Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 1 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8998 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Federico Arena Parte_1 come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza Controparte_1 come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 26/09/2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G. 2094/24 al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario necessario al riconoscimento della invalidità civile nonché della condizione di soggetto portatore di handicap grave ai sensi del comma 3 articolo 3 legge 104/92;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee in quanto il ricorrente è “ soggetto pluriinfartuato con apposizione di stent, operato alla prostata per K e K della vescica plurirecidivo con poliposi del colon con rettorraggia, operato di ernia inguinale dx nonché affetto da ipoacusia bilaterale;
soffre di astenia generlizzata, cefalea e disturbi della memoria;
deplezione dell'organo dell'udito; K uroteliale papillare, disturbi lombari;
cardiopatia ipertensiva ischemica” patologie di cui il consulente non aveva tenuto conto.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, accertare che lo stato patologico del signor è tale da integrare i Parte_1 presupposti per il riconoscimento della percentuale di invalidità al 100% con conseguente diritto a percepire i benefici ed i relativi ratei maturati nonché i benefici di cui all'art. 3 c. 3 L. 104/92, considerate le sue condizioni salutari e, per l'effetto, riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio a far data dalla domanda amministrativa;
si chiede, sin da ora, il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, formulando riserva di nominare proprio Consulente Tecnico nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso su spese generali, come per legge da distrarsi ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore per entrambi i gradi di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 1 luglio 2025 , sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
In via generale l'art. 445 bis c.p.c comma 6 prevede che dopo l'espletamento della CTU nella fase di ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Si richiama sul punto l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, che ha evidenziato come l'onere di specificazione attenga il ricorso introduttivo del giudizio di merito e non anche la dichiarazione di dissenso, che può essere generica (Cfr., in tal senso, Cass. n. 12332/2015, secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma - è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione”).
In altri termini, alla luce della specificità dei motivi richiesti dall'art. 445 comma 6 c.p.c. nel giudizio di opposizione alle risultanze della ctu, appare essere necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorrente individui specificamente i capi della consulenza censurati e come, in realtà, il ctu avrebbe dovuto definire sul punto, nonché l'errore consumato con la conclusioni tratte che, qualora applicato correttamente, avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio.
Tanto premesso in via generale, venendo al caso di specie il consulente incaricato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, sulla scorta di motivazioni esaustive e del tutto condivisibili, aveva concluso nel senso che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per l'ottenimento delle prestazioni richieste, ritenendo che, in concreto, la compromissione della integrità psico-fisica del ricorrente, così come accertata in ragione della documentazione esaminata e della visita peritale, non integrasse la misura minima e le specifiche connotazioni richieste dal legislatore sotto il profilo sanitario al fine dell'accesso dei benefici in questione. A fronte delle esaustive motivazioni peritali , dalla lettura delle quali non è dato ricavare alcuna palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o l'omissione di accertamenti strumentali,
l'odierno opponente non ha allegato elementi contrari specifici e tali da infirmare le suddette conclusioni.
Parte attrice, limitandosi a proporre una differente prospettazione rispetto a quella seguita dal consulente d'ufficio, non esprime doglianze riconoscibili e apprezzabili sotto il profilo dell'iter motivazionale che giustifichi la tesi della erroneità elle conclusioni rassegnate in atti dal CTU .
Il ricorrente si è, infatti, limitato all'elencazione delle proprie patologie deducendo che dalle stesse dovesse discendere il riconoscimento di quanto richiesto ,ma non ha indicato gli specifici motivi di doglianza né ha evidenziato nel dettaglio l'errore di valutazione o quantificazione in cui sarebbe incorso il C.T.U.
Si legge, nel ricorso “ A) Il soggetto periziando è affetto da un quadro patologico altamente invalidante, tale da renderlo incapace di autonomia nella deambulazione, nei movimenti e nelle azioni quotidiane;
B) È sottoposto a varie terapie farmacologiche ed è soggetto pluriinfartuato con apposizione di stent, operato alla prostata per K e K della vescica plurirecidivo con poliposi del colon con rettorraggia, operato di ernia inguinale dx nonché affetto da ipoacusia bilaterale;
soffre di astenia generlizzata, cefalea e disturbi della memoria;
deplezione dell'organo dell'udito; K uroteliale papillare, disturbi lombari;
cardiopatia ipertensiva ischemica;
pertanto devono ritenersi sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della percentuale di invalidità al 100% con conseguente diritto a percepire i benefici ed i relativi ratei maturati nonché i benefici di cui all'art.
3 c. 3 L. 104/92. C) Inoltre, il CTU non ha tenuto conto, in seno alla propria relazione peritale, delle difficoltà persistenti del ricorrente nello svolgimento dei compiti quotidiani, nonostante abbia descritto tutte le patologie di cui sopra”.
Si tratta all'evidenza di contestazioni talmente generiche da non consentire al giudice alcuna valutazione in concreto, circa la lamentata erroneità delle valutazioni mediche oggetto della relazione peritale.
Va, peraltro, osservato che non è stata prodotta documentazione medica successiva rilevante e attestante un eventuale aggravamento delle condizioni dell'istante.
Alla luce delle considerazioni che precedono va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione e il ricorso va, pertanto, rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione.
3.Le spese del presente giudizio possono dichiararsi irripetibili avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp.att.c.p. in atti, mentre in assenza di analoga dichiarazione sottoscritta dalla parte quanto al procedimento di accertamento tecnico preventivo le spese possono comunque compensarsi avuto riguardo alla natura della controversia e alla posizione delle parti in causa.
Le spese della CTU espletata nella fase di ATP, liquidate con separato decreto sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis
c.p.c. iscritto al n. R.G. 2094/24; spese del giudizio iscritto al N.R.G. 8998/ 24 irripetibili;
spese del giudizio iscritto al N.R.G. 2094/24 compensate;
pone a carico di parte ricorrente le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo che liquida come da separato decreto.
Catania, 01/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso