Articolo 1 della Legge 22 marzo 2001, n. 118
Articolo 2
Versione
15 aprile 2001
Art. 1. 1. E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 905.118 scellini austriaci per l'anno 2000, di 2.670.336 scellini austriaci per l'anno 2001 e di 905.118 scellini austriaci a decorrere dall'anno 2002, quale contributo dell'Italia al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia dual use.
Entrata in vigore il 15 aprile 2001