Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 aprile 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 aprile 2001 |
Giurisprudenza • 15
- 1. Trib. Messina, sentenza 18/07/2025, n. 1904Provvedimento: T R I B U N A L E D I M E S S I N A S E Z I O N E L A V O R O REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 17.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 4132/24 e n. 684/2024 R.G. vertenti TRA Parte_1 nata a [...] il [...], residente in [...]di Sicilia (Me), Via Umberto I 161, cod. fisc. C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Messina, Via MM NN is. 276 n. 16 bis, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Mazzeo, giusta procura conferita in atti …Leggi di più...
- decorrenza assegno invalidità·
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- assegno di invalidità civile·
- art. 445bis c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. 1. E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 905.118 scellini austriaci per l'anno 2000, di 2.670.336 scellini austriaci per l'anno 2001 e di 905.118 scellini austriaci a decorrere dall'anno 2002, quale contributo dell'Italia al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia dual use.
- Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 127 milioni per l'anno 2000, in lire 375 milioni per l'anno 2001 ed in lire 127 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede:
a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) per gli anni 2001 e seguenti, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. - Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.