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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 461/2022 R.G. vertente
fra
(C.F. ) in pers. del legale rapp.te pro-tempore e la Parte_1 P.IVA_1 [...]
(P.I. ) in persona del legale rapp.te pro tempore., rappresentate e difese Pt_2 P.IVA_2 dall'Avv. Carmine DI RISIO ed elett.te domiciliate presso e nel di lui studio in Vasto alla Via
Giambattista Vico n. 5 in virtù di procura in atti;
RICORRENTI - OPPONENTI
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pagano ed CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato nel di lui studio in Potenza (PZ), alla Via Giovanni XXIII, 7, giusta mandato in atti;
RESISTENTE - OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51 e ss., della legge 28 giugno 2012 n. 92, depositato il 16.2.2022 e ritualmente notificato, la società e la (subentrata ala Parte_1 Parte_2
prima), in persona dei legali rapp.ti pro tempore in epigrafe indicati, hanno adito l'autorità giudiziaria per ottenere la revoca dell'ordinanza emessa dal Giudice in data 12.1.2022 e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al sig. e, in via CP_1
subordinata, convertire il licenziamento da giusta causa a giustificato motivo soggettivo con obbligo di pagamento del mancato preavviso e in via ulteriormente gradata, l'applicazione della disciplina di cui al comma V^ dell'art. 18 della legge 300/1970 in misura minima con vittoria di spese.
A fondamento della domanda allegava:
1) la illegittimità dell'ordinanza di reintegrazione adottata nella fase sommaria nella parte in cui ha qualificato in termini di insussistenza del fatto il licenziamento irrogato ordinando la reintegra del ricorrente e il pagamento dell'indennità risarcitoria;
2) la sussistenza materiale del fatto contestato peraltro ammesso dal lavoratore e la sua ascrivibilità all'art. 10 paragrafo B del CCNL di categoria che prevede il licenziamento senza preavviso, con conseguente qualificazione della sanzione irrogata in termini di licenziamento per giusta causa, da ritenersi legittimo e proporzionato.
3) la legittimità del licenziamento intimato anche sotto il profilo procedurale di cui all'art. 7 della legge 300/1970.
Si costituiva il sig. e, nel contestare le avverse difese, in particolare rilevava: 1) la CP_1
illegittimità del licenziamento intimato per violazione del principio di specificità dell'addebito disciplinare;
2) la violazione dell'art. 9 sez. IV titolo VIII let. I) del CCNL (per la condotta contestata
è prevista l'applicazione di sanzione conservativa e non espulsiva); 3) la insussistenza della giusta causa;
4) la violazione del principio di proporzionalità.
Tanto premesso domandava il rigetto del ricorso in opposizione e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Potenza, sottosezione lavoro, n. 252/2022 del 12.1.2022 resa nel procedimento n. 204/2019 RG con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di svolgere attività istruttoria (la prova richiesta invero risultava già adeguatamente esperita nella fase sommaria, e sulle stesse circostanze e comunque irrilevante rispetto alle precedenti acquisizioni istruttorie), all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso in opposizione non merita accoglimento. La vicenda che occupa prende le mosse da quanto accaduto in data 19.7.2018 allorquando il direttore di stabilimento constatava che durante il turno di lavoro alle ore 14.35, il Parte_3
lavoratore veniva sorpreso in compagnia del collega nei pressi del magazzino Testimone_1
ricambi, mentre eseguiva lavori sullo scooter personale in azienda, utilizzando la pistola pneumatica dell'azienda fattasi consegnare in precedenza dal collega;
l'odierna opponente aveva Testimone_2
provveduto a contestare l'addebito al dipendente e non ritenendo adeguate le giustificazioni offerte dallo stesso, ne aveva comminato il licenziamento per giusta causa ex art. 10 capo sub B lett. g)
CCNL che prevede tale sanzione in caso di “esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda”.
Parte opponente ritiene erronea l'ordinanza del giudice della fase sommaria che accoglieva il ricorso ex art. 1 L. n. 92 del 28.6.2012 dichiarando illegittimo il licenziamento ordinando la reintegra del lavoratore e la tutela indennitaria, in quanto, premessa la specificità del fatto contestato, la sussistenza dello stesso nella sua materialità, la proporzionalità della sanzione irrogata, le risultanze della prova erroneamente valutate dal giudice della fase sommaria, il licenziamento deve essere ritenuto legittimo per sussistenza della giusta causa, ritenuta nell'utilizzo improprio da parte del lavoratore dei locali aziendali, per esecuzione di lavori per conto proprio, in mancanza di permesso o di preventiva comunicazione all'azienda, per l'aver coinvolto altro dipendente, per aver tenuto la condotta nel magazzino pezzi di ricambio e quindi con presunzione di non esiguità dell'intervento sul mezzo, per la consapevolezza del lavoratore della contrarietà della condotta agli obblighi contrattuali, per l'abuso del tempo di lavoro, per l'utilità che ne è derivata per il lavoratore in danno dell'azienda.
Orbene, proprio le risultanze istruttorie, contrariamente a quanto addotto dall'opponente, consentono di confermare l'ordinanza e di rigettare il ricorso in opposizione perché infondato.
La difesa dell'azienda esalta innanzitutto la condotta tenuta dal lavoratore intorno alle ore 14.30 durante l'orario di lavoro (8.00-12.30 e 13.30-17.00) e non durante la pausa che è prevista tassativamente dalle ore 12.30 alle ore 13.30.
Risulta intanto che il lavoratore, nella giornata di lavoro in questione, svolgeva il turno centrale, e che non aveva timbrato la pausa pranzo. (cfr anche teste ) Testimone_3
Il teste riferisce che il magazzino ricambi della azienda è chiuso a chiave e le chiavi sono Tes_4
nella disponibilità esclusiva del dipendente , e che durante l'orario di lavoro il Testimone_2
magazzino rimane aperto per prelevare il materiale ma sempre in presenza del o di suo Tes_2
delegato sig. . Circostanze confermate dal che riferiva dell'autorizzazione Testimone_1 Tes_1
del al per l'utilizzo della pistola pneumatica, utilizzata per 20/30 minuti circa e Tes_2 CP_1
restituita allo stesso . Tes_1 Il teste riscontrava a sua volta le dichiarazioni del precisando che la richiesta Testimone_2 Tes_1
della pistola da parte del si era verificata all'inizio della pausa pranzo, prevista per le ore CP_1
13.00.
Pertanto, non è fondato l'addebito di aver utilizzato attrezzi dell'azienda senza permesso o preventiva comunicazione per utilità personale in danno dell'azienda. La pistola pneumatica è stata richiesta al responsabile del magazzino, è stata utilizzata per breve tempo, è stata restituita al magazzino;
non è dato conoscere (perché non addotto dall'opponente) il danno arrecato all'azienda da detto utilizzo, invero genericamente invocato dall'opponente.
Non è fondata la contestazione dell'aver eseguito i lavori sullo scooter durante l'orario di lavoro in quanto la pausa pranzo alle 14.35 era finita, né rileva la mancata timbratura del in quella CP_1
fascia oraria, atteso che i testi concordano nel riferire che la pausa pranzo normalmente è dalle 12.30 alle 13.30 ma il rispetto dell'orario per la pausa dipende dall'arrivo dei TIR con la merce da caricare/scaricare, e che gli addetti al magazzino potevano spostare la pausa pranzo in base al carico di lavoro non essendo obbligati a rispettare l'orario normale di pausa (vds e ); Tes_4 Tes_3
peraltro il teste riferiva di aver visto lavorare i magazzinieri durante l'orario della pausa Tes_2
pranzo, e che l'orario della pausa era flessibile (vds sul punto anche la teste ). Tes_3
Il teste dipendente della resistente con mansioni di operaio addetto al magazzino di Testimone_5
carico scarico merci , collega del ricorrente e membro delle RSU, ha riferito che “il turnista centrale come da accordo sindacale intercorso tra l'azienda in persona del responsabile di magazzino sig.
[...]
e il direttore dott. non deve timbrare per la pausa pranzo Parte_4 Persona_1
a causa delle esigenze del servizio magazzino che non sono preventivabili, in quanto può capitare che i mezzi si presentino per scaricare o caricare in orari del turno centrale e necessitano per le operazioni della presenza del personale addetto, in quel caso il svolgeva appunto il turno CP_1
centrale”.
L'opponente valorizza le dichiarazioni del teste , il quale ha confermato che i Parte_3
turnisti centrali facevano la pausa pranzo dalle 12.30 alle 13.30, ed ha dichiarato, inoltre, che: i dipendenti dovevano timbrare la pausa pranzo, ma di non ricordare se esistessero diversi accordi aziendali e che comunque egli aveva applicato esclusivamente il CCNL.
Correttamente il giudice della fase sommaria ha ritenuto connotata da scarsa affidabilità la deposizione in questione, per avere lo stesso dato vita al procedimento disciplinare culminato con il licenziamento, ma anche perché risulta quanto meno anomalo che lo stesso, seppure in servizio per pochi mesi (da giugno a dicembre), non sia venuto a conoscenza dell'esistenza dell'accordo di flessibilità della pausa pranzo per i magazzinieri, e che si sia “limitato ad applicare il CCNL” considerato che agiva quale responsabile di stabilimento e al cambio turno, ore 14.00, faceva giri di ispezione (vds dichiarazioni rese all'udienza del 1.10.2021). Del resto, la risposta del lavoratore alla contestazione del trova unica e logica spiegazione sulla convinzione di fare qualcosa che era Pt_3
consentito o per la quale era stato autorizzato essendo in pausa pranzo, di un'ora, appena iniziata.
Del pari, si ritiene illegittima la contestazione di cui all'art. 10 par. B) del CCNL in quanto trattasi nel caso concreto di fattispecie evidentemente diversa da quella contemplata: il licenziamento senza preavviso è previsto nel caso di “esecuzione” da parte del lavoratore senza permesso, di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda.
Orbene, sub specie, difettano tali condizioni in quanto non di esecuzione di lavori trattasi, non potendo ravvisare in tale sostantivo la riparazione del proprio scooter. Evidentemente il contratto ha preso in considerazione una più ampia gamma di lavori eseguiti per conto proprio o per terzi con utilizzo dei macchinari/attrrezzi dell'azienda. Il chiedere e ottenere in prestito dal magazzino una pistola pneumatica per avvitare/svitare non coincide affatto con l'espressione in questione. Inoltre, anche a voler prendere in considerazione la diversa prospettazione della difesa opponente, una semplice riparazione dello scooter che ha impiegato non più di mezz'ora non può che connotarsi come di lieve entità o, come nel caso, di scarsa entità, certamente in quanto tale punibile con una sanzione differente come previsto dall'art. 9 sez. IV titolo VIII lettera i) (lavoratore che esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dall'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda con uso di attrezzatura dell'azienda), e in ipotesi,
l'ammonizione scritta, la multa, la sospensione dal lavoro, con esclusione della sanzione espulsiva.
Pertanto risultando il fatto riconducibile ad ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva come fatto sì disciplinarmente rilevante, ma punibile con sanzioni meramente conservative, il licenziamento va annullato e il lavoratore va reintegrato e l'azienda va condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il datore di lavoro e' condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegra.
Pertanto l'ordinanza della fase sommaria va confermata e il ricorso in opposizione va rigettato Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte opponente alle spese di lite liquidate come in dispositivo in base al DM 55 del 2014. DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore indeterminabile complessità bassa, alle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla in persona del legale rappresentante p.t., e della Parte_1 [...]
(P.I. ) in persona del legale rapp.te pro tempore depositato il 19.2.2022, ogni Pt_2 P.IVA_2
altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza del Giudice del Lavoro n. 252/2022 proc. 204/2019, del 12.1.2022;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., e la Parte_1 [...]
(P.I. ) in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra loro, alla Pt_2 P.IVA_2 rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 4.700,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, lì 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla