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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1612/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria IU D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/4/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GIULIO TALIANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Località Arancio, via Romana n. 750, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, esprimendo sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti personali e dei documenti comunque validi per l'espatrio;
2. La figlia IU, maggiorenne ed attualmente economicamente non autosufficiente, vivrà prevalentemente con la madre presso la casa coniugale posta in Via delle Querce n. 153 Monte San Quirico (LU);
3. Il sig. tenuto conto delle attuali esigenze della figlia, del suo tenore di vita pregresso, Parte_2 della valenza economica dei compiti domestici e di cura di ciascun genitore, dei tempi di convivenza della figlia con i genitori stessi, corrisponderà a quest'ultima, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, un assegno perequativo, di concorso nel mantenimento della figlia stessa, di euro
1 200,00 che saranno versati, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente atto, sul conto corrente e acceso a nome della sig.ra IBAN Parte_1
[...]. L'importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. I genitori convengono altresì la cessazione dell'obbligo del contributo di euro 200,00 allorquando la figlia avrà raggiunto piena autosufficienza economica tale da poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita;
4. Le spese ordinarie, correlate al fabbisogno quotidiano della figlia, saranno sostenute da ciascun genitore, in forma diretta e proporzionalmente al proprio reddito, per i rispettivi periodi di permanenza della figlia stessa presso quel genitore;
5. I sig.ri e si impegnano a sostenere, rispettivamente nella misura del 50% Parte_2 Parte_1 ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia, di seguito quantificate: SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuare tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso del genitore devono essere documentate;
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione a concorsi (quindi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (a mezzo sms, email, fax, pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà intenso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore anticipatario della spesa e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro 1 mese dalla stessa, è dovuto entro un mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6. L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla signora in aggiunta all'assegno di Parte_1 mantenimento, dalla data del deposito del presente atto. A tal fine, il sig. si impegna a Parte_2 riprodurre il consenso, così già espresso per siffatta assegnazione in via esclusiva nelle competenti sedi, entro 7gg dalla sottoscrizione del presente atto.
2 7. A titolo di contributo al mantenimento della coniuge, il sig. si impegna a corrispondere, Parte_2 la somma di euro 200,00 che saranno versati, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente atto, sul conto corrente e acceso a nome della sig.ra IBAN IT Parte_1
[...]. L'importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
8. I coniugi danno atto di avere già provveduto alla divisione dei risparmi comuni e di avere comunque definito tutte le loro questioni patrimoniali non avendo così null'altro da richiedere e/o pretendere reciprocamente, fatti salvi i soli diritti nascenti dal presente atto e dalla legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 4/7/2009, precedentemente al quale è nata la figlia IU, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni
3 congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 4/7/2009, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 90, Parte 1, dell'Anno 2009, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria IU D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/4/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GIULIO TALIANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Località Arancio, via Romana n. 750, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, esprimendo sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti personali e dei documenti comunque validi per l'espatrio;
2. La figlia IU, maggiorenne ed attualmente economicamente non autosufficiente, vivrà prevalentemente con la madre presso la casa coniugale posta in Via delle Querce n. 153 Monte San Quirico (LU);
3. Il sig. tenuto conto delle attuali esigenze della figlia, del suo tenore di vita pregresso, Parte_2 della valenza economica dei compiti domestici e di cura di ciascun genitore, dei tempi di convivenza della figlia con i genitori stessi, corrisponderà a quest'ultima, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, un assegno perequativo, di concorso nel mantenimento della figlia stessa, di euro
1 200,00 che saranno versati, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente atto, sul conto corrente e acceso a nome della sig.ra IBAN Parte_1
[...]. L'importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. I genitori convengono altresì la cessazione dell'obbligo del contributo di euro 200,00 allorquando la figlia avrà raggiunto piena autosufficienza economica tale da poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita;
4. Le spese ordinarie, correlate al fabbisogno quotidiano della figlia, saranno sostenute da ciascun genitore, in forma diretta e proporzionalmente al proprio reddito, per i rispettivi periodi di permanenza della figlia stessa presso quel genitore;
5. I sig.ri e si impegnano a sostenere, rispettivamente nella misura del 50% Parte_2 Parte_1 ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia, di seguito quantificate: SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuare tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso del genitore devono essere documentate;
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione a concorsi (quindi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (a mezzo sms, email, fax, pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà intenso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore anticipatario della spesa e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro 1 mese dalla stessa, è dovuto entro un mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6. L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla signora in aggiunta all'assegno di Parte_1 mantenimento, dalla data del deposito del presente atto. A tal fine, il sig. si impegna a Parte_2 riprodurre il consenso, così già espresso per siffatta assegnazione in via esclusiva nelle competenti sedi, entro 7gg dalla sottoscrizione del presente atto.
2 7. A titolo di contributo al mantenimento della coniuge, il sig. si impegna a corrispondere, Parte_2 la somma di euro 200,00 che saranno versati, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente atto, sul conto corrente e acceso a nome della sig.ra IBAN IT Parte_1
[...]. L'importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
8. I coniugi danno atto di avere già provveduto alla divisione dei risparmi comuni e di avere comunque definito tutte le loro questioni patrimoniali non avendo così null'altro da richiedere e/o pretendere reciprocamente, fatti salvi i soli diritti nascenti dal presente atto e dalla legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 4/7/2009, precedentemente al quale è nata la figlia IU, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni
3 congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 4/7/2009, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 90, Parte 1, dell'Anno 2009, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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