho individuato questa scuola pubblica a fronte della non disponibilità del padre ad iscriverla ai
Salesiani, scuola a tempo pieno, pur a fronte della mia disponibilità a pagare tutte le spese.
Dopo ampia interlocuzione con il Tribunale, i genitori, nell'ottica di favorire il recupero della RS relazione di con il papà, hanno concordato quanto segue:
I genitori concordano di rivolgersi ad un centro esterno (Tiama, Geco, Centre terapia della famiglia di Vittorio Veneto.) a cui delegare il compito di organizzare incontri della bambina con il papà alla presenza di une operatore e che attivi in parallelo un percorso dapprima disgiunto e poi congiunto per supporto alla genitorialità nell'obbiettivo di consentire la ripresa della relazione di [...]
Per 1 con il padre.
I costi dell'intervento saranno al 50% ed i genitori si impegnano a depositare relazione di aggiornamento sull'intervento.
I procuratori si impegnano ad accompagnare i coniugi nella presa in carico ed a depositare la presa in carico entro il 4 febbraio 2024.
I procuratori delle parti, preso atto dell'impegno di parte attrice a depositare dichiarazione sulle condizioni economiche come da linee operative, i documenti ivi indicati ed i documenti a cui il padre ha fatto riferimento, hanno concordemente chiesto il rinvio dell'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. per consentire al signor Pt 2 il deposito di quanto indicato, riservando la difesa convenuta di insistere sugli ordini di esibizione all'esito, e per depositare la CTU psicodiagnostica effettuata nel 2018 sul Il Giudice delegato ha, quindi, rinviato il procedimento in prosecuzione dell'udienza ex art 473 bis. nucleo famigliare e la avvenuta presa in carico da parte di un centro esterno.
21 c.p.c..
All'udienza del 18 febbraio 2025, dopo essere state ampiamente sentite, le parti, con riferimento alla genitorialità, hanno chiesto concordemente di nominare un ausiliario tra i professionisti del
Geco a cui delegare il compito di organizzare incontri della bambina con il papà alla presenza di un operatore e di attivare in parallelo un percorso dapprima disgiunto e poi congiunto di supporto alla genitorialità nell'obiettivo di consentire la ripresa della relazione di Persona 1 con il padre e la ripresa di una comunicazione dei genitori con suddivisione dei costi dell'intervento al 50%, impegnandosi a depositare una relazione di aggiornamento del Centro Geco sulla evoluzione ed andamento degli incontri padre/figlia e dei percorsi attivati. Con riferimento al mantenimento della RS minore invece, i procuratori delle parti hanno insistito nelle richieste ed istanze istruttorie articolate.
I procuratori delle parti, inoltre, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di decidere la domanda relativa allo status delle persone e il Giudice si è riservato.
***
Tanto premesso, il Giudice adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti.
Quanto agli accordi conclusi dai genitori.
Le parti, separate consensualmente da quasi sette anni, a dispetto del trascorrere del tempo -scandito da numerosi procedimenti giudiziari- risultano ancora fortemente invischiate in una dinamica comunicativa disfunzionale.
Se è ben vero che la CTU a firma del dott. Per 2 (espletata nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di separazione instaurato dalla signora Pt_2 - proc- r.g.n. 8110/2018)
-
non abbia ravvisato significative carenze genitoriali sul piano delle capacità di accudimento della RS figlia minore e abbia concluso ritenendo il regime di affidamento condiviso quello più confacente alle esigenze della minore in quanto "sia il padre che la madre sono adeguati nel rapporto individuale con la figlia. Entrambi riescono a garantire contenimento, sicurezza, affettività", altrettanto vero è che allo stato i due genitori sono incapaci di trovare chiavi di confronto costruttive nell'esclusivo interesse della ragazzina.
La totale assenza di comunicazione che caratterizza la dinamica relazionale della coppia (osservata anche nel corso delle udienze celebrate e agita anche sul piano giudiziario) e la totale assenza di RS rapporti del padre con la figlia dall' aprile 2022 (il padre stesso ha chiesto frequentazioni con la figlia in modalità osservata per paura di ritorsioni da parte della moglie che nel 2018 aveva sporto denuncia nei suoi confronti accusandolo di aver dato un morso sul sedere alla figlia) portano a ritenere che l'accordo in ordine alla presa in carico di tutto il nucleo famigliare presso il Centro Geco costituisca l'ultimo e si spera risolutivo- tentativo di garantire alla minore l'esercizio della
-
responabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori. Al fallimento del percorso non potranno che seguire diverse valutazioni a tutela del diritto di Persona 1 di non subire stalli decisionali ostacolanti la sua crescita La mancata individuazione di un nominativo da parte dei genitori non consente di procedere ex art. 473 bis. 26 c.p.c..
Pertanto, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in punto di genitorialità, deve, allo stato, essere confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori e preso atto dell'impegno a farsi seguire dal centro GECO: le frequentazioni padre/figlia in una prima fase dovranno essere semplificate dalla presenza di un educatore/operatore del Centro Geco che agevoli e supervisioni gli incontri con possibilità, in una seconda fase, di provvedere ad ampliamenti, tenuto conto della evoluzione della relazione padre/figlia e dell'andamento del percorso di supporto alla genitorialità
a cui i genitori si sono impegnati.
Dell'attivazione di detto intervento le parti dovranno dare conto al Tribunale come indicato in dispositivo sia con riferimento al conferimento del mandato sia con riferimento al deposito di una relazione che ne attesti l'evoluzione.
Quanto al mantenimento della figlia minore Persona 1
Nel 2018 i genitori avevano concordato l'assegnazione della casa famigliare di proprietà del padre, al padre, il collocamento della minore presso la madre con ampie frequntazioni paterne ed un contributo perequativo a carico del padre pari a 1.000.00 euro mensili oltre al pagamento del 70% del costo mensile della baby-sitter (ed al pagamento del 70% delle soguenti spese straordinarie per la figlia: spese scolastiche (iscrizioni e rette scolastiche della scuola privata che Persona 1 continuerà a frequentare, mensa, libri, dotazione di inizio anno, ripetizioni, site scolastiche), spese sportive (rette ed iscrizioni abbigliamento e attrezzature); eventuali spese straordinarie per la babysitter in caso di malattia della bambina o di necessità lavorative dei genitori, che non consentano l'accompagnamento e il prelievo a scuola;
spese mediche e dentistiche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, ivi compresi i ticket sanitari, spese tutte previamente concordate e documentate, fatte salve le spese mediche urgenti per le quali non necessiterà il previo accordo dei genitori,.
Il padre a fondamento della richiesta di riduzione ha allegato un'importante esposizione debitoria, il decremento delle sue capacità economiche/ patrimoniali e gli importanti oneri economici che gli derivano dagli immobili di sua proprietà che i coniugi hanno costituito in fondo patrimoniale nel 2014.
Fatto proprio il consolidato orientamento della Suprema Corte per cui al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.,
Sez. I, 12.01.2017, n. 605; Cass., Sez. I 5.11.2007, n. 23051) questi i dati emersi in giudizio:
Il padre 1) Dalla lettura degli atti emerge che l'esposizione debitoria è reale ma in parte antecedente alla separazione: i debiti con la CP 1 OR sono oggi pari a circa 180.000 euro: circa 94.000,00 euro contratti tra il 2010 ed il 2018 e circa 93.000,00 contratti tra il 2018 ed il2023 (cfr. doc.
34). Ha allegato di avere con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione un debito pari a euro
-
103.155,55 (cfr. doc. 31) senza fornire documentazione a supporto
Il signor Pt 1 ha rappresentato che a causa della sua esposizione debitoria ha dovuto chiedere ingenti prestiti alla signora CP 2 : effettivamente dalla analisi degli estratti conto da lui depositati risulta che lo stesso ha ricevuto nel 2023 bonifici da CP 2 pari a euro 88.500,00 (alcuni di detti bonifici riportano la causale "prestito").
2) Quanto alle capacità economiche giova evidenziare che Parte 1
I redditi dell'avv. Parte 1 : dal PF 2021 risultano redditi da locazione netti annui pari a euro 11.232,00 e redditi da lavoro netti annui pari a euro 54.654,00 per un totale annuo netto pari a euro 54.654,00 (euro 5.490,00 netti al mese); dal PF 2022 risultano redditi da locazione netti annui pari a euro 11.232,00 e redditi da lavoro netti annui pari a euro
21.562,00 per un totale annuo netto pari a euro 32.794,00 (euro 2.732,00 netti al mese); dal
PF2023 risultano redditi da locazione netti annui pari a euro 5.754,00 e redditi da lavoro netti annui pari a euro 23.023,00 per un totale annuo netto pari a euro 28.777,00 (euro
2.398,00 netti al mese); dal PF 2024 risultano redditi da locazione netti annui pari a euro
3.900,00 e redditi da lavoro netti annui pari a euro 23.353,00 per un totale annuo netto pari a euro 27.198,00 (euro 2.266,00 netti al mese). Tra il 2020 ed il 2024 emerge un progressivo decremento dei redditi prodotti emerge un progressivo decremento dei redditi dichiarati presi, evidentemente a riferimento anche per la determinazione del contributo dovuto alla
CP 3
Quanto ai risparmi ed alle movimentazioni è titolare: di un conto corrente bancario AL
-
il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 209,24 e al 31.12.2022 pari a euro
230,77. Non ha depositato il saldo al 31.12.2023 e non sono neppure stati depositati gli estratti conti degli ultimi tre anni, ma solo i saldi;
di un conto corrente bancario NC
PO DI ON il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro
3.672,29, al 31.12.2022 pari a euro 7.055,88 e al 31.12.2023 pari a euro 13.244,22; di un conto corrente BPM il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 250,92, al
31.12.2022 pari a euro 486,78 e al 31.12.2023 pari a euro 198,59; di un conto corrente
UN il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 1.249,41, al
31.12.2022 pari a euro 7.480,42 e al 31.12.2023 pari a euro 3.346,98;
3) vive nella ex casa famigliare (a lui assegnata di sede di separazione consensuale) sita in
Milano, via Archimede, 16, di sua esclusiva proprietà, su cui grava un onere di mutuo la cui rata mensile risulta essere pari a euro 2.400,00.
4) è, altresì, proprietario: di n. 4 immobili conferiti in un fondo patrimoniale (costituito dalle parti nel 2014): la ex casa famigliare (dove lui attualmente vive) sita in Milano, via Archimede, 16 su cui grava un mutuo (acceso nel 2015, piano di ammortamento, doc. 65) la cui rata mensile è pari a euro 2.400,00 (scadenza 2034);
- un box auto sito in Milano, via Farini, 4;
- un immobile sito in Milano, via Guicciardini, 4, adibito a studio professionale del ricorrente su cui grava un mutuo (acceso nel 2013, cfr. piano di ammortamento, doc. 65) la cui rata mensile è pari a circa euro 1.100 (scadenza 2033); un immobile sito in Milano, via Paolo Bassi, che fino a maggio 2024 è stato locato a terzi con un canone di locazione pari a euro 1.500,00 mensili (cfr. contratto di locazione, doc. 65, e comunicazione di recesso dal contratto di locazione datata 6.5.2024, doc. M );
5) Nel 2023 ha venduto un immobile di sua proprietà sito in Cavi di Lavagna per la cifra di euro
230.000,00 (cfr. atto di vendita dell'immobile, doc. H) e nel 2024 ha venduto l'immobile di
Seregno, che aveva acquistato nel 2006 per la cifra di euro 132.000,00 (cfr. atto di acquisto dell'immobile, doc. F) e che ha venduto per la cifra di euro 110.000,00 (cfr. atto di vendita dell'immobile, doc. G). Il signor Pt_1 ha rappresentato che, a seguito della vendita dei predetti immobili, ha estinto i due mutui gravanti sugli stessi, tuttavia non sono stati depositati i relativi atti di estinzione né gli accrediti degli importi sui conti correnti e non è noto come siano stati utilizzati
6) fino al 2022 è stato socio al 50% della società Lexstudium s.r.l., ma nel 2022 ha ceduto la sua quota a terzi per la somma di euro 1.250,00 (cfr. doc. 91);
7) nel 2023 ha domandato a NC PO DI ON un finanziamento (per copertura interessi mutui su immobili) pari a 11.000,00 (scadenza 2033) la cui rata mensile
è pari a euro 105,00 e un finanziamento (per copertura interessi mutui su immobili del fondo patrimoniale) pari a euro 60.000 (scadenza 2028) la cui rata mensile è pari a euro 1.210,00
(cfr. doc. U).
La madre fino ad ottobre 2023 ha lavorato come dipendente presso Ikea S.p.a. e da novembre 2023 lavora presso la Yellow Brand Protection S.r.l. con una RAL pari a euro 70.000,00 (cfr. contratto di lavoro parte convenuta, doc. 31).
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro presso Ikea S.p.a. la signora Pt_2 ha ottenuto una liquidazione pari a euro 70.000,00 utilizzata per abbattere il mutuo della casa dove abita RS unitamente alla figlia minore
Dai PF depositati risulta che parte convenuta nel 2020 ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 38.235,00 (3.186,00 euro al mese), nel 2021 pari a euro 46.871,00 (3.905,00 euro al mese) e nel 2022 pari a euro 47.811,00 (3.900,00 euro al mese).
Parte convenuta è, altresì, titolare di un conto corrente bancario FINECO da cui risulta che la stessa non ha risparmi.
Dagli estratti conto del 2023 e del 2024 dalla stessa depositati emerge, poi, che la medesima ha fatto investimenti in diverse società.
La signora Pt 2 vive in Milano, via Plinio, unitamente alla figlia minore, in un appartamento
(acquistato nel 2017 e intestato alla di lei madre) gravato da mutuo - intestato alla signora Pt_2
- (scadenza 2042) la cui rata mensile, che nel 2018 (anno della separazione) era pari a circa euro
950,00, dal 2024 è pari a circa euro 80,00 euro (cfr. doc. 32).
La Signora Pt 2 è, altresì, proprietaria: del 100% della nuda proprietà di un immobile sito in Milano, Galleria Buenos Aires, n. 11
.
acquistato nel 2019 per la cifra di euro 205.000 (cfr. contratto di compravendita, doc. 96); del 50% della proprietà della casa dei genitori sita in Cagliari, Via Milano, n. 4, ereditata
•
dal padre dopo la sua morte avvenuta nel 2021 (cfr. dichiarazione di successione, doc. 43) del 25% della proprietà della casa di villeggiatura dei genitori sita in Santa Margherita di
•
Pula, Via Pianeta Nettuno, anche questa ereditata dal padre (cfr. dichiarazione di successione, doc. 43). Tutto ciò premesso, considerate le complessive capacità economiche dei genitori, tenuto conto che le frequentazioni padre/minore sono, allo stato attuale, molto più limitate rispetto a quelle previste in separazione ma che i genitori si sono impegnati per una loro ripresa che la esigenze abitative della minore sono diminuite dalla separazione – la rata di mutuo relativa sull'immobile dove la madre vive unitamente alla figlia minore è diminuita da 950,00 euro (nel 2018) a 80,00 euro (nel 2024)- e a fronte di redditi invariati il patrimonio immobiliare materno è aumentato;
CP_3che il padre ha una importante esposizione debitoria con la anche per debiti antecedenti il matrimonio e con l'Agenzia delle Entrate di non chiaro ammontare, che i redditi dichiarati negli anni 2021, 2022 e 2023 sono incompatibili per difetto con le spese fisse che lo stesso deve sostenere mensilmente (le rate dei due mutui gravanti sulle due abitazioni, di via Archimede e di via Guicciardini, sono pari a euro 3.500,00 al mese);
-che come ampiamente discusso in udienza- sarebbe opportuno un accordo sui beni immobili costituiti in fondo (anche con riferimento a rapporti di debito/ credito tra i coniugi): in difetto di tale accordo le spese fisse sostenute dal solo marito per gli immobili di sua proprietà devono essere tenute in considerazione;
che RSona 1 ha oggi dieci anni, del suo mantenimento si occupa esclusivamente la
•
madre, frequenta una scuola privata i cui costi, pari a 8.000,00 euro annui, sono sostenuti dalla sig. ra Pt 2 in via temporanea e salvo gli accertamenti istruttori sotto dettagliati, il contributo paterno mantenimento della minore deve esser rideterminato nell'importo mensile, su 12 mensilità, di euro
800,00, soggetto a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee guida.
L'assegno unico universale per le famiglie deve essere percepito per intero dalla madre, in quanto genitore collocatario prevalente della figlia minore RSona 1
Quanto alle istanze istruttorie.
Ritenuto che:
Le produzioni documentali di entrambe le parti debbono ritenersi ammissibili, salvo ogni valutazione delle stesse ai fini della decisione di merito;
- non sono ammissibili i capitoli di prova orale articolati dall'attore, in quanto documentali o da provarsi documentalmente;
- quanto all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato da parte attrice con memoria ex
473bis.17 depositata in data 16.10.2025 relativo alla esibizione dei movimenti di conto corrente per gli anni 2021 e 2022 da parte della signora Pt_2 e della copia della dichiarazione di successione del padre della convenuta, signor Persona 3 deve ritenersi superflua/superata dal momento che '
in data 25.10.2024 parte convenuta ha depositato la documentazione predetta;
- le istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzate da parte convenuta con memoria ex art. 473bis.17
c.p.c. depositata in data 25.10.2025, invece, sono ammissibili e rilevanti limitatamente a:
• prospetto aggiornato ad oggi della Agenzia delle Entrate con la indicazione delle cartelle/avvisi che risultano ancora non pagati o pagati parzialmente dal signor Pt 1 gli estratti conto del conto corrente AL AN intestato a parte attrice relativi agli anni
·
2021, 2022, 2023 e 2024; gli estratti conto del conto corrente NC PO DI ON intestato a parte
.
attrice relativi all'anno 2024; gli estratti conto del conto corrente BPM intestato a parte attrice relativi agli anni 2023 e
2024; gli estratti conto del conto corrente UN intestato a parte attrice relativi all'anno
2024;
La madre deve depositare la dichiarazione dei redditi 2024 relativa ai redditi 2023.
Devono, infine, essere respinte le richieste di indagini di polizia tributaria avanzate da entrambe le parti e la richiesta di CTU economico patrimoniale avanzata da parte convenuta in quanto generiche e comunque superflue alla luce delle acquisizioni documentali disposte e posto che comunque i dati acquisiti offrono una attendibile ricostruzione della condizione economico patrimoniale dei coniugi, tenuto conto che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi e potendo in a caso di omissione nella produzione documentale legittimamente trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.;
Quanto alla prosecuzione del procedimento. All'udienza del 18.2.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di decidere la domanda relativa allo status delle persone.
Il procedimento deve, pertanto, essere rimesso al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status.
P.Q.M.
Il Giudice delegato adotta i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 ss. c.p.c.:
1. Prende atto dell'impegno a farsi seguire dal centro GECO con costi ripartiti al 50% tra i genitori: le frequentazioni padre/figlia in una prima fase dovranno essere semplificate dalla presenza di un educatore/operatore del Centro Geco che agevoli e supervisioni gli incontri con possibilità, in una seconda fase, di provvedere ad ampliamenti, tenuto conto della evoluzione della relazione padre/figlia e dell'andamento del percorso di supporto alla genitorialità a cui i genitori si sono impegnati disponendo che le parti depositino entro il 4 aprile 2025 il contratto sottoscritto con il GECO ed entro il 30 ottobre 2025 relazione sull'intervento che ne attesti l'evoluzione.
2. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della minore versando alla madre, ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 800,00, oltre al 50% delle Spese extra assegno come da Linee guida
6. Dispone l'AUU venga percepito interamente dalla madre. Così provvede sulle richieste istruttorie:
7. Ammette tutte le produzioni documentali delle parti;
8. Rigetta tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice;
9. Ordina ex art. 210 c.p.c. ad Parte 1 di esibire in giudizio facendoli pervenire all'Ufficio in intestazione entro il termine del 30 giugno 2025 : prospetto aggiornato ad oggi della Agenzia delle Entrate con la indicazione delle cartelle/avvisi che risultano ancora non pagati o pagati parzialmente dal signor Pt_1 gli estratti conto del conto corrente AL AN intestato a parte attrice relativi agli anni
.
2021, 2022, 2023 e 2024; gli estratti conto del conto corrente NC PO DI ON intestato a parte
.
attrice relativi all'anno 2024; gli estratti conto del conto corrente BPM intestato a parte attrice relativi agli anni 2023 e
2024; gli estratti conto del conto corrente UN intestato a parte attrice relativi all'anno
•
2024;
10. Assegna a parte convenuta termine fino al 30 giugno 2025 per depositare agli atti del pct la dichiarazione dei redditi 2024 relativa ai redditi 2023;
11. Assegna alle parti termine fino al 30 ottobre 2025 per depositare agli atti del pct la dichiarazione dei redditi 2024 relativa ai redditi 2023;
12. Rinvia il procedimento per l'ulteriore corso all'udienza del ore 19 novembre 2025 ore 9.30
Preso atto della richiesta delle parti di pronuncia di sentenza parziale in ordine allo status:
14. Rimette la causa al Collegio per la decisione sullo status
La causa, limitatamente alla pronuncia di status, è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
*******
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio. È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi si sono separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 24.1.2018 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 9.3.2018 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 29.03.2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (considerato anche il lungo tempo trascorso dalla separazione) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.12542 /2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte 1 e [ …..]
Parte 2 con rito civile in COMO in data 21.7.2014 (atto iscritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Como al n. 66, parte I, anno 2014);
2) Provvede, in ordine alla prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Chiara
Delmonte; 3) Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di COMO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025 Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Maria Laura
Amato