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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 28/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 135/2022 R.G.
TRA
; , rappresentate e difese
Parte_1 Parte_2 dagli avvocati Emilio Balletti e Stefano Salimbene
APPELLANTI
E
, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Zeoli e Daniela CP_1
Sarracino
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso 20.1.2022 le istanti società impugnavano la sentenza n. 1453/2021 del 20.12.2021 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, le condannava al risarcimento del danno da usura psicofisica derivante dal tardivo adeguamento della turnazione alle disposizioni del regolamento comunitario 561/2006, determinandone la misura in € 18.119,83, oltre accessori e spese di lite.
L'appellato chiedeva rigettarsi il gravame.
All'odierna udienza le parti chiedevano congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, non avendo più interesse alla decisione per essere intervenuta una transazione tra le parti. 2.- Osserva la Corte che la cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11-04-2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06/03/2019 [Ord.], n.6444; Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n. 10553).
Viene meno, quindi, il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09-04-1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27-03-1999, n. 2937).
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in considerazione del verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato in data 4.8.2025, prodotto agli atti, invocando la compensazione delle spese di lite che restano regolate dal suddetto verbale, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in riforma della pronuncia impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 28/10/2025
L'estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 28/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 135/2022 R.G.
TRA
; , rappresentate e difese
Parte_1 Parte_2 dagli avvocati Emilio Balletti e Stefano Salimbene
APPELLANTI
E
, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Zeoli e Daniela CP_1
Sarracino
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso 20.1.2022 le istanti società impugnavano la sentenza n. 1453/2021 del 20.12.2021 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, le condannava al risarcimento del danno da usura psicofisica derivante dal tardivo adeguamento della turnazione alle disposizioni del regolamento comunitario 561/2006, determinandone la misura in € 18.119,83, oltre accessori e spese di lite.
L'appellato chiedeva rigettarsi il gravame.
All'odierna udienza le parti chiedevano congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, non avendo più interesse alla decisione per essere intervenuta una transazione tra le parti. 2.- Osserva la Corte che la cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11-04-2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06/03/2019 [Ord.], n.6444; Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n. 10553).
Viene meno, quindi, il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09-04-1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27-03-1999, n. 2937).
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in considerazione del verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato in data 4.8.2025, prodotto agli atti, invocando la compensazione delle spese di lite che restano regolate dal suddetto verbale, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in riforma della pronuncia impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 28/10/2025
L'estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone