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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.3899/2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3899 /2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROSSI MONICA ALESSANDRA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in
RICORRENTE contro
, ( ), con il patrocinio dell'Avv. BARBIERI GIULIA MARIA e con domicilio CP_1 CodiceFiscale_2 eletto in VIALE G. MATTEOTTI, 58 27100 AV
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza depositate in data 16.9.2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 8
pagina 2 di 8 pagina 3 di 8 pagina 4 di 8 pagina 5 di 8 pagina 6 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al Giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata non essendovi più le condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano, poi, che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti al figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente.
Si dà inoltre atto delle ulteriori pattuizioni concordate tra le parti.
pagina 7 di 8 Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 25/09/2023 :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Siziano il 30.09.1990 (atto n. 20, Parte II, Serie A, anno 1990);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) dà atto delle ulteriori pattuizioni concordate tra le parti;
5) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3899 /2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROSSI MONICA ALESSANDRA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in
RICORRENTE contro
, ( ), con il patrocinio dell'Avv. BARBIERI GIULIA MARIA e con domicilio CP_1 CodiceFiscale_2 eletto in VIALE G. MATTEOTTI, 58 27100 AV
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza depositate in data 16.9.2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 8
pagina 2 di 8 pagina 3 di 8 pagina 4 di 8 pagina 5 di 8 pagina 6 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al Giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata non essendovi più le condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano, poi, che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti al figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente.
Si dà inoltre atto delle ulteriori pattuizioni concordate tra le parti.
pagina 7 di 8 Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 25/09/2023 :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Siziano il 30.09.1990 (atto n. 20, Parte II, Serie A, anno 1990);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) dà atto delle ulteriori pattuizioni concordate tra le parti;
5) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 8 di 8