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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/07/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1698/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1698/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Mele e Andrea Antinori
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Antonella Framarin
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione degli effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
NO (VI) il 18.07.1999 (Atto N. 5 parte 2, Serie A – anno 1999 – Comune di NO), ordinando all'Ufficiale di Stato civile l'annotazione;
2) la casa coniugale sita in NO (Vi), via Bregonza, 14, di proprietà della convenuta, viene
pagina 1 di 4 assegnata alla sig.ra , quale genitore collocatario del figlio maggiorenne non CP_1 Per_1 autosufficiente;
3) Il SI. verserà mensilmente alla SI.ra l'importo di € Parte_1 Controparte_1
216,32 (pari al 50% della rata del finanziamento) a mezzo bonifico bancario nelle coordinate note fino all'estinzione del finanziamento;
Per_ 4) nulla per il mantenimento del figlio a partire dal mese di luglio 2025;
5) verserà, quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma Parte_1 Per_1 non autosufficiente, la somma di € 320,00 entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico nelle coordinate bancarie note, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
6) il sig. rinuncia a chiedere la restituzione degli € 640,00 (320 € per ogni mese) versati a Parte_1
Per_ titolo di mantenimento per il figlio nei mesi di maggio e giugno;
la signora rinuncia a CP_1 chiedere il rimborso della quota di spese straordinarie, fin'ora non versata dal;
Parte_1
7) nulla a titolo di reciproco mantenimento, essendo entrambe le parti autosufficienti;
8) spese compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 8.4.2025 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in NO (Vi) in data 18.7.1999, poi trascritto al registro di stato civile del Controparte_1 medesimo Comune al n. 5, parte 2, serie A, anno 1999; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli e , gemelli, nati in data 21.3.2003 e che con decreto del 22.6.2022, cron. Per_1 Persona_3
6821/2022 l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni congiuntamente individuate dagli stessi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa in data 11.6.2025 si costituiva in giudizio la , aderendo alla domanda di CP_1 scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse di quelle richieste dall'attrice.
All'udienza del 17.6.2025 le parti comparivano avanti il Giudice Relatore. A tale udienza, fallito il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni riportate in epigrafe sulle quali ha poi espresso il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione conclusasi con la sentenza su menzionata e il deposito del ricorso nel presente procedimento;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, pagina 2 di 4 per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-non vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente a carico del padre così come concordato dalle parti, che si Per_1 ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
-le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in NO (Vi), via
Bregonza, 14, in favore di , quale genitore convivente con il figlio maggiorenne, Controparte_1 ma non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno articolato le pretese economiche l'una nei confronti dell'altra;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 18.7.1999 in NO (Vi), alle condizioni riportate in epigrafe;
Controparte_3
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 5, parte 2, serie A, anno 1999;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 1° luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi pagina 3 di 4 Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1698/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Mele e Andrea Antinori
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Antonella Framarin
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione degli effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
NO (VI) il 18.07.1999 (Atto N. 5 parte 2, Serie A – anno 1999 – Comune di NO), ordinando all'Ufficiale di Stato civile l'annotazione;
2) la casa coniugale sita in NO (Vi), via Bregonza, 14, di proprietà della convenuta, viene
pagina 1 di 4 assegnata alla sig.ra , quale genitore collocatario del figlio maggiorenne non CP_1 Per_1 autosufficiente;
3) Il SI. verserà mensilmente alla SI.ra l'importo di € Parte_1 Controparte_1
216,32 (pari al 50% della rata del finanziamento) a mezzo bonifico bancario nelle coordinate note fino all'estinzione del finanziamento;
Per_ 4) nulla per il mantenimento del figlio a partire dal mese di luglio 2025;
5) verserà, quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma Parte_1 Per_1 non autosufficiente, la somma di € 320,00 entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico nelle coordinate bancarie note, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
6) il sig. rinuncia a chiedere la restituzione degli € 640,00 (320 € per ogni mese) versati a Parte_1
Per_ titolo di mantenimento per il figlio nei mesi di maggio e giugno;
la signora rinuncia a CP_1 chiedere il rimborso della quota di spese straordinarie, fin'ora non versata dal;
Parte_1
7) nulla a titolo di reciproco mantenimento, essendo entrambe le parti autosufficienti;
8) spese compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 8.4.2025 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in NO (Vi) in data 18.7.1999, poi trascritto al registro di stato civile del Controparte_1 medesimo Comune al n. 5, parte 2, serie A, anno 1999; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli e , gemelli, nati in data 21.3.2003 e che con decreto del 22.6.2022, cron. Per_1 Persona_3
6821/2022 l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni congiuntamente individuate dagli stessi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa in data 11.6.2025 si costituiva in giudizio la , aderendo alla domanda di CP_1 scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse di quelle richieste dall'attrice.
All'udienza del 17.6.2025 le parti comparivano avanti il Giudice Relatore. A tale udienza, fallito il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni riportate in epigrafe sulle quali ha poi espresso il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione conclusasi con la sentenza su menzionata e il deposito del ricorso nel presente procedimento;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, pagina 2 di 4 per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-non vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente a carico del padre così come concordato dalle parti, che si Per_1 ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
-le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in NO (Vi), via
Bregonza, 14, in favore di , quale genitore convivente con il figlio maggiorenne, Controparte_1 ma non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno articolato le pretese economiche l'una nei confronti dell'altra;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 18.7.1999 in NO (Vi), alle condizioni riportate in epigrafe;
Controparte_3
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 5, parte 2, serie A, anno 1999;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 1° luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi pagina 3 di 4 Il Presidente
Elena Sollazzo
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