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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 10 APRILE 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero 1406/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2020, avente ad oggetto “opposizione ex art. 615 c.p.c.” e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Nicola Moricca;
-opponente–
CONTRO
(C.F. e Partita IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Cesare;
-opposta-
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
-opposta-
NONCHE' CONTRO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA, TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, CASA
CIRCONDARIALE DI VIBO VALENTIA, CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, in persona dei rispettivi rappresentanti pp.tt., domiciliati come in atti.
-opposti contumaci-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note con cui le parti si riportano alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori si è riportato alle ragioni poste a fondamento pagina 1 di 9 delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza di discussione orale del 10 aprile 2025, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1406/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G.
A. C.) dell'anno 2020 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Nicola Moricca;
-opponente–
CONTRO
(C.F. e Partita IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Cesare;
-opposta-
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
-opposta-
NONCHE' CONTRO pagina 2 di 9 CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA, TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, CASA
CIRCONDARIALE DI VIBO VALENTIA, CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, in persona dei rispettivi rappresentanti pp.tt., domiciliati come in atti.
-opposti contumaci-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico
Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. , proponeva opposizione avverso Parte_2
l'intimazione di pagamento n. 09420189008899402000 facendo riferimento a cinque cartelle di pagamento:
1) n. 13920000011076437000 per € 2.564,07;
2) n. 13920090009829563000 per € 3.840,70;
3) n. 13920100006111465000 per € 1.297,02;
4) n. 13920100006111465000 per € 1.122,81;
5) n. 13920140006405286000 per € 7.387,20; tutte relative a mancato pagamento cassa ammenda e multe;
l'opponente richiedeva di accertare la nullità dell'atto impugnato e che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione del preteso credito portato dalla intimazione non essendo mai state notificate le cartelle di pagamento ad essa sottese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva con compara Controparte_1 depositata in data 3.3.2021 che nel merito deduceva l'infondatezza dell'avversaria domanda, sul presupposto dell'avvenuta corretta notifica degli atti presupposti e della conseguente avvenuta interruzione del termine di prescrizione.
pagina 3 di 9 Con comparsa di costituzione e risposta del 9.2.2021, si costituiva l' Controparte_2
di che eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del
[...] CP_2
Tribunale adito giacché, nel caso di specie, vista l'indubbia natura tributaria dei crediti, unica competente a conoscere della controversia è la Commissione Tributaria Provinciale di , in CP_2 ogni caso eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'inammissibilità per tardività del rimedio proposto.
Gli altri enti creditori ritualmente citati in giudizio non si costituivano.
Rigettata l'istanza di sospensiva del titolo esecutivo formulata da parte opponente, concessi i termini 183 comma VI c.p.c. alle parti, la causa era istruita documentalmente e rinviata prima per la precisazione delle conclusioni e poi – dopo una serie di rinvii dovuti all'assenza del giudice titolare – all'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre
2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001). Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
In primo luogo, giova correttamente delimitare il thema decidendum del presente giudizio.
Parte istante nell'elencare le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione fa riferimento a quella recante il n. 13920140006405286000; la cartella, tuttavia, non è presente nell'estratto di ruolo depositato dall' , probabilmente trattasi di mero errore materiale poiché è invece indicata Controparte_1
nell'estratto di ruolo e nell'intimazione di pagamento la cartella n. 13920120006405286000 (ruolo zero,
poiché oggetto di sgravio).
pagina 4 di 9 Ancora si legge nelle conclusioni dell'atto di citazione che l'impugnazione avrebbe ad oggetto due cartelle recanti il medesimo numero ma aventi ad oggetto crediti dagli importi differenti (cartella n.
13920100006111465000 per € 1.297,02 e cartella n. 13920100006111465000 per € 1.122,81). Solo la cartella n. 13920100006111465000 per l'importo € 1.122,81 risulta allegata all'intimazione di pagamento e risulta dall'estratto di ruolo e di conseguenza è oggetto dell'odierna impugnazione.
Tanto chiarito, la domanda proposta dall'odierno opponente va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto della parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez.
Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez.
Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria di uno dei crediti oggetto del giudizio trattandosi di importi dovuti per la tassa smaltimento rifiuti (cartella n. 13920090009829563000 per € 3.840,70).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».
pagina 5 di 9 Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il chiede l'annullamento per la mancata notifica delle Pt_1 cartelle di pagamento e per l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle medesime. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022, più recentemente ordinanza della Corte di
Cass. n. 2098 del 30 gennaio 2025).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
pagina 6 di 9 Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della notifica della cartella di pagamento, prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione) ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n: 13920090009829563000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Consegue ancora la giurisdizione dell'intestato Tribunale in ragione della natura dei crediti contestati, riguardanti 'sanzioni amministrative' multe ed ammende (cartella n.13920000011076437000 per € 2.564,07; cartella n. 13920100006111465000 per € 1.122,81), il cui effettivo oggetto, peraltro, la convenuta nessuna prova ha fornito per consentirne l'esatta individuazione.
L'opposizione si basa, sostanzialmente, sull'omessa notifica delle cartelle esattoriali quivi impugnate. Trattasi dell'ipotesi tipica in cui l'opponente deduca di non aver mai avuto notificata la cartella esattoriale, eccependo rilievi che investano il merito della pretesa contributiva che il debitore assume non aver potuto proporre prima. Al riguardo va ricordato che non par dubbio che la mancata notifica della cartella esattoriale non possa privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge ed il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa.
Non v'è prova della notifica delle cartelle esattoriali opposte, avendo l solo Controparte_1
depositato gli estratti di ruolo, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire, dovendosi il contribuente ritenere rimesso in termini, avendo recuperato la tutela preclusagli dalla mancata conoscenza dell'atto, non notificato o irritualmente notificato.
Gli estratti di ruolo, infatti, non appaiono sufficienti a dimostrare l'attivazione di procedure esecutive idonee ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, non potendosi attribuire ad essi assoluto valore certificativo. L'ulteriore documentazione pure depositata unitamente alla comparsa di costituzione nulla prova relativamente alla regolare notifica delle due cartelle di pagamento oggetto di impugnazione (parte convenuta ha depositato, infatti, la notifica di altre due intimazioni di pagamento inoltrate negli anni 2018 e 2019). Alla comparsa di costituzione risultano allegati poi due avvisi di pagina 7 di 9 ricevimento che non si comprende a quale cartella dovrebbero far riferimento e che, in ogni caso, non appaiono riconducibili alle due cartelle di cui si discorre (asseritmente notificate in data 23.3.2001 e in data 4.10.2010).
Ciò premesso, risultano prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento opposte in questo giudizio, per le quali non risulti provata la notifica. Il termine prescrizionale deve ritenersi quinquennale come di recente stabilito da Cass SS.UU. n.2339/2016. Applicato il termine quinquennale, gli atti interruttivi del 2018 e 2019 (due intimazioni di pagamento), devono ritenersi inoltrati quando la prescrizione era già maturata, facendo riferimento a crediti del 1999 e del 2004.
Va infine rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' CP_1
, è pacifica nella giurisprudenza la sussistenza della legittimazione
[...] Controparte_2
passiva in capo agli Enti impositori. Ed invero, “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi
(Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- IN VIA PRELIMINARE, dichiara la contumacia degli enti creditori, ritualmente citati e non costituitisi;
- DICHIARA il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in ordine alla cartella n. 13920090009829563000;
- RIMETTE le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate;
pagina 8 di 9 - per il resto ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, annulla le cartelle n.
13920000011076437000 e n. 13920100006111465000, per essere il credito estinto per intervenuta prescrizione.
-COMPENSA integralmente le spese di lite.
- NULLA per le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Così deciso in Vibo Valentia, 12.5.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera
s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
pagina 9 di 9