Sentenza 17 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di instaurazione del rito nel procedimento monocratico (art. 550 cod. proc. pen.), l'erronea scelta del pubblico ministero il quale proceda con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare non dà luogo a nullità assoluta ed insanabile, ma solo ad una nullità a regime intermedio rilevabile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2002, n. 7774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7774 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 17/01/2002
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - ORDINANZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - N.145
Dott. ILARIO SALVATORE MARTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - N. 2006/2001
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RA AN, nato il [...] ad [...],
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 21 luglio 2000 n. 2103, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna 1^ febbraio 2000, da lui appellata, è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dall'art. 572 c.p., commesso in Calderara di Reno dal 1998 al 20 settembre 1999, e condannato, in seguito all'applicazione dell'art. 599 c. 4 c.p.p., con la recidiva contestata, la continuazione e la diminuente del rito, alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione.
Letta la requisitoria del P.G., il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Sentita la relazione del Cons. Dott. S. F.MANNINO;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 21 luglio 2000 n. 2103, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna 1^ febbraio 2000, da lui appellata, è stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli per aver sottoposto a maltrattamenti i familiari che con lui convivevano - AN ON ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 606 c. 1 lett. c) ed e) c.p.p. perché, malgrado l'accordo delle parti sulla nuova determinazione e la riduzione della pena, la Corte d'appello avrebbe dovuto decidere sull'eccezione ex art. 178 c. 1 lett. c) c.p.p., relativa all'imprescindibilità dell'udienza preliminare, così come introdotta dalla L. n. 479/99 con riguardo alle fattispecie in esame in luogo della citazione a giudizio diretta, che avrebbe imposto la trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 550 c. 3 c.p.p.. L'impugnazione è inammissibile.
Si osserva, in primo luogo, che la sentenza impugnata ha già rilevato nella sua parte narrativa che l'eccezione concernente la citazione diretta in luogo dell'udienza preliminare, proposta in appello e riproposta con il ricorso per cassazione, riguardava l'applicazione di una norma introdotta con L. 16 dicembre 1999 n. 479 e quindi entrata in vigore solo quando il processo si trovava nella fase del giudizio, cioè successivamente alla citazione dell'imputato.
Tale citazione quando fu eseguita era, quindi, regolare e, per il principio che agli atti processuali si applica la legge vigente al tempo in cui sono compiuti, resta esclusa la possibilità di un'invalidazione successiva.
Secondariamente si osserva che nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica l'ipotesi in cui il pubblico ministero eserciti l'azione penale con citazione diretta per un reato per cui è prevista l'udienza preliminare non solo non da luogo a nullità assoluta e insanabile - perché non rapportabile alla disposizioni degli artt. 178 lett. c) e 179 c. 1 c.p.p. in quanto non riguarda l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza in giudizio dell'imputato, comunque assicurati, ne' costituisce omessa citazione dell'imputato o comporta l'assenza del suo difensore - ma comporta una nullità a regime intermedio di tipo speciale, la cui rilevanza è condizionata alla proposizione della relativa eccezione subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti, implicando solo in tal caso l'obbligo del giudice di procedere alla trasmissione degli atti al pubblico ministero perché si proceda con richiesta di rinvio a giudizio all'udienza preliminare.
Nella specie, la disciplina suddetta, sopravvenuta dopo l'inizio della fase del giudizio in primo grado, era inapplicabile e la relativa eccezione per conseguenza improponibile, come il Giudice d'appello ha esattamente rilevato, per cui il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di E. 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002