Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00413/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2025, proposto da
Winderg S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Rosignoli, Simona Emanuela Anna Viola, Bruno Tonoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicoletta Pisani, con domicilio eletto presso lo studio Ufficio Legale Regione Basilicata in Potenza, via Verrastro 4;
Comune di Irsina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bonito Oliva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
nei confronti
per la dichiarazione di nullità o comunque l’annullamento:
• della determina dirigenziale della Regione Basilicata, Direzione Generale dell’ambiente, energia e tutela del territorio n. 23BE.2025/D.00433 del 7 aprile 2025 (e relativi allegati), trasmessa alla Società con nota a mezzo pec dell’8 aprile 2025, n. 87274 e avente ad oggetto “archiviazione del procedimento amministrativo relativo all’istanza di autorizzazione unica” del progetto eolico “Santa Cecilia”, da realizzare in Comune di Irsina e proposto dalla Società Winderg S.r.l.;
• di ogni ulteriore atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, e in particolare i verbali delle conferenze dei servizi del procedimento di autorizzazione unica del progetto eolico “Santa Cecilia” delle riunioni del 14 novembre 2024, 17 gennaio 2025 e del 28 febbraio 2025.
Con istanza di immediata attivazione del Commissario ad acta nominato con sentenza n. 589/2024 affinché concluda il procedimento di autorizzazione unica in luogo della Regione Basilicata.
e con domanda di accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Basilicata e di Comune di Irsina e di Ministero della Cultura;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 14/5/2025, la società Winderg s.r.l. – attiva nel settore delle energie rinnovabili – ha chiesto:
- la declaratoria di nullità della determina dirigenziale della Regione Basilicata, n. 23BE.2025/D.00433 del 7/4/2025, avente ad oggetto “ archiviazione del procedimento amministrativo relativo all’istanza di autorizzazione unica ” del progetto eolico “Santa Cecilia”, della potenza complessiva di 29.4 MW, da realizzarsi nel Comune di Irsina;
- in subordine, l'annullamento dell’atto impugnato.
1.1 Risulta in fatto quanto segue:
- con distinte istanze protocollate dalla Regione Basilicata il 21/7/2021 e il 31/7/2021, la società ricorrente ha chiesto, per il suddetto progetto, rispettivamente, la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 del progetto eolico per cui è causa;
- relativamente al primo procedimento, a fronte dell’inerzia regionale, la società ha promosso dinanzi a questo Tribunale il giudizio R.G. n. 551/2021, definito con favorevole sentenza n. 239 del 30/3/2022, con cui si è “ ordinato alla Regione intimata di attivarsi per la sollecita definizione della fase di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto per cui è causa, fatte salve le esigenze istruttorie, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura della parte ricorrente), fermo restando che è nella facoltà dell’Amministrazione assolvere all’obbligo di provvedere sancendo ex professo, sia pure in via postuma, l’esenzione del progetto da detta valutazione ”; successivamente, la Regione Basilicata ha adottato la determina dirigenziale, n. 23BD.2023/D.00163 dell’1/3/2023, di esonero del progetto dalla V.I.A. (ferma restando la necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 136, co. 1, lett. d), del D.lgs. n. 42/2004, tenuto conto che il territorio di Irsina è stato dichiarato area di notevole interesse pubblico);
- anche in relazione al secondo procedimento, quello di autorizzazione unica del progetto, la società ha introdotto un giudizio avverso il silenzio regionale, R.G. n. 209/2024, definito con favorevole sentenza di questo Tribunale, n. 589 del 21/11/2024, con la quale, constatato il “ positivo svolgimento della fase di screening ambientale, attivata dalla Regione in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 239/2022 ”, si è ordinato alla “ Regione Basilicata di concludere la conferenza di servizi e porre in essere la pertinente attività istruttoria, adottando un provvedimento finale motivato in ordine alla pendente domanda della ricorrente, verificati i requisiti di legge e assicurando la partecipazione procedimentale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione ”;
- successivamente a detta pronuncia, con il gravato provvedimento, la Regione Basilicata ha disposto l’archiviazione del procedimento autorizzatorio de quo per “ carenza delle condizioni essenziali per poter decidere legittimamente sul progetto ”, con le seguenti motivazioni:
“ (…)
RICHIAMATO l'articolo 29, comma 1, del D.lgs. 152/2006, ai sensi del quale i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge;
RILEVATO che lo screening di V.I.A. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 163/2023:
a) risulta viziato da difetto assoluto di attribuzione, con conseguente nullità ai sensi dell’articolo 21-septies della legge 241/1990, poiché l’Autorità competente per lo screening di V.I.A. non ha il potere di demandare a una sede diversa dal procedimento di V.I.A. la valutazione circa gli impatti per i quali ravvede la necessità di un’analisi approfondita;
b) rilevando la necessità dell’autorizzazione paesaggistica, esprime, in virtù della normativa vigente, la necessità del procedimento di V.I.A., che invece risulta omesso nel caso di specie;
ATTESO
a) che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47 il giudizio di compatibilità ambientale è di competenza della Giunta regionale, così come il P.A.U.R. di cui all’articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006, nel quale il provvedimento di V.I.A. è compreso;
b) che, pertanto, sottrarre al procedimento di V.I.A. un progetto per il quale all’esito dello screening di V.I.A. si rende necessaria l’autorizzazione paesaggistica comporta anche la sottrazione alla valutazione della Giunta regionale di una decisione rientrante nella sua competenza;
EVIDENZIATO che la fattispecie in esame è riconducibile, per i profili sopra rilevati, all’assenza della verifica di assoggettabilità a V.I.A. o di V.I.A. ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.lgs. 152/2006;
(…) ”.
1.2. La società ricorrente lamenta l’inosservanza del precetto giurisdizionale ricavabile dalle predette sentenze, avendo l’avversato provvedimento di archiviazione dell’istanza di autorizzazione unica disconosciuto la legittimità del provvedimento di screening V.I.A. (per le ragioni dianzi compendiate), di cui tuttavia l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione ha ripetutamente confermato, in sede conferenziale, la correttezza e l’efficacia dispositiva (così da integrare uno dei presupposti dell’obbligo di provvedere sull’istanza autorizzatoria).
Nello specifico, la pronuncia di archiviazione in questione non costituirebbe conclusione del procedimento, ma rifiuto di esercitare il potere di esaminare nel merito la domanda di autorizzazione unica, equivalendo ad un omesso esercizio del potere (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9/1/2023, n. 223).
In subordine, è formulata domanda di annullamento di tale nuova determinazione, in relazione alla quale è stata presentata istanza di tutela cautelare.
2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’accogliento del gravame, il Comune di Irsina, la Regione Basilicata e il Ministero della Cultura.
3. Alla camera di consiglio del 9/7/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso per ottemperanza è fondato e, pertanto, va accolto (il che consente di prescindere dalla previa definizione dell’incidentale istanza di accesso in corso di causa formulata dalla società ricorrente).
Al riguardo, pur essendo incontestabile che, dalle invocate sentenze di questo Tribunale non possa farsi discendere alcun vincolo contenutistico riguardo al provvedimento conclusivo del procedimento autorizzatorio del progetto in questione, è altrettanto vero che tali decisa impongano comunque la necessità di definire detto procedimento sulla base dei presupposti di fatto e di diritto, per come progressivamente determinatisi nella complessa evoluzione della vicenda amministrativa in esame (ivi incluse le connesse risultanze processuali), tra i quali, per quanto d’interesse, rileva l’esistenza del provvedimento regionale, n. 23BD.2023/D.00163 dell’1/3/2023, di esonero del progetto dalla V.I.A., adottato in esecuzione del giudicato riveniente dalla sentenza di questo Tribunale n. 239/2022.
Da tale provvedimento - espressamente richiamato e confermato in sede conferenziale dal competente Ufficio regionale, non ritualmente inciso da alcuna ipotetica iniziativa di autotutela e, dunque, da ritenersi incontestabilmente valido ed efficace - l’Amministrazione regionale non avrebbe potuto prescindere (come invece avvenuto, sulla base di sue presunte originarie “criticità”), con sostanziale sovvertimento dell’esito dispositivo al quale esso è pervenuto, pena l’ingiustificata disapplicazione dello stesso (e del relativo assetto di interessi) e, per tale via, l’oggettiva elusione dell’obbligo, sancito nella richiamata sentenza di questo Tribunale n. 589/2024, di concludere il procedimento autorizzatorio con una decisione di merito (seppur ad esito libero).
Laddove, invece, il provvedimento di archiviazione sub iudice – richiamando, come visto, erronei presupposti e deflettendo dal generale dovere di clare loqui gravante sull’Amministrazione - si risolve in una decisione di sostanziale non liquet sull’istanza autorizzatoria (che resta effettivamente impregiudicata).
In tale prospettiva, merita precisare che, a fronte del positivo esito dello screening di V.I.A. (motivato, nel richiamato provvedimento regionale n. 23BD.2023/D.00163 dell’1/3/2023, sulla base dell’assenza di rilevanti impatti ambientali), nulla osta a che – conformemente alla prescrizione contenuta in tale determinazione - l’approfondita valutazione dei profili connessi all’esistenza del vincolo gravante sul territorio comunale di Irsina, di cui all’art. 136, co. 1, lett. d), del D.lgs. n. 42/2004, possa essere compiuta nel procedimento di autorizzazione unica, il quale, come prescritto dall’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, costituisce la sede per l'esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti (al fine di verificare il “ rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico ”) e, per quanto d’interesse, ricomprende anche la prescritta autorizzazione paesaggistica (cfr. ex multis , T.A.R. Basilicata, sez. I, 22/8/2020, n. 547).
Il che esclude la necessità di qualsivoglia ingiustificata regressione procedimentale, vieppiù se si considera che la scelta di differire, in seno al procedimento autorizzatorio, ogni apprezzamento in merito al rispetto del richiamato vincolo paesaggistico è, come ripetutamente evidenziato, imputabile unicamente alla Regione.
Tale conclusione è, peraltro, confermata dalla formulazione del comma 3- bis dell’art. 12 citato (nella formulazione applicabile ratione temporis al procedimento de quo ), secondo cui “ il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale ”, atteso che detta previsione – del tutto ragionevolmente - contempla espressamente la partecipazione al procedimento di autorizzazione unica dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, in caso di progetti “ non sottoposti a valutazione di impatto ambientale ”, nel novero dei quali possono farsi rientrare non soltanto quelli esclusi ope legis da tale giudizio, ma anche quelli – tra cui quello per cui è causa – in relazione ai quali l’esonero dalla V.I.A. sia conseguito ad un favorevole provvedimento amministrativo.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico della Regione Basilicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara la nullità dell’atto impugnato per elusione del giudicato;
- ordina alla Regione Basilicata di dare piena e corretta esecuzione alla sentenza del T.A.R. Basilicata, n. 589 del 21/11/2024, nei sensi esposti, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza; decorso infruttuosamente tale termine, il Commissario ad acta designato con la richiamata sentenza, da individuarsi all’attualità nel Dirigente preposto alla Direzione Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, provvederà al compimento degli atti necessari alla definizione del procedimento di autorizzazione unica per cui è causa.
Condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, quantificandole forfetariamente nella somma onnicomprensiva di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Compensa le spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Mariano | Pasquale Mastrantuono |
IL SEGRETARIO