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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6245 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3006 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra:
in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Della Corte, giusta procura in atti,
Appellante
E
(c.f. e (c.f. ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Francesco Manzo, giusta procura in atti,
Appellate
FATTI DI CAUSA
1. e , con atto di citazione regolarmente notificato, CP_1 CP_2 convenivano innanzi al Tribunale di Napoli, il al Parte_1 fine di sentirne dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i fenomeni infiltrativi occorsi all'immobile di loro proprietà e facente parte del detto , con conseguente condanna sia all'eliminazione delle cause delle lamentate Parte_1 infiltrazioni, sia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
L'appartamento di proprietà era stato oggetto di plurimi fenomeni infiltrativi che CP_1 avevano riguardato l'ingresso dell'abitazione e, in particolare, le aree identificate come:
“vano scala, ingresso soppalcato, corridoio disimpegno, locale bagno rivestito”.
2.Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando quanto sostenuto da Parte_1 controparte e, in particolare, nel merito, asseriva che i lamentati fenomeni infiltrativi e la massiccia presenza di umidità rilevata nell'appartamento delle attrici era da addebitarsi alla particolare conformazione dell'intero fabbricato, posto a ridosso di un terrapieno di proprietà aliena.
Dunque, l'eventuale danno avrebbe dovuto ascriversi “all'inesorabile deflusso delle acque meteoriche, che impingono in modo sostanzioso il terreno, riversandosi, tra l'altro, anche in prossimità del muro di confine, che assume - in buona sostanza - portata di muro di contenimento del detto terrapieno;
con l'ovvia conseguenza che le responsabilità da accertare sarebbero da ascrivere a soggetti terzi, titolari della proprietà aliena”.
3.Si procedeva all'istruzione della causa e, al fine di identificare correttamente l'origine delle lamentate infiltrazioni, oltre che allo scopo di individuare possibili rimedi all'eliminazione delle stesse, il Tribunale di Napoli nominava un consulente tecnico dì ufficio, individuato nella persona dell'arch. . Persona_1
Nello specifico, il giudice di primo grado chiedeva al nominato consulente di relazionare in merito ai seguenti quesiti: “descrivere l'immobile delle attrici;
verificare la presenza e la consistenza del fenomeno infiltrativo denunciato in citazione;
accertare origini e cause dello stesso;
individuare i rimedi per eliminarlo;
individuare gli effetti che lo stesso ha prodotto a carico dell'immobile delle ricorrenti con i costi dell'intervento”.
4.Avviate le operazioni peritali ed effettuati più accessi presso i luoghi di causa, il c.t.u. provvedeva a redigere ed inoltrare la bozza dell'elaborato tecnico.
Il c.t.u., nello specifico, dava atto dell'effettiva sussistenza delle infiltrazioni lamentate dalle attrici e ne individuava la causa nell'avvenuto riempimento dell'originaria intercapedine posta tra il lato posteriore del fabbricato e il muro di contenimento della collina confinante;
riteneva che le opere da eseguire per eliminare la causa dei fenomeni infiltrativi avrebbero dovuto sostanziarsi, preliminarmente, nella rimozione del terreno di riempimento della parte inferiore dell'intercapedine condominiale in modo che essa potesse tornare a svolgere la funzione per la quale era stata concepita e realizzata ovvero quella di isolare il fabbricato.
Il consulente di parte convenuta, ing. , sollevava plurime obiezioni a quanto Per_2 relazionato dall' arch. e formulava, pertanto, ventidue quesiti sottoposti Persona_1 all'attenzione della consulente di ufficio.
Quest'ultima rispondeva a ciascuno dei quesiti formulati dal c.t.p. e provvedeva, dunque, al deposito della relazione peritale secondo le scadenze fissate dal giudice.
Tuttavia, pur a fronte delle puntuali e tempestive risposte fornite dal consulente tecnico di ufficio, il , con “note di supplemento Parte_1 Parte_1 all'accertamento di consulenza tecnica” depositate in vista dell'udienza del 16.10.2020, chiedeva al giudice disporsi un'integrazione istruttoria.
Alla base della riferita istanza di integrazione istruttoria vi erano i medesimi motivi posti a fondamento delle osservazioni espresse al momento dello scambio della bozza dell'elaborato peritale.
Il ribadiva che le infiltrazioni sarebbero derivate Parte_1 Parte_1 dalla specifica ubicazione del fabbricato, sicché “l'unico intervento in grado di eliminare con piena efficacia le infiltrazioni di acqua sulle pareti in esame sarebbe costituito dalla realizzazione di una adeguata discontinuità tra la struttura dell'edificio ed il terrapieno, lungo
i tratti in cui essi sono aderenti”.
Pertanto, il convenuto – sulla scorta di quanto esposto dal proprio consulente Parte_1 di parte – insisteva, nel ritenere inappropriate sotto il profilo tecnico, le soluzioni individuate dal c.t.u. per rimuovere la causa degli accertati fenomeni infiltrativi verificatisi nell'appartamento di proprietà e, anzi, esprimeva le proprie preoccupazioni in merito CP_1
a tali soluzioni (in particolare con riferimento al prospettato sbancamento del terreno posto sotto alla soletta in cemento armato da cui le infiltrazioni si diramano), in quanto avrebbero potuto comportare un “irreparabile danno per la stabilità del fabbricato e per la privata e pubblica incolumità”.
5.Fatte precisare le conclusioni dalle parti, il giudice di primo grado definiva la controversia in discorso con sentenza n. 4033, pubblicata il 18.4.2023.
La domanda azionata da e veniva accolta ed il convenuto CP_1 CP_2
condannato all'eliminazione delle cause delle lamentate infiltrazioni, oltre che al Parte_1 risarcimento dei danni subiti dalle attrici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., per omessa manutenzione della intercapedine da considerarsi “area pertinenziale” del medesimo. Parte_1
Tali danni venivano quantificati in euro 6.150,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
In ragione del principio della soccombenza, le spese processuali e quelle occorse per l'espletata consulenza tecnica venivano addebitate al convenuto. Parte_1
In particolare, il giudice di primo grado aderiva alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico di ufficio nella misura in cui le stesse erano risultate sorrette da adeguata motivazione, logica ed esaustiva, così come altrettanto chiare e soddisfacenti venivano considerate le risposte alle osservazioni sollevate dal c.t.p. e trasfuse in ventidue quesiti.
Nella sentenza resa dal Tribunale di Napoli (v. pag. 2) viene espressamente affermato che
“dalla svolta consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni questo giudice condivide per averle l'ausiliario adeguatamente argomentate con chiari e puntuali rilevi tecnici, logici e giuridici e per aver, inoltre, pienamente risposto ai rilevi mossi dalle parti, a seguito dell'invio della bozza di relazione, ed in specie a quelli di cui al consulente di parte convenuta, può ritenersi accertato che la causa del lento e costante rilascio delle acque meteoriche dirette
e di ruscellamento che, infiltrandosi nel solaio in c.a., si diramano fino al solaio di copertura dell'appartamento di parte ricorrente (attrice) danneggiando gli ambienti descritti sia da attribuire alla tombatura dell'intercapedine, eseguita immettendo materiale piroclastico incoerente”.
6.Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4033/023, pubblicata il 18.4.2023, il ha proposto appello. Parte_1
In primo luogo, l'appellante ha formulato istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza qui gravata in ragione dell'asserito pericolo per la privata e la pubblica incolumità che deriverebbe dall'esecuzione dello “sbancamento” del terreno con cui è stata riempita l'originaria intercapedine e previsto dal consulente tecnico di ufficio come rimedio utile ad eliminare le cause delle rilevate infiltrazioni.
Nel merito, l'impugnazione si fonda su due motivi.
Con il primo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento della richiesta di integrazione istruttoria formulata successivamente alle osservazioni sollevate dal tecnico di parte alla bozza di c.t.u.
Invero, con il primo motivo di gravame – rubricato error in iudicando et procedendo - motivazione erronea e contraddittoria - erronea valutazione delle risultanze probatorie - erronea ponderazione della fattispecie concreta - illogicita' – perplessita' –, l'appellante lamenta che “nonostante le puntuali ed analitiche contestazioni e critiche, appositamente compendiate nelle “note di supplemento alla CTU”, depositate in data 15.10.2020, il primo
Giudice ha acriticamente recepito le conclusioni cui è giunto il CTU, ritenendo che lo stesso le abbia pienamente risposto ai rilievi mossi dalle parti, a seguito dell'invio della bozza di relazione, ed in specie a quelli di cui al consulente di parte convenuta.”
Nello specifico, Il appellante assume che alcuna intercapedine sia mai esistita Parte_1 tra il lato posteriore dell'appartamento colpito dalle infiltrazioni e la collina confinante e che, pertanto, sia errato l'accertamento effettuato dal consulente tecnico di ufficio, così come inadeguato sia, di conseguenza, il rimedio individuato dallo stesso consulente al fine di porre rimedio al fenomeno infiltrativo lamentato dalle . CP_1
L'appellante sostiene che, qualora si desse effettivamente corso ai lavori disposti dal giudice di prime cure sulla scorta della consulenza espletata e quindi si procedesse allo
“sbancamento del terreno” – rimedio individuato dal c.t.u. – si andrebbe ad alterare l'equilibrio statico consolidatosi nel tempo e tanto, comporterebbe il paventato “rischio di smottamenti della collina, riversantisi sul fabbricato per cui è causa”.
Del resto, secondo quanto asserito dal , le Parte_1 Parte_1 lamentate infiltrazioni non deriverebbero dalla soletta di cemento armato con cui sarebbe stata tombata l'originaria intercapedine sussistente tra collina e fabbricato – come sostenuto dal c.t.u. e condiviso dal giudice di prime cure –, ma sarebbero state provocate dalla conformazione dell'immobile di proprietà che sarebbe stato, fin dalla costruzione del CP_1 fabbricato, interrato ed immediatamente adiacente al terreno della collina con cui il fabbricato medesimo è confinante.
Il fenomeno infiltrativo da considerarsi – secondo quanto sostiene l'appellante – connesso alla particolare collocazione del fabbricato, avrebbe poi raggiunto una maggiore consistenza nell'ultimo decennio soltanto a causa di asserite opere di ristrutturazione effettuate dalle stesse appellate, poiché detti lavori avrebbero comportato un'alterazione della ventilazione degli ambienti con conseguenti problematiche di umidità come lamentate dalle . CP_1
Con il secondo motivo di gravame – rubricato error in iudicando et procedendo - omessa pronuncia - erronea valutazione delle risultanze probatorie - erronea ponderazione della fattispecie concreta - illogicita' - perplessita' –, inoltre, il Parte_1
contesta la proprietà esclusiva, in capo alle , del vano scala con conseguente
[...] CP_1 richiesta di rideterminazione del quantum liquidato a titolo di risarcimento danni.
In particolare, l'appellante afferma che dall'analisi dell'acquisita planimetria catastale dovrebbe desumersi che il “vano scala” non apparterrebbe alle , in quanto la loro CP_1 proprietà esclusiva avrebbe inizio soltanto a partire dal vano di ingresso “segnato con apposita freccia allo smonto della scala, e non invece dal cortile”.
7. e , regolarmente costituitesi, contestano quanto allegato dal CP_1 CP_2 condominio appellante e chiedono il rigetto del gravame;
con vittoria di spese e applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
In particolare, le appellate rimarcano la correttezza della sentenza e, ancor più a monte, della consulenza tecnica svolta dall' arch. , affermando che, tra l'altro, i rilievi Persona_1 tecnici che il condominio pone a base della reiterata richiesta di supplemento di indagine sono i medesimi motivi che hanno dato luogo alle plurime osservazioni svolte dal consulente di parte ed alle quali il consulente tecnico di ufficio ha fornito puntuale risposta.
Con riferimento al secondo motivo di appello, le appellate sottolineano come dal titolo di proprietà versato in atti – l'atto di donazione redatto dal Notaio – si evinca Per_3 agevolmente che la proprietà ricomprende gli “ingressi autonomi dalla scala a destra CP_1 del cortile”, sicché le obiezioni sollevate dal e sussunte nel secondo motivo di Parte_1 appello, in realtà, non troverebbero alcuna conferma nei documenti di causa.
8.Con ordinanza del 28.10.2023, questa Corte, rilevato che le circostanze dedotte con l'atto introduttivo dal appellante “seppure non appaiano, allo stato, Parte_1 manifestamente fondate, non appaiono però prive di ragionevole fondatezza e richiedono un necessario approfondimento”, ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello proposto dal non è fondato e, Parte_1 pertanto, non merita accoglimento.
2.Il primo motivo di gravame, come formulato dall'appellante, è interamente fondato sull'asserita erroneità dell'espletata consulenza tecnica di ufficio e sulla conseguente omessa integrazione istruttoria da parte del giudice di primo grado.
Ebbene, occorre in primo luogo ricordare che il giudice non ha alcun obbligo di disporre una nuova c.t.u. a fronte di una richiesta delle parti in tal senso, poiché una siffatta eventualità ed il connesso potere di rinnovo di una consulenza tecnica è da intendersi come discrezionale e, di conseguenza, non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto.
La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha più volte ritenuto che “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che
l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta” (v. Cass. 21525/2019; Cass. 7873/2021).
D'altronde, la richiesta di supplemento di indagine è stata avanzata dal
[...]
dopo il regolare svolgimento, nel pieno rispetto del principio del Parte_1 contraddittorio, delle operazioni peritali. La richiesta di integrazione istruttoria, invero, ha fatto seguito ai tre sopralluoghi presso il fabbricato in cui vi è l'appartamento colpito dalle infiltrazioni e, soprattutto, è successiva alle osservazioni svolte dal c.t.p. alla bozza dell'elaborato peritale, pur essendo la detta richiesta di supplemento di indagine fondata sulle medesime motivazioni poste a giustificazione delle osservazioni sollevate ed esaustivamente riscontrate dal c.t.u.
3.Nello specifico, il consulente di ufficio – nel rispondere ai quesiti formulati a seguito dell'inoltro della bozza dell'elaborato peritale – ha espressamente e chiaramente ribadito che le infiltrazioni lamentate dalle derivano dal “lento rilascio delle acque meteoriche CP_1
e di ruscellamento che si diramano fino al solaio di copertura dell'appartamento delle ricorrenti” e che tale evenienza dipende dalla tombatura dell'originaria intercapedine esistente tra il fabbricato in questione e la vigna San Martino.
L'originaria sussistenza dell'intercapedine emerge da diversi elementi accertati dal consulente nello svolgimento dell'incarico ricevuto e, pertanto, idonei a confermare la correttezza del rilievo secondo cui le infiltrazioni deriverebbero dalla chiusura della menzionata intercapedine e che, pertanto, la soluzione atta ad eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi sia quella di rimuovere il terreno posto al di sotto della soletta in cemento armato e provvedere, così, ad effettuare i lavori necessari a prevenire ulteriori future problematiche di umidità.
4.In primo luogo, si osserva che dall'estratto della mappa catastale, riportata anche in consulenza, si evince la sussistenza di una “area scoperta di forma rettangolare posta tra il fabbricato e la vigna San Martino, per la sua forma rettangolare allungata e l'ubicazione interposta, è a tutti gli effetti un'intercapedine che separa l'edificio dal terreno” (v. pagg. 17
e 30 c.t.u.).
In secondo luogo, il c.t.u. rileva che il materiale utilizzato per la chiusura della intercapedine si caratterizza per una tipologia costruttiva recente e troverebbe valida conferma anche nella
“conservazione corticale del manufatto cementizio.” (v. pag. 30 c.t.u.).
A quanto esposto, si aggiunga che la soletta di cemento armato in discorso è posta ad un livello superiore rispetto al piano di calpestio dell'appartamento del secondo piano ed in particolare a + 80 cm, esattamente a livello con le tre finestre di proprietà che Pt_2 affacciano sulla parte posteriore del fabbricato e di cui una, all'attualità, è stata trasformata in porta mediante l'installazione, sul lato interno, di alcuni scalini, così creando un punto di accesso immediato e diretto alla riferita soletta, palesemente utilizzata in via esclusiva dai proprietari dell'appartamento in discorso - come si può agevolmente evincere dalla relazione tecnica redatta dall' arch. . (v. pagg. 26 e 31 c.t.u.). Persona_1
5.La riferita morfologia dei luoghi e i documenti in atti appaiono idonei a suffragare quanto accertato dal consulente di ufficio e quindi la preesistenza dell'intercapedine.
Invero, le summenzionate circostanze effettivamente confermano che la soletta in cemento armato sia stata creata in un secondo momento rispetto all'originaria costruzione del fabbricato, avvenuta nella seconda metà del 1800.
6.Sempre dalla disamina delle risposte fornite dal c.t.u. alle osservazioni presentate dal c.t.p., si ricava che nessuna opera di ristrutturazione compiuta dalle odierne appellate ha potuto contribuire al sorgere delle lamentate infiltrazioni. Infatti, pur essendo state realizzate “le nicchie” di cui fa menzione l'appellante nei propri scritti difensivi, secondo l'accertamento tecnico dell'arch. , tali opere non possono essere considerate Persona_1 causa delle infiltrazioni dal momento che queste ultime “si dipartono dal solaio di copertura dell'appartamento” (v. pag. 33 c.t.u.).
7.Non può qualificarsi come causa dei lamentati ed accertati fenomeni infiltrativi nessuna delle asserite opere realizzate dalle nell'appartamento di loro proprietà. CP_1
Infatti, sempre su precisa contestazione del c.t.p., il consulente di ufficio ha rilevato in modo chiaro e preciso che “L'appartamento delle ricorrenti è munito di triplo affaccio e dal che escludo sia affetto da carenza di ventilazione. Nello specifico, l'area interessata dai fenomeni infiltrativi è sufficientemente areata poiché l'infisso presente sulla scala è del tipo con “anta a ribalta”, tale da consentire un continuo ricambio d'aria” e a pagina 35 della c.t.u.
l'arch. aggiunge “non ho rilevato caratteristiche costruttive, nell'appartamento Persona_1 delle ricorrenti, che possano favorire “fenomeni di umidità” o “alterazione delle condizioni microclimatiche” e tal meno “ristagni d'acqua”.
8.Da quanto esposto deriva che, a fronte della plausibilità delle considerazioni svolte dalla c.t.u., delle argomentazioni logiche e coerenti dalla stessa utilizzate, suffragate dai documenti allegati alla perizia, le obiezioni sollevate dal c.t.p. sono da considerarsi infondate e, soprattutto, non sussistono nuovi elementi, tali da rendere necessario il rinnovo della consulenza tecnica, come richiesto dal con il Parte_1 primo motivo di appello.
9.D'altronde, la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (ex multis, Cass. 26729/2025).
10.Ancora più chiaramente, per unanime indirizzo della Corte di Cassazione, va evidenziato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che sono da considerarsi alla stregua di argomentazioni difensive
“considerando che la consulenza di parte veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di allegazione difensiva a contenuto tecnico” (ex multis Cass. 31964/2023).
11.Quanto fino ad ora esposto vale anche per il secondo motivo di appello, posto che anche con riferimento alla consistenza della proprietà si osserva che il c.t.u. ha CP_1 efficacemente risposto alle obiezioni sollevate dal consulente di parte, specificando in modo chiaro che “è falso interpretare una freccia, “con punta annerita”, come se indicasse
“l'ingresso”. Ben diversamente il linguaggio grafico-tecnico, altresì catastale, usualmente appone una freccia sulla scala per indicare il verso di salita” (v. pag. 33 c.t.u.).
D'altro lato, come osservato anche dal CTU, la pianta catastale non è elemento dirimente, atteso che – a differenza di quanto ritenuto dal condominio appellante, alla stessa non si fa riferimento, nel definire la consistenza dell'immobile in proprietà delle appellate, nell'atto di donazione del 2014 in favore delle e . CP_2 CP_1
12. Dunque, appurato che il c.t.u., contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, ha effettivamente risposto in maniera precisa e con rigore logico a tutti i quesiti proposti e le relative risposte devono ritenersi esaustive, non vi sono motivi per discostarsi da quanto evidenziato nella relazione peritale e con le successive osservazioni. Soprattutto se – lo si ricorda – le ragioni su cui il fonda la reiterata Parte_1 richiesta di integrazione istruttoria, sono le medesime ragioni sottese ai ventidue quesiti formulati in sede di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale e già oggetto di precise risposte da parte del consulente di ufficio che ha provveduto a confutare dettagliatamente tutte le contestazioni sollevate dal c.t.p.
13.Infine, si sottolinea che il richiesto supplemento di indagine, per come è stato motivato non aggiungerebbe nuovi possibili elementi di valutazione e più che pervenire all'accertamento di situazioni fattuali diverse da quelle già oggetto di consulenza, si avrebbero solo eventuali ipotesi ed opinioni più o meno attendibili.
14.Una volta accertata – com'è stato fatto e ribadito precedentemente – la sussistenza originaria dell'intercapedine, valutato che dalla sua chiusura con la soletta di cemento armato dipendono le infiltrazioni all'appartamento delle appellate, è evidente che il prospettato pericolo di crollo in seguito allo sbancamento del terreno utilizzato a chiusura dell'intercapedine (ed il successivo nuovo riempimento dopo l'impermeabilizzazione), è destituito di ogni fondamento.
15.La sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Napoli n. 4033/2023 va, pertanto, confermata.
16.Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e vanno, quindi, addebitate al . Parte_1 17. Ai fini della corretta individuazione dello scaglione di riferimento, occorre precisare che nel caso di specie vi è un cumulo di domande, ovvero quella volta ad ottenere l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e quella risarcitoria per i danni subiti.
Il valore della domanda risarcitoria è determinato dall'entità della somma attribuita dal
Tribunale di Napoli ed è, quindi, di valore determinato;
il valore della domanda di eliminazione delle cause delle infiltrazioni, al contrario, non è quantificabile – atteso che non vi è stata la valutazione dei costi dei lavori da eseguire - e, pertanto, deve considerarsi di valore indeterminabile.
Venendo, quindi, in rilievo un'ipotesi di cumulo tra domanda di valore determinato
(corrispondente ad euro 6.150,00) e domanda di valore indeterminabile (quella di rimozione delle cause dei fenomeni infiltrativi) – seguendo l'uniforme orientamento della Corte di
Cassazione sul punto ed ai fini della liquidazione dei compensi –, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile nel suo complesso.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile, ed una di risarcimento dei danni, di valore determinato, esse si cumulano tra di loro e la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile” Cass. 22719/2022; Cass. 4187/2017).
Il valore determinato di una domanda prevale, ai fini della liquidazione dei compensi, su quello indeterminabile di altra domanda contro lo stesso soggetto, solo quando (il primo) sia più favorevole al difensore (così ribadito, recentemente, da Cass. sez. un. 20805/2025)., ipotesi che non ricorre nel caso in esame
18.Di conseguenza, considerata la causa di valore indeterminabile, dovrà aversi riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.000,00 ad euro 260.000,00, ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.m. 55/2014 e succ.mod. e int.
19. Tenuto conto dell'oggetto e della non elevata complessità della controversia, potrà farsi riferimento alla tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, superiore a quello corrispondente alla causa di valore determinato
(compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
20. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi. Pertanto, va liquidata la somma di euro 9.991,00 a titolo di compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
21. Venendo, invece, alla richiesta delle appellate, formulata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., secondo questa Corte non si ravvisano i presupposti per la condanna per lite temeraria del . Parte_1
La giurisprudenza di legittimità infatti, ha in più occasioni chiarito che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (v. Cass. SSUU 9912/2018) e che “la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo” (v. Cass. 19948/2023).
I presupposti della condanna si possono verificare nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi integranti abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione (v. Cass. 34429/2024).
Nella specie, nel comportamento processuale dell'appellante – per quanto la richiesta di supplemento istruttorio sia apparsa infondata ad un esame attento delle risultanze istruttorie del primo grado – non sono riscontrabili né la mala fede né la negligenza grave. 22. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4033/2023, pubblicata il 18 aprile 2023;
B) condanna il al pagamento delle spese di Parte_1 questo grado di giudizio, liquidate, in favore delle appellanti e , CP_2 CP_1 in euro 9.991,00 a titolo di compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo;
C) ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25.11.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3006 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra:
in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Della Corte, giusta procura in atti,
Appellante
E
(c.f. e (c.f. ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Francesco Manzo, giusta procura in atti,
Appellate
FATTI DI CAUSA
1. e , con atto di citazione regolarmente notificato, CP_1 CP_2 convenivano innanzi al Tribunale di Napoli, il al Parte_1 fine di sentirne dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i fenomeni infiltrativi occorsi all'immobile di loro proprietà e facente parte del detto , con conseguente condanna sia all'eliminazione delle cause delle lamentate Parte_1 infiltrazioni, sia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
L'appartamento di proprietà era stato oggetto di plurimi fenomeni infiltrativi che CP_1 avevano riguardato l'ingresso dell'abitazione e, in particolare, le aree identificate come:
“vano scala, ingresso soppalcato, corridoio disimpegno, locale bagno rivestito”.
2.Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando quanto sostenuto da Parte_1 controparte e, in particolare, nel merito, asseriva che i lamentati fenomeni infiltrativi e la massiccia presenza di umidità rilevata nell'appartamento delle attrici era da addebitarsi alla particolare conformazione dell'intero fabbricato, posto a ridosso di un terrapieno di proprietà aliena.
Dunque, l'eventuale danno avrebbe dovuto ascriversi “all'inesorabile deflusso delle acque meteoriche, che impingono in modo sostanzioso il terreno, riversandosi, tra l'altro, anche in prossimità del muro di confine, che assume - in buona sostanza - portata di muro di contenimento del detto terrapieno;
con l'ovvia conseguenza che le responsabilità da accertare sarebbero da ascrivere a soggetti terzi, titolari della proprietà aliena”.
3.Si procedeva all'istruzione della causa e, al fine di identificare correttamente l'origine delle lamentate infiltrazioni, oltre che allo scopo di individuare possibili rimedi all'eliminazione delle stesse, il Tribunale di Napoli nominava un consulente tecnico dì ufficio, individuato nella persona dell'arch. . Persona_1
Nello specifico, il giudice di primo grado chiedeva al nominato consulente di relazionare in merito ai seguenti quesiti: “descrivere l'immobile delle attrici;
verificare la presenza e la consistenza del fenomeno infiltrativo denunciato in citazione;
accertare origini e cause dello stesso;
individuare i rimedi per eliminarlo;
individuare gli effetti che lo stesso ha prodotto a carico dell'immobile delle ricorrenti con i costi dell'intervento”.
4.Avviate le operazioni peritali ed effettuati più accessi presso i luoghi di causa, il c.t.u. provvedeva a redigere ed inoltrare la bozza dell'elaborato tecnico.
Il c.t.u., nello specifico, dava atto dell'effettiva sussistenza delle infiltrazioni lamentate dalle attrici e ne individuava la causa nell'avvenuto riempimento dell'originaria intercapedine posta tra il lato posteriore del fabbricato e il muro di contenimento della collina confinante;
riteneva che le opere da eseguire per eliminare la causa dei fenomeni infiltrativi avrebbero dovuto sostanziarsi, preliminarmente, nella rimozione del terreno di riempimento della parte inferiore dell'intercapedine condominiale in modo che essa potesse tornare a svolgere la funzione per la quale era stata concepita e realizzata ovvero quella di isolare il fabbricato.
Il consulente di parte convenuta, ing. , sollevava plurime obiezioni a quanto Per_2 relazionato dall' arch. e formulava, pertanto, ventidue quesiti sottoposti Persona_1 all'attenzione della consulente di ufficio.
Quest'ultima rispondeva a ciascuno dei quesiti formulati dal c.t.p. e provvedeva, dunque, al deposito della relazione peritale secondo le scadenze fissate dal giudice.
Tuttavia, pur a fronte delle puntuali e tempestive risposte fornite dal consulente tecnico di ufficio, il , con “note di supplemento Parte_1 Parte_1 all'accertamento di consulenza tecnica” depositate in vista dell'udienza del 16.10.2020, chiedeva al giudice disporsi un'integrazione istruttoria.
Alla base della riferita istanza di integrazione istruttoria vi erano i medesimi motivi posti a fondamento delle osservazioni espresse al momento dello scambio della bozza dell'elaborato peritale.
Il ribadiva che le infiltrazioni sarebbero derivate Parte_1 Parte_1 dalla specifica ubicazione del fabbricato, sicché “l'unico intervento in grado di eliminare con piena efficacia le infiltrazioni di acqua sulle pareti in esame sarebbe costituito dalla realizzazione di una adeguata discontinuità tra la struttura dell'edificio ed il terrapieno, lungo
i tratti in cui essi sono aderenti”.
Pertanto, il convenuto – sulla scorta di quanto esposto dal proprio consulente Parte_1 di parte – insisteva, nel ritenere inappropriate sotto il profilo tecnico, le soluzioni individuate dal c.t.u. per rimuovere la causa degli accertati fenomeni infiltrativi verificatisi nell'appartamento di proprietà e, anzi, esprimeva le proprie preoccupazioni in merito CP_1
a tali soluzioni (in particolare con riferimento al prospettato sbancamento del terreno posto sotto alla soletta in cemento armato da cui le infiltrazioni si diramano), in quanto avrebbero potuto comportare un “irreparabile danno per la stabilità del fabbricato e per la privata e pubblica incolumità”.
5.Fatte precisare le conclusioni dalle parti, il giudice di primo grado definiva la controversia in discorso con sentenza n. 4033, pubblicata il 18.4.2023.
La domanda azionata da e veniva accolta ed il convenuto CP_1 CP_2
condannato all'eliminazione delle cause delle lamentate infiltrazioni, oltre che al Parte_1 risarcimento dei danni subiti dalle attrici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., per omessa manutenzione della intercapedine da considerarsi “area pertinenziale” del medesimo. Parte_1
Tali danni venivano quantificati in euro 6.150,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
In ragione del principio della soccombenza, le spese processuali e quelle occorse per l'espletata consulenza tecnica venivano addebitate al convenuto. Parte_1
In particolare, il giudice di primo grado aderiva alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico di ufficio nella misura in cui le stesse erano risultate sorrette da adeguata motivazione, logica ed esaustiva, così come altrettanto chiare e soddisfacenti venivano considerate le risposte alle osservazioni sollevate dal c.t.p. e trasfuse in ventidue quesiti.
Nella sentenza resa dal Tribunale di Napoli (v. pag. 2) viene espressamente affermato che
“dalla svolta consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni questo giudice condivide per averle l'ausiliario adeguatamente argomentate con chiari e puntuali rilevi tecnici, logici e giuridici e per aver, inoltre, pienamente risposto ai rilevi mossi dalle parti, a seguito dell'invio della bozza di relazione, ed in specie a quelli di cui al consulente di parte convenuta, può ritenersi accertato che la causa del lento e costante rilascio delle acque meteoriche dirette
e di ruscellamento che, infiltrandosi nel solaio in c.a., si diramano fino al solaio di copertura dell'appartamento di parte ricorrente (attrice) danneggiando gli ambienti descritti sia da attribuire alla tombatura dell'intercapedine, eseguita immettendo materiale piroclastico incoerente”.
6.Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4033/023, pubblicata il 18.4.2023, il ha proposto appello. Parte_1
In primo luogo, l'appellante ha formulato istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza qui gravata in ragione dell'asserito pericolo per la privata e la pubblica incolumità che deriverebbe dall'esecuzione dello “sbancamento” del terreno con cui è stata riempita l'originaria intercapedine e previsto dal consulente tecnico di ufficio come rimedio utile ad eliminare le cause delle rilevate infiltrazioni.
Nel merito, l'impugnazione si fonda su due motivi.
Con il primo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento della richiesta di integrazione istruttoria formulata successivamente alle osservazioni sollevate dal tecnico di parte alla bozza di c.t.u.
Invero, con il primo motivo di gravame – rubricato error in iudicando et procedendo - motivazione erronea e contraddittoria - erronea valutazione delle risultanze probatorie - erronea ponderazione della fattispecie concreta - illogicita' – perplessita' –, l'appellante lamenta che “nonostante le puntuali ed analitiche contestazioni e critiche, appositamente compendiate nelle “note di supplemento alla CTU”, depositate in data 15.10.2020, il primo
Giudice ha acriticamente recepito le conclusioni cui è giunto il CTU, ritenendo che lo stesso le abbia pienamente risposto ai rilievi mossi dalle parti, a seguito dell'invio della bozza di relazione, ed in specie a quelli di cui al consulente di parte convenuta.”
Nello specifico, Il appellante assume che alcuna intercapedine sia mai esistita Parte_1 tra il lato posteriore dell'appartamento colpito dalle infiltrazioni e la collina confinante e che, pertanto, sia errato l'accertamento effettuato dal consulente tecnico di ufficio, così come inadeguato sia, di conseguenza, il rimedio individuato dallo stesso consulente al fine di porre rimedio al fenomeno infiltrativo lamentato dalle . CP_1
L'appellante sostiene che, qualora si desse effettivamente corso ai lavori disposti dal giudice di prime cure sulla scorta della consulenza espletata e quindi si procedesse allo
“sbancamento del terreno” – rimedio individuato dal c.t.u. – si andrebbe ad alterare l'equilibrio statico consolidatosi nel tempo e tanto, comporterebbe il paventato “rischio di smottamenti della collina, riversantisi sul fabbricato per cui è causa”.
Del resto, secondo quanto asserito dal , le Parte_1 Parte_1 lamentate infiltrazioni non deriverebbero dalla soletta di cemento armato con cui sarebbe stata tombata l'originaria intercapedine sussistente tra collina e fabbricato – come sostenuto dal c.t.u. e condiviso dal giudice di prime cure –, ma sarebbero state provocate dalla conformazione dell'immobile di proprietà che sarebbe stato, fin dalla costruzione del CP_1 fabbricato, interrato ed immediatamente adiacente al terreno della collina con cui il fabbricato medesimo è confinante.
Il fenomeno infiltrativo da considerarsi – secondo quanto sostiene l'appellante – connesso alla particolare collocazione del fabbricato, avrebbe poi raggiunto una maggiore consistenza nell'ultimo decennio soltanto a causa di asserite opere di ristrutturazione effettuate dalle stesse appellate, poiché detti lavori avrebbero comportato un'alterazione della ventilazione degli ambienti con conseguenti problematiche di umidità come lamentate dalle . CP_1
Con il secondo motivo di gravame – rubricato error in iudicando et procedendo - omessa pronuncia - erronea valutazione delle risultanze probatorie - erronea ponderazione della fattispecie concreta - illogicita' - perplessita' –, inoltre, il Parte_1
contesta la proprietà esclusiva, in capo alle , del vano scala con conseguente
[...] CP_1 richiesta di rideterminazione del quantum liquidato a titolo di risarcimento danni.
In particolare, l'appellante afferma che dall'analisi dell'acquisita planimetria catastale dovrebbe desumersi che il “vano scala” non apparterrebbe alle , in quanto la loro CP_1 proprietà esclusiva avrebbe inizio soltanto a partire dal vano di ingresso “segnato con apposita freccia allo smonto della scala, e non invece dal cortile”.
7. e , regolarmente costituitesi, contestano quanto allegato dal CP_1 CP_2 condominio appellante e chiedono il rigetto del gravame;
con vittoria di spese e applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
In particolare, le appellate rimarcano la correttezza della sentenza e, ancor più a monte, della consulenza tecnica svolta dall' arch. , affermando che, tra l'altro, i rilievi Persona_1 tecnici che il condominio pone a base della reiterata richiesta di supplemento di indagine sono i medesimi motivi che hanno dato luogo alle plurime osservazioni svolte dal consulente di parte ed alle quali il consulente tecnico di ufficio ha fornito puntuale risposta.
Con riferimento al secondo motivo di appello, le appellate sottolineano come dal titolo di proprietà versato in atti – l'atto di donazione redatto dal Notaio – si evinca Per_3 agevolmente che la proprietà ricomprende gli “ingressi autonomi dalla scala a destra CP_1 del cortile”, sicché le obiezioni sollevate dal e sussunte nel secondo motivo di Parte_1 appello, in realtà, non troverebbero alcuna conferma nei documenti di causa.
8.Con ordinanza del 28.10.2023, questa Corte, rilevato che le circostanze dedotte con l'atto introduttivo dal appellante “seppure non appaiano, allo stato, Parte_1 manifestamente fondate, non appaiono però prive di ragionevole fondatezza e richiedono un necessario approfondimento”, ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello proposto dal non è fondato e, Parte_1 pertanto, non merita accoglimento.
2.Il primo motivo di gravame, come formulato dall'appellante, è interamente fondato sull'asserita erroneità dell'espletata consulenza tecnica di ufficio e sulla conseguente omessa integrazione istruttoria da parte del giudice di primo grado.
Ebbene, occorre in primo luogo ricordare che il giudice non ha alcun obbligo di disporre una nuova c.t.u. a fronte di una richiesta delle parti in tal senso, poiché una siffatta eventualità ed il connesso potere di rinnovo di una consulenza tecnica è da intendersi come discrezionale e, di conseguenza, non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto.
La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha più volte ritenuto che “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che
l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta” (v. Cass. 21525/2019; Cass. 7873/2021).
D'altronde, la richiesta di supplemento di indagine è stata avanzata dal
[...]
dopo il regolare svolgimento, nel pieno rispetto del principio del Parte_1 contraddittorio, delle operazioni peritali. La richiesta di integrazione istruttoria, invero, ha fatto seguito ai tre sopralluoghi presso il fabbricato in cui vi è l'appartamento colpito dalle infiltrazioni e, soprattutto, è successiva alle osservazioni svolte dal c.t.p. alla bozza dell'elaborato peritale, pur essendo la detta richiesta di supplemento di indagine fondata sulle medesime motivazioni poste a giustificazione delle osservazioni sollevate ed esaustivamente riscontrate dal c.t.u.
3.Nello specifico, il consulente di ufficio – nel rispondere ai quesiti formulati a seguito dell'inoltro della bozza dell'elaborato peritale – ha espressamente e chiaramente ribadito che le infiltrazioni lamentate dalle derivano dal “lento rilascio delle acque meteoriche CP_1
e di ruscellamento che si diramano fino al solaio di copertura dell'appartamento delle ricorrenti” e che tale evenienza dipende dalla tombatura dell'originaria intercapedine esistente tra il fabbricato in questione e la vigna San Martino.
L'originaria sussistenza dell'intercapedine emerge da diversi elementi accertati dal consulente nello svolgimento dell'incarico ricevuto e, pertanto, idonei a confermare la correttezza del rilievo secondo cui le infiltrazioni deriverebbero dalla chiusura della menzionata intercapedine e che, pertanto, la soluzione atta ad eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi sia quella di rimuovere il terreno posto al di sotto della soletta in cemento armato e provvedere, così, ad effettuare i lavori necessari a prevenire ulteriori future problematiche di umidità.
4.In primo luogo, si osserva che dall'estratto della mappa catastale, riportata anche in consulenza, si evince la sussistenza di una “area scoperta di forma rettangolare posta tra il fabbricato e la vigna San Martino, per la sua forma rettangolare allungata e l'ubicazione interposta, è a tutti gli effetti un'intercapedine che separa l'edificio dal terreno” (v. pagg. 17
e 30 c.t.u.).
In secondo luogo, il c.t.u. rileva che il materiale utilizzato per la chiusura della intercapedine si caratterizza per una tipologia costruttiva recente e troverebbe valida conferma anche nella
“conservazione corticale del manufatto cementizio.” (v. pag. 30 c.t.u.).
A quanto esposto, si aggiunga che la soletta di cemento armato in discorso è posta ad un livello superiore rispetto al piano di calpestio dell'appartamento del secondo piano ed in particolare a + 80 cm, esattamente a livello con le tre finestre di proprietà che Pt_2 affacciano sulla parte posteriore del fabbricato e di cui una, all'attualità, è stata trasformata in porta mediante l'installazione, sul lato interno, di alcuni scalini, così creando un punto di accesso immediato e diretto alla riferita soletta, palesemente utilizzata in via esclusiva dai proprietari dell'appartamento in discorso - come si può agevolmente evincere dalla relazione tecnica redatta dall' arch. . (v. pagg. 26 e 31 c.t.u.). Persona_1
5.La riferita morfologia dei luoghi e i documenti in atti appaiono idonei a suffragare quanto accertato dal consulente di ufficio e quindi la preesistenza dell'intercapedine.
Invero, le summenzionate circostanze effettivamente confermano che la soletta in cemento armato sia stata creata in un secondo momento rispetto all'originaria costruzione del fabbricato, avvenuta nella seconda metà del 1800.
6.Sempre dalla disamina delle risposte fornite dal c.t.u. alle osservazioni presentate dal c.t.p., si ricava che nessuna opera di ristrutturazione compiuta dalle odierne appellate ha potuto contribuire al sorgere delle lamentate infiltrazioni. Infatti, pur essendo state realizzate “le nicchie” di cui fa menzione l'appellante nei propri scritti difensivi, secondo l'accertamento tecnico dell'arch. , tali opere non possono essere considerate Persona_1 causa delle infiltrazioni dal momento che queste ultime “si dipartono dal solaio di copertura dell'appartamento” (v. pag. 33 c.t.u.).
7.Non può qualificarsi come causa dei lamentati ed accertati fenomeni infiltrativi nessuna delle asserite opere realizzate dalle nell'appartamento di loro proprietà. CP_1
Infatti, sempre su precisa contestazione del c.t.p., il consulente di ufficio ha rilevato in modo chiaro e preciso che “L'appartamento delle ricorrenti è munito di triplo affaccio e dal che escludo sia affetto da carenza di ventilazione. Nello specifico, l'area interessata dai fenomeni infiltrativi è sufficientemente areata poiché l'infisso presente sulla scala è del tipo con “anta a ribalta”, tale da consentire un continuo ricambio d'aria” e a pagina 35 della c.t.u.
l'arch. aggiunge “non ho rilevato caratteristiche costruttive, nell'appartamento Persona_1 delle ricorrenti, che possano favorire “fenomeni di umidità” o “alterazione delle condizioni microclimatiche” e tal meno “ristagni d'acqua”.
8.Da quanto esposto deriva che, a fronte della plausibilità delle considerazioni svolte dalla c.t.u., delle argomentazioni logiche e coerenti dalla stessa utilizzate, suffragate dai documenti allegati alla perizia, le obiezioni sollevate dal c.t.p. sono da considerarsi infondate e, soprattutto, non sussistono nuovi elementi, tali da rendere necessario il rinnovo della consulenza tecnica, come richiesto dal con il Parte_1 primo motivo di appello.
9.D'altronde, la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (ex multis, Cass. 26729/2025).
10.Ancora più chiaramente, per unanime indirizzo della Corte di Cassazione, va evidenziato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che sono da considerarsi alla stregua di argomentazioni difensive
“considerando che la consulenza di parte veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di allegazione difensiva a contenuto tecnico” (ex multis Cass. 31964/2023).
11.Quanto fino ad ora esposto vale anche per il secondo motivo di appello, posto che anche con riferimento alla consistenza della proprietà si osserva che il c.t.u. ha CP_1 efficacemente risposto alle obiezioni sollevate dal consulente di parte, specificando in modo chiaro che “è falso interpretare una freccia, “con punta annerita”, come se indicasse
“l'ingresso”. Ben diversamente il linguaggio grafico-tecnico, altresì catastale, usualmente appone una freccia sulla scala per indicare il verso di salita” (v. pag. 33 c.t.u.).
D'altro lato, come osservato anche dal CTU, la pianta catastale non è elemento dirimente, atteso che – a differenza di quanto ritenuto dal condominio appellante, alla stessa non si fa riferimento, nel definire la consistenza dell'immobile in proprietà delle appellate, nell'atto di donazione del 2014 in favore delle e . CP_2 CP_1
12. Dunque, appurato che il c.t.u., contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, ha effettivamente risposto in maniera precisa e con rigore logico a tutti i quesiti proposti e le relative risposte devono ritenersi esaustive, non vi sono motivi per discostarsi da quanto evidenziato nella relazione peritale e con le successive osservazioni. Soprattutto se – lo si ricorda – le ragioni su cui il fonda la reiterata Parte_1 richiesta di integrazione istruttoria, sono le medesime ragioni sottese ai ventidue quesiti formulati in sede di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale e già oggetto di precise risposte da parte del consulente di ufficio che ha provveduto a confutare dettagliatamente tutte le contestazioni sollevate dal c.t.p.
13.Infine, si sottolinea che il richiesto supplemento di indagine, per come è stato motivato non aggiungerebbe nuovi possibili elementi di valutazione e più che pervenire all'accertamento di situazioni fattuali diverse da quelle già oggetto di consulenza, si avrebbero solo eventuali ipotesi ed opinioni più o meno attendibili.
14.Una volta accertata – com'è stato fatto e ribadito precedentemente – la sussistenza originaria dell'intercapedine, valutato che dalla sua chiusura con la soletta di cemento armato dipendono le infiltrazioni all'appartamento delle appellate, è evidente che il prospettato pericolo di crollo in seguito allo sbancamento del terreno utilizzato a chiusura dell'intercapedine (ed il successivo nuovo riempimento dopo l'impermeabilizzazione), è destituito di ogni fondamento.
15.La sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Napoli n. 4033/2023 va, pertanto, confermata.
16.Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e vanno, quindi, addebitate al . Parte_1 17. Ai fini della corretta individuazione dello scaglione di riferimento, occorre precisare che nel caso di specie vi è un cumulo di domande, ovvero quella volta ad ottenere l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e quella risarcitoria per i danni subiti.
Il valore della domanda risarcitoria è determinato dall'entità della somma attribuita dal
Tribunale di Napoli ed è, quindi, di valore determinato;
il valore della domanda di eliminazione delle cause delle infiltrazioni, al contrario, non è quantificabile – atteso che non vi è stata la valutazione dei costi dei lavori da eseguire - e, pertanto, deve considerarsi di valore indeterminabile.
Venendo, quindi, in rilievo un'ipotesi di cumulo tra domanda di valore determinato
(corrispondente ad euro 6.150,00) e domanda di valore indeterminabile (quella di rimozione delle cause dei fenomeni infiltrativi) – seguendo l'uniforme orientamento della Corte di
Cassazione sul punto ed ai fini della liquidazione dei compensi –, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile nel suo complesso.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile, ed una di risarcimento dei danni, di valore determinato, esse si cumulano tra di loro e la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile” Cass. 22719/2022; Cass. 4187/2017).
Il valore determinato di una domanda prevale, ai fini della liquidazione dei compensi, su quello indeterminabile di altra domanda contro lo stesso soggetto, solo quando (il primo) sia più favorevole al difensore (così ribadito, recentemente, da Cass. sez. un. 20805/2025)., ipotesi che non ricorre nel caso in esame
18.Di conseguenza, considerata la causa di valore indeterminabile, dovrà aversi riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.000,00 ad euro 260.000,00, ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.m. 55/2014 e succ.mod. e int.
19. Tenuto conto dell'oggetto e della non elevata complessità della controversia, potrà farsi riferimento alla tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, superiore a quello corrispondente alla causa di valore determinato
(compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
20. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi. Pertanto, va liquidata la somma di euro 9.991,00 a titolo di compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
21. Venendo, invece, alla richiesta delle appellate, formulata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., secondo questa Corte non si ravvisano i presupposti per la condanna per lite temeraria del . Parte_1
La giurisprudenza di legittimità infatti, ha in più occasioni chiarito che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (v. Cass. SSUU 9912/2018) e che “la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo” (v. Cass. 19948/2023).
I presupposti della condanna si possono verificare nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi integranti abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione (v. Cass. 34429/2024).
Nella specie, nel comportamento processuale dell'appellante – per quanto la richiesta di supplemento istruttorio sia apparsa infondata ad un esame attento delle risultanze istruttorie del primo grado – non sono riscontrabili né la mala fede né la negligenza grave. 22. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4033/2023, pubblicata il 18 aprile 2023;
B) condanna il al pagamento delle spese di Parte_1 questo grado di giudizio, liquidate, in favore delle appellanti e , CP_2 CP_1 in euro 9.991,00 a titolo di compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo;
C) ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25.11.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini